AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.31
Data decisione, Autorità:
05.03.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00031
Lugano,
05 marzo 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (petizione di eredità
e azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con petizione dell’
11
ottobre 1982 da
__________, __________,
__________, __________, e
__________,
formanti
la comunione ereditaria fu __________,
già
in __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________,
(patrocinata
dall’avv. dott. __________, __________) e
avv.
__________, ora in
(patrocinato
dall’avv. __________, __________);
giudicando
ora sul decreto del 25 gennaio 1996
con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto – tra l’altro
– un’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’avv. __________
con risposta del 28 gennaio 1983;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 febbraio 1996
presentato dall’avv. __________ contro il decreto emesso il 25 gennaio 1996 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 settembre 1981 è
deceduto a __________ (1906), domiciliato a __________. Sua figlia __________
ha chiesto il 22 settembre 1981 il beneficio di inventario, che il Pretore
della (allora) giurisdizione di Lugano Distretto ha ammesso con decreto del 23
settembre 1981, incaricando di erigere l’inventario il notaio __________ di
__________. Questi si è rivolto l’8 ottobre 1981 al legale del defunto, avv.
__________, e alla convivente del defunto, __________, perché gli consegnassero
tutto quanto detenevano per conto di __________ e presentassero un rendiconto
preciso sulla destinazione di tutto quanto avevano ricevuto da lui. L’avvocato
__________ ha risposto di non possedere alcunché e di non conoscere la situazione
patrimoniale del defunto; egli ha rifiutato inoltre la consegna di qualsiasi
documento, ritenendosi vincolato al segreto d’ufficio finché gli eredi non
avessero accettato la successione, e si è riservato di insinuare a nome di
__________ un credito per le prestazioni assistenziali da questa svolte a
favore del defunto.
B. La comunione
ereditaria fu __________ (composta dei figli __________, __________ __________
e __________ ) ha introdotto l’11 ottobre 1982 una petizione davanti
alla Pretura della (allora) giurisdizione di Lugano Campagna, chiedendo che
__________ __________ e l’avv. __________ fossero tenuti a consegnare – sotto
comminatoria dell’art. 292 CP – tutto quanto loro rimesso dal defunto, rispettivamente
a presentare un rendiconto completo sulla destinazione di tutto quanto non era
più in loro possesso ha proposto di dichiarare la petizione irricevibile
per intempestività, subordinatamente per mancata legittimazione attiva dei
procedenti; in via ancor più subordinata essa ha concluso per il rigetto
dell’azione nel merito, quanto meno nella misura in cui la concerneva. L’avv.
__________ ha eccepito l’incompetenza per materia e per territorio del giudice
adito, la carente legittimazione attiva dei procedenti e la mancanza della sua
legittimazione passiva; nel merito ha postulato la reiezione di ogni domanda
nei suoi confronti.
C. In sede di replica gli
attori hanno precisato le loro richieste, specificando che verso __________
l’obbligo di restituzione si estendeva anche a un libretto di risparmio al
portatore consegnato dall’avvocato __________ a __________ il 9 febbraio 1981,
all’arredamento dell’abitazione di lei, come pure al rimborso di fr. 15 000.–.
I convenuti hanno mantenuto le loro posizioni. L’udienza preliminare, limitata
al contraddittorio sulle eccezioni, ha avuto luogo il 27 settembre 1983.
D. Il 18 maggio 1990
l’avv. __________, constatata la decorrenza di due anni senza il compimento di
atti procedurali, ha chiesto lo stralcio della causa. In accoglimento
dell’istanza il Pretore ha tolto la causa dai ruoli il 18 maggio 1990 per
intervenuta perenzione processuale. Contro tale decreto sono insorti la comunione
ereditaria fu __________ e . Statuendo il 28 febbraio 1991, questa
Camera ha annullato la decisione del Pretore e respinto l’istanza di stralcio
(inc. __________ /).
E. Sulle eccezioni dei
convenuti il Pretore ha giudicato il 25 gennaio 1996, rigettandole tutte. Le
spese del decreto, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste
per tre quarti a carico dell’avv. __________ e per il resto a carico di
__________ i. L’avvocato __________ è stato tenuto inoltre a versare agli attori
fr. 700.– e __________ fr. 400.– per ripetibili ridotte.
