AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.273
Data decisione, Autorità:
06.10.1997, ICCA
/Incarto n.
11.95.00273
Lugano
6 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione
della
presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di separazione
e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 16 maggio 1989 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 13
novembre 1995 presentata da __________ __________ contro la sentenza emanata il
23 ottobre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 12 dicembre 1995 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 12 dicembre
1995 da __________ __________;
-
Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1949) e __________ __________ (1942) si sono sposati a __________ il
__________ 1974. Al momento del matrimonio essi avevano già una figlia,
__________, nata nel 1973. Il marito vive attualmente a __________. Disegnatore
di __________, dopo aver lavorato per varie ditte egli è rimasto senza
occupazione. La moglie, diplomata alla Scuola __________ __________ __________,
ha lavorato come segretaria fino al 1979; da allora ha esercitato attività
saltuarie, essenzialmente nel settore dell’aiuto domiciliare. La figlia
__________ ha frequentato la Scuola __________ e si è iscritta poi alla Scuola
di __________ __________ di __________.
B. Il 29 dicembre 1988
il marito, rispettivamente il 18 gennaio 1989 la moglie, hanno instato per il
tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 1° marzo 1989. Con
petizione del 16 maggio 1989 __________ __________ ha promosso azione di separazione
per tempo indeterminato, chiedendo l’affidamento della figlia __________, un
contributo alimentare di fr. 1’000.– mensili per la figlia fino alla maggiore
età della figlia (riservato l’art. 277 cpv. 2 CC), uno di fr. 2’000.– mensili
per sé (aumentato a fr. 2’500.– dal momento in cui il marito sarà liberato
dall’onere contributivo in favore della figlia) e fr. 10’000.– in liquidazione
del regime dei beni. __________ __________ si è opposto alla petizione e in via
riconvenzionale ha postulato il divorzio, con affidamento della figlia alla
madre (riservato il suo diritto di visita) e un contributo di fr. 600.– mensili
oltre gli assegni famigliari a suo carico, negando alla moglie ogni prestazione
alimentare. Nella risposta riconvenzionale del 28 maggio 1990 la moglie ha postulato
il rigetto della riconvenzione e in via subordinata ha aderito alla pronuncia
del divorzio, ma ha chiesto di regolare gli effetti accessori come proposto con
la petizione, rivendicando un’indennità per torto morale di fr. 10’000.–.
C. Nel frattempo, con
decreto cautelare del 7 novembre 1989 il Pretore ha fissato in fr. 800.–
mensili il contributo per la figlia e in fr. 1’800.– mensili dal 1° novembre
1989 quello a favore della moglie. Dopo che il Pretore aveva parzialmente
accolto, il 2 aprile 1992, una richiesta di riduzione del contributo a favore
della moglie presentata dal marito, con sentenza del 16 settembre 1992 questa
Camera ha accolto un appello della moglie e ha respinto l’istanza di modifica
del marito (inc. n. /).
D. Ultimata
l’istruttoria, nel proprio memoriale conclusivo del 20 giugno 1996 l’attrice ha
sostanzialmente ribadito le domande di petizione, rinunciando alle pretese in
liquidazione del regime dei beni. Essa ha rinunciato a chiedere l’affidamento
della figlia, divenuta maggiorenne, ma ha postulato in favore della medesima un
contributo di fr. 800.– mensili sino alla fine del 1997. Nell’allegato
conclusivo del 15 giugno 1995 __________ __________ ha riaffermato la richieste
di giudizio formulate nella risposta e nella domanda riconvenzionale. Il
dibattimento finale ha avuto luogo il 21 giugno 1995.
E. Statuendo il 23
ottobre 1995, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha obbligato il convenuto
a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 800.– mensili fino al
30 giugno 1997 e un’indennità alla moglie sulla base dell’art. 151 CC di fr.
1’935.– mensili fino al 30 giugno 1997, aumentata a fr. 2’440.– mensili fino al
25 ottobre 2006 e ridotta in seguito a fr. 1’300.– vita natural durante,
respingendo la pretesa di fr. 10’000.– per torto morale. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 2’000.–, sono state poste per un terzo a carico dell’attrice
(e in sua vece, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato)
e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr.
