AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.52
Data decisione, Autorità:
17.09.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00052
Lugano,
27 marzo 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza
di divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14 giugno 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________, __________)
contro
__________ (1981),
(rappresentata
dalla madre __________,
__________,
e
patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 29 marzo 1996
presentato da __________ e __________ contro la sentenza emessa il 6 marzo 1996
dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da
__________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23
febbraio 1989 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato
il divorzio fra __________ (1949) e __________ nata
__________ (1953). Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal
giudice la figlia __________, nata __________ 1981, è stata affidata alla madre
e il padre si è impegnato a versarle un contributo alimentare di fr. 500.–
mensili indicizzati, oltre gli assegni familiari. A quell’epoca __________
gestiva il ristorante __________a __________. __________, che lo aveva
coadiuvato nella gerenza dell’esercizio pubblico fino alla separazione di fatto
(agosto del 1987), era titolare a __________ di un commercio di auto usate,
diretto dall’uomo con cui essa vive attualmente.
B. Il 14 giugno 1994
__________ ha convenuto la figlia __________, rappresentata dalla madre,
davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo di essere
liberato – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – da ogni obbligo
alimentare verso di lei retroattivamente dal 1° gennaio 1994. Il Pretore ha
convocato le parti all’udienza del 5 ottobre 1994 per la discussione. In tale
circostanza egli ha accertato che la convenuta era priva di patrocinatore e ha
rinviato il contraddittorio. Alla successiva udienza del 1° dicembre 1994 la
convenuta, assistita da una legale, si è opposta alla prospettata soppressione
del contributo alimentare e ha concluso per il rigetto dell’ istanza,
sollecitando a sua volta il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Ogni parte
ha notificato mezzi di prova. Esperita l’istrut-toria, il Pretore ha indetto la
discussione finale per il 15 febbraio 1996. Entrambe le parti hanno confermato
le loro richieste di giudizio.
C. Con sentenza del 6
marzo 1996 il Pretore ha accolto l’azione, nel senso che ha soppresso il
contributo alimentare per __________ __________ dal 14 giugno 1994, abilitando
nondimeno la madre a riscuotere l’assegno familiare che l’istante avrebbe
dovuto continuare a versare in aggiunta al contributo. Entrambe le parti sono
state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria e non sono state
percepite tasse né spese processuali.
D. __________ e la madre
__________ hanno impugnato la sentenza del Pretore con un appello del 29 marzo
1996 in cui chiedono che, conferito loro il beneficio dell’assistenza
giudiziaria, il contributo litigioso sia ripristinato così come previsto dalla
nota convenzione sugli effetti accessori del divorzio. Nelle sue osservazioni
del 29 aprile 1996 __________ propone di dichiarare l’appello irricevibile
nella misura in cui è presentato da __________ la quale non è parte in causa, e
postula il rigetto del gravame per il resto, instando anch’egli per il
beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha rimproverato
all’istante, anzitutto, di avere promosso causa con una procedura sbagliata,
poiché la modifica di una sentenza di divorzio si chiede con azione ordinaria
(art. 157 CC), mentre egli ha convenuto la figlia sulla base dell’art. 425 cpv.
1 CPC, che disciplina la procedura per le azioni di mantenimento (art. 279 cpv.
1 CC), rispettivamente per la modifica del relativo contributo (art. 286 cpv. 2
CC). Dato che alla figlia però non era derivato alcun pregiudizio, avendo essa
potuto far valere tutti i suoi mezzi di difesa, il primo giudice ha rinunciato
al rifacimento del processo. Ciò posto, egli ha ritenuto nel merito che
l’attore, risposatosi e divenuto padre di due figli (__________, nata il
__________ 1989, __________, nato __________ 1995), non dispone più nemmeno del
necessario per sostentare la nuova famiglia. Un tale peggioramento della sua
situazione economica non poteva essere previsto alla firma della convenzione
sugli effetti accessori del divorzio (9 febbraio 1989), di modo che si giustificava
di sopprimere il contributo per la figlia nata dal primo matrimonio. La madre
doveva essere abilitata, nondimeno, a riscuotere l’assegno familiare
originariamente previsto in aggiunta al contributo. Quanto alla decorrenza
della modifica, essa andava fatta risalire all’introduzione della causa (14
giugno 1994), ma non oltre.
