AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.121
Data decisione, Autorità:
24.07.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00121
Lugano,
24 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ __________. (risarcimento danni) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 20 marzo 1991 da
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
contro
__________ __________, __________, e
__________.
__________ __________,
(patrocinati
dall’avv. dott. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 novembre 1995 presentato
da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 ottobre
1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e
__________ sono proprietari, un mezzo ciascuno, della particella n.
__________RFP di __________ (__________m²), su cui sorge la loro casa di abitazione,
ultimata nel 1975. __________ __________ è proprietario della vicina particella
n. __________RFP (__________m²). I due fondi sono separati dalla particella n.
__________ RF, un terreno edificato appartenente a terzi. Nel novembre del 1989
l’impresa __________ __________ ha cominciato uno scavo sulla particella n. __________RFP
in vista di costruire la nuova abitazione monofamiliare di __________
. Rinvenuto un banco di marmo (“”) che occupava circa la
metà del volume da sbancare (attorno ai 160 m³), l’impresa __________ ha fatto
brillare il mattino del 17 novembre 1989 una carica di esplosivo da 100-110 g
per saggiare la consistenza della roccia. Di fronte alle rimostranze immediate
di __________, che lamentava la formazione di una crepa nella sua abitazione,
l’impresa ha rinunciato all’uso di esplosivi. Lo scavo è stato portato a termine
con un martello idraulico montato su un escavatore.
B. Il 5 dicembre 1989
__________ e __________ hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord che ordinasse una perizia a futura memoria volta ad accertare l’esistenza
di fessure, screpolature e cavillature nella loro abitazione, l’origine di tali
danni, il nesso di causalità con lo scoppio della dinamite e il costo delle
riparazioni. L’istanza è stata accolta e nel proprio referto del 12 gennaio 1990
il perito (l’arch. __________ di Mendrisio) ha elencato le lesioni riscontrate
all’edificio, senza essere in grado però di determinarne le cause. I coniugi
__________ hanno incaricato così – di propria iniziativa – l’ing. __________
__________ di Chiasso, che il 9 novembre 1990 ha consegnato un proprio rapporto
in cui, premesso come “le vibrazioni indotte dall’esplosione praticata dalla
ditta __________ (...) hanno alterato le situazioni primitive dell’immobile”,
ha fissato in fr. 174 000.– i costi presumibili delle riparazioni.
C. Adito nuovamente il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, __________ e __________
__________ hanno postulato il 20 marzo 1991 la condanna solidale della ditta
__________ e di __________ __________ al pagamento di fr. 120 000.– più
interessi (la somma valutata dall’ing. __________ __________, meno il 30%
considerato alla stregua di opere di miglioria). I convenuti hanno proposto di
respingere la petizione e in un secondo scambio di atti scritti ogni parte ha
mantenuto le proprie richieste di giudizio. Il Pretore ha ordinato, fra le
altre prove, una perizia all’ing. __________ __________ di Locarno, che il 16
novembre 1993 ha fornito la sua relazione, integrata – su istanza degli attori
– da un complemento il 4 ottobre 1994. Chiusa l’istruttoria, nei loro memoriali
conclusivi le parti hanno ribadito le loro posizioni iniziali; in subordine i
convenuti hanno chiesto nondimeno che, ove fosse stato accertato un loro
obbligo di risarcimento, la somma fosse limitata a fr. 80 952.–. Il Pretore,
statuendo il 25 ottobre 1995, ha respinto la petizione per intero con
l’argomento che – in estrema sintesi – non risultava provato un nesso di
causalità fra il brillamento della mina e i pretesi danni. La tassa di
giustizia (fr. 3000.–) e le spese sono state poste a carico degli attori in
solido, tenuti a rifondere al convenuto – sempre con vincolo di solidarietà –
fr. 9600.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata __________ e __________ __________ sono insorti con un appello
del 16 novembre 1995 inteso a ottenere l’accoglimento della loro petizione, la
condanna dei convenuti al pagamento di fr. 120 000.– oltre interessi e la
conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 22
dicembre 1995 la ditta __________ e __________ __________ propongono di respingere
l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha giudicato la
responsabilità della ditta __________ sulla base dell’art. 27 della legge
federale sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41) e quella di __________ __________
