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Numero d'incarto:
11.1996.19
Data decisione, Autorità:
04.03.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00019
Lugano
4 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n__________/__________ (misure cautelari in causa di
stato) della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città promossa con istanza 30 giugno 1995 da
__________ nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________a
(patrocinato
dal lic. iur. __________ __________, studio legale __________ __________
__________ & __________, Locarno);
e ora sul decreto
del 25 gennaio 1996 con cui il Pretore ha negato all’istante il beneficio
dell’assistenza giudiziaria
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello 29 gennaio 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto
emanato il 25 gennaio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
-
Se deve essere accolta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante
il 2 febbraio 1996;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Considerato
in fatto:
A. __________
__________, cittadino turco nato nel 1956, e __________ nata __________,
cittadina libanese nata nel 1965, si sono uniti in matrimonio a __________ il
__________ 1981. Dall’unione sono nati la figlia __________ (1984) e il figlio
__________ (1992). Il marito, in precedenza esercente, è rimasto disoccupato
per un breve periodo e attualmente lavora presso una ditta di pulizie. La
moglie non ha mai esercitato attività lucrativa.
B. Il 30 giugno 1995
__________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
la convocazione al tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo con esito
infruttuoso il 2 agosto 1995 (inc. n. __________ /).
Contemporaneamente all’istanza di conciliazione essa ha presentato una domanda
di misure provvisionali nella quale ha chiesto l’affidamento dei figli con
l’esercizio dell’autorità parentale, la regolamentazione del diritto di visita
del padre, il versamento di un contributo alimentare indicizzato di fr. 2’000.–
mensili per sé e di fr. 500.– per ognuno dei figli (oltre agli assegni
familiari), l’attribuzione dell’arredamento e delle suppellettili contenute
nell’abitazione già coniugale e la concessione di una provvigione ad litem
di fr. 3’000.–. In via supercautelare essa ha postulato l’affidamento dei
figli, l’ingiunzione al marito di lasciare l’abitazione coniugale, il
versamento di un contributo alimentare di fr. 2’000.– per sé e di fr. 500.– per
ogni figlio e l’attribuzione dell’arredamento domestico. Statuendo il 2 agosto
1995 senza contraddittorio, il Pretore ha affidato __________ e __________ alla
custodia della madre, riservato al padre un diritto di visita, con l’obbligo
per quest’ultimo di versare un contributo alimentare di fr. 1’200.–, di cui fr.
300.– per la moglie, fr. 500.– per la figlia __________ e fr. 400.– per il
figlio __________.
Nel corso della
discussione provvisionale del 2 agosto 1995 l’istante ha ribadito le proprie
richieste, alle quali si è opposto il convenuto, che si è dichiarato disposto a
pagare la pigione dell’abitazione coniugale e i premi di cassa-malati, ma ha
chiesto l’allestimento di un’adeguata perizia psico-sociale per l’affidamento
dei figli, sostenendo che la moglie non è idonea a occuparsene. La procedura
provvisionale è tuttora in fase istruttoria.
C. __________
__________ ha presentato il 15 dicembre 1995 istanza di assunzione suppletoria
di prove, al fine di produrre tre bollette telefoniche relative all’abitazione
familiare, per l’importo complessivo di fr. 23’961,20. L’istanza è stata
accolta, dopo il contraddittorio, con ordinanza 8 gennaio 1996. Statuendo
sull’istanza 30 giugno 1995 di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie,
il Pretore l’ha respinta con decreto 25 gennaio 1996 per il motivo che
l’istante aveva speso complessivi fr. 23’961,20 telefonando alle linee 156 per
varie ore al giorno durante tre mesi e che pertanto la sua domanda di
ammissione all’assistenza giudiziaria trascendeva nell’abuso di diritto.
D. __________
__________ è insorta con appello 29 gennaio 1996, chiedendo in riforma del
decreto impugnato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio. Con istanza 2 febbraio 1996 essa ha postulato tale
beneficio anche in sede di appello.
