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Numero d'incarto:
11.1996.54
Data decisione, Autorità:
15.04.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00054
Rinvio T.F.
Lugano
15 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice G. Bernasconi,
astenutosi)
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. _______ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distreto di Bellinzona promossa con
petizione del 4 febbraio 1987 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione
del 1° dicembre 1991 presentata da __________ contro la sentenza
emanata il 7 novembre 1991 del Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 7
novembre 1991 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto la petizione
presentata il 4 febbraio 1987 da __________, tendente a ordinare a __________
la chiusura delle sei aperture poste sulla facciata nord del suo stabile
situato sulla particella n. __________RFD di __________, con la comminatoria
dell’esecuzione effettiva e delle sanzioni penali di cui all’art. 292 CP.
Statuendo il 17 luglio 1995, questa Camera ha respinto l’appello presentato da
__________ contro la sentenza del Pretore.
B. Il Tribunale
federale, adito da __________, ha annullato tale sentenza il 29 novembre 1995,
ciò che rende necessaria l’emanazione di un nuovo giudizio. I fatti alla base
della controversia, riassunti dallo stesso Tribunale federale, sono già stati
accertati da questa Camera nella citata sentenza del 17 luglio 1995 (consid.
A-D).
C. Con istanza del 25
settembre 1996 __________, __________ e __________ , queste ultime diventate
nuove proprietarie della particella n. __________RFD di Bellinzona, hanno
postulato la sospensione della procedura di appello sino alla definizione del
procedimento inteso al riconoscimento di un diritto di sporgenza. Nelle sue
osservazioni del 17 ottobre 1996 __________ si è opposto alla richiesta di sospensione.
Considerando
in diritto: 1. Preliminarmente deve
essere respinta la domanda di sospensione chiesta dell’appellata. Per l’art.
107 CPC il giudice può sospendere il processo quando (...) la decisione di
un’altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della
lite. La sospensione di una lite pendente tra le parti è una facoltà che la
legge concede al giudice quando la decisione di un’altra causa dovesse influire
sulla decisione della stessa. Si tratta di un strumento che la legge pone a
disposizione del giudice (e non delle parti) e che dipende esclusivamente del
suo apprezzamento (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, n. 7 ad art. 107). Nella fattispecie, con
petizione del 25 settembre 1996 le attuali proprietarie della particella n.
__________RFD di __________ hanno postulato un diritto di sporgenza a carico
della particella n. __________, appartenente alla moglie dell’appellante. Ora
la domanda di sospensione non può essere accolta poiché questa Camera da un
lato è tenuta a seguire le vincolanti indicazioni del Tribunale federale e
d’altro lato, nell’emanazione della decisione, non può porre a fondamento del
giudizio fatti diversi e - comunque sia - nuovi.
-
Con la sentenza del
17 luglio 1995 questa Camera aveva già ammesso che la convenuta non poteva
beneficiare di una servitù di sporgenza ai sensi dell’art. 674 cpv. 3 CC, ma ha
respinto l’appello poiché aveva giudicato abusiva la richiesta dell’attore di
chiedere la chiusura delle finestre dopo 16 anni. Il Tribunale federale, pur
senza approfondire la questione, ha in sostanza condiviso la mancata applicazione
dell’art. 674 cpv. 3 CC, ma ha negato che l’istante avesse abusato del proprio
diritto nel richiedere la chiusura delle finestre (consid. 3).
-
In concreto il
comportamento dell’appellante non configura un abuso di diritto ai sensi
dell’art. 2 CC. Intanto l’abuso deve essere manifesto e può - in caso come
quello come in esame - essere ammesso solo eccezionalmente e con grande riserbo
(Meier-Hayoz, Berner Kommentar,
n. 146 ad art. 679; Steinauer, Les
droits réels, vol. II, n. 1923). Inoltre dal fascicolo processuale si evince
che il 1° febbraio 1983, al momento della realizzazione forzata del fondo
confinante, l’appellante aveva comunicato all’ufficio esecuzioni di
__________a, all’intenzione dei nuovi proprietari, la sua volontà di chiedere
la chiusura delle finestre (doc. 1). In siffatte circostanze non si può
ritenere che la sua inattività configuri una sua rinuncia al diritto di chiedere
la chiusura delle finestre. Del resto, appare indifferente il fatto che
l’appellante abbia tollerato la situazione per anni, poiché non risulta che
egli, e neppure la convenuta lo pretende, abbia provocato nella controparte
un’aspettativa degna di protezione. Ciò posto l’appello deve essere accolto e
la sentenza del Pretore riformata di conseguenza.
-
L’appellante chiede
di corredare l’ordine di chiusura delle note finestre con la comminatoria
dell’esecuzione effettiva e di quella penale prevista dall’art. 292 CP. Ora, a
prescindere dal fatto che egli non spende una parola per legittimare la sua
domanda, la richiesta non merita protezione. Dal fascicolo processuale non vi
sono indizi per presumere in concreto che la convenuta, di fronte a una
sentenza che la obbliga a chiudere le finestre, abbia a disattendere l’ordine
impartito (Cocchi/Trezzini, op.
cit. n. 3 ad art. 285). Ne discende che l’appello su questo punto deve essere respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti, sia in
questa che in prima sede, a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
I. L’appello è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
“1. La petizione è accolta
e di conseguenza è fatto ordine a __________ di procedere all’occlusione delle
sei aperture poste sulla facciata nord dello stabile situato sulla particella
n. __________RFD di __________ di sua proprietà.
- La tassa di giustizia
di fr. 800.– e le spese di fr. 160.– sono poste a carico della convenuta, che
rifonderà all’attore fr. 4’000.– a titolo di ripetibili.”
II. Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
già anticipati
dall'appellante, sono posti a carico dell’appellata che rifonderà alla
controparte fr. 2’000.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione a:
-
avv. dott. __________,
__________;
-
avv. __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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