AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.287
Data decisione, Autorità:
23.09.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00287
Lugano,
23 settembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause n. __________ e __________ (azioni di riduzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con
petizioni del 22 e 25 settembre 1978 da
, __________ -, e
__________, __________
(ora
patrocinate dall’avv. __________ __________, __________),
rispettivamente
da
__________, ora in __________
__________ -__________a, ora in __________
__________, ora in __________, e
__________, ora in __________
(patrocinati
dall’avv. prof. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 27 novembre 1995 presentato da __________
__________ contro la sentenza emessa l’8 novembre 1995 dal Pretore del Distretto
di Bellinzona;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il 16 febbraio 1971
__________ __________ ha venduto al figlio __________ la particella n.
__________RFD di __________ (12 879 m²), su cui si trova un’ azienda agricola.
Per sé egli ha riservato un diritto di abitazione a vita e per i figli
__________ e __________ un diritto identico fino al compimento del 21° anno di
età. Il prezzo di fr. 115 000.– è stato pagato, dal figlio __________, mediante
assunzione di debiti ipotecari gravanti il fondo fino a concorrenza di fr. 49
366.65; per il resto
(fr. 65 633.35) __________
__________ ha stanziato al figlio un mutuo biennale, rinnovabile di anno in
anno, all’interesse del 3.5%.
B. Lo stesso 16 febbraio
1971 __________ __________ ha venduto al figlio __________ anche tutti i
macchinari dell’azienda agricola e il bestiame (8 mucche da latte, 10 giovenche
di due anni, 9 vitelli di un anno e 8 vitelli di allevamento) al prezzo di fr.
100 000.–. La somma è stata versata, dal figlio __________o, mediante
assunzione di debiti chirografari del padre fino a concorrenza di fr. 35 000.–;
per il resto (fr. 65 000.–) __________ __________ ha concesso al figlio un
altro mutuo, senza interessi.
C. Nel 1975 __________
__________ ha ereditato dalla madre (__________nata __________), dietro
pagamento di un conguaglio, la particella n. __________RFD di __________
(coltivo, 8586 m²). Il 21 dicembre 1976 egli ha venduto tale fondo al figlio
__________ per la somma di fr. 80 000.–, che il figlio avrebbe dovuto pagare
mediante assunzione del debito ipotecario (di pari importo) gravante il fondo e
che invece egli risulta avere versato il 28 dicembre 1976 alla Banca __________
__________ in favore del padre. Il giorno stesso la banca ha compensato tale versamento
con un suo credito di pari importo (“a pareggio”) verso __________ __________,
consenziente quest’ultimo.
D. __________ __________
è deceduto a __________, in stato di insolvenza, il ____________________ 1977,
lasciando un testamento olografo del __________ 1973 con cui diseredava la
moglie __________ nata __________ (dalla quale viveva separato), riduceva le
figlie __________, __________ e __________ alla quota legittima e disponeva la
suddivisione dell’ eredità in parti uguali tra i figli __________, __________ e
__________. Il 25 settembre 1978 la vedova __________ __________ ha impugnato
la diseredazione davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, che con
sentenza del 19 aprile 1984 ha accolto la petizione e reintegrato l’attrice
nella quota riservata di un quarto in proprietà, obbligando i figli a
trasferirle quanto avessero ricevuto in eredità fino a concorrenza di tale
quota. __________ con appello da __________ __________, questa Camera ha confermato
il 15 gennaio 1985 la sentenza del Pretore, salvo riformare il dispositivo
sulle spese ripetibili (inc. n. __________). Tale pronuncia è passata in
giudicato.
E. Nel frattempo, il 22
settembre 1978, __________ __________ -__________ e __________ __________
-__________ hanno promosso un’azione di riduzione davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona, sostenendo che la vendita della nota azienda agricola
al fratello __________ era un atto simulato, rispettivamente una liberalità
pregiudizievole della loro quota legittima. Analoga azione hanno intentato il
25 settembre successivo la vedova __________ __________ con i figli __________,
__________ e __________, i quali hanno censurato come lesiva della loro quota
legittima anche l’alienazione della particella n. __________ RFD di __________.
