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Numero d'incarto:
11.1995.269
Data decisione, Autorità:
22.05.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00269
Lugano
22 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. _____ (diritto di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con petizione del 31 luglio 1995
da
__________, __________ __________ __________ __________,
(patrocinato
dallo studio legale __________ __________ __________, __________),
contro
Comunione
ereditaria fu __________ __________i, già in __________,
composta
di:
__________, __________ __________ di __________,
__________, __________ __________ di __________,
__________, __________ __________ di __________,
__________, __________ __________ di __________,
__________, __________ __________ di __________,
__________, __________ __________ di __________,
__________, __________ __________ di __________,
(tutti
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
deve essere accolto l’appello 31 ottobre 1985 promosso da __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________
__________, contro il decreto di stralcio emesso l’11 ottobre 1995 dal
Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Il giudizio
sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________ è proprietario del fondo n. ___________ RFD di __________, situato
nel nucleo e sul quale sorge una casa di abitazione; __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ __________, membri
della comunione ereditaria fu __________ __________, sono proprietari della
particella contigua n. __________ (doc. M), sulla quale __________ __________
gestisce un’azienda agricola a carattere familiare. Il 7 luglio 1973 il
Municipio di __________ ha concesso a __________ __________, all’epoca
proprietario del fondo n. __________RFD __________, una licenza edilizia
comunale per la costruzione di una tettoia, subordinata all’ossequio “delle
disposizioni sul deposito del fieno o altri molesti”, emanate dal Municipio e
dal Dipartimento delle opere sociali (doc. A). In seguito al rilascio della
citata licenza è stato costruito un portico (subalterno H) destinato al
deposito di fieno.
Nella prima metà del
1994 __________ __________ ha constatato che il portico era utilizzato come
ricovero per i bovini che non trovavano spazio nella stalla, occupata da
mucche, vitelli e maiali. Lamentando la presenza di rumori e odori molesti provenienti
dagli animali, __________ __________ si è rivolto al Municipio di __________ e
al Dipartimento delle Istituzioni perché adottassero i provvedimenti opportuni
per ovviare alla situazione. Con risoluzione del 4 ottobre 1994 il Municipio ha
ordinato a __________ __________, allora proprietaria del fondo, di presentare
una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione del subalterno H,
con obbligo di sospendere immediatamente l’uso improprio della tettoia (doc.
H). Contro tale decisione __________ e __________ __________ sono insorti al
Consiglio di Stato; che il 23 maggio 1995 ha confermato la risoluzione
impugnata (doc. I). I ricorrenti hanno impugnato anche questa decisione dinanzi
al Tribunale cantonale amministrativo.
B. Dopo un
sopralluogo esperito il 6 giugno 1995 alla presenza dei vicini interessati, dei
rappresentanti del Municipio di __________ e dell’Ufficio cantonale
veterinario, gli eredi __________ non hanno allontanato gli animali. Con
petizione del 31 luglio 1995 __________ __________ ha pertanto convenuto
davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord i vicini; fondandosi
sulle normative inerenti a diritto di vicinato (art. 679 e 684 CC) l’attore ha
chiesto che, previo accertamento dell’eccesso pregiudizievole dell’uso del
fondo da parte dei convenuti, fosse fatto ordine a costoro di allontanare
immediatamente tutti i bovini. Egli ha formulato le stesse domande in via
cautelare e supercautelare.
C. Alla discussione
sulle misure cautelari del 18 agosto 1995 i convenuti hanno presentato un
memoriale con cui hanno postulato la reiezione della domanda, contestandone sia
la tempestività, sia il fondamento (assenza di molestie), sia la fattibilità.
Nel frattempo, con decisione del 28 agosto 1995 il Tribunale cantonale
amministrativo ha confermato la decisione del Consiglio di Stato, facendo
divieto agli eredi __________ di tenere bovini sotto la tettoia e obbligandoli
a presentare una domanda di costruzione in sanatoria. In un memoriale di
“replica” del 24 agosto 1995, rispettivamente in uno di ”duplica” del 5
settembre 1995, entrambi presentati nell’ambito della procedura cautelare, le
parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande, opponendosi a quelle
avversarie.
