AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.280
Data decisione, Autorità:
02.03.2000, ICCA
Incarto n.
11.95.00280
Lugano
15 marzo 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. . (interdizione) della Divisione __________ __________, sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 18 aprile 1995 dalla
Delegazione
tutoria di __________
nei
confronti del
dott.
__________ __________,
(ora
patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolta l’appellazione del 20 novembre 1995 presentata da __________
__________ contro la decisione emessa il 20 ottobre 1995 dalla Divisione
__________ __________ quale autorità di vigilanza sulle tutele;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con risoluzione del 14
febbraio 1995 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito una curatela
amministrativa giusta l’art. 393 n. 2 CC nei confronti di __________ __________
(1927), designandogli come curatrice la lic. iur. __________ __________. Il 18
aprile 1995 la Delegazione tutoria ha revocato la curatela, ha privato
provvisoriamente __________ __________ dell’esercizio dei diritti civili e gli
ha nominato un rappresentante (art. 386 cpv. 2 CC). Confermata dalla Divisione
__________ __________, autorità di vigilanza sulle tutele, tale decisione è
stata annullata il 23 ottobre 1995 dal Tribunale federale su ricorso per
diritto pubblico introdotto da __________ __________.
B. Nel frattempo, il 18
aprile 1995, l’autorità tutoria ha presentato nei confronti di __________
__________ un’istanza di interdizione fondata sull’art. 370 CC alla Divisione
__________ __________, autorità di vigilanza. Questa ha chiesto al dott.
__________ __________ di completare una perizia da lui allestita il 13 dicembre
1994, si è fatta consegnare un elenco delle procedure esecutive e delle
procedure penali in corso contro __________ __________ e ha sentito
l’interessato medesimo, come pure il figlio __________ __________ e __________
__________. Dopo di che, con decisione del 20 ottobre 1995 essa ha accolto
l’istanza e ha dichiarato __________ __________ interdetto a norma dell’art.
370 CC, invitando la Delegazione tutoria a nominare un tutore. Essa ha
constatato, in particolare, che l’interessato versava in una situazione patrimoniale-finanziaria
pesantemente passiva e che per salvaguardare i suoi interessi, minacciati da
una patologia sotto forma di psicosi non organica non specificata,
rispettivamente di una sindrome schizo-affettiva di tipo maniacale,
l’istituzione di una tutela era inevitabile.
C. Contro la decisione
dell’autorità di vigilanza __________ __________ ha inoltrato un appello del 20
novembre 1995 in cui chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo al
gravame e conferimento dell’assistenza giudiziaria – l’annullamento del
giudizio in questione. Egli sostiene che in concreto non ricorrono gli estremi
per l’istituzione di una tutela. Adduce che la precaria situazione patrimoniale
si è ridimensionata, che il dissesto finanziario è il risultato di investimenti
sfortunati e che l’attività del suo studio legale ha risentito della perdita di
clientela dovuta a fattori indipendenti dalla sua volontà. Il 27 novembre 1995
la presidente di questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo,
ferma restando la continuazione della curatela di amministrazione pronunciata
il 14 febbraio 1995 dalla Delegazione tutoria. Nelle sue osservazioni del 21
dicembre 1995 la Delegazione tutoria di __________ conclude per il rigetto
dell’appello e la conferma della decisione impugnata.
D. Il giudice delegato
della Camera, accertato che il rapporto del dott. __________ __________ era contestato,
ha ordinato una nuova perizia. Il referto è stato rassegnato dal perito dott.
__________ __________ il 9 dicembre 1998. Le parti hanno potuto esprimersi al riguardo.
Considerando
in diritto: 1. I documenti nuovi prodotti
con le osservazioni all’appello sono ammissibili (art. 423a cpv. 2 CPC,
applicabile giusta l’art. 54a LAC). Tutta la procedura di interdizione è
governata invero, per diritto federale, dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). La contestazione riguardante il
rapporto del dott. __________ __________ è superata dalla nuova perizia consegnata
il 9 dicembre 1998 dal dott. __________ __________. Nulla osta quindi alla
trattazione del ricorso nel merito.