__________ __________ ha proposto di respingere entrambe le petizioni.
F. Statuendo l’8
novembre 1995, il Pretore ha parzialmente accolto le azioni, condannando
__________ __________ a versare fr. 30 000.– con interessi alla madre
__________ e fr. 11 250.– con interessi a ognuno dei fratelli __________,
__________, __________, __________ e __________. La tassa di giustizia unica di
fr. 2000.– e le spese di fr. 4100.– sono state poste per 3/10 a carico degli
attori e per 7/10 a carico di __________ __________, tenuto a rifondere fr.
5000.– complessivi per ripetibili ad __________ __________, __________
__________, __________ __________ e __________ __________, rispettivamente fr.
5000.– complessivi a __________ __________ e __________ __________.
G. Contro la sentenza
appena citata __________ __________ ha presentato un appello del 27 novembre
1995 in cui chiede che la decisione impugnata sia dichiarata nulla e che gli
atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio, previa assunzione di tre testimoni
e richiamo di due incarti da autorità penali. In subordine egli postula
l’interrogatorio di due testimoni direttamente in appello, il rigetto delle due
azioni di riduzione, l’addebito di tutte le spese processuali agli attori e la
conseguente riforma della sentenza pretorile.
H. Nelle loro osservazioni
del 16 gennaio 1996 __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ __________ propongono di dichiarare irricevibile la
richiesta di assunzione testimoniale, di respingere l’appello nel merito e di
confermare la sentenza impugnata. __________ __________ e __________ __________
non hanno formulato osservazioni.
Considerando
in diritto:
-
Il Pretore ha
ritenuto anzitutto che nel 1971 la vendita dell’azien-da agricola al convenuto
(macchinari e bestiame compresi) è avvenuta a prezzo di favore (81.5% del
valore stimato dal perito giudiziario), ma che ciò non bastava per concludere
che il testatore intendesse aggirare le norme sulla legittima. La vendita della
particella n. __________RFD di __________ nel 1976 era avvenuta anch’essa a
titolo oneroso e non appariva quindi una liberalità mirata a eludere la
legittima. Doveva essere computata nell’asse ereditario, per contro, una
donazione di fr. 120 000.– che il convenuto aveva ammesso di avere ricevuto dal
padre il 27 dicembre 1976. Tale denaro, proveniente dall’alienazione
dell’azienda agricola, costituiva anche l’unico attivo della successione, il
testatore essendo morto in stato di insolvenza. La somma andava divisa,
pertanto, nella proporzione di un quarto a favore della vedova (fr. 30 000.–
con interessi) e di 3/32 a favore di ciascun figlio (fr. 11 250.– con
interessi). Donde il giudicato pretorile.
-
L’appellante fa
valere anzitutto che l’unico documento dal quale egli risulterebbe avere
ricevuto dal padre la citata donazione di fr. 120 000.– è un verbale da egli firmato
il 30 marzo 1989 davanti al Sostituto Procuratore pubblico sopracenerino, il
quale aveva aperto un’inchiesta nei suoi confronti per appropriazione indebita
e furto (inc. / della Pretura del Distretto di Bellinzona, act.
3). Se non che, tale documento è stato trasmesso alla Pretura solo dopo il
dibattimento finale del 13 luglio 1995. Non avendo egli avuto la possibilità di
esprimersi al riguardo, la sentenza del Pretore andrebbe annullata già per
violazione del contraddittorio. L’appellante soggiunge inoltre che, intendesse
questa Camera sanare il difetto, dovrebbe riassumere almeno il teste avv.
__________ __________, suo difensore all’epoca, e sentire come teste anche l’avv.
__________ __________, allora Sostituto Procuratore pubblico sopracenerino
(appello, punto 5).
L’escussione di testimoni
direttamente in appello entra in linea di conto solo ove ricorrano le premesse dell’art.