D. In occasione del
sopralluogo esperito dalla Pretura il 3 ottobre 1995 è risultato che sotto la
tettoia non vi erano più bovini, i convenuti avendoli allontanati e per loro
stessa ammissione macellati, in esecuzione della citata decisione del Tribunale
amministrativo. I convenuti hanno precisato nondimeno che altre nove mucche, unitamente
a vitelli e maiali, sono tuttora nella stalla.
E. Preso atto della
situazione, con decreto 11 ottobre 1995 la Segretaria-assessora, agendo in
luogo e vece del Pretore, ha ritenuto che la causa fosse divenuta priva
d’oggetto e ne ha decretato lo stralcio dai ruoli in applicazione dell’art. 351
cpv. 1 CPC. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico
dei convenuti, in solido, con l’obbligo di rifondere alla controparte - sempre
con vincolo di solidarietà - l’importo di fr. 600.– a titolo di ripetibili.
F. Contro tale
decreto sono insorti i convenuti con un appello del 31 ottobre 1995 in cui
chiedono che, in riforma del giudizio impugnato, gli oneri processuali di prima
sede siano posti integralmente a carico dell’attore, come pure le ripetibili di
fr. 600.–.
G. Con osservazioni
dell’11 dicembre 1995 l’appellato postula la reiezione dell’appello e la
conferma del decreto impugnato.
Considerando
in diritto:
-
La Segretaria-assessora,
constatato in occasione del sopralluogo che non vi erano più animali sotto la
nota tettoia, ha stralciato la causa dai ruoli reputandola priva di oggetto.
Essa ha implicitamente ammesso la soccombenza dei convenuti, condannati al
pagamento degli oneri processuali e delle ripetibili. Gli appellanti sostengono
che il primo giudice avrebbe caricato loro a torto gli oneri processuali e le
ripetibili, dato che l’attore era soccombente. Essi avrebbero allontanato gli
animali solo per ottemperare alla decisione 28 agosto 1995 del Tribunale
cantonale amministrativo, di modo che nel loro comportamento non si potrebbe
intravedere un atto di acquiescenza; inoltre, l’attore non avrebbe provato
nemmeno l’esistenza di immissioni eccessive. In riforma del giudizio impugnato,
oneri processuali e ripetibili sarebbero quindi da porre a suo carico.
-
Un decreto di
stralcio può essere appellato in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag.
145 in fondo). Giusta l’art. 351 cpv. 1 CPC il giudice, udite le parti, stralcia
la causa dai ruoli se una causa diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico.
Il codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi il
pronunciato sulle spese e le ripetibili qualora la causa divenga senza oggetto
o senza interesse giuridico: l’art. 151 CPC evoca unicamente la desistenza, la
transazione o l’acquiescenza e prevede che in tali ipotesi “le tasse, le spese
e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice
adito”.
Ove una lite diventi
priva di oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC), in materia di
spese e ripetibili si applica per analogia l’art. 72 della legge di procedura
civile federale (Rep. 1990 284, 1992 292). Tale norma dispone che, quando una
lite diventa priva d’oggetto o di interesse giuridico per le parti, il tribunale,
udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato
e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato
delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto
occorre pertanto valutare sommariamente quale probabilità di buon esito avrebbe
avuto la petizione se i convenuti non avessero allontanato i bovini dalla
tettoia (DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 494/495, DTF 111 Ib 191 consid. 7a).
- Ora, con la
petizione l’attore ha chiesto in via cautelare, supercautelare e nel merito
che, previo accertamento dell’eccesso pregiudizievole nell’uso del fondo n.
__________da parte dei convenuti, fosse fatto a costoro obbligo di allontanare
immediatamente tutti i bovini presenti sul fondo. La questione del probabile
buon esito della causa va esaminato distintamente per la procedura cautelare e
per quella di merito.