-
È soggetta a tutela
giusta l’art. 370 CC “ogni persona maggiorenne che per prodigalità, abuso di
bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione
espone sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o
nell’indigenza, o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo
l’altrui sicurezza”. La cattiva amministrazione consiste in un’incapacità
straordinaria di amministrare i propri beni che ha origine soggettiva nella
carenza dell’intelletto o della volontà (DTF del 14 dicembre 1994 in: RDT
6/1997 pag. 102; DTF 108 II 92 consid. 2). Il pericolo di cadere nel bisogno,
generalmente la conseguenza di una cattiva amministrazione, non significa la
rovina finanziaria; il rischio di un rilevante scapito economico per
l’interessato o la sua famiglia è sufficiente (Stettler in: Droit civil, Représentation et protection de l’adulte,
2ª edizione, pag. 156 n. 363; Schnyder/Murer,
op. cit., n. 188 ad art. 370 CC). Il bisogno di durevole assistenza o
protezione, per altro, si identifica sostanzialmente con quello evocato dall’art.
369 CC (Stettler, op. cit., pag.
157 in alto).
-
In concreto
l’appellante non contesta che la sua situazione patrimoniale e finanziaria è
precaria (memoriale, pag. 4 e 6), tant’è che egli stesso ha auspicato più volte
l’autofallimento (verbale del 28 agosto 1995 pag. 3, osservazioni finali pag.
7), pronunciato per finire il 23 settembre 1996. Dall’inventario provvisorio
confezionato il 15 febbraio 1995 dalla curatrice __________ __________ (mappetta
1, doc. 7) risulta che gli attivi del curatelato ammontavano a fr. 9’414’135.30
(fr. 14’214’135.30 a detta dell’interes-sato) a fronte di passivi per un totale
di fr. 36’153’163.48 (di cui 14’977’318.25 contestati). Successivamente la
curatrice, sentita dall’autorità di vigilanza, ha affermato che i passivi erano
di fr. 27 milioni (audizione del 18 agosto 1995). Dalla distinta delle
esecuzioni si evince che tra il 1986 e il 1990 all’appellante sono stati
intimati 32 precetti esecutivi (mappetta 1, doc. 9) e che tra il settembre 1991
e l’agosto 1995 erano pendenti 76 esecuzioni, gran parte delle quali giunte allo
stadio del pignoramento e della domanda di vendita (mappetta 1, doc. 10). Le
cause di tale situazione, come riconosce l’appellante stesso, si riconducono a
investimenti immobiliari e aziendali sbagliati (memoriale, pag. 5). Il figlio
__________ __________ ha dichiarato, in specie, che il padre ha subito una
perdita di circa 3.8 milioni nell’acquisto della ditta __________ __________
(1982-84), ha perso dal 1985 circa 15 milioni prestando anche somme rilevanti
senza possibilità di recupero, ha aperto nel 1986 un nuovo studio __________
con spese molto rilevanti e durante il boom del settore immobiliare ha
acquistato diversi stabili, con esiti deficitari, come ad esempio per la costruzione
di un edificio di 8 appartamenti in via __________ alla fine degli anni
ottanta. __________ __________ ha soggiunto di avere avuto l’impressione che la
sua entrata nel mondo professionale (come quella del fratello __________) sia coincisa
con l’avvio di alcune iniziative del padre rilevatesi in seguito rovinose. Nel
1992 i figli hanno chiesto di essere consultati preventivamente prima di nuove
operazioni, ma nonostante avesse sottoscritto una procura a favore di __________
il padre non ha mai rispettato l’impegno (audizione __________ __________ del
21 agosto 1995). In circostanze siffatte si può ragionevolmente concludere che
l’appellante ha gestito in modo manifestamente inadeguato il suo patrimonio
senza poter mettere in atto le misure che gli avrebbero consentito di limitare
il dissesto.
-
Per quanto riguarda
“il grave pericolo di cadere nel bisogno o nell’indigenza” (requisito
cumulativo a quello della cattiva amministrazione per l’istituzione di una
tutela giusta l’art. 370 CC), già si è detto delle numerose procedure esecutive
avviate nei confronti dell’appellante e del fallimento pronunciato nel 1996.