3’000.– per ripetibili.
F. __________ __________
è insorto contro la citata sentenza con un appello del 13 novembre 1995 nel
quale chiede che – previa concessione dell’effetto sospensivo e dell’assistenza
giudiziaria – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di sopprimere tutti
gli oneri alimentari a suo carico; in via subordinata postula la soppressione
del contributo per la figlia e la riduzione di quello per la moglie a fr.
1’680.– mensili fino al 25 ottobre 2006. Con decreto del 21 novembre 1995 il
vicepresidente di questa Camera ha dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto
sospensivo.
G. __________ __________
ha proposto la reiezione del gravame e con appello adesivo del 12 dicembre 1995
insta per la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannare il marito a
versarle fr. 10’000.– in riparazione per torto morale. Essa ha postulato
inoltre l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni
del 18 gennaio 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello
adesivo.
Considerando
in diritto: 1. I documenti introdotti per
la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto
federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le
relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, nota 1 ad. art. 420 CPC e ad art. 321 CPC). Nella
fattispecie la documentazione prodotta non può essere considerata né per
definire il fabbisogno della figlia __________, ormai maggiorenne, né tanto
meno per rimettere in causa, su nuove basi, il reddito o i fabbisogni dei coniugi.
- La pronuncia del
divorzio non è oggetto di appello ed è passata in giudicato. Litigioso è il
contributo alimentare a carico del marito (art. 151 cpv. 1 CC) e l’obbligo per
il medesimo di partecipare alle spese per la formazione professionale della
figlia maggiorenne. Litigiosa è inoltre l’indennità di fr. 10’000.– per torto morale
rivendicata dall’attrice (art. 151 cpv. 2 CC).
I. Sull’appello principale
- Il Pretore ha
accolto la domanda di divorzio negando, in presenza di oggettivi fattori di
disunione, che l’adulterio del marito fosse la causa preponderante della
turbativa familiare. Ciò nondimeno, egli ha ritenuto che il marito aveva
mancato in maniera rilevante ai suoi doveri coniugale, sicché l’ha condannato a
versare alla moglie un contributo alimentare mensile sulla base dell’art. 151
cpv. 1 CC. L’appellante sostiene, invero confusamente, che il Pretore non ha
accertato alcuna colpa a suo carico, poiché in caso contrario sarebbe stata
accolta la domanda di separazione presentata dalla moglie.
La tesi è infondata. Il
divorzio può essere negato, in caso di opposizione del coniuge convenuto (art.
142 cpv. 2 CC), se il coniuge attore ha commesso una colpa causale e
preponderante (Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4ª edizione, n. 619 a 622). Per quanto attiene al
presupposto della colpevolezza, sotto il profilo dell’art. 151 CC è sufficiente
invece che all’interessato sia imputabile una rilevante violazione dei doveri
coniugali, la quale, unitamente a eventuali altri fattori, abbia condotto alla
turbativa. La colpa non deve essere né grave né preponderante né esclusiva;
basta che sia causale per il dissesto del matrimonio (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 700; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht,
Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband,
Berna 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce in ogni
modo sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/
Spühler, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato
a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
Nel caso in esame la
questione è di sapere se al marito debba essere imputata una rilevante
violazione dei doveri coniugali che abbia condotto alla turbativa. Il fatto è
che su questo punto l’appellante non tenta neppure di spiegare perché la
sentenza del primo giudice sarebbe errata e non spende una parola per
dimostrare che – contrariamente all’opinione del Pretore – la sua relazione con
un’altra donna non è causale per la disunione. Egli protesta genericamente la
propria innocenza citando i nomi dei testimoni __________, __________ e
__________ (appello, pag. 14), ma senza lontanamente spiegare perché quelle deposizioni
smentirebbero l’opinione del primo giudice. Nella misura in cui pretende che la
moglie non abbia diritto a un contributo di mantenimento sulla base dell’art.