-
Le appellanti
sostengono che, al momento in cui ha firmato la convenzione sugli effetti
accessori del divorzio, l’istante aveva già una relazione con la sua attuale moglie,
incinta della figlia __________. La convenuta non deve quindi essere chiamata a
sopportare scelte di vita decise dal padre, il quale era ben conscio – all’atto
di sottoscrivere la nota convenzione – dei suoi obblighi finanziari. Oltre a
ciò, il padre non ha reso verosimile un peggioramento durevole delle sue
condizioni economiche e neppure ha dimostrato di avere intrapreso tutto quanto
si poteva esigere da lui per conseguire un reddito adeguato. Porre a carico
della madre l’intero mantenimento della figlia di prime nozze appare tanto più
iniquo ove si consideri che la madre è già oberata di debiti e non potrebbe assumere
un simile aggravio.
-
In caso di divorzio
le relazioni personali del marito con i figli toltigli e il suo contributo alle
spese per mantenerli sono regolati secondo le disposizioni sugli effetti della
filiazione (art. 156
cpv. 2 CC). Il contributo
a carico del genitore è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria
del divorzio dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 279
cpv. 3 CC). In concreto l’istante mira appunto a far modificare la convenzione
sugli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore il 23 febbraio 1989,
convenzione nella quale egli si impegnava a corrispondere alla figlia
__________, fino alla maggiore età, un contributo mensile di fr. 500.–
indicizzati oltre gli assegni familiari (clausola n. 2). Il problema è quello
di sapere pertanto, in primo luogo, se un’azione del genere sia retta dall’art.
157 CC (che disciplina la modifica di sentenze di divorzio) o dall’art. 286
cpv. 2 CC (che regola la modifica del contributo alimentare in esito a
un’azione di mantenimento). L’interrogativo non è senza peso ove si consideri
che la procedura applicabile ai due tipi di azione è diversa (ivi compresi i
termini di ricorso), che la competenza per territorio non è necessariamente la
stessa e che le parti in causa non sempre coincidono.
- La Camera civile di appello
si è finora attenuta al principio per cui un’azione tendente a far modificare
il dispositivo di una sentenza di divorzio – anche solo in relazione al
contributo alimentare per figli minorenni – è una causa fondata sull’art. 157
CC, da trattare perciò con rito ordinario (da ultimo: I CCA, sentenze del 21
marzo 1995 in re G. contro G., consid. 1a, e del
13 aprile 1995 in re M.
contro M., consid. 2). Tale impostazione trova conforto nella dottrina e nella
giurisprudenza (Sandoz, Le point
sur le droit de la famille, in: SJZ 91/1995 pag. 113 a metà; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et
le divorce, 4ª edizione, pag. 172 n. 853 segg.; DTF 120 II 178 consid. 3a). Il
Pre-tore ha riaffermato il medesimo principio, che per altro l’istante non
contesta nemmeno nelle osservazioni all’appello. Il fatto è che un’azione di
modifica fondata sull’art. 157 CC va promossa contro l’ex coniuge (Bühler/Spühler, op. cit., note 68 segg.
ad art. 157 CC con richiami). Al figlio la dottrina riconosce bensì la
possibilità di intervenire per un’adeguata tutela dei propri interessi (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, nota 20 ad art. 157 CC con rinvio),
ma convenuto rimane l’ex coniuge, non il figlio (si vedano DTF 120 II 177 e 108
II 83, dove convenuta era appunto la madre del minorenne).
