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Numero d'incarto:
11.1996.156
Data decisione, Autorità:
23.10.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00156
Lugano
23 ottobre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa__.______. __ (annullamento di decisione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 4 luglio 1996 dall’
__________.
__________ __________, __________,
per
sé e in rappresentanza dell’
avv. __________ __________, __________
contro
__________ __________, __________,
(patrocinato
dagli avvocati dott. __________ __________ e __________ __________, ____________________
e ora sul decreto del
18 settembre 1996 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di
provvedimenti cautelari presentata dagli attori il 4 luglio 1996;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione
presentata il 27 settembre 1996 dagli __________. __________ __________ e
__________ __________ contro il decreto emanato il 18 settembre 1996 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 9 giugno 1996 si è
tenuta l’assemblea generale ordinaria del __________ __________ __________
durante la quale sono stati – tra l’altro – designati il nuovo comitato e il
nuovo presidente per il periodo 1996–2000. In particolare sono stati confermati
nel comitato __________. __________ __________ e __________ __________,
quest’ultimo nominato presidente.
B. Il 4 luglio 1996 gli
avvocati __________ __________ e __________ __________, membri del __________
__________ __________, hanno convenuto quest’ultimo dinanzi il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, postulando l’annullamento delle risoluzioni
assembleari aventi per oggetto la nomina del comitato e del presidente dell’associa-zione,
con obbligo di indire una nuova assemblea. In via provvisionale essi hanno
chiesto al Pretore di ordinare all’Ufficiale del registro di commercio di
__________ di non iscrivere le delibere dell’assemblea aventi il medesimo
oggetto, di trasmettere gli atti alla Delegazione tutoria di __________ per la
nomina di un curatore, di sospendere __________ __________ e __________
__________ dalla loro carica di membri del comitato e, infine, di limitare
pendente causa l’attività dell’associazione ai soli atti di gestione corrente.
Le domande cautelari sono state sostanzialmente ribadite dagli attori in
un’istanza del 16 luglio 1996. Il 20 luglio 1996 il Pretore, statuendo inaudita
parte, ha ordinato all’Ufficiale del registro di commercio di __________ di non
iscrivere le delibere dell’assemblea aventi per oggetto la nomina del comitato
e del presidente dell’associazione per il periodo 1996–2000 e ha ordinato al
nuovo comitato di limitare la propria attività alla sola gestione corrente.
All’udienza del 6
settembre 1996, indetta per la discussione della cautelare, gli attori hanno
riaffermato le loro domande, alle quali si è opposto il __________ __________
__________.
C. Statuendo il 18
settembre 1996, il Pretore ha respinto l’istanza e ha revocato il decreto supercautelare
del 20 luglio 1996. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, così
come quelle del decreto supercautelare, sono state poste a carico degli attori,
tenuti a rifondere alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
D. Insorti contro il
citato decreto con un appello del 27 settembre 1996, gli __________. __________
__________ e __________ __________ chiedono che, previa concessione
dell’effetto sospensivo al gravame, il giudizio impugnato sia riformato nel senso
di accogliere la loro istanza. Essi sollecitano inoltre l’adozione di misure
provvisionali.
L’appello non è stato
notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, ritenuta
dubbia la parvenza di buon diritto insita nell’ azione, non ha ravvisato
nemmeno gli estremi di un danno considerevole, ragion per cui ha respinto le
misure provvisionali richieste. Gli appellanti censurano tale punto di vista,
facendo valere che il primo giudice ha negato a torto il requisito della
probabilità di esito favorevole, sulla quale per altro egli avrebbe dovuto
statuire, e affermano che il danno, difficilmente quantificabile, dipende anche
dalla natura delle decisioni che il comitato potrebbe adottare.