151 cpv. 1 CC, l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 5 in relazione al
cpv. 2 lett. f CPC).
- Per quanto attiene
all’indennità dovuta all’attrice, il Pretore ha ritenuto che – vista anche la
colpa del marito – a costei non può essere imposta la ripresa di un’attività
lucrativa, dato il suo stato di salute. L’appellante sostiene invece che la
moglie è in grado lavorare e chiede che le sia computato un reddito potenziale
di fr. 800.– mensili.
a) L’art.
151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati
i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge
colpevole deve corrispondere un’equa indennità. Il Tribunale federale ha riassunto
i principi su cui si àncora l’odierna giurisprudenza relativa all’art. 151 cpv.
1 CC in DTF 115 II 6. Ha ricordato che prestazioni illimitate nel tempo non
sono più la regola e che bisogna verificare in ogni singola fattispecie se il coniuge
richiedente subisce un danno finanziario in seguito al divorzio. Esso ha
precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio sia durato a lungo, si
può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento professionale soltanto
ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di figli inferiori a 16
anni e non sussistano impedimenti all’esercizio dell’attività lavorativa (per esempio
a causa dello stato di salute).
b) L’ammontare
del contributo che spetta al coniuge innocente giusta l’art. 151 cpv. 1 CC
dipende in primo luogo dall’entità del pregiudizio economico subìto. Il coniuge
richiedente dovrebbe essere posto finanziariamente sullo stesso piano di quello
che avrebbe se il matrimonio non fosse sciolto. Tra i diritti patrimoniali
pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto dall’art. 163 CC di contribuire
secondo le proprie forze agli oneri familiari (Näf-Hofmann, Das neue Ehe- und Erbrecht, 1989, n. 207).
L’obbligo di prestare un contributo a norma del’art. 151 cpv. 1 CC e la misura
del contributo stesso dipendono poi dal guadagno e dalla sostanza di entrambi i
coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del coniuge
debitore, dall’età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale dell’avente
diritto (DTF 115 II 10 consid. 4; Spühler/Frei-Maurer,
op. cit. n. 32 segg. ad art. 151). Nelle unioni di lunga durata bisogna
esaminare altresì se la moglie potrà crearsi una situazione economica tale da
compensare il danno patito in seguito divorzio (DTF 115 II 6 consid. 3b).
- In concreto la
moglie aveva, al momento in cui è stato pronunciato il divorzio, 53 anni e il
matrimonio, celebrato il __________ 1974, durava da 21 anni, ancorché i coniugi
fossero separati da sei. Allo scioglimento del matrimonio la figlia era già
maggiorenne. La moglie, di formazione impiegata di
commercio, ha lavorato fino al 1979 come segretaria, dedicandosi in
seguito alle cure e all’educazione della figlia. Nel 1989 ha lavorato ancora
qualche mese, dopo di che ha esercitato saltuarie occupazioni nel campo
sociale. Attualmente essa svolge attività di volontariato presso __________
__________ senza percepire una retribuzione (interrogatorio formale del 15
giugno 1994).
Questa Camera ha già avuto
modo di rilevare che con un diploma di impiegata di commercio vecchio di oltre
10 anni non si poteva pretendere dall’attrice un guadagno superiore a fr. 800.–
mensili (inc. /). L’istruttoria di merito ha dimostrato che
all’interessata l’attività nel settore in cui è stata formata è ormai preclusa
per le mutate circostanze del mercato (perizia __________ __________). Dalle
deposizioni di __________ __________ __________, capo dell’ufficio __________
__________ di __________, e di __________ __________ __________, assistente
sociale, risulta che, per quanto l’attrice abbia seguito un corso
d’informatica, le ricerche di lavoro in questo campo sono state infruttuose.