322 CPC. In concreto non risulta – né l’appellante pretende – che il Pretore
abbia rifiutato di sentire o di risentire testimoni. Il presupposto dell’art.
322 lett. b CPC non è quindi dato. Quanto all’art. 322 lett. a CPC, esso permette
a questa Camera di ordinare perizie e ispezioni, di disporre la riassunzione di
testimoni già uditi e di interrogare formalmente le parti, ma non di escutere
testimoni nuovi. La prospettata integrazione dell’istruttoria in appello non
potrebbe quindi avere luogo già per il fatto che l’avv. __________ __________
nemmeno potrebbe essere ascoltato per la prima volta in questa sede.
Irricevibile, per lo stesso motivo, è il certificato medico che il convenuto
acclude all’appello: in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, esso non
potrebbe essere acquisito agli atti – trattandosi di un documento nuovo
– neppure in virtù dell’art. 322 lett. a CPC.
Occorre esaminare, ciò
posto, se tenendo il dibattimento finale prima di avere ultimato il richiamo
degli atti penali – ovvero prima di avere chiuso l’istruttoria – il Pretore
abbia emanato una sentenza lesiva dell’art. 84 CPC. Ora, non è controverso che
il verbale in questione dovesse essere richiamato (a prescindere dal numero del
carteggio penale in cui esso si trova). Non è controverso nemmeno che il
documento sia stato versato agli atti dopo il dibattimento finale (osservazioni
all’appello, pag. 12, punto 5.1). Non risulta – né gli appellati rendono
verosimile – che il convenuto possedesse una copia di tale protocollo già
prima, in modo da potersi esprimere al dibattimento finale con piena cognizione
di causa. Certo, nel memoriale conclusivo del 10 aprile 1995 egli aveva negato
l’attendibilità del verbale (pag. 4 in fondo), ma al dibattimento finale – di
fronte alle obiezioni avversarie – ha rifiutato ogni ulteriore discussione,
contestando esplicitamente “l’uso di prove non agli atti”. In circostanze del
genere v’è seriamente da domandarsi se il Pretore non dovesse sospendere il
dibattimento finale e riconvocare le parti una volta ultimato il richiamo degli
atti, ovvero se il giudizio impugnato non debba essere annullato e le due cause
rinviate al Pretore per nuova decisione, previa integrazione del
contraddittorio (art. 326 lett. a CPC con rinvio all’art. 142 cpv. 1 lett. b).
L’interrogativo può rimanere aperto, l’appello dovendo già essere accolto –
come si vedrà in appresso – per ragioni di merito.
- Nella sentenza
impugnata il Pretore ha rilevato che, per quanto riguarda la controversa
donazione di fr. 120 000.–, “non vi sono prove certe al di fuori della stessa ammissione
del convenuto avvenuta in ambito penale, ritrattata in un secondo tempo”
(sentenza, pag. 14 a metà). Egli ha reputato veritiera tale ammissione, nonostante
il successivo diniego, perché nel verbale firmato davanti al Sostituto Procuratore
pubblico il convenuto aveva indicato sia l’esatto ammontare della somma ricevuta
(fr. 120 000.–) sia la data precisa del libretto di risparmio sul quale era
confluito l’importo (27 dicembre 1976). La ritrattazione, di dieci mesi
successiva (29 gennaio 1990: incarto penale .
___________//__________, terzo foglio), appariva predestinata quindi
a meri fini di causa.
a) Nelle
osservazioni all’appello gli attori fanno valere che l’am-missione del convenuto
è una prova certa (art. 193 CPC), non revocabile, da cui il Pretore nemmeno
avrebbe potuto scostarsi. A torto. La confessione è una dichiarazione che la
parte fa “davanti al giudice”, ancorché incompetente (art. 193 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie il convenuto ha ammesso di avere ricevuto fr. 120 000.– dal
padre non dinanzi a un giudice, ma al Procuratore pubblico. Ora, una
confessione rilasciata nel quadro di un’inchiesta penale è un semplice indizio,
non una prova (alla stessa stregua di una chiamata di correo: Rep. 1990 pag.