E. __________
__________ non ha presentato
osservazioni.
Considerato
in diritto:
-
Il giudice che
rifiuta l’assistenza giudiziaria decide mediante decreto; l’appello - rispettivamente
il ricorso per cassazione - ha effetto sospensivo (art. 158 cpv. 2 CPC).
Interposto nei dieci giorni successivi alla notifica del decreto impugnato, il
gravame dell’istante è quindi ricevibile (art. 370 cpv. 2 CPC).
-
Il coniuge che
non è in grado di sopperire alle spese di una causa di separazione o divorzio -
e quindi a maggior ragione di una procedura di misure cautelari (art. 145 cpv.
2 CC) - ha il diritto di ottenere l’assistenza giudiziaria se non può ragionevolmente
pretendere dall’altro coniuge lo stanziamento di una provvigione ad litem
(poco importa se giusta l’art. 159 o 163 CC: cfr. Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, note 135 seg. ad art.
159 CC con rinvii, rispettivamente Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 260 ad art. 145 CC con riferimenti).
I costi di simili procedimenti sono infatti a carico dell’unione coniugale;
l’assistenza dello Stato ha carattere meramente sussidiario. Nella fattispecie
il primo giudice non ha esaminato se al convenuto potesse essere imposto il
versamento di una provvigione ad litem (per altro richiesta
dall’istante), partendo verosimilmente dall’idea che ciò non fosse possibile.
In occasione del suo interrogatorio formale il marito aveva infatti riferito di
aver dovuto soddisfare i diversi debiti da lui contratti con il provento
ricavato dalla vendita del suo esercizio pubblico, e di essere ora impiegato
presso una ditta di pulizie per uno stipendio lordo di fr. 4’000.– (verbale 13
dicembre 1995). Si può quindi ragionevolmente supporre che egli non fosse in
grado di versare un adeguato anticipo per le spese di patrocinio della moglie.
-
Il Pretore, pur
avendo constatato la precaria situazione finanziaria dell’istante, le ha negato
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per il motivo che essa,
nei mesi da agosto a ottobre 1995, ha accumulato debiti con le __________ per complessivi fr. 23’961,20 (doc. 5 a 7),
in particolare telefonando alle linee 156 (a pagamento). Con tale urtante comportamento,
a detta del primo giudice, l’istante avrebbe dimostrato una “noncuranza crassa
dei propri doveri e un utilizzo distorto e aberrante dell’istituto
dell’assistenza giudiziaria”. L’appellante contesta tale conclusione, adducendo
che essa era indigente fin dal momento della presentazione dell’istanza 30
giugno 1995 e che il suo successivo comportamento telefonico non poteva essere
considerato nella decisione sulla concessione dell’assistenza giudiziaria.
a) Dagli atti risulta
che durante il matrimonio l’istante è sempre stata dedita all’economia
domestica e alla cura dei figli e che essa non dispone di alcun reddito né di
sostanza, come del resto dichiarato nel certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria. Il Municipio ha rilasciato preavviso favorevole il
28 agosto 1995 e non vi sono indizi che lascino supporre disponibilità
finanziarie della moglie, tanto è vero che lo stesso Pretore ha ammesso
l’esistenza di una situazione finanziaria precaria. Con il contributo
alimentare di fr. 1’200.– riconosciuto in via supercautelare l’appellante non
può del resto far fronte al proprio fabbisogno e a quello dei due figli a lei
affidati, e non è neppure prevedibile un miglioramento futuro, ove si consideri
che lo stipendio del marito, a quanto sembra, non supera l’importo di fr.
4’000.– lordi ed è pertanto manifestamente insufficiente a coprire le necessità
di tutta la famiglia. La situazione di indigenza dell’istante il 30 giugno
1995, al momento della presentazione dell’istanza (cfr. DTF 108 Ia 508, 120 Ia
179), è quindi palese ed è adempiuta in concreto la condizione posta dall'art.