Ciò posto, non è più possibile imputare all’appellata un reddito potenziale
come impiegata di commercio. Per quanto riguarda le condizioni di salute, il
dott. __________ ha indicato nel suo referto peritale che l’attrice accusa
dolori alla colonna cervicale e lombare causati da trauma, dolori che le
impediscono di eseguire lavori pesanti, ancorché non qualificati come lavare
vetri o pulire pavimenti (perizia pag. 6). Il medico ha affermato invero che le
uniche possibilità di lavoro sarebbero quelle di aiuto ufficio, sorvegliante,
commessa di negozio (perizia, pag. 8), ma a prescindere dalla circostanza che
anche le richieste di lavoro in tali ambiti sono rimaste senza esito
(deposizioni __________ e __________ __________), occorre tenere conto delle
oggettive difficoltà che l’attrice incontrerà sul mercato del lavoro. L’attuale
impegno di volontariato presso __________ dimostra che l’attrice può svolgere
bensì qualche attività, ma ciò non avrebbe alcuna valenza lucrativa nel mondo
del lavoro sia per l’età dell’interessata sia per i problemi fisici di cui essa
soffre, sia per la formazione professionale ormai superata. In condizioni
siffatte non si può seriamente imputare un reddito potenziale all’attrice. In
ogni modo, tenuto conto che il contributo del marito non basterà ad assicurarle
il fabbisogno minimo, l’attrice dovrà comunque sia reperire qualche fonte di
reddito. L’appello, destituito di fondamento, deve quindi essere respinto.
-
L’appellante chiede
di annullare il contributo alimentare a favore della figlia __________ poiché
l’attrice avrebbe formulato per la prima volta tale domanda al dibattimento
finale. A torto. Certo, il Pretore ha ritenuto che la pretesa, benché processualmente
ammissibile, fosse stata formulata per la prima volta nelle conclusioni.
Tuttavia già nella petizione l’attrice, riferendosi al contributo per la
figlia, si era riservata espressamente l’applicazione dell’art. 277 cpv. 2 CC
(domanda n. 3.3), ciò che ha ribadito anche nella replica (domanda 2.3.3). Non
è vero quindi che la moglie abbia formulato la pretesa solo al dibattimento
finale e l’art. 143 CPC invocato nel gravame non è di alcun ausilio
all’appellante. Quanto all’ammontare del contributo fissato nella sentenza
impugnata (fr. 800.– mensili indicizzati), esso non è controverso, né spetta a
questa Camera intervenire d’ufficio al riguardo (DTF inedita dell’11 marzo 1993
nella causa C. c. F.).
-
Il Pretore ha
calcolato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2’145.– mensili e quello del
marito in fr. 2’265.–. Appurato un reddito del marito di fr. 5’000.– mensili,
egli ha fissato in fr. 1’935.– mensili il contributo per la moglie fino al 30
giugno 1997, aumentandolo a fr. 2’440.– dal momento in cui il convenuto sarà
liberato dal contributo per la figlia, per poi ridurlo a fr. 1’300.– mensili
dopo il pensionamento della beneficiaria.
L’appellante si duole che
il Pretore, nel determinare il suo fabbisogno, lo ha ritenuto convivere con una
terza persona, riducendogli di conseguenza sia il minimo esistenziale del
diritto esecutivo sia il canone di locazione. Egli ritiene invece che il suo fabbisogno
debba essere fissato in fr. 3’165.– mensili. Effettivamente nessun elemento
agli atti permette di confortare l’ipotesi di una convivenza dell’appellante
con una terza persona. Ciò nondimeno, la giurisprudenza ha già avuto modo di
stabilire che nel fabbisogno minimo va inserito un canone di locazione medio,
adeguato alle circostanze. Se quindi un coniuge occupa un alloggio
eccessivamente costoso per sua comodità, il canone deve essere ridotto alla
norma (DTF 114 II 12). Nella fattispecie è innegabile che un’abitazione di
quattro locali (doc. 41) è eccessiva per le esigenze di una persona sola (DTF
119 III 73 consid. 3c). Nel rispetto della parità di trattamento tra coniugi,
in concreto l’importo di fr. 800.– ammesso dal primo giudice appare
giustificato. Per quanto riguarda il minimo del diritto esecutivo, tenuto conto
che l’aumento richiesto (fr. 100.– mensili) incide in misura trascurabile sul
fabbisogno – e per di più su un periodo limitato di tempo – non è il caso di
scostarsi dall’apprezza-mento del Pretore, che potrà fors’anche apparire
discutibile ma che non integra né gli estremi dell’eccesso né quelli
dell’abuso.
