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Numero d'incarto:
11.1996.157
Data decisione, Autorità:
21.10.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00157
Lugano
21 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa OA.96.00219 (contestazione dell'inventario) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza del 19 settembre
1995 da
__________, __________
(patrocinata
dalla dott. iur. __________ __________, studio legale __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
e
__________ -__________, __________;
e ora sul decreto 3 settembre 1996
con cui il Pretore ha respinto l’istanza di ricusa e
revoca del mandato di notaio
divisore avv. __________, presentata il 13 agosto 1996 dall'attrice;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere
accolto l’appello (“ricorso”) presentato il 27 settembre 1996 da __________
contro il decreto emanato il 3 settembre 1996 dal Pretore della giurisdizione
di __________;
-
Il
giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: - che con decreto del 18
giugno 1993 il Pretore della giurisdizione di __________ ha ordinato la
divisone ereditaria della successione fu __________ e, contestualmente, ha
designato quale notaio divisore l’avv. __________, __________;
-
che in data 13 agosto 1996
la coerede __________ ha postulato la ricusa del notaio divisore e, di
conseguenza, la revoca del mandato conferito all’avv. __________, asserendo la
sua parzialità;
-
che la coerede __________
si è opposta all’istanza, mentre __________ ha aderito alla stessa;
-
che nelle osservazioni del
19 agosto 1996 l’avv. __________ la ha proposto la reiezione dell’istanza;
-
che con decreto del 3
settembre 1996 il Pretore della giurisdizione di __________ ha respinto
l’istanza, non ravvisando in concreto “gravi ragioni” ai sensi dell’art. 27
lett. b CPC tali da mettere in dubbio l’imparzialità del convenuto;
-
che contro il predetto
decreto è insorta __________ con atto d’appello (“ricorso”) del 27 settembre
1996, nel quale conclude, in riforma della decisione impugnata, per
l’accogli-mento dell’istanza di ricusa e revoca del notaio divisore;
-
che l’appello non è stato
notificato alle controparti;
Considerando
in diritto: - che la divisione
ereditaria è regolata dal diritto federale per quanto attiene alle norme
sostanziali applicabili, mentre i Cantoni ne disciplinano la procedura (art. 64
cpv. 3 e 64bis cpv. 2 Cost.);
-
che le norme di procedura
civile del Cantone Ticino (art. 475 segg. CPC) relative al processo di
divisione concedono al giudice la facoltà di avvalersi della collaborazione di
ausiliari (notai) e periti, da lui designati (art. 476 CPC; DTF 109 II 411; cfr.
Seeberger, Die richterliche Erbteilung,
Friburgo 1992, pag. 41);
-
che nel caso concreto, __________
ha postulato la ricusa del notaio divisore, a motivo della sua parzialità;
-
che il codice di procedura
civile ticinese non prevede alcuna norma specifica in merito alla possibilità
di ricusa del notaio divisore e quindi tornano applicabili, per analogia, le
norme stabilite per il perito giudiziario (art. 163 CPC;cfr. anche l'art. 572
cpv. 2 CPC vodese);
-
che l’art. 248 cpv. 2 CPC
rinvia espressamente alle norme sui motivi di esclusione e ricusa dei giudici;
-
che la cognizione dei
motivi di ricusazione del perito giudiziario (e quindi del notaio divisore)
compete al giudice che lo ha designato, in analogia con la norma (art. 30 cpv.
1 ultima frase CPC) che lascia la decisione sulla ricusa del segretario al giudice
da cui dipende (Cocchi, Appunti
sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 161);
-
che il relativo giudizio
viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere
impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC);
-
che l'appello in esame,
manifestamente irricevibile, può essere deciso con la procedura semplificata
prevista dall’art. 313bis CPC;
-
che in tali circostanze si
può, eccezionalmente, rinunciare al prelievo di oneri processuali;
-
che non si giustifica in
ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello non è
nemmeno stato notificato;
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello è irricevibile.
-
Non si riscuotono
spese.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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