155 CPC. Le misure provvisionali richieste dalla moglie riguardano una causa di
stato e coinvolgono l’affidamento e il mantenimento dei figli minori. In questo
tipo di cause il requisito della probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC)
non è mai stato valutato in modo troppo severo (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 157 CPC; RDAT 1993 II pag. 279 nota n.
19). Nella fattispecie, del resto, la procedura provvisionale è ai suoi esordi
e la conflittualità esistente fra i coniugi, ampiamente documentata dai verbali
di polizia richiamati agli atti e dai verbali di udienza pretorili, dimostra la
necessità del patrocinio da parte di un legale. L’istante, straniera, è infatti
completamente analfabeta, come risulta dai verbali di polizia (richiamo I) e
per la tutela dei suoi interessi deve affidarsi a un avvocato.
b) In siffatte
condizioni occorre esaminare se, come asserito dal Pretore, l’appellante abbia
commesso un abuso di diritto con l’uso smodato delle linee telefoniche 156.
Nell’ambito della concessione dell’assistenza giudiziaria l’abuso di diritto
può essere ammesso solo se è collegato alla specifica richiesta all’esame, ciò
che si verifica, per esempio, quando l’istante sperpera le proprie liquidità
precisamente in vista della causa per cui chiede l’assistenza giudiziaria (DTF
104 Ia 34 consid. 4). Nella fattispecie l’ingente spesa telefonica è del tutto
irrilevante ai fini dell’assistenza giudiziaria, non avendo provocato alcun
consumo di liquidità proprie. Infatti, come si è visto in precedenza,
l’appellante era indigente già al momento della presentazione della sua domanda
e tale sua condizione non era mutata quando il primo giudice ha emanato il
decreto impugnato (cfr. DTF 108 V 265 e segg., secondo cui il momento determinante
per la valutazione dell’indigenza è quello in cui viene decisa la domanda di
assistenza giudiziaria). Le telefonate non hanno avuto alcun influsso sulla
situazione economica dell’interessata, comunque sprovvista dei mezzi per
pagarle, tanto che le relative fatture delle __________ sono rimaste scoperte.
La questione di chi dovrà sopportare tale onere passivo dovrà semmai essere
risolta al momento dell’eventuale scioglimento del regime matrimoniale,
qualora, come è probabile, tale importo rimanga impagato. A prescindere dalle
considerazioni morali che il comportamento dell’istante potrebbe suscitare, dal
punto di vista giuridico – che è l’unico determinante in questo ambito – non si
ravvisano gli estremi dell’abuso di diritto ai sensi della citata giurisprudenza.
Vi è abbondanzialmente
da rilevare che nel Cantone Ticino l’istituto dell’assistenza giudiziaria non
può essere utilizzato in modo distorto, come afferma il Pretore, poiché
l’onorario del patrocinatore viene assunto direttamente dallo Stato e il
beneficiario non ottiene alcun versamento diretto che potrebbe essere distolto
dallo scopo primario, ossia dalla tutela dei propri interessi in sede
giudiziaria. Non vi è quindi motivo per negare all’istante, indigente e la cui
causa non può dirsi senza probabilità di esito favorevole, il beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Ne discende che l’appello deve essere accolto e il
decreto impugnato modificato in tal senso.
- Gli oneri
processuali seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Viste
le particolarità della fattispecie, tuttavia, si può prescindere dal prelievo
di tasse e spese di giustizia, ritenuto che per altro l’appellato non può
essere considerato soccombente, non avendo presentato osservazioni al gravame,
e non è quindi tenuto a rifondere ripetibili all’appellante.
Per quel che concerne
l’assistenza giudiziaria in questa sede, è pacifico il requisito dell’indigenza
e l’esito della procedura dimostra il buon fondamento del gravame, ragione per
cui l’appellante viene ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche
in appello.
Per
questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello è accolto e il
dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così modificato:
L’istanza è accolta e __________
__________ è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
-
__________ __________ è
ammessa in appello al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
-
Non si prelevano né
tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
avv. __________ __________, __________
–
lic. iur. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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