4 a) Quanto al
procedimento cautelare, ancorché irrilevante per il merito della vertenza,
giova premettere che la Segretaria-assessora ha autorizzato a torto i memoriali
di “replica” (24 agosto 1995) e di “duplica” (5 settembre 1995) provvisionale
prodotti dalle parti. Tali allegati non sono infatti previsti dal codice di procedura
(art. 379 e 119bis CPC) e poco importa al riguardo che la produzione dei
medesimi sia avvenuta a richiesta delle parti stesse (pag. 8 verbale udienza di
discussione del 28 agosto 1995). La Segretaria-assessora è invitata a non più
ammettere simili irregolarità formali.
b) L’emanazione di
un provvedimento cautelare è subordinata a tre presupposti cumulativi: la
verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere
con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell’azione di
merito, l’istante essendo responsabile per altro dei danni causati da
provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32; 91
II 144; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). La verosimiglianza dei tre
requisiti non giustifica in ogni modo l’adozione di qualsiasi provvedimento
cautelare. Il principio della proporzionalità esige che - comunque sia - la
misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un
ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral
ou cantonal? Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht
und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
c). L’estremo
dell’urgenza è dato soltanto quando esista un’impellente necessità di togliere
gravi inconvenienti la cui persistenza, durante la causa di merito, potrebbe avere
per effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente,
ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, art. 376 CPC n. 4 e rif. cit.).
Come si vedrà in appresso, il requisito dell’urgenza nella fattispecie non è
realizzato. L’istanza cautelare risale al 31 luglio 1995. La data precisa
dell’inizio delle emissioni lamentate dall’attore non risulta dagli atti: nella
petizione l’appellato la fa risalire a oltre un anno prima dell’avvio della
causa, ossia alla prima metà del 1994 (petizione pag. 2 punto 3). Dagli atti
risulta che verosimilmente essa data dalla fine del 1993 o dall’inizio del
1994. L’attore ha infatti menzionato nella lettera inviata il 26 settembre 1994
alla Sezione degli enti locali che il vicino usava in modo improprio la tettoia
“dall’inizio di quest’anno” (doc. D). Nella lettera 6 luglio 1994 all’Ufficio
tecnico comunale (doc. B) l’attore ha indicato che la tettoia veniva utilizzata
come stalla “da qualche tempo” e nella risoluzione del Consiglio di Stato 23
maggio 1995 (doc. I) si accenna al fatto che il cambiamento di destinazione
della tettoia, da deposito di fieno a stalla sarebbe “avvenuto nel corso del
1994”. Ora, che fosse impellente intervenire nelle vie cautelari a circa un
anno e mezzo dall’inizio delle lamentate emissioni non è stato reso verosimile.
L’attore ha dapprima cercato di ottenere soddisfazione coinvolgendo le autorità
amministrative (Ufficio tecnico comunale, Municipio di __________, Sezione enti
locali, doc. B, D, G), ma questo solo fatto non basta a rendere verosimile che
tutt’a un tratto il provvedimento richiesto fosse divenuto urgente. L’istante
non deve vedersi rimproverare la buona volontà dimostrata nel tentativo di
comporre una vertenza senza ricorrere ai tribunali, ma una simile disponibilità
non è sufficiente - da sola - a rendere attendibile l’urgenza di un
provvedimento che l’istante ha rinunciato a chiedere in via giudiziale per ben
un anno e mezzo.
Così stando le cose,
se ne può dedurre che l’istanza cautelare sarebbe verosimilmente stata
respinta, e ciò senza che sia necessario esaminare gli ulteriori requisiti del
notevole pregiudizio e della parvenza di buon esito insito nella causa di
merito, trattandosi - come si è detto - di condizioni cumulative. Di conseguenza
l’attore si sarebbe verosimilmente rivelato soccombente nella procedura
provvisionale.
- Resta da
esaminare l’esito verosimile della causa di merito. Giusta l’art. 679 CC
chiunque sia danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario
trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la
cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il
risarcimento del danno. Come dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di
precisare, il disposto presuppone un uso eccessivo della proprietà, che esplica
effetti dannosi su di un altro fondo (Meier-Hayoz,
Commentario bernese, art. 679 CC n. 79, 83). La distinzione tra l’uso lecito e
l’eccesso nell’esercizio della proprietà avviene alla luce della normativa del
diritto di vicinato (in particolare degli art. 684 segg. CC): l’uso è
considerato eccessivo quando le immissioni superano l’obbligo di tolleranza
imposto al vicino, da stabilire secondo criteri oggettivi (Meier-Hayoz, op. cit., art. 679 CC, n.
85, 88).