L’interessato attualmente è sprovvisto di redditi, salvo la rendita AVS che
tuttavia è stata bloccata per compensare i contributi personali non pagati (mappetta
1, doc. 14), sicché per finire egli ha postulato il beneficio dell’assistenza
giudiziaria (doc. B e C allegati al ricorso). Non v’è dubbio inoltre che nella
fattispecie l’appellante mette in pericolo anche l’altrui sicurezza
finanziaria. Certo, tale circostanza non costituisce un requisito per istituire
una tutela dovuta a cattiva amministrazione (Schnyder/Murer,
op. cit., n. 195 ad art. 370 CC; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3a edizione, pag. 44 n. 13a),
tuttavia non si può dimenticare che in concreto egli è oggetto di svariate
denuncie penali per truffa e appropriazione indebita (mappetta 1 doc. 12).
Incurante della curatela di amministrazione, egli ha continuato inoltre a ricevere
clienti dello studio, a costituire e gestire società, incassando crediti senza
mettere al corrente la curatrice (deposizione __________ __________ del 18 agosto
1995; mappetta 1, doc. 13, 15, 20 e 22). L’interessato ha invero contestato
tali fatti, ma non pretende che quanto affermato dalla curatrice sia falso.
Anzi, tenuto conto che nonostante si fosse impegnato a consultare i figli prima
di attuare nuove operazioni egli non ha mai rispettato tale accordo
(deposizione __________ __________ del 21 agosto 1995 pag. 2), quanto riferito
dalla curatrice appare tutt’altro che inverosimile.
-
Il dott. __________
__________ ha diagnosticato all’appellante un “disturbo narcisistico di
personalità” (perizia, pag. 17). Ciò comporta un certo senso grandioso
di importanza, la richiesta eccessiva di ammirazione per quanto compiuto,
l’irragionevole aspettativa di soddisfazione immediata delle proprie
aspettative, la mancanza di empatia, ovvero la difficoltà e l’incapacità di riconoscere
o identificarsi con i sentimenti e le necessità degli altri, segnatamente dei
familiari. Le persone con tale disturbo hanno difficoltà ad accettare
insuccessi e frustrazioni non superabili con la propria abilità e a rivedere il
loro modo di affrontare i problemi. Di fronte a un insuccesso emozionalmente
rilevante, esse reagiscono con “l’esternalizzazione” (la colpa è dell’Altro) o
con “l’evitamento” (il problema non sussiste o è irrilevante). Per il perito la
forma mentis del paziente (il lavoro come priorità assoluta, la gratificazione
e il rinforzo sociale importante) ha mantenuto la sua condizione in stato di
equilibrio fino all’insorgere di alcuni eventi critici non previsti,
identificabili nell’avvento della crisi economica e nell’inserimento dei figli
nella professione (perizia, pag. 19). Egli ha rilevato che il disturbo della
personalità non è una classica malattia mentale (perizia, pag. 20), concludendo
nondimeno che il disturbo narcisistico è tale da compromettere o pregiudicare
seriamente le capacità dell’appellante di provvedere ai propri interessi
economici e personali, così da rendere necessaria l’adozione di “misure
cautelative” (perizia, pag. 21).
-
Una misura tutelare
tocca l’interessato nella sua sfera della libertà personale; deve attenersi
perciò ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 860
segg., pag. 334 segg.). Ora, la tutela costituisce la misura più radicale
prevista dalla legge (se ne veda la scala in: Schnyder/
Murer, op. cit., n. 33 ad art. 367 CC e in: Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 862 pag. 335 segg.). In
concreto risulta da quanto precede che l’interessato necessita essenzialmente
di una misura volta a garantire una corretta amministrazione del patrimonio. Il
perito ha invero ritenuto auspicabile che l’appellante si sottoponga a colloqui
di tipo psicoterapeutico (perizia, pag. 20), ma egli non propende per la
necessità di un’assistenza personale. Ciò posto, non essendo l’assistenza
personale lo scopo principale ed essenziale della misura da adottare, il provvedimento
più radicale deciso dall’autorità di vigilanza appare eccessivo (v. anche Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 868
pag. 336). Ciò posto, occorre esaminare quale misura appaia più adeguata alle
circostanze.
-
Nella fattispecie
già si è detto che a favore dell’appellante è stata istituita una curatela
amministrativa giusta l’art. 393 n. 2 CC (consid. A). Nondimeno, vista
l’incapacità dell’appellante di controllare e ordinare i propri rapporti
finanziari, tale misura appare insufficiente (art. 392 n. 2 in fine CC).