sotto il profilo dell’art. 679 CC. Esaminata la perizia __________, egli è
giunto alla conclusione che nella fattispecie non solo faceva difetto un nesso
di causalità adeguata, ma che gli attori non avevano provato nemmeno un nesso
di causalità naturale. A mente sua, gli atti non consentono di accertare lo
stato dell’edificio prima del 17 novembre 1989 né l’origine delle crepe e delle
fessure apparse dopo quella data. Mancando ogni nesso di causalità, decadeva
sia la responsabilità della ditta, fondata sull’art. 27 LEspl, sia quella di
__________ __________, ancorata all’art. 679 CC. Quanto al rapporto dell’ing.
__________ __________, esso era una semplice perizia di parte, senza alcun
rilievo, tanto più che l’ipotesi di “assestamenti secondari” prospettata dal
tecnico per le screpolature manifestatesi dopo il 17 novembre 1989 non trovava
alcun riscontro istruttorio. Il fatto infine che la ditta __________ potesse
avere trascurato misure di sicurezza prescritte dalla legge federale sugli
esplosivi non era di alcuna importanza, l’esplosione non risultando causale per
i danni lamentati dagli attori.
-
Gli appellanti
rimproverano alla ditta __________, anzitutto, di non averli avvertiti
previamente, di non avere allestito alcun rapporto prima dello scoppio e di
avere finanche constatato la presenza di almeno una crepa subito dopo
l’esplosione, donde la stesura del doc. B, per altro “fortissimamente
sospetto”. Il rapporto dell’ing. __________ __________ è stato commissionato
proprio perché la perizia a futura memoria non era stata in grado di chiarire
l’origine dei danni, né vi è motivo per dubitare della sua veridicità, il
tecnico essendo stato sentito anche come testimone. Del resto non si vede perché
un edificio che nel 1989 aveva già 15 anni dovesse ancora assestarsi se non per
fenomeni successivi – appunto – all’esplosione. Tanto meno se si pensa che i
testimoni __________ e __________ hanno dichiarato di non avere mai visto crepe
prima del 1989, che il perito __________ ha confermato la validità del metodo
d’indagine adottato dall’ing. __________ __________ e che il sopralluogo ha
dimostrato l’esistenza di fessurazioni sicuramente posteriori alla scarica
esplosiva. Se si considera infine che l’edificio non era per nulla “in condizioni
limite” e che non sono state appurate altre cause di assestamento, l’uso di una
carica con soli 100-110 g di gelatina non è credibile. Apprezzati nel loro
insieme, gli indizi testé riassunti denoterebbero senz’al-tro un nesso di
causalità non solo naturale, ma anche adeguato fra l’evento del 17 novembre
1989 e i danni allo stabile.
-
L’art. 27 LEspl
prevede che il proprietario di un’azienda o di un impianto in cui sono
fabbricati, depositati o impiegati esplosivi o pezzi pirotecnici è responsabile
del danno provocato dalla loro esplosione. Per il resto sono applicabili le
disposizioni generali del codice delle obbligazioni concernenti gli atti
illeciti (cpv. 1). È liberato dalla responsabilità chi prova che il danno è
dovuto a forza maggiore, colpa grave della parte lesa o di un terzo (cpv. 2).
L’art. 27 LEspl prevale, come legge speciale, sull’art. 679 CC (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht,
Besonderer Teil, vol. II/3, Zurigo 1991, pag. 423 n. 66). Invero ci si può domandare
se __________ __________ soggiaccia unicamente – come ha ritenuto il Pretore –
all’art. 679 CC o sia soggetto anch’egli all’ art. 27 LEspl, avendo messo a
disposizione il terreno su cui è stato fatto brillare l’esplosivo. La questione
può rimanere indecisa. Tanto ai fini dell’art. 27 LEspl quanto dell’art. 679 CC
occorre infatti un nesso causale adeguato fra l’evento e il danno (Tercier, Une nouvelle règle de responsabilité:
l’art. 27 de la loi sur les explosifs, in: RSJ 76/1980 pag. 344; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, nota 97 ad art. 679 CC). Ove manchi tale presupposto, ogni forma di
responsabilità decade.