Nel caso concreto, con
la petizione l’attore ha postulato l’allontanamento di tutto il bestiame dal
fondo di proprietà dei convenuti (cfr. petizione, punto 1 §§ richieste di
giudizio nel merito), ossia di dieci bovine e quindici vitelli, a vari stadi di
età, che si trovano sotto la nota tettoia (cfr. risoluzione 23 maggio 1995 del
Consiglio di Stato, pag. 2, 11, doc. I) come pure di 9 mucche, con relativi
vitelli (in numero imprecisato) e maiali, che sono allevati tuttora nella
stalla posta sul medesimo fondo (verbale sopralluogo 3 ottobre 1995, appello
pag. 4). L’attività agricola svolta dal convenuto __________ __________ ha
quindi per oggetto un numero importante di animali (almeno trentaquattro) ed è
esercitata nel nucleo abitato di __________, a confine con il fondo dell’attore
(doc. M), sul quale è posta la sua casa d’abitazione. A un esame
necessariamente sommario della fattispecie (in mancanza dell’allegato di risposta
e dell’istruttoria di merito, come pure dell’istruttoria provvisionale, rimasta
incompleta) non si può negare, secondo la comune esperienza e il normale andamento
delle cose, che la presenza di più di trenta bovini comporti rumori e odori
eccessivi. L’attività agricola, dopo l’aumento dei capi di bestiame, era
diventata perciò fonte di verosimili immissioni. Che i confinanti fossero
chiaramente disturbati risulta del resto dalla decisione del Consiglio di Stato
agli atti (doc. I), secondo cui “il cambiamento [di destinazione] attuato è
certamente atto a creare immissioni foniche e atmosferiche a danno dei vicini,
oltre che eventuali problemi di evacuazione dei liquami” (pag. 11 in fondo).
Tale era anche l’opinione del Municipio di __________, ribadita nelle
osservazioni al Consiglio di Stato sul ricorso inoltrato dai convenuti contro
la decisione del Municipio stesso. Tanto il Consiglio di Stato quanto il Municipio
ritenevano, in sostanza, che “l’uso del porticato come ricovero per animali”
comportasse “importanti ripercussioni sull’ambiente circostante” (decisione del
Consiglio di Stato, pag. 4 in alto e pag. 12 in alto). E’ vero che le norme di
polizia edilizia non perseguono necessariamente gli stessi obiettivi delle
norme di vicinato (Brehm in Berner
Kommentar, n. 61 ad art. 58 CO), ma è altrettanto vero che entrambi gli
ordinamenti tutelano la quiete, la salubrità e l’igiene, seppure le une come
interesse pubblico e le altre come interesse privato. Tutto induce quindi a
supporre, a un esame necessariamente sommario, che se la lite non fosse
divenuta priva d’oggetto l’azione sarebbe stata verosimilmente accolta. Da
questo profilo il giudizio sulle spese e le ripetibili del decreto di stralcio
resiste alla critica. Quanto la Segretaria-assessora ha omesso di apprezzare è
il verosimile insuccesso dell’istanza cautelare, che si sarebbe ripercosso
negativamente sull’attore in materia di spese e ripetibili. Certo, la causa di
merito era senz’altro più importante della procedura cautelare, ma ciò non
toglie che un riparto degli oneri si imponeva. Tutto ben considerato, una
suddivisione delle spese in ragione di un terzo a carico dell’attore e di due
terzi a carico dei convenuti in solido appariva quindi legittima (art. 148 cpv.
2 CPC). I convenuti devono essere tenuti a rifondere agli attori, di converso,
un’indennità per ripetibili ridotte, che richiamata la tariffa dell’Ordine
degli avvocati (art. 150 CPC) può senz’altro rimanere quella fissata dalla Segretaria-assessora,
anche tenendo conto della verosimile soccombenza dell’attore in sede cautelare.
- Gli oneri
processuali di appello seguono il medesimo grado di vicendevole soccombenza
stabilito ai fini del decreto impugnato
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello è
parzialmente accolto e il dispositivo II del decreto impugnato è così riformato:
Le
spese processuali e la tassa di giustizia di fr. 400.– sono poste per un terzo
a carico dell’attore e per due terzi a carico dei convenuti in solido, che
rifonderanno all’attore –sempre con vincolo di solidarietà– fr. 400.– per
ripetibili ridotte.
- Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 40.–
fr. 240.–
sono
posti per un terzo a carico di __________ __________ e per due terzi a carico
degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte – sempre con
vincolo di solidarietà – fr. 400.– per ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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