Scartata sia la tutela sia la curatela amministrativa, rimane l’inabilitazione
(art. 395 CC), che è un provvedimento idoneo a rimediare un consumo della
sostanza notevole e protratto nel tempo, ovvero un tenore di vita
dell’interessato pericoloso e insensato (RDT 1994 pag. 249). Per contro
l’assistenza cooperante (art. 395 cpv. 1 CC), che subordina il consenso
dell’assistente ai soli atti particolarmente importanti (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 178
pag. 57) appare in concreto una misura troppo debole, viste le numerose
iniziative economiche avviate dall’interessato senza neppure informarne la curatrice
(consid. 5). Con la nomina di un assistente legale gerente (art. 395 cpv. 2
CC), in effetti, l’interessato è privato dell’amministrazione dei propri beni,
ma conserva la possibilità di gestire i propri redditi. Ciò è sconsigliabile
nel caso in esame già per il fatto che le entrate potrebbero essere destinate a
fini estranei al sostentamento, ipotesi tutt’altro che remota per l’appellante
(audizione __________ __________ del 18 agosto 1995, pag. 3 in fondo).
-
Proprio per evitare
una gestione poco oculata dei redditi, la misura più conforme ai precetti di
proporzionalità e di sussidiarietà appare in concreto l’inabilitazione combinata
giusta l’art. 395 cpv. 1 e 2 CC (sulla competenza per pronunciarla: art. 48
cpv. 2 LAC). Con l’adozione di tale misura l’assistito perde l’ammini-strazione
dei beni e non può disporre liberamente nemmeno dei redditi (Schnyder/Murer, op. cit., n. 144 segg.
ad art. 395 CC; Deschenaux/ Steinauer,
op. cit., n. 208 pag. 64), ma mantiene un esercizio assai esteso dei suoi
diritti civili: può organizzare la sua esistenza come meglio crede, così come
può scegliere il lavoro e compiere atti giuridici di portata limitata (DTF 81
II 266). Il provvedimento, inoltre, obbliga l’assistente, nella misura in cui
ciò sia necessario per l’esecuzione del mandato, a esercitare comunque una
certa assistenza personale (DTF 96 II 373 consid. 1, 113 II 232 consid. 7a; Schnyder/Murer, op. cit., n. 23 seg. ad
art. 367 CC). Si aggiunga che, qualora si rivelasse insufficiente,
l’inabilitazione potrà ancora essere trasformata in tutela (DTF 92 II 146; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 197
pag. 62). Ne discende che la decisione dell’autorità di vigilanza deve essere
riformata e l’appellante deve essere sottoposto a inabilitazione combinata nel
senso dell’art. 395 cpv. 1 e 2 CC.
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Gli oneri
processuali seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
Davanti all’autorità di vigilanza l’appel-lante ha avversato a torto qualsiasi
misura tutelare, mentre la Delegazione tutoria ha insistito a torto per
l’interdizione, ciò che giustificherebbe di porre gli oneri a carico di metà
ciascuno. Date le particolarità del caso si giustifica tuttavia di rinunciare,
in via eccezionale, a ogni prelievo. Analogo criterio vale per il pronunciato
sugli oneri di prima sede. Tenuto conto inoltre che l’autorità di vigilanza non
ha voluto dar seguito alla richiesta di nuova perizia, si giustifica di porre
l’onorario del perito a carico dello Stato. La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ può, visto l’esito della procedura
e la precaria situazione finanziaria dell’appellante, essere accolta (art. 155
CPC).
Per questi motivi,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è così riformata:
-
L’istanza
è parzialmente accolta, nel senso che a favore di __________ __________ è pronunciata
un’inabilitazione combinata giusta l’art. 395 cpv. 1 e 2 CC.
-
La
Delegazione tutoria di __________ provvederà alla nomina di un assistente e
valuterà l’opportunità di pubblicare tale nomina.
-
Non si
prelevano tasse né spese.
Per il resto la decisione
impugnata è confermata.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________ __________.
-
Non si riscuote tassa di
giustizia. Le spese della perizia (fr. 6’000.–) sono poste a carico dello
Stato.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di
__________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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