-
In linea di
principio il giudice non è vincolato all’opinione di un perito. Non può scostarsene
tuttavia senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano
seriamente in dubbio la credibilità dell’esperto. Se le conclusioni di
quest’ultimo appaiono discutibili su punti essenziali, il giudice deve raccogliere
altre prove per fugare le sue incertezze. Dandosi il caso, egli ordinerà una
nuova perizia, ma commette arbitrio se si distanzia da quella agli atti sulla
base del suo solo convincimento (DTF del 12 agosto 1996 in re Z., consid. 2a
con richiami di giurisprudenza, pubblicato in: SJ 119/1997 pag. 58). Nella
fattispecie occorre quindi dipartirsi, per giudicare il nesso di causalità fra
l’esplosione e il danno, dalla perizia __________ e dal suo complemento. Ad
altre prove si farà capo nella misura in cui il referto peritale dovesse
risultare contestabile o inconcludente.
-
Il perito ha
confrontato, nella fattispecie, il contenuto del doc. B (elenco delle crepe
redatto dalla ditta __________ il 17 novembre 1989, subito dopo l’esplosione, e
controfirmato da __________ __________), la perizia a futura memoria (del 12
gennaio 1990: doc. O), il rapporto dell’ ing. __________ __________
(sopralluogo del 13 maggio e fotografie del 13 giugno 1990: doc. N) con le sue
proprie constatazioni al sopralluogo del 7 aprile 1993. Premesso che non
esistono documenti sullo stato della casa degli attori prima del 17 novembre
1989 (né un verbale di collaudo, a costruzione ultimata, né un verbale alla
scadenza del periodo biennale di garanzia), egli ha rilevato che il doc. B è
puramente sommario e privo di qualsiasi documentazione fotografica, che delle
58 fotografie contenute nella perizia a futura memoria solo 26 trovano
riscontro nel rapporto dell’ing. __________ __________ (corredato di 50
fotografie), che né la perizia a futura memoria né il rapporto __________ sono
completi, che né l’uno né l’altro riportano le misure delle crepe (onde
l’impossibilità di paragonare con esattezza le varie lesioni), che è praticamente
escluso distinguere tra le screpolature già esistenti il 17 novembre 1989 e
quelle successive (come lo stesso ing. __________ ha ammesso), che in tali
circostanze non si può nemmeno dire con certezza quali danni siano intervenuti
dopo il 17 novembre 1989 né si può risalire alla quantità di esplosivo fatta
brillare quel giorno. Il perito ha precisato nondimeno – invero non senza
passaggi dispersivi ed evasivi – che l’esplosione del 17 novembre 1989 può
avere innescato un moto d’assestamento del terreno, che il manifestarsi di
screpolature in una casa risalente al 1975 non è un fenomeno corrente (dev’essere
provocato da brillamenti, scosse telluriche, scoppi, nuovi assestamenti,
dilatazioni, vibrazioni della sede stradale, movimenti di falda e così via),
che in concreto pertanto “qualco-sa ha alterato le precedenti situazioni e ne
ha provocato di nuove”, che l’esplosione del 17 novembre 1989 potrebbe esserne
all’origine, quanto meno in concorso con circostanze sfavorevoli (tra cui,
soprattutto, l’andamento e la durezza della roccia nel sottosuolo), che danni a
edifici lontani 30-40 m provocati da una scarica di 100-110 g sono
un’eventualità molto rara (ancorché possibile), ma che a eventuali vibrazioni
potrebbe avere contribuito nella fattispecie anche l’uso del martello
pneumatico dopo il 17 novembre 1989. In realtà solo un’analisi chimica avrebbe
potuto chiarire con relativa certezza – se eseguita per tempo – quali crepe
esistevano già il 17 novembre 1989 e quali sono apparse dopo. Oggi ciò non è
più possibile.
-
Di fronte a
constatazioni siffatte le censure degli appellanti cadono nel vuoto. Che la
ditta __________ abbia proceduto allo sparo senza alcuna ricognizione previa
dei luoghi è senz’altro vero, com’è vero che essa ha rinunciato all’uso di mine
dopo l’imme-diata reazione di __________ __________. È vero altresì che il doc.