Considerato il reddito del
marito (incontestato) di fr. 5’000.– mensili e il contributo per la figlia di
fr. 800.–, al convenuto rimane un’eccedenza di fr. 1’935.– mensili che va
corrisposta alla moglie a titolo di contributo alimentare. Al momento in cui
decadrà il contributo per la figlia, all’appellante rimarranno fr. 2’735.– con
cui potrà far fronte al contributo per la moglie di 2’440.– fissato dal primo
giudice, mentre il suo fabbisogno esecutivo rimarrà invariato (DTF 121 II 310,
121 I 97; Geiser, Worin unterscheiden
sich heute die Rente nach Art. 151 und Art. 152 ZGB?, in: ZBJV 1993, pag. 353).
L’appello, infondato, deve pertanto essere respinto. Si aggiunga che –
contrariamente a quanto preteso dall’appellante – il calcolo dell’indennità
non si fonda sulla ripartizione delle eccedenze: tale metodo si applica solo ai
contributi alimentari pendente causa.
II. Sull’appello adesivo
- Il Pretore ha
respinto la pretesa di riparazione morale formulata dalla moglie poiché priva
di fondamento, il comportamento del marito non essendo stato tale da giustificare
l’applicazione dell’art. 151 cpv. 2 CC. L’appellante adesiva ribadisce la pretesa,
sostenendo che per riconoscerle la predetta indennità basta un grave pregiudizio.
a) Se le
circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle
relazioni personali del coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata
un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Dottrina
e giurisprudenza hanno escluso un grave pregiudizio qualora il coniuge innocente
abbia perdonato o consentito al comportamento del coniuge colpevole, oppure
quando l’adulterio in quanto tale non ha scosso moralmente il coniuge innocente
o infine quando rispetto alla grave turbativa che affliggeva l’unione coniugale
l’adulterio non poteva più essere vissuto come una grave ingiustizia (Bühler/ Spühler, op. cit., nota 69 e 77
ad art. 151 CC e riferimenti).
b) In
concreto l’appellante, oltre a non spiegare in che cosa consisterebbe il grave
pregiudizio morale, neppure ha sostenuto di avere patito sofferenze di
intensità e gravità tali da non poter essere sopportate nelle circostanze del caso
(Deschenaux/Tercier/Werro, op.
cit., n. 784). Del resto il Pretore ha accertato – senza che ciò appaia
contrario alle risultanze istruttorie – che già prima della relazione extraconiugale
del marito le difficoltà coniugali erano già rilevanti (sentenza pag. 4). Non
si può dunque affermare che il comportamento del marito, nelle contingenze
descritte, abbia reso il divorzio penoso al punto tale da giustificare un’inden-nità
per torto morale alla moglie. L’appello adesivo si rivela così destinato
all’insuccesso.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il
convenuto esce perdente su tutta la linea e, oltre a sopportare gli oneri
dell’appello, dovrà rifondere alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili. L’attrice soccombe a sua volta nell’appello adesivo; l’ammontare
delle ripetibili a favore dell’appellato adesivo tiene conto del fatto che
litigiosa era la questione della riparazione per torto morale e che la
procedura di appello non prevede repliche. Visto l’esito dei ricorsi, non vi è
ragione di modificare il riparto degli oneri processuali di prima sede. Le
richieste di assistenza giudiziaria presentate dalle parti in questa sede non
possono essere accolte, fin dall’inizio mancando agli appelli qualsiasi
probabilità di successo (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
-
La richiesta di ammissione
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri processuali
dell’appello principale consistenti:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’050.–
sono
posti a carico di __________ __________i, che rifonderà alla controparte fr.
1’500.– per ripetibili di appello.
-
L’appello adesivo è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
La richiesta di ammissione
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri dell’appello
adesivo consistenti:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr.
600.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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