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Numero d'incarto:
11.1996.144
Data decisione, Autorità:
23.09.1996, ICCA
Incarto n..
11.96.00144
Lugano
23 settembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure cautelari in causa di divorzio) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 6 maggio 1996 da
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________ _____ ______, __________);
e ora sul decreto
cautelare emanato il 2 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello 13 settembre 1996 di __________ __________ contro il decreto
cautelare emanato il 2 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________
__________ (1960) e __________ nata __________ (1959) si sono uniti in
matrimonio avanti all’ufficiale dello stato civile di __________ il __________
1988 e che dalla loro unione è nato il figlio __________ (__________1989);
che __________
__________ ha chiesto il 13 ottobre 1994 di essere convocata con il marito per
l’esperimento di conciliazione, decaduto infruttuoso il 24 novembre 1994 (inc.
__________ .);
che i coniugi hanno
concordato, all’udienza del 24 novembre 1994, di regolare l’assetto cautelare
mediante versamento da parte del marito di un contributo alimentare di fr.
1’800.– per la moglie e di fr. 1’000.– per il figlio;
che __________
__________ ha introdotto il 22 maggio 1995 la petizione di divorzio e nel
contempo ha chiesto, in modifica dell’assetto cautelare, un contributo alimentare
per sé di fr. 3’800.– e uno di fr. 1’500.– per il figlio;
che la causa di merito
si trova attualmente allo stadio dell’istruttoria;
che dopo aver sentito
le parti, ultimata l’istruttoria cautelare ed esperita la relativa discussione
finale, il Pretore ha statuito nella procedura provvisionale avviata
dall’attrice (inc. ..__________) con decreto cautelare 6
febbraio 1996, con il quale ha fissato il contributo alimentare mensile dovuto
da __________ __________ in fr. 3’347,50 per la moglie e in fr. 1’495.– per il
figlio, da indicizzare;
che contro tale decreto
è pendente un appello presentato il 19 febbraio 1996 da __________ __________
(inc. ..__________ di questa Camera);
che nel frattempo
__________ __________ ha introdotto il 6 maggio 1996 un’istanza intesa alla
modifica dell’assetto cautelare, proponendo la riduzione del contributo
alimentare mensile a fr. 1’500.– per la moglie e a fr. 1’000.– per il figlio,
facendo valere che per le esigenze della sua formazione professionale (conseguimento
della specializzazione in __________ __________) si era trasferito a
__________, dove percepiva un reddito inferiore a quello considerato nel
precedente decreto cautelare;
che all’udienza di
discussione del 3 giugno 1996 (inc. ..__________)
__________ __________ ha confermato l’istanza di modifica, proponendo tuttavia
un contributo alimentare mensile di fr. 1’700.– per la moglie, mentre
quest’ultima si è opposta all’istanza e a sua volta ha chiesto la modifica del
contributo alimentare a causa dell’aumento dei suoi costi di cassa malati;
che in tale occasione
entrambi i coniugi hanno offerto numerosi mezzi di prova (testimoni,
interrogatorio formale, perizia sullo stipendio del marito, richiamo di atti),
sui quali il Pretore ha statuito con ordinanza emanata il 5 luglio 1996,
mediante la quale ha disposto l’audizione in via rogatoriale di due testi,
l’interrogatorio formale dell’istante e l’edizione da parte del datore di
lavoro del dott. __________ del contratto di previdenza professionale;
che il 29 agosto 1996
__________ __________ ha presentato un’ulteriore istanza di misure cautelari,
chiedendo una diminuzione dei contributi alimentari a suo carico in pendenza
dell’istruttoria provvisionale, per evitare di dover contrarre debiti;
che statuendo su
quest’ultima istanza, il Pretore l’ha accolta parzialmente senza contraddittorio,
riducendo il contributo alimentare mensile dovuto dal marito a fr. 1’000.– per
il figlio e a fr. 2’700.– per la moglie dal 1° settembre 1996, per la durata
dell’istruttoria cautelare;
che __________ __________
con appello 13 settembre 1996 propone di dichiarare nullo, rispettivamente di
annullare il decreto cautelare;
che il gravame non è
stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
che le misure
provvisionali contemplate dall'art. 145 cpv. 2 CC in pendenza di divorzio sono
emanate con procedura sommaria (art. 376 cpv. 1 lett. d CPC);
che solo i
provvedimenti emessi previo contraddittorio sono appellabili ( art. 382 cpv. 1
CPC);
che a detta
dell’appellante il contraddittorio ha avuto luogo all’udienza del 3 giugno
1996, così che il Pretore ha emanato il decreto 2 settembre 1996 in contrasto
con le norme previste dal Codice di procedura ticinese, ciò che lo rende nullo
ai sensi dei combinati art. 101 e 142 cpv. 1 lett. b CPC;
che secondo la
pluriennale e costante giurisprudenza di questa Camera (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382 CPC; da ultimo sentenza I CCA del 4
gennaio 1996 nella causa A. c. A) per contraddittorio non va intesa ogni
discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione
finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280);
che nel caso concreto
all’udienza del 3 giugno 1996 le parti hanno discusso l’istanza di modifica
dell’assetto cautelare presentata dal marito il 6 maggio 1996 e hanno offerto
numerosi mezzi di prova, sull’ammissibilità dei quali il primo giudice ha
statuito il 5 luglio 1996;
che per stessa
ammissione dell’appellante l’istruttoria cautelare, comportante rogatorie fuori
Cantone, è tuttora in corso;
che di conseguenza
l’udienza del 3 giugno 1996 non può essere considerata una discussione finale (art.
395 CPC) e il Pretore può far capo alla facoltà concessagli dall'art. 379 cpv.
1 CPC (Rep. 1974 304) fino al termine dell’istruttoria;
che in tali circostanze
il decreto impugnato, del resto esplicitamente designato come “supercautelare”,
ovvero emanato senza contraddittorio, non è appellabile e il gravame sfugge già
d’acchito a un esame di merito;
che si può prescindere
dall’esaminare se l’appello non possa essere trattato come istanza di revoca e
come tale rinviato al Pretore per l’indizione del contraddittorio (art. 126
combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC);
che infatti il primo
giudice deve ancora ultimare l’assunzione delle prove e, ultimata
l’istruttoria, citare le parti per la discussione finale, ragione per cui un
simile rinvio sarebbe inutile, i coniugi dovendosi esprimere sulle risultanze
di un’istruttoria ancora incompleta;
che l’appellante non
subisce pertanto alcun pregiudizio irreparabile dal decreto supercautelare,
potendo far valere le proprie argomentazioni alla discussione finale;
che vista la manifesta irricevibilità
dell’appello, lo stesso può venire deciso con la procedura semplificata
prevista dall'art. 313bis CPC;
che le spese del
pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno
stato notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è
irricevibile.
-
Gli oneri processuali
del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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