F. Contro il decreto
appena citato l’avv. __________ ha introdotto un appello del 16 febbraio 1996
nel quale chiede che, conferito al gravame effetto sospensivo, il giudizio
impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua eccezione di incompetenza
per territorio. Il Pretore ha concesso effetto sospensivo al gravame il 27 febbraio
1996. La comunione ereditaria fu __________ conclude, nelle sue osservazioni
dell’11 marzo 1996, per il rigetto dell’appello e la conferma del decreto impugnato.
__________ non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha
accertato la propria competenza per territorio, unica eccezione ancora
litigiosa in appello, con l’argomento che ogni irregolarità al proposito
risultava ormai sanata. Al momento in cui era stata promossa la causa, l’avv.
__________ era bensì domiciliato a __________, di modo che gli attori avrebbero
dovuto convenirlo davanti alla Pretura della giurisdizione di Lugano Città, non
di Lugano Campagna. Se non che – ha spiegato il Pretore – con la modifica
dell’organizzazione giudiziaria entrata in vigore il 1° settembre 1985 è stato
costituito nel Distretto di Lugano un unico tribunale composto di sei Pretori,
tutti con giurisdizione sull’intero Distretto. Quand’anche l’azione contro
l’avvocato __________ dovesse essere disgiunta ora da quella contro __________
i, l’attuale Pretura sarebbe quindi abilitata a statuire su entrambe le cause.
Oltre a ciò – ha soggiunto il primo giudice – se pure si volesse giudicare la
competenza per territorio sulla base della situazione vigente il giorno della
litispendenza, il risultato non muterebbe poiché la nuova azione che gli attori
avrebbero intentato davanti alla Pretura della giurisdizione di Lugano Città
sarebbe stata trasferita alla Pretura di Lugano Campagna “in ragione della
causa già pendente nei confronti della convenuta __________ (art. 23 cpv. 2
CPC)”.
-
Dopo una lunga
quanto vana premessa fondata su allegazioni di merito, l’appellante ribadisce
che l’unico foro davanti al quale egli poteva essere convenuto era quello del
suo domicilio (art. 16 CPC), che non è dato alcun litisconsorzio tra lui e
__________ __________ (onde l’inapplicabilità dell’art. 17 lett. e CPC), che l’art.
23 cpv. 2 CPC non è di ausilio nel caso in esame e che la costituzione di
un’unica Pretura nel Distretto di Lugano non può influire sul riparto interno
delle competenze fra singoli magistrati, nel senso che il Pretore della sezione
2 non avrebbe potuto avocare la causa a sé senza violare l’art. 58 Cost. Ne
discenderebbe, a suo avviso, la fondatezza dell’eccezione.
-
L’appellante è stato
convenuto in giudizio perché – in sintesi – consegni tutto quanto detiene del
compendio ereditario fu __________ __________ e renda conto di tutto quanto si
è spossessato. Gli attori medesimi ancorano le loro pretese al mandato di
patrocinio assunto a suo tempo dall’appellante, tant’è che invocano a più
riprese l’art. 400 cpv. 1 CO (replica, pag. 9, 13, 16, 17 e 23). La loro azione
non era pertanto di diritto successorio (nel senso dell’art. 19 CPC), bensì di
carattere obbligatorio e personale, di modo che andava proposta al foro ordinario
del domicilio del convenuto (art. 16 CPC). Nell’ottobre del 1982 l’avvocato
__________ era domiciliato a __________; competente a giudicare era perciò il
Pretore della giurisdizione di Lugano Città. Gli attori non hanno mai
contestato la natura della loro azione; davanti al primo giudice hanno fatto
valere però che i due convenuti formano un litisconsorzio facoltativo, ciò che
permetteva di adire il foro al domicilio di uno di essi (art. 17 lett. e CPC).
__________ essendo domiciliata a __________a, che è anche il foro dell’eredità,
era dato nella fattispecie il foro – facoltativo – della giurisdizione di Lugano
Campagna anche per l’avv. __________ (replica, pag. 17 nel mezzo).
-
Giusta l’art. 42 CPC
più persone possono agire o essere convenute nel medesimo processo per pretese
diverse che derivano da un fatto o da un atto giuridico comune (litisconsorzio facolativo).
Il nesso tra le varie pretese deve essere qualificato, nel senso che deve
sussistere per l’oggetto o per il titolo (litiscon-sorzio facoltativo proprio).
