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Numero d'incarto:
11.1996.40
Data decisione, Autorità:
23.05.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00040
Lugano
23 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione di separazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
promossa con petizione 27 aprile 1995 da
__________________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello 4 marzo 1996 presentato da __________ contro il decreto cautelare
emanato il 20 febbraio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
-
Se deve essere accolta
l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dall’appellata
con le osservazioni 1° aprile 1996;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Considerato
in fatto:
A. __________, 1939,
e __________nata __________, 1939, si sono uniti in matrimonio il __________
1964. Dall’unione sono nati i figli __________ (1964), __________ (1966) e
__________ (1970). Il marito, funzionario statale, lavora presso l’Ospedale
__________ __________ di __________. La moglie, casalinga durante il
matrimonio, lavora a domicilio per la __________ di __________ da alcuni anni.
I coniugi si sono separati di fatto nell’agosto 1994, in seguito a un litigio:
la moglie ha preso in locazione un appartamento a __________ dopo aver
trascorso qualche tempo presso uno dei figli, e il marito è rimasto
nell’abitazione coniugale di __________, sua proprietà.
B. Il 12 settembre
1994 __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord la
convocazione al tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 28
settembre 1994 (cfr. inc. n. /). Il 15 settembre 1994 essa
ha presentato una domanda di misure provvisionali nella quale ha chiesto, in
particolare, un contributo alimentare mensile di fr. 2000.–. Statuendo il 16
settembre 1994 senza contraddittorio, il Pretore ha stabilito in fr. 2000.–
mensili il contributo alimentare dovuto da __________ per la moglie.
Quest’ultima ha avviato azione di separazione a tempo indeterminato con petizione
27 aprile 1995. Con risposta 13 giugno 1995 __________ ha presentato istanza
cautelare per ottenere dal 1° luglio 1995 la riduzione a fr. 1600.– del
contributo alimentare mensile dovuto alla moglie.
Nel corso della
discussione provvisionale del 13 giugno 1995, l’istante ha ribadito le proprie
richieste, alle quali si è opposta l’attrice, che ha chiesto la conferma del precedente
decreto supercautelare. Conclusa l’istruttoria entrambe le parti hanno riconfermato
le rispettive domande e allegazioni al dibattimento finale provvisionale dell’8
novembre 1995.
C. Statuendo il 20
febbraio 1996, il Pretore ha stabilito il contributo alimentare mensile dovuto
alla moglie in fr. 2000.– e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.– e le
spese a carico del convenuto, con l’obbligo di rifondere alla moglie
un’indennità per ripetibili di fr. 500.–.
D. __________ è
insorto con appello 4 marzo 1996, chiedendo la riforma del decreto impugnato
nel senso di ridurre il contributo alimentare mensile per la moglie a fr.
736.–, subordinatamente a fr. 1311.–, e la ripartizione degli oneri processuali
di prima sede in ragione di metà ciascuno.
E. __________ ha
postulato nelle osservazioni 1° aprile 1996 la reiezione dell’appello e la
conferma del giudizio pretorile, chiedendo di essere ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
Considerato
in diritto:
-
Il Pretore ha
seguito nel decreto cautelare impugnato la metodica stabilita dal diritto
federale per il calcolo del contributo alimentare, che va applicata d’ufficio
(DTF 114 II 31 consid. 7 e 8) e che le parti non contestano. Il primo
giudice ha accertato che il marito aveva un reddito valutabile in fr. 4’856,50,
comprensivo della tredicesima mensilità e di diverse indennità, sulla base del
certificato di salario 1995, da lui richiamato d’ufficio nel febbraio 1996
(doc. richiamato II); egli ha ccertato inoltre che la moglie aveva un reddito
medio mensile di circa fr. 800.– e che i rispettivi fabbisogni ammontavano a
fr. 2662.– per il marito e a fr. 2216,45 per la moglie. Sulla base di questi
dati egli ha posto a carico del marito un contributo alimentare mensile di fr.
2000.– dal 1° luglio 1995.