353 con richiami, 1980 pag. 147 seg. e 405 consid. 4b). Essa non basta da sola
a dimostrare un fatto: deve essere confortata da altri indizi idonei ad avvalorarne
la credibilità, sicché concatenando in modo logico e rigoroso tali elementi
indiretti il giudice raggiunga un ragionevole grado di convincimento (Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess,
ZStrR 108/1991 pag. 299 segg.).
b) Il
richiamo di atti penali nell’ambito di un processo civile non conferisce a
un’ammissione maggior valenza probatoria. In sede civile la confessione stragiudiziale
è e rimane, infatti, un indizio, seppure importante (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione,
pag. 319 e 328 in fondo; Kummer, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag. 123; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag.
238 n. 14). Essa non deve quindi risultare in contrasto con altri indizi
rilevabili dagli atti o, quanto meno, deve apparire suffragata da indizi più
importanti rispetto a quelli che la contrastano.
c) Nella
fattispecie è vero che il convenuto, indicando la somma ricevuta (fr. 120
000.–) e la data esatta in cui era stato aperto il libretto di risparmio presso
la Banca __________ __________ (27 dicembre 1976), ha rilasciato una confessione
relativamente precisa. Il fatto è che il verbale della Procura pubblica riporta
le dichiarazioni dell’interrogato, ma non le domande dell’interrogante. Non è
dato di sapere, quindi, se la somma di fr. 120 000.– e la data del 27 dicembre
1976 siano state riferite spontaneamente dal convenuto o se questi si sia
limitato – come afferma nell’appello (pag. 7 in fondo) – a rispondere di sì a
una precisa domanda del magistrato. Le condizioni in cui ha avuto luogo
l’interrogatorio, del resto, erano lungi dall’essere serene. Il teste
__________ , difensore del convenuto all’epoca, ha detto che quel 30
marzo 1989 il Sostituto Procuratore pubblico era fermamente deciso a ordinare
la carcerazione preventiva del convenuto e che durante l’interrogatorio egli
“minacciava continuamente l’arresto”, mentre “ negava confusamente”.
Per finire il convenuto è riuscito a evitare la prigione, valendosi però di
problemi di salute, i quali dovevano apparire seri ove appena si consideri che
il Procuratore pubblico “non intendeva ragione” (deposizione del 31 marzo 1993,
pag. 2 in fondo e pag. 3). Nulla induce a credere – né gli attori assumono –
che il teste __________ abbia dichiarato il falso o abbia gratuitamente
drammatizzato l’episodio.
d) La
ritrattazione del 29 gennaio 1990 menzionata dal Pretore denota effettivamente
una reazione tardiva e, come tale, poco attendibile. Se non che, lo stesso
avvocato __________ ha soggiunto nella sua testimonianza che quel 30 marzo
1989, subito dopo aver lasciato gli uffici della Procura pubblica, il convenuto
già sosteneva di avere ammesso l’esistenza di una donazione solo per timore
dell’arresto (deposizione citata, pag. 3). Anche a tale riguardo non consta –
né gli attori asseriscono – che sotto giuramento il difensore abbia dichiarato
cose non vere. Certo, gli attori obiettano che, comunque fosse, il timore non
avrebbe giustificato un’ammissione tanto grave da parte del convenuto (osservazioni
all’appello, pag. 19), tuttavia non bisogna dimenticare che il convenuto era
indagato dall’autorità penale per appropriazione indebita e furto; egli doveva
dunque legittimare, in un modo o nell’altro, la proprietà dei 30 libretti di
risparmio rinvenuti dagli inquirenti, anche solo per evitare l’arresto immediato.
