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Numero d'incarto:
11.1996.114
Data decisione, Autorità:
16.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00114
Lugano
16
luglio 1996
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (obbligo di
informazione in causa di stato) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza 4 giugno 1996 da
__________, __________
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
dev’essere accolto l’appello dell’8 luglio 1996 presentato da __________ contro
il decreto emesso il 25 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto
che
il 10 maggio 1995 __________ ha inoltrato davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, una causa di divorzio contro la moglie __________;
che
in data 4 giugno 1996 __________ ha chiesto che la documentazione relativa ai
conti bancari della convenuta fosse completata con una dichiarazione relativa
agli averi della moglie presso la Società di __________ dal 1° gennaio 1991;
che
la convenuta si è opposta a tale richiesta nelle osservazioni del 22 giugno
1996;
che
con decreto del 25 giugno 1996 il Pretore ha accolto l’istanza, da lui ritenuta
domanda di informazione ai sensi dell’art. 170 CC, facendo ordine alla
convenuta di produrre entro 20 giorni l’attestazione bancaria richiesta;
che
contro tale decreto __________ ha presentato un appello dell’8 luglio 1996 in
cui postula, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la
reiezione della domanda di informazione;
che
nel frattempo il Pretore, pur non ritenendo applicabile l’art. 379 cpv. 2 CPC,
ha indetto l’udienza di contraddittorio il 27 agosto 1996 su istanza presentata
il 4 luglio 1996 dalla convenuta, ribadendo comunque che restava in vigore il
termine di 20 giorni assegnato nel decreto 25 giugno 1996;
che
l’appello non è stato intimato a __________;
e considerando
in diritto:
che
sulla domanda di informazione (art. 170 cpv. 2 CC) il giudice statuisce con decisione
(art. 370 CPC: procedura di camera di consiglio), non con decreto cautelare
(art. 5 LAC, applicabile all’art. 4 n. 4 LAC);
che
la procedura contenziosa di camera di consiglio impone la citazione delle parti
a un’udienza per la discussione (art. 363 CPC);
che
prima di tale udienza il Pretore può emanare provvedimenti cautelari (art. 371
CPC), in concreto neppure chiesti esplicitamente dall’istante, ma ciò non lo
esonera dall’indire la discussione;
che
a ogni modo solo i provvedimenti cautelari emessi previo contraddittorio sono
appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC per analogia);
che
nel caso specifico è pacifico che non vi è ancora stato contraddittorio,
l’udienza di discussione essendo prevista per il 27 agosto 1996, di modo che il
decreto impugnato non è appellabile e il gravame sfugge d’acchito a un esame di
merito;
che
vista l’irricevibilità dell’appello, lo stesso può venire evaso con la
procedura di esame preliminare prevista dall'art. 313bis CPC;
che
le spese del pronunciato odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC), ma che viste le particolarità della fattispecie, si può prescindere dal
prelevare spese e tassa di giustizia;
che
infatti l’appello è diretta conseguenza dell’erronea impostazione procedurale di
prima sede, il primo giudice avendo accolto l’istanza con decreto senza seguire
le formalità previste per la procedura di camera di consiglio;
che
non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili all’istante, cui
l’appello non è nemmeno stato notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC
pronuncia:
-
L’appello
è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
avv. __________, __________ - avv. __________, __________ Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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