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Numero d'incarto:
11.1995.268
Data decisione, Autorità:
06.11.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00268
Lugano,
6 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ..__________ (accertamento di
proprietà su un con-to bancario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con petizione del 5 giugno 1991 da
, __________ __________ ()
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ ()
e
__________ -__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________. __________, __________)
, __________ ()
e
, __________ __________
()
(rappresentati
dal dott. __________ __________, __________)
__________ , __________
__________ () e
__________ , __________
(),
e
ora sul decreto del 19 ottobre 1995
con cui il Pretore ha respinto un’istanza volta all’ accertamento dei
presupposti processuali e alla sospensione della procedura presentata il 31
agosto 1995 da __________ __________ e __________ __________ -__________;
esaminati
gli atti;
Ritenuto
in
fatto:
che __________ __________ ha promosso causa il 5
giugno 1991 davanti al Pretore del Distretto di Lugano contro __________ ,
__________ __________ -, __________ __________, __________
, __________ __________ __________ e __________ __________ __________
perché fosse riconosciuta la sua proprietà sul 50% del conto “
__________” presso la Banca __________ __________ __________, __________,
intestato al defunto marito __________ , cittadino italiano con
ultimo domicilio a __________ __________ ();
che con istanza del 31 agosto 1995 __________
__________ e __________ __________ -__________ hanno chiesto al Pretore
l’accertamento dei presupposti processuali (competenza per territorio), oltre
un’as-sunzione suppletoria di prove e la sospensione della causa;
che, statuendo il 19 ottobre 1995, il Pretore ha
respinto sia il postulato accertamento della competenza (denegando effetto sospensivo
a un eventuale appello contro tale decisione), sia l’assunzione suppletoria di
prove, sia la sospensione della causa;
che contro il giudizio citato __________ __________ e
__________ __________ -__________ sono insorti con un appello del 27 ottobre
1995 inteso a ottenere – previo conferimento dell’effetto sospensivo –
l’annullamento della decisione pretorile sulla competenza o, in subordine, la
riforma della decisione stessa nel senso di respingere in ordine l’azione
avversaria;
che l’appello non è stato intimato alle controparti;
e
considerando
in
diritto:
che il giudice statuisce sui presupposti e sulle
eccezioni processuali mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), mentre decide su
un’assunzione suppletoria di prove (art. 192 cpv. 2 CPC) o su una sospensione
della causa con ordinanza;
che l’atto impugnato ha quindi duplice natura, come
risulta del resto dal suo dispositivo;
che nella misura in cui esso costituisce un’ordinanza,
nessun appello è esperibile contro il medesimo (art. 95 cpv. 1 CPC);
che nella misura in cui esso configura invece un
decreto, l’ap-pello è proponibile, ma sarà trattato – se non ottiene effetto sospensivo
– insieme con il primo ricorso munito di tale effetto (art. 96 cpv. 4 CPC),
sempre che la parte dichiari allora di man-tenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC);
che il giudice abilitato a concedere effetto
sospensivo a un appello diretto contro un decreto processuale (art. 96 cpv. 3
CPC) è quello che ha emanato il decreto stesso, poiché conosce la lite più da
vicino e può valutare meglio se sia il caso di sospendere il processo in attesa
della sentenza di appello (Rep. 1990 pag. 275; Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona
s.d., pag. 138; Anastasi, Il
sistema dei mezzi d’impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo
1981, pag. 110);
che in concreto il Pretore ha rifiutato di accordare
effetto sospensivo a qualsiasi appello diretto contro il decreto in rassegna
(lemma del dispositivo n. 1);
che tale decisione non può formare oggetto di alcun
rimedio giuridico, onde l’irricevibilità della nuova richiesta di effetto sospensivo
formulata in questa sede dagli appellanti;
che, ciò premesso, il ricorso del 27 ottobre 1995
potrà essere trattato solo con la prima appellazione sospensiva, sempre che gli
insorgenti dichiarino allora di mantenerlo;
che secondo gli appellanti il decreto impugnato
sarebbe, in ogni modo, nullo poiché sprovvisto della firma del Segretario assessore
(art. 285 cpv. 2 lett. g CPC);
che tale assunto non può essere condiviso, la
giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare che vizi puramente formali
inficiano una decisione di nullità solo ove il difetto rechi pregiudizio ai
diritti dell’una o dell’altra parte (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 12 ad art. 285 con richiami);
che in concreto la mancanza di una firma (quella del
Segretario assessore) non ha impedito agli appellanti di far valere nel gravame
tutte le loro censure d’ordine e di merito;
che non vi è quindi ragione, nelle circostanze
descritte, per dichiarare nullo d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC) il decreto impugnato;
decreta:
-
La richiesta di effetto sospensivo
è irricevibile.
-
Il ricorso sarà trattato con la
prima appellazione sospensiva, sempre che gli interessati dichiarino allora di
mantenerlo.
-
Intimazione:
– avv. __________ __________.
__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________;
– dott. __________ __________, __________;
– __________ __________ ,
__________ __________ ();
– __________ __________
_________, __________ ().
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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