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Numero d'incarto:
11.1996.24
Data decisione, Autorità:
07.07.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00024
Lugano
7 luglio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con petizione del 16 marzo 1993 da
e __________ __________,
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione 1° febbraio 1996
presentata da __________ e __________ contro la sentenza emanata il 29 dicembre
1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria presentata il 15 marzo 1996 da __________;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________
sono comproprietari della particella n. __________ RFD di __________,
__________ __________ __________ è proprietaria della contigua particella n.
. Entrambi i fondi fanno parte di un complesso abitativo denominato
villaggio “ ”. __________ __________ __________, disabile, ha
installato un montapersone per accedere con la sedia a rotelle al piano
superiore della sua abitazione.
B. A seguito del rumore
provocato dal montapersone, il 16 marzo 1993 __________ e __________ hanno
promosso un’azione davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2,
perché fosse ordinato a __________ di astenersi – sotto comminatoria dell’art.
292 CP – da ogni immissione molesta dovuta all’uso del montapersone. Con
risposta del 22 giugno 1993 __________ si è opposta alla petizione.
Il 23 agosto 1993 gli
attori hanno presentato un’istanza di provvedimenti cautelari chiedendo che
fosse ordinato alla convenuta – sempre sotto la comminatoria dell’art. 292 CP –
di coprire immediatamente il rumore causato dal montapersone o, quanto meno, di
ridurlo sotto i 30 dB. Al contraddittorio del 27 settembre 1993 la convenuta si
è opposta all’istanza.
C. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale si
sono riconfermate nelle rispettive domande di giudizio. Il dibattimento finale
e la discussione finale provvisionale si sono tenuti il 6 maggio 1994.
D. Statuendo il 29
dicembre 1995, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato alla convenuta
di provvedere nei tempi di attuazione tecnicamente opportuni, ma in ogni modo
entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, all’adozione di tutti
gli accorgimenti tecnici per ridurre il valore massimo delle immissione sotto i
35 dB, e ciò per tutta l’operazione di trasposto e messa in funzione del montascale.
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.–, sono state poste a carico
degli attori in ragione di 1/4 e carico della convenuta per 3/4, tenuta inoltre
a rifondere alla controparte fr. 1’500.– a titolo di ripetibili ridotte.
E. Contro la
predetta sentenza __________ __________ sono insorti con un appello del 1° febbraio
1996 in cui chiedono che il querelato giudizio sia integrato con la
comminatoria dell’art. 292 CP e che gli oneri processuali siano integralmente
posti a carico della convenuta, tenuta a rifondere loro un imprecisato importo
per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 12 marzo 1996 __________ __________
propone di respingere il gravame.
Il 15 marzo 1996
l’appellata ha presentato un’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
F. Il 10 dicembre 1996
__________ ha comunicato a questa Camera di non essere più proprietaria della
casa di abitazione situata sulla particella n. __________ RF di __________.
Considerando
in diritto: 1. Nella misura in cui la
convenuta non è più proprietaria della particella n. __________RFD di __________,
ci si potrebbe domandare se gli appellanti abbiano ancora un interesse
legittimo alla comminatoria penale (art. 292 CP). Dato che la pretesa è – comunque
sia – infondata, l’interrogativo può rimanere aperto. Dal fascicolo processuale
non risultano elementi, in effetti, che consentano di presumere un’eventuale
resistenza della convenuta all’esecu-zione dell’ordine impartitole dal Pretore
(Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 285). Su questo punto non
vi è alcun motivo per scostarsi dalla sentenza impugnata.
-
Gli appellanti
contestano la ripartizione delle spese processuali di prima sede, affermando
che tali oneri devono essere caricati interamente alla convenuta, integralmente
soccombente. Il primo giudice ha posto un quarto degli oneri processuali a
carico degli attori poiché le immissioni moleste non sono state appurate nella
misura e nell’intensità da loro sostenute. Questi rilevano di non avere mai
indicato alcuna cifra, limitandosi a lamentare la molestia; inoltre il Pretore
avrebbe dovuto se mai – a loro avviso – prendere in considerazione il valore
massimo del rumore causato dal montapersone e non quello medio.
-
Con la petizione gli
attori avevano chiesto al Pretore di ordinare alla convenuta di astenersi –
sotto comminatoria dell’art. 292 CP – da ogni immissione molesta, e in
particolare di coprire il rumore causato dal montascale. La convenuta si è
opposta alle domande. Le medesime domande sono poi state ribadite nei memoriali
conclusivi e al dibattimento finale. Con il giudizio impugnato il primo
giudice, pur escludendo la possibilità di far capo all’art. 292 CP, ha ordinato
alla convenuta di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di
ridurre il valore massimo delle immissioni al di sotto dei 35 dB, e ciò per
tutta l’operazione di trasporto e messa in funzione del montascale. In
circostanze siffatte si deve concludere che la domanda degli attori è stata interamente
accolta, ragione per cui la suddivisione degli oneri processuali decisa dal
Pretore non è giustificata. Del resto gli attori non hanno chiesto la rimozione
del montascale, né la circostanza che il rumore sia meno intenso durante parte
del tragitto ha influito sull’esito del giudizio. Ciò posto, e tenuto conto del
fatto che il mancato riconoscimento della comminatoria penale non incide in
maniera apprezzabile nella definizione degli oneri processuali, si giustifica
di porre gli stessi a carico della convenuta, che risulta soccombente.
-
Gli appellanti si
dolgono che il Pretore ha riconosciuto loro unicamente l’importo di fr. 2’000.–
a titolo di ripetibili e chiedono di aumentare tale indennità. La censura è
irricevibile. Per l’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’atto di appello deve
contenere – sotto pena di nullità – le “domande”, ovvero le richieste di
giudizio (art. 309 cpv. 5 CPC). Nel caso di litigi pecuniari, ivi comprese le
contestazioni sull’ammontare delle ripetibili, l’appellante non può limitarsi a
conclusioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid.
B; Cocchi/Trezzini, CPC annotato,
Lugano 1993, n. 6 ad art. 309; I CCA ,sentenza del 28 settembre 1996 in re M.
c. D; identico principio vige del resto sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel
in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). In concreto gli appellanti
criticano l’ammontare deciso dal Pretore, ma non indicano nemmeno approssimativamente
quale sia l’indennità da essi rivendicata in riforma del decreto impugnato. Da tale
esigenza si potrebbe prescindere solo qualora il Pretore avesse tralasciato di
statuire sulle ripetibili (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 1 ad art. 309), ma tale ipotesi non si verifica manifestamente
nella fattispecie. L’appello non può pertanto essere vagliato nel merito.
-
Gli oneri
processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Tenuto conto che gli appellanti ottengono causa vinta soltanto sulla ripartizione
delle spese processuali di prima sede, gli oneri di appello sono posti a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Il 15 marzo 1996
l’appellata ha introdotto una richiesta di assistenza giudiziaria per la
procedura di ricorso. La domanda potrebbe essere accolta solo per gli atti compiuti
dopo il suo inoltro (l’assistenza giudiziaria non è concessa a titolo
retroattivo: I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G. c G. Consid. 12 con
riferimenti). Dopo il 15 marzo 1996 la legale dell’appellata non ha più
compiuto atti di procedura; può avere svolto qualche atto di patrocinio, ma ciò
soltanto non giustifica il conferimento dell’assistenza giudiziaria. La domanda
deve pertanto essere respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 della
sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese, da anticipare dagli
attori, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà agli attori fr.
2’000.– complessivi per ripetibili.
II. L’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
III. Gli oneri processuali di appello,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
IV. Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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