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Numero d'incarto:
11.1996.140
Data decisione, Autorità:
28.02.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00140
Lugano,
28 febbraio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di accertamento) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 16 maggio 1995 dalla
Comunione
dei comproprietari del
condominio Residenza , __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
dott.
__________ __________,
(già
patrocinato dall’avv. dott. __________ __________ -__________, __________),
giudicando
ora sul decreto del 30 luglio 1996
con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha diffidato il
convenuto a munirsi di un patrocinatore;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“opposizione al
decreto ingiuntivo”) del 9 settembre 1996 presentato dal dott. __________
__________ contro il decreto emesso il 30 luglio 1996 dal Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 maggio 1995
la Comunione dei comproprietari del “Condo-minio Residenza __________ ”
(particella n. __________ RFD di __________) ha convenuto il dott. __________
__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che
sia accertata l’ine-sistenza di un diritto d’uso esclusivo (reale o obbligatorio)
sul posteggio esterno del condominio designato con la lettera i, tanto a
favore del convenuto personalmente quanto a favore della proprietà per piani n.
, e che il posteggio sia dichiarato parte comune del condominio. Con
risposta del 19 settembre 1995 il dott. __________ __________ ha proposto che
la petizione sia respinta e che sia accertata l’esistenza di un diritto d’uso
esclusivo sul citato posteggio a favore della sua proprietà per piani n.
, come pure che sia menzionata nel registro fondiario – sul foglio di
tale proprietà – l’esistenza di un piano di ripartizione aggiornato dallo
studio d’ingegneria __________ - - indicante il diritto
d’uso esclusivo sul posteggio in questione.
B. Nella replica del 23
ottobre 1995 la Comunione dei comproprietari ha concluso, previa mutazione
dell’azione, perché sia ordinato inoltre al dott. __________ __________– sotto comminatoria
dell’ art. 292 CP – di non usare il noto posteggio se non come parte comune e
di specificare in ogni contratto di locazione riguardante la sua proprietà per
piani l’inesistenza di qualsiasi diritto d’uso privilegiato sul posteggio
medesimo. Il convenuto ha postulato, nella duplica del 19 gennaio 1996, la
reiezione di ogni domanda.
C. All’udienza
preliminare del 6 maggio 1996 la Comunione dei comprietari ha rinunciato alla
mutazione dell’azione e ha lasciato cadere le richieste di giudizio complementari
figuranti nella replica. Ogni parte ha indicato poi le rispettive offerte di
prova e il convenuto si è opposto a taluni mezzi probatori notificati dall’ attrice.
Il 7 giugno 1996 la legale del dott. __________ __________ ha informato il
Pretore di non rappresentare più il convenuto.
D. Con decreto del 30
luglio 1996 il Pretore ha diffidato il dott. __________ __________ a munirsi di
un nuovo patrocinatore entro il 2 set-tembre 1996, con l’avvertenza che in caso
contrario gli avrebbe designato un patrocinatore d’ufficio. Il convenuto ha
scritto al Pretore il 16 agosto 1996, significandogli che avrebbe proceduto in
lite con atti propri e sollecitando – subordinatamente – il beneficio del gratuito
patrocinio. Il Pretore ha rinviato la lettera al mittente, confermandosi nel
decreto del 30 luglio 1996 e ricordando al convenuto la necessità di
documentare la richiesta di assistenza giudiziaria.
E. Il 9 settembre 1996
__________ __________ ha introdotto al Pretore un’ “opposizione al decreto
ingiuntivo” in cui rivendica il diritto di difendersi da solo e insta per la
revoca della diffida a munirsi di un patrocinatore. Il Pretore ha concesso al
gravame effetto sospensivo il 12 settembre 1996. Nelle sue osservazioni del 18
settembre 1996 la Comunione dei comproprietari del “Condominio Residenza
__________ ” dichiara di non opporsi all’eventuale accoglimento
dell’impugnazione.
Considerando
in diritto: 1. Ogni persona avente
l’esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome collettivo e
quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv.
1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente
tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il
resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a essere patrocinate in
giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior
parte dei procedimenti civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a
con rinvii). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di
proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la
diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria
– se convenuta – della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC). La
diffida è emanata nelle forme del decreto (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 39) ed è impugnabile con appello nel termine
ordinario di ricorso (art. 96 cpv. 4 CPC). In concreto il Pretore ha accordato
al gravame effetto sospensivo. Nulla osta quindi a che l’“opposizione” del
convenuto sia trattata come appello e decisa senza indugio.
-
La nomina di un
avvocato d’ufficio – e con ciò la diffida che precede tale nomina – configura
una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione
essa deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive o
soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento
(Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Il solo fatto che un
convenuto rimanga senza patrocinatore o revochi il mandato al suo patrocinatore
ancora non significa, tuttavia, che tale convenuto vada diffidato a munirsi di
un nuovo legale o che il giudice gli debba nominare un avvocato d’ufficio. Se
così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali
sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità
personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa
presenta, considerato anche lo stadio in cui essa si trova. Un convenuto può
apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni
giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesimo o
per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La
situazione va apprezzata di caso in caso.
-
Nella fattispecie il
decreto impugnato non indica quali circostanze concrete abbiano indotto il
Pretore a pronunciare la diffida né accenna a elementi significativi che revochino
in dubbio la capacità processuale del convenuto. L’appellante è provvisto –
come rileva con pertinenza l’attrice – di formazione accademica, ancorché non
giuridica. La causa si trova già in fase istruttoria, di modo che non può
presumersi la necessità di ulteriori atti scritti. Quanto all’oggetto del
contendere (uso di un posteggio condominiale), esso non appare di complessità
inaccessibile a una persona che abbia frequentato studi superiori. Il problema,
del resto, sembra più di diritto che di fatto, diritto che il giudice applica
d’ufficio indipendentemente dall’opinione delle parti. Certo, è possibile che
agendo da solo il convenuto non difenda al meglio i propri interessi. Tale rischio
è insito però nella facoltà stessa di procedere in lite con atti propri ed è
rimesso alla responsabilità delle parti. Nulla impedisce per altro che il
Pretore richiami un convenuto – anche con una nota a verbale – al pericolo cui
si espone, soprattutto ove ritenga ch’egli, pur sostenendo le proprie tesi e
discutendo la causa con sufficiente chiarezza, possa pregiudicare la sua
posizione processuale. In astratto simile eventualità non basta tuttavia per
obbligare un convenuto a farsi assistere da un legale. Se ne conclude che nella
fattispecie non sussistono, almeno allo stadio attuale del procedimento, gli
estremi per l’applicazione dell’art. 39 cpv. 2 CPC. Il decreto impugnato va
pertanto annullato.
-
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato che
l’attrice tuttavia non ha chiesto al Pretore l’emanazione della diffida e
nemmeno si è opposta all’accoglimento dell’appello, non è il caso di imporle il
pagamento di oneri processuali. Né appare giustificata l’attribuzione di
ripetibili, del resto nemmeno richieste, la redazione del gravame non avendo
comportato per l’appellante costi di rilievo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il
decreto impugnato è annullato.
-
Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ -__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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