È il caso di ricordare, per altro, ch’egli aveva già avuto modo di sperimentare
il carcere preventivo per 8 mesi (su una condanna a 18 mesi di detenzione
inflittagli poi con la condizionale), per altra causa, nell’ambito di una precedente
inchiesta condotta dallo stesso magistrato (circostanza non contestata: appello,
pag. 9). Non si può dire quindi ch’egli sopravvalutasse sem-plicemente il
rischio di finire in prigione.
e) Per
vero, invece di uscire rafforzata da altri indizi, l’ammis-sione contenuta nel
noto verbale del 30 marzo 1989 risulta indebolita da ulteriori elementi.
Intanto il Pretore ritiene, da un lato, che “il de cuius abbia donato al
convenuto (...) l’im-porto di fr. 120 000.– in un primo tempo soluto per la
cessione dell’immobile menzionato” (sentenza, consid. 16), ma d’altro lato
accerta che il convenuto risulta avere versato al padre solo fr. 105 000.– (consid.
14 in fine). In secondo luogo una perizia contabile fatta allestire dal
convenuto – che il Procuratore pubblico ha accettato di acquisire all’incarto penale
– esclude che il saldo di fr. 120 000.– depositato sul citato libretto di
risparmio provenisse dalla vendita della masseria, tant’è che con decreto del
10 luglio 1990 il Procuratore pubblico ha archiviato il procedimento
(. //). Tale perizia di parte non
vincola evidentemente il giudice civile, come non lega il giudice civile
l’abbandono dell’ azione penale (se non in materia di prescrizione: DTF 111 II
440 a metà). Si può inoltre convenire con gli attori sul fatto che la perizia
non chiarisce l’origine della somma confluita sul noto libretto di risparmio,
limitandosi a rilevare – unico dato certo – che i soldi provenivano da un conto
provvisorio presso la Banca __________ __________ (pag. 4). Con il Pretore si
può convenire altresì che la perizia imputa sbrigativamente a __________
__________ di avere consumato l’intera somma di fr. 105 000.– negli
ultimi sei anni di vita. Ma ciò non rende ancora probabile, a sostegno della
nota ammissione, che l’importo di fr. 120 000.– sia pervenuto al figlio. Il men
che si possa dire, quindi, è che né la perizia di parte né l’abbando-no del
procedimento penale confortano l’ipotesi di una donazione. Anzi, a ben vedere
la indeboliscono.
f) L’ammissione
litigiosa non trova sostegno nemmeno nella situazione finanziaria del
convenuto. Dalla perizia predetta (pag. 15) si evince che dal 27 dicembre 1976
(giorno in cui sarebbe avvenuta la donazione) al 12 ottobre 1979 il convenuto
ha aperto tutta una serie di libretti di risparmio per complessivi fr. 668
645.10 con denaro proveniente da un conto transitorio presso la Banca
__________ __________ (perizia, pag. 17). Il libretto del 27 dicembre 1976 non
era quindi l’unico del genere. È vero che in un primo tempo il convenuto ha
asserito che solo due (quali?) dei 30 libretti di risparmio sequestrati dagli
inquirenti gli appartenevano, ma per tale falsa testimonianza davanti al
Giudice istruttore sostituto egli è stato condannato, con sentenza __________
1991 del Pretore del Distretto di Bellinzona, a 15 giorni di detenzione con la
condizionale per 2 anni (inc. /). Resta il dubbio, certo,
che i libretti in questione non fossero tutti in proprietà del convenuto,
nonostante la lucrosa attività da egli svolta nel commercio del bestiame e dei
prodotti agroalimentari (incarto penale, mappetta grigia “__________ __________
- __________ ”). Il teste __________ ha ricordato in effetti che gli eredi
della suocera __________ hanno rivendicato dal convenuto – si ignora con che
esito – parte dei capitali (verbale del 31 marzo 1993, pag. 1 in fondo).
Comunque sia, all’infuori della contestata ammissione, nulla suffraga la provenienza
di fr.
120
000.– dal padre __________. Può darsi che il padre sia morto in condizioni di
indigenza e abbia donato la somma al figlio, circa un anno prima del decesso,
per sottrarla ai creditori (e agli altri eredi). Al proposito manca però
qualsiasi riscontro e la nota ammissione, rilasciata in penose circostanze e
contrastata da altri indizi, non basta a maturare un sufficiente grado di convincimento.