-
Secondo l’art. 376
cpv. 1 CPC il giudice può, su istanza di parte, ordinare provvedimenti
cautelari per conservare l’oggetto della lite, salvaguardare interessi
giuridici minacciati o tutelare uno stato di fatto esistente. L’emanazione di
un tale provvedimento è subordinata a tre presupposti cumulativi: la
verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere
con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell’azione di
merito (Rep. 1988 351 consid. 1 con richiami). La verosimiglianza dei tre
requisiti non giustifica in ogni modo l’adozione di qualsiasi provvedimento
cautelare: il principio della proporzionalità esige che – comunque sia –
la misura si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole
rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral
ou droit cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld
von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
L’esistenza di tali elementi deve essere esaminata d’ufficio (Rep. 1989 pag.
127 con riferimenti) e la mancanza di uno di essi comporta il rigetto
dell’istanza provvisionale. L’urgenza è data nei casi in cui esiste
l’impellente necessità di togliere subito gravi inconvenienti la cui
persistenza, durante lo svolgimento della causa di merito, potrebbe avere per
effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente,
ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, n. 4 ad art. 376). Il pregiudizio
considerevole è dato allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare
all’istante un danno grave, imminente e difficilmente riparabile (Rep. 1983
pag. 115).
-
Nel caso specifico
ci si può domandare se il requisito della parvenza di buon diritto non sia
dato. Per ammetterne l’esistenza basta infatti che la possibilità di esito favorevole
sia resa credibile, senza per altro che a tale premessa vengano poste esigenze
troppo severe, sotto pena di cadere nel diniego di giustizia (Rep. 1989 pag.
128 con rinvii). Sia come sia – e come ha rilevato il Pretore – nella
fattispecie difetta il requisito del danno considerevole.
È indubbio, certo, che le
future decisioni del nuovo comitato saranno vincolanti nei confronti di terzi (Riemer in: Berner Kommentar, n. 79 ad art.
75 CC). Il fatto è che incombeva agli appellanti non solo accreditare
l’eventualità, ma sostanziare concretamente la verosimiglianza di un danno
considerevole. Le ipotesi da loro evocate (accettazione di nuovi soci e
assunzione di impegni versi terzi protetti nella loro buona fede) non permettono
ancora di intravedere l’esistenza di un considerevole danno per quanto li
concerne. Del resto essi neppure accennano quali iniziative potrebbero venire
adottate in spregio dell’interesse associativo, né quali relazioni giuridiche
che li coinvolgono possano essere pregiudicate da decisioni prese dal nuovo
comitato. La fattispecie citata in Cocchi/Trezzini
(op. cit., n. 42 ad art. 376) si differenzia dalla presente per la circostanza
che in quella occasione era già stato stipulato un contratto di lavoro, la cui
rescissione avrebbe potuto causare un danno finanziario, ciò che non è il caso
in concerto. Si aggiunga che altre possibili decisioni, come la modifica della
struttura sociale e l’imposizione di indirizzi gestionali, sono condizionate –
comunque sia – all’aval-lo dell’assemblea generale (art. 26 degli statuti). La
prospettata espulsione degli appellanti dall’associazione costituisce per altro
un fatto nuovo, che non può essere considerato per la prima volta in appello (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC). Inoltre la questione potrà essere sottoposta
all’assemblea (art. 20 degli statuti) o – dandosene gli estremi – al giudice
civile (art. 75 CC; I CCA, sen-tenza del 17 aprile 1996 in re L. contro GCL, consid.
3). Va rilevato infine che il comitato attualmente in carica agisce – come il
presidente – a suo rischio e pericolo, conscio della possibilità che esso
risulti irregolarmente designato. È tutt’altro che irragionevole supporre,
quindi, che procederà con ragionevole cautela. La concreta evenienza di un
danno non appare, in simili condizioni, verosimile. L’appello deve pertanto
essere respinto e il giudizio impugnato confermato.
-
L’emanazione della
sentenza odierna rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell’appello, così come le misure provvisionali ivi divisate.
-
Gli oneri del
presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a
carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili alla parte appellata, cui
l’appello non è stato neppure notificato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– __________. __________
__________, __________;
– avvocati dott.
__________ __________ e __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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