B è sommario e incompleto, che l’arch. __________ __________ non era professionalmente
cognito di esplosivi, che l’ing. __________ __________ si è fondato su premesse
teoriche corrette, che – in ogni modo – qualcosa deve avere provocato
assestamenti sulla particella n. __________RFP dopo il 17 novembre 1989 e che
l’esplosione può esserne stata la causa. Il fatto è che a tutt’oggi si ignora
quali lesioni siano effettivamente intervenute dopo lo sparo e se quest’ultimo
evento è davvero all’origine dei danni. Che i testi __________ e __________ abbiano
detto di non avere mai visto crepe prima del novembre 1989 non è decisivo, lo
stesso perito __________ avendo soggiunto che “probabilmente il maggior numero
di fessurazioni e cavillature si saranno verificate lungo i diversi anni ormai
trascorsi dall’edificazione della casa (...) e particolarmente dopo i primi
anni dove l’assestamento è normalmente maggiore” (perizia __________, pag. 22).
Che durante il sopralluogo si siano ravvisate fessurazioni di vario genere in
svariati punti dello stabile è esatto, ma nulla di preciso è dato di conoscere
sull’origine di tali danni e non si sa in che misura l’uso del martello pneumatico
ha eventualmente concorso a provocarli. Nessun chiaro elemento istruttorio (né
tanto meno la perizia) avendo permesso di dubitare circa la quantità di
esplosivo adoperata dalla ditta (100-110 g), resta anche il fatto che danni a
una casa distante 30-40 m dal punto dell’esplosione è in simili circostanze
un’evenienza rara, prospettabile solo “per cause sfavorevoli”, in specie per il
profilo e il tipo di roccia nel sottosuolo (perizia, pag. 36). Anche al
riguardo però mancano indicazioni affidabili e lo schizzo a pag. 23 della
perizia è puramente teorico.
-
Gli appellanti
sembrano affermare che la ditta __________, omettendo un tempestivo
avvertimento ai vicini e un rilievo minuzioso dei luoghi prima dello scoppio,
abbia impedito essa medesima l’assunzione di prove anteriori al brillamento
dell’esplosivo, tanto più che simili misure di prevenzione sono tecnicamente
prescritte (perizia, pag. 30; doc. N, pag. 7 con rinvio alle norme VSS 640
312). L’argomentazione non è senza peso, giacché l’utente di esplosivi non deve
sottrarsi alle proprie responsabilità trascurando provvedimenti imposti dalle
regole dell’arte. In concreto non si può dire tuttavia che gli attori si siano
trovati nell’impos-sibilità di dimostrare l’eventuale pregiudizio subìto. Intanto
essi avrebbero dovuto insistere per un rilievo preciso delle fessurazioni (con
le relative misure) già all’epoca della perizia a futura memoria. A quel
momento inoltre essi avrebbero potuto chiedere al Pretore che designasse un
altro perito, cognito di esplosivi, in grado di esprimersi sulle presumibili
cause delle singole lesioni (art. 252 cpv. 5, cui rinvia l’art. 449 cpv. 1
CPC). In caso di necessità essi avrebbero potuto sollecitare anche l’analisi
chimica dei pollini (perizia __________, pag. 5 e 31; complemento, pag. 5), la
quale – per quanto onerosa – avrebbe verosimilmente consentito di chiarire
quali crepe erano di recente formazione e quali no. Sulla base di quest’ultimo
dato gli attori avrebbero potuto pretendere che, relativamente alle crepe di recente
formazione, il perito giudiziario – e non un terzo da loro unilateralmente
designato, sebbene nella fattispecie l’ing. __________ __________ abbia
considerato anche il rapporto __________– indagasse sull’origine dell’accaduto.
Non risultando un verosimile nesso di causalità tra l’esplosione e il danno,
essi avrebbero dovuto interpellare il perito per sapere se e in quanto l’uso
del martello pneumatico potesse aver causato le crepe. Scartata l’ipotesi
dell’art. 27 LEspl, rimaneva infatti l’eventualità di eccessi (a mente
dell’art. 679 CC) nell’impiego di mezzi tecnici per lo scavo. Anche al
proposito il fascicolo processuale non fornisce però alcuna seria indicazione.
-
Se ne conclude che
l’appello, sprovvisto di buon diritto, è destinato all’insuccesso. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1550.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti –
sempre con vincolo di solidarietà – fr. 3000.– complessivi per ripetibili di
appello.
- Intimazione:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster