AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.18
Data decisione, Autorità:
09.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00018
Lugano
9 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e Cocchi (quest’ultimo in sostituzione di G. Bernasconi, astenutosi)
segretario:
Antonini
sedente
per statuire nella causa inc. n. / (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 27 dicembre 1995 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ e dall’avv. __________ __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di questione:
-
Se deve essere
accolto l'appello del 29 gennaio 1996 presentato da __________ __________,
contro la sentenza del 16 gennaio 1996 emanata dal Pretore del Distretto di
Bellinzona
-
Il giudizio
sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il quotidiano
, edito dalla , ha pubblicato a pagina 3 del numero apparso
l’ __________ 1995 un articolo intitolato "". Il
1° dicembre 1995 il patrocinatore di __________ ha chiesto alla redazione del
quotidiano di pubblicare una risposta a tale articolo. L'editore, tramite il
proprio legale, ha acconsentito il 5 dicembre 1995 al diritto di risposta,
ponendo riserve sulla forma e il contenuto del testo proposto. L'8 dicembre
1995 la __________ ha presentato all’editore un nuovo testo, che è stato
pubblicato senza ulteriori scambi epistolari nell’edizione del __________ 1995
in forma ridotta, ossia troncato di una parte del titolo e dell’affermazione finale
“SÌ”.
B. Ritenendo il
testo pubblicato non conforme a quanto richiesto, __________ __________ ha
adito con istanza del 27 dicembre 1995 il Pretore del Distretto di Bellinzona,
chiedendo di imporre al quotidiano la pubblicazione integrale, sotto comminatoria
dell'art. 292 CPS, del testo presentato __________ __________ 1995, nella
stessa forma dell'articolo litigioso. In particolare, l'istante ha contestato
le modalità con le quali la sua risposta è apparsa sul giornale, rilevando che
il titolo e il corpo del testo avevano colori, caratteri e grandezza diverse da
quanto richiesto.
All’udienza dell’11
gennaio 1996, indetta per la discussione, l’istante ha confermato le proprie
richieste, alle quali si è opposta la convenuta. Quest’ultima ha rilevato che
la risposta era stata pubblicata nella posizione richiesta dall’istante e che
l’esigenza di una seconda pubblicazione costituiva un abuso di diritto, da un
lato perché era evidente che la risposta emanava da __________ __________ e
dall’altro perché il “SÌ” finale era un mero giudizio soggettivo che come tale
non trovava spazio nel diritto di risposta.
C. Statuendo il 16
gennaio 1996, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l'istanza.
Egli ha in sostanza ritenuto che l’autore della risposta non ha il diritto di
pretendere la pubblicazione con i medesimi caratteri e con l’identico risalto
tipografico dell'articolo contestato, essendo sufficiente che la risposta sia
riconoscibile come tale. Le omissioni riscontrate, inoltre, erano irrilevanti.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico di
__________ __________, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 600.– a
titolo di ripetibili.
D. __________
__________ ha interposto appello il 29 gennaio 1996, chiedendo, in riforma
della sentenza impugnata, di ordinare alla controparte la pubblicazione, a sue
spese, del testo di risposta all'articolo "__________" già allegato
all'istanza del 27 dicembre 1995, nelle stesse modalità dell’articolo
contestato.
E. Nelle
osservazioni del 16 febbraio 1996 __________ __________ propone la reiezione
dell'appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto:
-
Secondo l'art.
28g CC chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione di
fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, quali
la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una
propria esposizione dei fatti (cpv. 1). Se l’impresa responsabile del mezzo di
comunicazione non diffonde correttamente la risposta, perché la stessa non ha
raggiunto il medesimo pubblico che ha avuto conoscenza del testo contestato o è
stata accorciata o modificata unilateralmente dall’impresa, o seguita da una
replica, il giudice condanna l’impresa a una seconda e corretta pubblicazione
della risposta (art. 28l cpv. 1 CC; Bucher,
Personnes physiques et protection de la personnalité, 3a ed., 1995,
n. 746). Nel caso concreto, il diritto di risposta in quanto tale e la
sussistenza di tutte le premesse poste dalla legge a fondamento dello stesso
non sono contestate. L’unico motivo di contrasto fra le parti in causa risiede
nelle modalità di pubblicazione della risposta, nonché, per quanto attiene il
contenuto, nell’omissione di un'espressione ("puntualizzazione della __________
") e di un'affermazione ("SI").
-
L'articolo
"" (doc. A) e il testo della relativa risposta (doc. I; 1)
sono apparsi in terza pagina e di sabato. Fra le due pubblicazioni risultano
invece differenze per quanto concerne il carattere di stampa utilizzato, la
disposizione dell'articolo, i colori usati per i titoli e lo spazio occupato.
Il testo denominato “_________ ”
è comparso l’11, il 12, il 13 e il 14 luglio 1995 (doc. B, C, D, E) e
costituiva un appello lanciato dal giornale al pubblico contro l’assegnazione a
__________ __________ dell’appalto per l’impianto ticinese di smaltimento dei
rifiuti. L’editore ha nuovamente riprodotto l’1995 il testo litigioso
a corollario della pubblicazione, su due pagine intere (doc. 1), della sentenza
10 novembre 1995 con la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
revocato il decreto supercautelare 14 luglio 1995 che imponeva la sospensione
della pubblicazione di tale testo. L’articolo è stato pubblicato nel primo
terzo superiore della pagina, a sinistra, in un riquadro con dimensioni 14,8 cm
di altezza su 9,2 cm di larghezza: il titolo “ ” risalta in caratteri
maiuscoli stampati in rosso e alti 0,6 cm, le 29 righe (comprendenti 194
parole) del corpo sono in grassetto e il “NO” finale campeggia in caratteri
maiuscoli rossi di 1 cm su 1 cm. La risposta qui litigiosa, per contro, è stata
pubblicata nella seconda metà inferiore della terza pagina, a sinistra, in caratteri
normali, con il titolo “diritto di risposta” in grassetto, senza il SÌ che
concludeva il testo proposto all’editore e senza l’indicazione nel titolo
“puntualizzazione della __________ __________ ”.
-
L’istante ha
chiesto che la risposta, nel testo integrale trasmesso all’editore
l’_________1995, fosse pubblicata nell’edizione di sabato, in terza pagina,
seconda colonna in alto, riquadrato larghezza 2 colonne (cm. 9,3 x 14,8) con
titolo cubitale in rosso e testo in grassetto, ossia nella stessa forma
dell’articolo contestato. Il Pretore ha ritenuto che la pubblicazione fosse
corretta poiché il diritto di risposta non deve avere i medesimi caratteri e risalto
tipografico dell’articolo contestato, e l’omissione delle parole
“puntualizzazione della __________ ” nel titolo non era rilevante, il testo
pubblicato essendo sufficientemente riconoscibile come risposta dell’istante.
Infine, a detta del Pretore, l’omissione del “SÌ” finale si giustificava, tale
parola non avendo nesso logico con la frase precedente.
L’appellante contesta
tali conclusioni, argomentando che visto il rilievo dato dall’editore alla
pubblicazione dell’appello “__________ ”, il principio della parità delle armi
esige la pubblicazione della risposta nelle identiche modalità del testo che
l’ha originata. Per quanto concerne il contenuto del testo, l’appellante rileva
che l’editore lo ha modificato illecitamente sopprimendo le parole
“puntualizzazione della __________ ” e “SI” e che l’unico modo per riparare
l’omissione consiste in una nuova pubblicazione.
- Occorre dunque
stabilire se in concreto la pubblicazione della risposta abbia soddisfatto,
nella forma e nel contenuto, i requisiti di legge. L’art. 28k cpv. 1 CC non precisa
quale deve essere l'aspetto grafico e visuale di una risposta e menziona unicamente
che "la risposta deve essere diffusa al più presto e in modo da raggiungere
la stessa cerchia di persone cui era diretta l'esposizione dei fatti contestata".
a) Il diritto di
risposta ha per scopo di far pervenire alla medesima cerchia di persone che ha
preso conoscenza dell’esposto criticato la versione dei fatti fornita
dall’interessato, nel più breve tempo possibile e secondo uguali modalità di
diffusione. Trattandosi di stampa scritta, giurisprudenza e dottrina hanno
precisato che la risposta deve essere pubblicata nella medesima rubrica o in
una pagina che attira l’attenzione degli stessi destinatari, essendo notorio
che il lettore medio compie una lettura selettiva del giornale concentrandosi
su alcune rubriche o pagine, a esclusione di altre (K.M. Hotz, Kommentar zum Recht auf Gegendarstellung, pag. 91
segg.; Rodondi, Le droit de réponse
dans les médias, pag. 255 segg.). Il Messaggio concernente la revisione del
Codice civile svizzero del 5 maggio 1982, indica che la risposta non deve
trovare "necessariamente" la stessa posizione e gli stessi
caratteri (FF 1982 II pag. 669) usati per il testo contestato. Alcuni autori
precisano che la presentazione della risposta deve consentire di raggiungere la
medesima cerchia di lettori di quella dell’articolo litigioso, scopo che è
raggiunto, di regola, se la risposta è pubblicata nelle stesse forme del testo
(K.M. Hotz, op. cit. pag. 91; Tercier, Le nouveau droit de la personalité,
1984, n. 1576; Erste Erfahrungen mit dem neuen Persönlichkeitsrecht, ZSR
106/1987, pag. 202, punto 2c e 2d). Dal canto suo il Tribunale Federale non ha
avuto occasione di prendere posizione in fattispecie assimilabili al caso
concreto, ma ha ribadito che è necessario garantire la pubblicazione
dell'articolo di risposta nella stessa pagina e alla stessa rubrica di quello
incriminato, così da permettere di raggiungere lo stesso pubblico (DTF 119 II
99; DTF 120 II 275).
-
Nella
fattispecie l'aspetto grafico e visuale che è stato dato all'articolo
dell’1995 non trova riscontro nel testo di risposta del __________ successivo,
da un lato per le dimensioni e la posizione del testo, e dall’altro per la
forma e il risalto (cfr. consid. 2). L’appello “ ” non può d’altra
parte essere considerato in modo isolato, ma deve essere esaminato nel più
ampio contesto dello spazio dedicato dall’editore alla vertenza giudiziaria che
la sua pubblicazione aveva suscitato (cfr. doc. 1): l’edizione __________ 1995
comporta due intere pagine su questo tema (la seconda e la terza),
preannunciate da un titolo a caratteri cubitali in prima pagina “__________ ”
(17 cm x 2,5 cm) con un sottotitolo in caratteri corsivi “, tolta la
censura la __________ __________ perde la causa” e una vignetta satirica di
grande formato in colori (14 cm x 8 cm). All’interno del giornale hanno trovato
posto la pubblicazione integrale della sentenza pretorile nel terzo inferiore
delle due pagine, cinque articoli di commento (politici e giuridici), 4 fotografie
e una vignetta satirica, oltre all’appello “ ”, come visto prima inquadrato
e con titolo cubitali in rosso, nel primo terzo superiore della terza pagina, a
sinistra. Ben diversa è stata la pubblicazione della risposta, collocata a
pagina 3 dell’edizione di sabato, ma nella parte inferiore, proprio sopra il
grande concorso __________ __________ e la pubblicità della campagna abbonamenti
1996 del giornale (doc. I). Le sue dimensioni sono contenute (10 cm x 9,6 cm) e
i caratteri sono identici a quelli degli altri articoli di quella pagina. Non
si può pertanto sostenere che la pubblicazione della risposta corrisponda a
quanto prescritto dall'art. 28k cpv. 1 CC, alla luce delle particolari
circostanze del caso concreto. L’articolo ”__________ ” è stato pubblicato con
grande risalto, è stato preannunciato in prima pagina e ha beneficiato di eccezionali
cure tipografiche (inquadratura, titoli in rosso, testo in grassetto in
dimensioni superiori al testo abituale) che hanno attirato l’attenzione dei
lettori, in particolare di tutti quelli che avevano partecipato, in un modo o
nell’altro, alla campagna di stampa condotta dal quotidiano nella vicenda relativa
all’appalto dell’impianto per lo smaltimento dei rifiuti. Dopo l’ordine di sospensione
della pubblicazione emanato il __________ 1995, infatti, il quotidiano ha
sostituito per giorni e giorni l’appello “__________ __________ ” con la
diffusione dell’abbondante corrispondenza giunta in risposta all’appello
stesso, dedicandovi ogni giorno una pagina. Vinta la battaglia giudiziaria (per
il vero ancora oggetto di appello a questa Camera) il giornale ha comunicato ai
lettori, come visto con grande risalto e pubblicità, che il Pretore aveva
seguito le sue tesi. Il diritto di risposta è stato pubblicato più di un mese
dopo, quando ormai l’attenzione di quel pubblico che aveva seguito la vicenda
“__________ ” si era affievolita. I lettori del sabato mattina interessati al
concorso a premi non sono necessariamente quelli che avevano seguito la
polemica etico-sociale- politica della redazione con __________. Limitandosi a
pubblicare la risposta in caratteri tipografici normali, nonostante l’espressa
richiesta dell’istante, la convenuta ha pertanto violato il principio della
parità delle armi e si è prevalsa in modo inaccettabile della sua forza e del
suo impatto sull’opinione pubblica. L’unica possibilità per l’istante di raggiungere
la stessa cerchia di lettori è quella di ottenere la pubblicazione della sua
risposta con le stesse modalità tipografiche dell’articolo litigioso. L’appello
è quindi fondato su questo punto.
-
L'appellante
osserva inoltre che la risposta pubblicata il 1995 non era corretta anche dal
profilo del contenuto, poiché era stata omessa l'espressione
"puntualizzazione della __________ " e l'affermazione finale
"SÌ", presenti nel testo di risposta annesso alla lettera del
__________ 1995 (doc. H).
a) Il Pretore ha
motivato il rifiuto dell’istanza sostenendo che l'omissione dal titolo dell'espressione
"puntualizzazione della __________ ", che sarebbe stata di per sé
auspicabile, non rappresenta uno scorretto adempimento del diritto di risposta.
Ora, tale diritto ha senso e serve allo scopo solo quando il consumatore dei
media conosce quale è l'esposizione dei fatti che viene contestata (Hotz, op. cit., pag. 95). La risposta
deve precisare il nome del suo autore (Bucher,
op. cit., n. 731; O. Rodondi, op.cit.,
C.J.R., 1991, pag. 260 e seg.). In concreto, la pubblicazione della risposta 16
dicembre 1995 con l'omissione del nome di chi si prevale del diritto di
risposta non è conforme alle norme di legge. L’impresa responsabile aveva l’obbligo
di pubblicare integralmente la risposta, senza modificazioni, limitando eventuali
propri interventi alle correzioni di ortografia o linguistici del testo
proposto, se questo era conforme ai disposti di legge (Tercier, op.cit., n. 1588, pag. 211; Rodondi, op. cit., pag. 261;
Bucher, op. cit., n. 711 e 732). Essa non poteva dunque rifiutare di
stampare una parte essenziale del titolo della risposta - quale è appunto il
nome del suo autore - adducendo a pretesto la circostanza che non sarebbe parte
costitutiva del diritto di risposta (doc. G). Tenuto conto del fatto che era
trascorso più di un mese dalla pubblicazione dell'articolo __________ 1995,
inoltre, l’indicazione del nome di chi si prevaleva del diritto di risposta era
doveroso per la comprensione del testo. Questa esigenza, che deriva
implicitamente dall'art. 28k CC è, del resto, ripresa in maniera più precisa in
alcune regolamentazioni cantonali (v. Loi vaudoise sur la presse art. 17 in Tercier, op.cit., n. 1589, pag. 211) e
serve proprio a garantire la "parità di armi" fra mass media e la
persona soggetto del diritto di risposta, che non può semplicemente essere
salvaguardata quando il testo appare riconoscibile solo per una serie di
circostanze che possono evocare implicitamente la fonte del soggetto di tale
diritto (v. Rodondi, op. cit.,
pag. 261).
b) L'ultima censura
evocata dall'appellante concerne la mancata riproduzione sul testo di risposta
dell'affermazione conclusiva "SÌ" (doc. H). Il primo giudice ha
ritenuto che tale omissione non costituisse un’illecita modificazione della
risposta, poiché la parola stralciata non ha alcun legame con il testo che lo
precede. Confrontando i titoli dell'articolo “__________ ” dell'__________ 1995 (doc. A) e della risposta presentata
l’__________ 1995 (doc. H) con quelli
del testo pubblicato il __________ 1995 (doc. I), si constata che nell’appello
“__________ ” la parola "NO" è la logica fine della frase
“Scriveteci, faxateci, telefonateci il vostro, il nostro NO “[sottinteso: alla
__________]. Nella risposta voluta dall’appellante, l’affermazione omessa
dall’editore non è del tutto staccata, dal punto di vista logico, dall’ultima
frase. La risposta recita in conclusione: «Anche l’affermazione della
__________ secondo cui “nessuno al mondo ha voluto fare da cavia” è stata
riconosciuta “inesatta e in parte fuorviante” dal Pretore di Bellinzona». Il
“SÌ” finale, oltre al contrapporsi visivamente al “NO” dell’articolo
contestato, ribadisce l’ultima frase del testo, significativa anche perché si
riferisce alla sentenza del Pretore nella vertenza fra le parti. Non si tratta
quindi di una mera correzione ortografica o linguistica, ma di un vero e
proprio intervento sulla sostanza del testo. La convenuta ha sostenuto che tale
affermazione configura un’opinione e come tale non trova spazio nel diritto di
risposta. La tesi sarebbe invero suggestiva, se si dovesse esaminare solo la
parola omessa. Nell’apprezzamento del diritto di risposta, però si deve tenere
conto di tutto il contesto che ha portato alla richiesta di pubblicazione. Il
“SÌ” litigioso chiude in modo logico la risposta e non vi è motivo di stralciarlo.
- In conclusione,
quindi, la pubblicazione della risposta __________1995
non rispetta, nella forma e nella sostanza, quanto previsto dalla legge. L’appello
deve dunque essere accolto in ogni suo punto.
A questo proposito si
deve osservare che la richiesta di pubblicare ancora una volta il testo della
risposta in caso di diffusione non conforme ai disposti di legge è lecita e non
costituisce, in concreto, abuso di diritto viste le carenti modalità di pubblicazione
seguite dalla convenuta. Se l'impresa responsabile del mezzo di comunicazione
non diffonde correttamente la risposta, l'interessato può rivolgersi al giudice
(art. 28l cpv. 1 CCS). Secondo la dottrina egli può postulare la pubblicazione
solo del testo di risposta precedentemente sottoposto all'impresa e non di uno
nuovo o a cui sono state apportate modifiche (Pedrazzini/Oberholzer,
Grundriss des Personenrechts, 3a ed. 1991, pag. 168) In questo caso
la sentenza giudiziaria potrà ordinare una nuova pubblicazione del testo della
risposta (Hotz, op. cit. pag.
102), sotto la comminatoria delle sanzioni penali previste dall'art. 292 CPS e
precisandone le modalità di diffusione (Tercier,
op.cit., n. 1716, pag. 226).
Nella fattispecie,
l’appellante ha riproposto per la pubblicazione il testo integrale sottoposto
all’editore l’____________________. Non vi è quindi motivo per rifiutare la
seconda pubblicazione, non potendosi ravvisare abuso di diritto nel comportamento
dell’appellante, ripetutamente attaccata nelle colonne del giornale, inteso a fare
valere un diritto sancito dalla legge, quale il diritto di risposta, e a
ottenere una corretta pubblicazione della sua risposta.
- Le spese e le
ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono di conseguenza a
carico della convenuta, la quale dovrà inoltre rifondere all’appellante un’equa
indennità per ripetibili di appello. L’esito del ricorso impone anche una diversa
ripartizione degli oneri processuali di prima sede, nel senso che la tassa di
giustizia e le spese devono essere sopportate dalla convenuta, che rifonderà
all’istante un’indennità di fr. 600.– per ripetibili.
Trattandosi di
procedura sommaria si giustifica per altro di derogare all’art. 24 cpv. 1 lett.
a LTG.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia,
-
L'appello è accolto e
la sentenza impugnata viene così riformata:
-
L'istanza è accolta.
1a. Di
conseguenza è fatto ordine alla "__________ A" di pubblicare, a sue
spese, sul quotidiano "" il testo di risposta di __________
__________ all'articolo "", già allegato all'istanza 27
dicembre 1995.
1b. La
pubblicazione deve beneficiare delle stesse condizioni grafiche e visuali
dell'articolo contestato, in particolare:
§
deve apparire alla pagina tre del giornale di sabato
.§ deve
portare le diciture "diritto di risposta"; "puntualizzazione
della __________ "; "SI"; conformemente all'allegato del 27
dicembre 1995.
.§ i
caratteri di stampa utilizzati, nonché la loro grandezza devono corrispondere
fedelmente a quelli usati per l'articolo contestato.
1c. L'ordine è impartito con la comminatoria dell'art.
292 CPS.
- La tassa
di giustizia di Fr. 200.– e le spese di Fr. 100.– sono poste a carico della
__________, la quale rifonderà inoltre Fr. 600.– alla controparte a titolo di
ripetibili.
Per il resto la
sentenza rimane invariata.
- Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia: fr. 300.–
b) spese: fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dalla parte
appellante, sono posti a carico della parte appellata, la quale rifonderà
inoltre fr. 1000.– alla controparte a titolo di ripetibili di appello.
- Intimazione:
-
avv. __________
__________ e __________ __________ __________, __________
-
avv. __________
__________, __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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