Nella sua opera più
recente Hegnauer sostiene invero
che, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul solo contributo
alimentare per i figli minorenni, l’azione è disciplinata dall’art. 286 cpv. 2
CC, non dall’art. 157 CC (Berner Kommentar, Berna 1997, nota 53 ad art. 286 CC
cui rinvia la nota 139 ad art. 279/280 CC). Se così fosse, convenuto dovrebbe
essere il figlio minorenne, non il genitore affidatario (op. cit., nota 63 ad
art. 286 CC). Se non che, tale opinione manca di ulteriore conforto. Intanto
non risulta che l’art. 280 cpv. 1 CC (che istituisce una procedura semplificata
per le azioni di mantenimento) sia mai stato applicato, per giurisprudenza, a
cause che comportino la modifica di una sentenza di divorzio. In secondo luogo
il Tribunale federale non considera il figlio minorenne, in una causa intesa
alla modifica di una sentenza di divorzio, alla stragua di un convenuto (tant’è
che in DTF 120 II 178 e 108 II 83 la legittimazione passiva della madre non è
stata messa in discussione). Infine il saggio di Rapp cui si riferisce il citato commentatore nella nota 53 ad
art. 286 CC non precisa alcunché, salvo ammettere che per modificare formalmente
il dispositivo di una sentenza di divorzio occorre un’azione fondata sull’art.
157 CC (BJM 1980 pag. 295 verso il basso).
-
In concreto __________
__________, ancorché appellante, non risulta essere mai stata citata in
giudizio, se non come rappresentante legale della figlia. In tali circostanze
il Pretore avrebbe dovuto ordinare che si accertasse la legittimazione passiva
della convenuta, presupposto di merito da verificare d’ufficio in ogni stadio
di causa (DTF 118 Ia 130 consid. 1). Se, dopo avere sentito le parti, il
Pretore fosse giunto alla conclusione che effettivamente __________ non ha
veste di convenuta nel processo, avrebbe dovuto respingere l’azione già per
questo motivo. Al mancato accertamento della legittimazione passiva potrebbe,
al limite, essere rimediato in appello, previa interpellazione delle parti.
Dato però che la sentenza impugnata deve essere annullata anche per altri
motivi – che richiedono ulteriori accertamenti – non è il caso che questa
Camera statuisca per la prima volta al riguardo.
-
Il Pretore ha
accolto l’azione, nella fattispecie, perché con un reddito medio di circa fr.
2850.– mensili l’istante non è in grado di coprire nemmeno il proprio
fabbisogno personale, calcolato in fr. 3248.20 mensili (sentenza, pag. 6). Per
quel che concerne il reddito, l’istante ammette che al momento di firmare la
nota convenzione sugli effetti accessori del divorzio le sue entrate ammontavano
a circa fr. 3425.– mensili (fr. 41 122.– annui: osservazioni all’appello, pag.
3 in basso). È vero che in seguito la sua situazione finanziaria è peggiorata,
poiché dal 1990 egli non ha più avuto un lavoro stabile e dal 31 agosto 1992 è
disoccupato. Non risulta però che __________ sia mai stato dichiarato, in tutto
o in parte, invalido o – comunque sia – inabile al lavoro. Il 30 settembre 1993
l’Assicurazione Invalidità ha deciso un periodo di osservazione (doc.
richiamato VI), ma si ignora con quale esito. In virtù del principio inquisitorio
che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio) il
Pretore avrebbe dovuto chiarire perciò se l’istante sia durevolmente una
“per-sona assistita” (com’egli si definisce nelle osservazioni all’appel-lo:
pag. 4 nel mezzo) per cause oggettive – invalidità medica, incollocabilità sul
mercato del lavoro ecc. – o per scarso zelo (si veda al proposito la
testimonianza __________, nella rubrica “rogatorie”). Inoltre avrebbe dovuto
indagare sul reddito, in particolare sugli eventuali assegni familiari
percepiti per i figli nati dal secondo matrimonio.