Ciò non significa – come crede il convenuto – che il Pretore sia caduto
nell’arbitrio. In sede di appello l’apprezzamento delle prove non è valutato
sotto il ristretto profilo dell’arbitrio, ma con pieno potere cognitivo (art.
90 CPC).
- Nelle osservazioni
all’appello gli attori fanno valere che la vendita della particella n.
__________RFD di __________, avvenuta formalmente mediante assunzione – da
parte del convenuto – del de-bito ipotecario gravante il fondo (fr. 80 000.–),
è in realtà un’ope-razione lesiva della loro quota legittima perché
materialmente il debito non esisteva. Il padre avrebbe quindi elargito al
figlio una liberalità di fr. 80 000.– (osservazioni, pag. 16).
L’argomentazione non può
essere condivisa. Il Pretore ha accertato a ragione che il 27 dicembre 1976,
come risulta dal doc. 101 (recte: 25), il convenuto ha pagato al padre
fr. 80 000.– per il tramite della Banca __________ __________, la quale ha
trattenuto l’importo in compensazione di un suo credito verso __________
__________, consenziente quest’ultimo (doc. 30). Gli attori definiscono il
pagamento “tutt’altro che sicuro”, ma non eccepiscono di falso i due documenti
e nemmeno spiegano perché la banca avrebbe trattenuto l’importo “a pareggio” se
il debito non esisteva. Che, poi, l’atto di compravendita (doc. FFF) prevedesse
l’assunzione di ipoteche per fr. 80 000.– e non il pagamento in denaro liquido
nulla muta al fatto che la cessione del fondo sia avvenuta a titolo oneroso.
- Se ne conclude che,
destituite di sufficienti prove, le petizioni in rassegna devono essere
respinte e la sentenza del Pretore riformata. Ciò comporterebbe anche la
modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili, che andrebbero poste a
carico dei soccombenti (art. 148 cpv. 1 CPC). In realtà il caso denota “giu-sti
motivi” (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare a tale principio.
Basti rammentare che ancora il 9 gennaio 1989 il convenuto si proclamava
estraneo alla proprietà di 28 (sui 30) libretti di risparmio sequestrati dall’autorità
penale; ciò lasciava legittimamente supporre che – nella peggiore delle ipotesi
– almeno uno dei libretti (quello del 27 dicembre 1976) rientrasse nel
compendio ereditario. In seguito però il convenuto ha sostenuto l’esatto
contrario, che cioè i 30 libretti erano tutti di sua proprietà, tant’è che con
il decreto di abbandono __________ 1990 il Procuratore pubblico ha finito per
dissequestrarli. Che tale affermazione fosse completamente veritiera si può dubitare,
ove appena si ricordino le pretese degli eredi della suocera. Sia come sia, con
il suo comportamento ambiguo (finanche delittuoso, vista la sentenza 3 aprile
1991 del Pretore del Distretto di Bellinzona, passata in giudicato) il
convenuto ha indotto gli attori a rivolgersi al giudice in buona fede. Da
questo profilo il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede merita
conferma, nonostante la riforma della sentenza pretorile, per evidenti ragioni
di equità.
Gli oneri processuali di
appello seguono invece il principio dell’ art. 148 cpv. 1 CPC, un’ulteriore
resistenza degli attori non apparendo più giustificata. Gli appellati che con
le osservazioni hanno postulato a torto il rigetto del ricorso devono quindi
essere tenuti a sopportare le spese del giudizio e a versare all’appel-lante
una congrua indennità per ripetibili. Si sottraggono a tale obbligo gli attori
che, rimanendo silenti, hanno dimostrato di rimettersi al giudizio della
Camera.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è riformato,
nel senso che entrambe le petizioni sono respinte.
-
Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1050.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti solidalmente a carico di __________
__________, __________ __________, __________ __________ e __________
__________i, che rifonderanno a __________ __________, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 3500.– complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. prof. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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