-
L'appellante
censura innanzitutto la determinazione del proprio reddito mensile, che è stato
fissato dal Pretore, come si è visto, sulla base del certificato di stipendio
1995, richiamato direttamente dal datore di lavoro. Il convenuto sostiene a
questo proposito che determinante per il calcolo del contributo alimentare non
è quest’ultimo importo, ma quello – inferiore – che risulta dal conteggio
mensile prodotto agli atti (doc. 15). A detta dell’appellante, infatti, il
certificato di stipendio 1995 non può essere tenuto in considerazione, poiché è
stato richiamato d’ufficio dal Pretore, in violazione della massima dispositiva
che si applica ai rapporti patrimoniali fra i coniugi.
a) Come correttamente
citato dal convenuto, nel sistema del codice di procedura civile ticinese tutti
i rapporti patrimoniali fra i coniugi sono retti dalla massima dispositiva
(Rep. 1987 pag. 195) e non dalla massima ufficiale, applicabile per contro in
tutto quanto concerne i figli. Tale principio non è però assoluto, tanto che l’art.
88 CPC consente al giudice, in ogni stadio di causa che precede l’emanazione
della sentenza, di assumere d’ufficio perizie e ispezioni (lett. a), di
riassumere testi già uditi (lett. b), di ordinare l’interrogatorio formale delle
parti (lett. c) e infine di invitare le parti, nei limiti degli art. 74 e 75
CPC, a completare le loro adduzioni di fatto e diritto e a modificare le
domande (lett. d). Nelle cause di stato, inoltre, tale facoltà è concessa in
modo ancora più esteso dall'art. 420 cpv. 1 CPC, che non limita il tipo di
prova da assumere d’ufficio.
b) Il reddito
complessivo dei coniugi è una voce essenziale nel calcolo del contributo
alimentare provvisionale. A giusta ragione il Pretore, constatato che agli atti
figuravano per il reddito della moglie i conteggi globali di stipendio dal 1991
al 1994 e sei schede di conteggio mensile relative al 1995 (cfr. documenti richiamati
I), ma un solo conteggio mensile di stipendio del marito, ha ritenuto
necessario un complemento d’istruttoria sul reddito percepito nel 1995 dal
marito stesso. Il certificato di stipendio contestato è stato trasmesso al
Pretore dall’Ufficio stipendi del Dipartimento finanze e economia il 14
febbraio 1996 (cfr. documento richiamato II), quindi dopo la conclusione del
dibattimento finale provvisionale, avvenuto l’8 novembre 1995. Non risulta che
il contenuto di tale documento, su cui il primo giudice ha fondato il proprio decreto
cautelare, sia stato comunicato alle parti, contrariamente a quanto dispone l’art.
420 cpv. 2 CPC. I coniugi non hanno quindi avuto modo di discuterne il contenuto
e di determinarsi sul tema della lite in funzione del reddito maritale che vi
figura, superiore a quanto ammesso in precedenza dall’appellante. Il modo di
procedere seguito nella fattispecie del Pretore configura una violazione del
principio del contraddittorio e comporta l’insanabile nullità del decreto
cautelare fondato sul nuovo documento (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 4 ad art. 84,
note 3, 6 e 10 ad art. 420 CPC). Il decreto cautelare deve quindi essere dichiarato
nullo, in parziale accoglimento dell’appello, e l’incarto rinviato al primo
giudice affinché indica il contraddittorio sul nuovo documento assunto agli atti
e interroghi in modo dettagliato l’appellante sulla composizione del proprio
reddito, così da chiarire la natura delle indennità autunnali e per lavoro festivo
(art. 420 cpv. 1 CPC). L’appellante sostiene infatti che tali indennità,
specificate nel conteggio 1995, non possono essere considerate nel reddito
determinante, visto il loro carattere saltuario.
- Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la
particolarità della fattispecie, si può prescindere nondimeno dal riscuotere
tasse e spese, mentre si giustifica compensare le ripetibili d’appello in
considerazione della reciproca soccombenza. L’appellata può tuttavia essere
posta eccezionalmente al beneficio dell’assistenza giudiziaria, vista la
peculiarità del caso. Nella tassazione della nota del suo patrocinatore (art.
36 cpv. 3 LTG) sarà considerato in ogni modo il parziale insuccesso della
proposta di giudizio.
Per
questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è parzialmente
accolto, il decreto impugnato è dichiarato nullo e l’incarto è rinviato al
Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
-
__________ è ammessa al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________.
-
Non si prelevano né
tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
-
Intimazione:
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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