L’eventualità che più pretese riguardino le stesse persone non basta di per sé
a giustificare una citazione collettiva davanti al medesimo giudice, nemmeno se
le cause appaiono identiche in fatto e in diritto (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 5 ad art. 42
CPC; Rep. 1993 pag. 226 consid. 5). Nel caso in esame non si intravede alcun
fatto o atto giuridico comune tra la petizione di eredità promossa
contro __________ (art. 598 CC: replica, pag. 16 in fondo) e l’azione di
rendiconto avviata nei confronti dell’avv. __________ (art. 400 cpv. 1 CO), né
per l’oggetto né per il titolo. Gli attori medesimi del resto non insistono più
per l’esistenza di un litisconsorzio facoltativo, ma si limitano a sostenere –
nelle osservazioni all’appello (pag. 2) – che il foro esclusivo dell’art. 19
CPC dovrebbe essere ammesso anche per “pretese di natura contrattuale in
genere”. Tale opinione non può essere condivisa. Se così fosse, invero, un
mandatario potrebbe vedersi convenire in luoghi diversi a dipendenza del fatto
– meramente casuale – che il mandante sia ancora in vita o sia deceduto nel
frattempo. Ciò vanificherebbe in pratica la portata e la garanzia dell’ art. 16
CPC.
-
Stabilito che
l’azione contro l’appellante doveva introdursi davanti al Pretore della
giurisdizione di Lugano Città (non di Lugano Campagna), rimangono da vagliare
le conseguenze di siffatto vizio. Il richiamo del Pretore all’art. 23 cpv. 2
CPC non è pertinente, tale norma riferendosi all’ipotesi di azioni identiche
introdotte davanti a giudici diversi. Mal si comprende come una petizione di
eredità potrebbe ritenersi identica a un’azione di rendiconto, di modo che
sotto questo profilo il decreto impugnato non resiste alla critica. Nell’esito,
tuttavia , la decisione del Pretore è corretta, ma per motivi parzialmente
diversi da quelli enunciati nei considerandi.
a) L’art.
3 CPC prescrive che la giurisdizione e la competenza sono determinate dallo
stato di fatto esistente al momento della presentazione della domanda e che i
successivi mutamenti hanno rilevanza solo in quanto sanano difetti di giurisdizione
o di competenza. Il disposto, introdotto nel Codice di procedura civile del
1971, si ispira al principio dell’econo-mia di giudizio. Trattandosi della competenza
per territorio, in particolare, basta che essa esista in un solo momento della
causa; se è data all’inizio della lite o sopravviene in corso di procedura,
essa “si perpetua” per tutta la durata del processo (Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese,
Bellinzona s.d., pag. 217 in alto). Il Codice di procedura civile italiano
contempla una norma analoga (l’art. 5) e la giurisprudenza italiana ammette,
nell’ambito della perpetuatio fori, la rilevanza di quei mutamenti che
“tendono a riconoscere la competenza (...) di cui il giudice era originariamente
sprovvisto” (Satta, Diritto
processuale civile, Padova 1987, pag. 26 nota 35 con rinvio alla pag. 29 nota
43).
b) Nella
fattispecie si è detto che al momento in cui è stata creata litispendenza
l’avv. __________ era domiciliato a __________. Oggi tuttavia egli è domiciliato
a __________, nel __________ di __________, che rientrava per territorio nella
competenza del Pretore di Lugano Campagna (BU 1971 pag. 239) e che rientra oggi
– appunto – nella competenza della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
(Regolamento sull’organizza-zione della Pretura del Distretto di Lugano, RL
3.1.1.3.1). La competenza per territorio del Pretore di tale sezione è quindi
data, se non altro, al momento attuale. Ciò sana il difetto di competenza
iniziale ed è perfettamente consono al principio dell’economia di giudizio.
L’accoglimento dell’eccezione sollevata dall’appellante costringerebbe gli
attori, in effetti, a reintrodurre la stessa causa davanti allo stesso giudice
che se ne sta già occupando. Ciò si tradurrebbe in un inutile quanto vuoto
esercizio di giurisdizione.
- La conferma del
decreto pretorile implica l’addebito degli oneri processuali all’appellante (art.
148 cpv. 1 CPC), che rifonderà un’adeguata indennità per ripetibili alle
controparti.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia: fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________i,
__________ __________ e __________ fr. 500.– complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________;
– avv. dott. __________,
__________o.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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