AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.56
Data decisione, Autorità:
10.07.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00056
Lugano,
10 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Antonini
sedente per statuire nella causa __________
/ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) del-la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con istanza del 28 novembre 1995 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________, __________)
contro
avv.
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________ __________ __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dallo stesso avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello
dell’11 aprile 1996 presentato da __________ contro la decisione emessa il 1°
aprile 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il 28 novembre 1995 la ditta __________ ha chiesto al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città che fosse ordinata l’iscrizione (provvisoria) di
un’ipoteca legale degli imprenditori sulla particella n. __________RFD di
__________, proprietà di __________ e __________ __________, __________
__________, __________ e __________ __________, per l’ammontare di fr. 210
571.70 oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 1995. Convenuti in giudizio sono
stati anche __________ e __________, che avevano commissionato la fornitura e
la posa delle attrezzature alberghiere oggetto dell’ipoteca legale, come pure
la ditta __________, di cui __________ era amministratore unico e __________
direttore. In via cautelare l’istante ha postulato l’iscrizione (provviso-ria)
dell’ipoteca senza contraddittorio.
B. Statuendo il 29 novembre 1995 inaudita parte, il Pretore ha ordinato
l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale e ha fissato alla ditta istante un
termine fino al 29 febbraio 1996 per promuovere l’azione intesa all’iscrizione
definitiva, con l’avvertenza che il termine sarebbe decaduto qualora i
convenuti avessero chiesto la revoca del decreto. Il giudizio sulle spese
processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, è stato rinviato al
merito.
C. __________ e __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ hanno instato il 1° dicembre 1995 per la revoca del
decreto, previo contraddittorio. Il Pretore li ha citati, con l’istante,
all’udienza del 6 febbraio 1996. In tale circostanza l’istante ha limitato la
propria richiesta di iscrizione all’ammon-tare di fr. 151 952.70 oltre interessi
e ha proposto di sentire cinque testimoni. __________ e __________, __________,
__________ e __________ hanno proposto il rigetto della domanda, opponendosi
alle prove indicate.
D. Con decisione del 1° aprile 1996 il Pretore, rifiutate le assunzio-ni
testimoniali, ha respinto la richiesta di iscrizione, autorizzando __________ e
__________, __________, __________ e __________ a postulare la cancellazione
dell’iscrizione ordinata senza contraddittorio “previa presentazione
all’ufficiale del registro fondiario di copia della presente sentenza cresciuta
in giudicato”. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1000.– sono state poste
a carico della ditta istante, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 2000.–
complessivi per ripetibili. Il Pretore ha ritenuto, in sintesi, che le
attrezzature alberghiere fornite dall’istante non comportino un maggior valore
dell’immobile, poiché servono solo all’uso dei locali come esercizio pubblico e
possono essere tolte senza deterioramento.
E. Insorta con un appello del 10 aprile 1996 contro la decisione del
Pretore, l’istante chiede – senza postulare effetto sospensivo al gravame – che
il giudizio impugnato sia annullato e gli atti rinviati al Pretore per
l’assunzione di quattro testimoni notificati all’udienza del 6 febbraio 1996,
subordinatamente che l’iscri-zione provvisoria dell’ipoteca sia confermata per
l’importo di fr. 174 367.– oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 1995.
__________ e __________, __________, __________ e __________ hanno dichiarato
il 7 maggio 1996 di non formulare osservazioni, l’appellante avendo – tra
l’altro – omesso di postulare la concessione dell’effetto sospensivo al
ricorso. __________, __________ e __________ hanno rinunciato a loro volta, il
9 maggio 1996, a presentare osservazioni ritenendosi “non direttamente parti in
causa”.
Considerando
in
diritto:
-
L’iscrizione nel registro fondiario di un’ipoteca legale degli artigiani
e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839
cpv. 2 CC). La procedura è quella ordinaria degli art. 165 segg. CPC. Per
salvaguardare il termine di tre mesi l’artigiano o imprenditore può chiedere
un’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF), che il giudice
decide con rito sommario (art. 961 cpv. 3 CC), ovvero con la procedura
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC). Tale procedura
prevede la citazione delle parti a un’ udienza (art. 363 CPC); prima
dell’udienza – ma anche in qualsiasi altro momento prima della decisione – il
giudice può decretare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC).
-
Nella fattispecie l’istante ha chiesto al Pretore, il 28 novembre
1995, una generica iscrizione di ipoteca legale. Sia l’intestazio-ne del
memoriale (“istanza”) sia le norme legali invocate (art. 961 CC e 4 LAC) lasciavano
intendere nondimeno ch’essa intendeva ottenere un’iscrizione provvisoria.
La procedura applicabile era pertanto quella contenziosa di camera di
consiglio, sicché il Pretore doveva citare le parti a un’udienza per la discussione
(art. 363 CPC). Prima di tale udienza egli poteva bensì emanare provvedimenti
cautelari (art. 371 CPC) – e in specie ordinare l’iscrizione (provvisoria)
dell’ipoteca senza contraddittorio – ma ciò non lo esonerava dall’indire la
discussione. A torto quindi il primo giudice ha disposto l’udienza, nel decreto
del 29 novembre 1995, solo su richiesta dei convenuti e a torto ha rinviato le
spese processuali al merito (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n.