Né può essere condiviso il
calcolo che figura nella sentenza impugnata sul fabbisogno personale
dell’istante. Da un lato, infatti, Il Pretore inserisce in tale computo anche
il minimo esistenziale della moglie, dimenticando che del 1° gennaio 1988
l’onere di mantenimento familiare incombe a entrambi i coniugi, ciascuno nella
misura delle proprie forze (art. 163 cpv. 1 CC). Egli avrebbe dovuto sommare,
pertanto, i redditi che ognuno dei due coniugi può conseguire facendo prova di
tutta la sua buona volontà e sottrarre poi dal totale delle entrate il
fabbisogno dell’intera famiglia. Quanto al fabbisogno dei due figli nati dal
secondo matrimonio, mal si comprende perché il Pretore si sia scostato dalle
raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton __________, cui
questa Camera fa riferimento per prassi costante (edizioni 1993 e 1996 in:
Rivista di diritto tutelare 48/1993 pag. 78, rispettivamente 51/1996 pag. 33).
Sulla capacità di guadagno della seconda moglie dell’istante manca, oltre a
ciò, qualunque elemento di valutazione. Anche a tale riguardo il Pretore
avrebbe dovuto esigere, in virtù del principio inquisitorio che presiede al
diritto di filiazione, i necessari ragguagli.
-
Si ricordi per di
più che i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza
nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278
cpv. 1 CC). Nella misura in cui l’istante non è in grado di sopperire alle
necessità della figlia di prime nozze, la seconda moglie potrebbe essere tenuta
in via sussidiaria – compatibilmente con la necessità di accudire ai figli, in
quanto ciò non possa essere preteso dall’istante medesimo – a contribuire al
fabbisogno della convenuta (DTF 120 II 287 consid. 2b). Nella fattispecie la
madre della figlia __________ deve già provvedere a sé stessa, fornire cura e educazione
in natura alla ragazza e coprire metà del fabbisogno in denaro di quest’ultima
(le citate raccomandazioni prevedono, nel caso di un figlio unico fra i 13 e i
16 anni di età, un fabbisogno medio di fr. 1040.– mensili). L’istante non può
valersi delle sue seconde nozze solo per riversare sulla prima moglie – verso
la quale il convivente __________ __________ non ha alcun obbligo alimentare –
oneri di mantenimento che derivano dal primo matrimonio (Bühler/Spühler, op. cit., nota 103 ad
art. 157 CC). La figlia __________ non potendo semplicemente essere abbandonata
al proprio destino, il giudice deve vigilare con attenzione su tutte le fonti
di reddito cui l’istante può far capo.
-
Ne segue, per concludere,
che la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati al Pretore perché
verifichi anzitutto il requi-sito della legittimazione passiva; dandosi tale
presupposto, egli accerterà qual è il reddito ragionevolmente conseguibile
dall’ istante e dalla sua seconda moglie (tenendo calcolo della rispettiva
situazione personale), qual è il fabbisogno della seconda famiglia e quale
ulteriore reddito potrebbe equitativamente imputarsi – in ultima analisi – a
__________ __________ qualora il contributo dell’istante andasse effettivamente
ridotto. Si tratta di accertamenti fondamentali che la Camera civile di appello
non può compiere in maniera autonoma, sottraendo alle parti un grado di
giurisdizione munito di pieno potere cognitivo. Sulla base dei dati assunti il
Pretore statuirà di nuovo, tenendo conto dei criteri precitati.
-
Gli oneri del
pronunciato odierno seguono il reciproco grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). In concreto le appellanti escono vittoriose sul principio, né il ricorso
di __________ può essere dichiarato irricevibile, il Pretore dovendo ancora appurare
se essa sia stata formalmente convenuta in giudizio oppure no. Nel merito, tuttavia,
l’esito della causa resta aperto. L’istante perde sul principio, ma potrebbe
ancora vedersi accogliere l’azione dopo l’inchiesta del Pretore. Si giustifica
pertanto di porre le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensando le ripetibili. Le richieste di assistenza giudiziaria
(art. 155 segg. CPC) possono essere accolte – come in prima sede – poiché le
parti appaiono versare in seria ristrettezza ed entrambe ottengono causa
parzialmente vinta (art. 157 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore
per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
- __________ e __________
_________sono ammesse al beneficio dell’ assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________,
__________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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