26 ad art. 148 CPC). Resta il fatto che l’udienza, ancorché su richiesta, ha
avuto luogo (il
6 febbraio 1996) e che il
sindacato sulle spese processuali è stato emesso, ancorché a sfavore
dell’istante, nella decisione impugnata. Dal profilo formale le predette
irregolarità non hanno quindi recato all’appellante alcun pregiudizio.
-
Più delicato è sapere se il Pretore non abbia disatteso il principio
del contraddittorio omettendo il dibattimento finale (art. 368 CPC).
All’udienza del 6 febbraio 1996, in effetti, l’istante aveva offerto
l’escussione di cinque testimoni, offerta che il Pretore ha respinto nella
decisione impugnata (pag. 5 a metà). Così facendo, tuttavia, egli ha dichiarato
chiusa l’istruttoria senza indire il dibattimento finale. Certo, egli richiama
il principio secondo cui l’omissione del dibattimento finale nell’ambito di una
procedura ordinaria non comporta l’annullamento della sentenza impugnata se
tale omissione non cagiona all’appellante un pregiudizio irreparabile (Rep.
1989 pag. 177 consid. 7). Ammesso e non concesso però che analogo principio
valga anche nei casi in cui il Pretore tralasci deliberatamente – e non per
inavvertenza – il dibattimento finale, esso non si applica né alla
procedura di istanza unica (ove l’omissione del dibattimento finale comporta
l’annullabilità della sentenza: Rep. 1984 pag. 394) né alla procedura in
materia di provvedimenti cautelari (I CCA, sentenza del 7 ottobre 1993 nella
causa T. contro V. SA e C. SA, consid. 2). Non è affatto certo, quindi, che
l’omissione del dibattimento finale in una procedura di camera di consiglio sia
senza conseguenze, e poco importa che l’istante non sollevi il problema nell’
appello, una disattenzione del contraddittorio dovendo essere ravvisata
d’ufficio (art. 141 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC). Comunque sia, si supponesse
anche – per ipotesi – che il Pretore abbia emanato una sentenza annullabile,
non sussisterebbe oggi alcun interesse pratico e attuale a rilevare tale
difetto, come si illustrerà nel considerando che segue.
-
Con la decisione impugnata il Pretore ha disposto che sia cancellata,
“previa presentazione all’ufficiale (...) di copia della presente sentenza
cresciuta in giudicato”, l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale ordinata
inaudita parte. Ora, l’art. 290 lett. b CPC prevede che le sentenze appellabili
– ma non i decreti cautelari – sono esecutive “dal giorno successivo a quello
in cui è scaduto il termine per impugnarle”. Le decisioni emanate nel quadro di
una procedura di camera di consiglio divengono esecutive, pertanto, il giorno
dopo la scadenza dei dieci giorni utili per la presentazione dell’appello (art.
370 cpv. 2 CPC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente
carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che
all’appello sia conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC). In concreto
non è mai stato conferito all’appello effetto sospensivo, per altro nemmeno
richiesto. In una lettera inviata alla __________mera civile di appello il 21
maggio 1996 (che nemmeno andrebbe vagliata, costituendo essa una replica inammissibile),
l’appellante sostiene che l’art. 382 cpv. 3 CPC non si applica al caso in
esame. L’affermazione è pertinente, ma di nessun ausilio, dato che la decisione
impugnata è ad ogni modo esecutiva in virtù dell’art. 370 cpv. 3 CPC. Ciò
significa che l’iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 29 novembre
1995 è diventata caduca. È possibile che l’ipoteca legale non sia ancora stata
materialmente radiata dal registro fondiario ed è possibile che fino
all’emanazione del giudizio odierno l’istante potesse ancora chiedere il
conferimento dell’effetto sospensivo all’appello. Se non che, con l’emanazione
della presente sentenza viene meno qualunque possibilità di ottenere tale
beneficio e nulla può ormai ostare all’esecutività della decisione impugnata.
Il che rende senza interesse giuridico appurare se, avesse ottenuto effetto
sospensivo, l’appello sarebbe stato provvisto di buon diritto (e quindi anche
sapere se, rinunciando a indire il dibattimento finale, il Pretore abbia
disatteso il principio del contraddittorio).
-
La circostanza che l’iscrizione provvisoria si sia estinta rende
l’appello, come detto, senza interesse pratico e attuale. La causa deve quindi
essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). Rimane da esaminare il
problema delle spese e delle ripetibili, che andrebbe risolto – se la mancanza
d’interesse non fosse imputabile al comportamento della parte medesima –
“tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che
termina la lite” (art. 72 della procedura civile federale, per analogia: I CCA,
sentenza del 1° febbraio 1996 nella causa A. SA contro R.H. SA e litisconsorti,
consid. 6). In concreto la decadenza della procedura si riconduce proprio al
fatto che l’istante, non postulando il conferimento dell’effetto sospensivo all’ap-pello,
non ha evitato che la cancellazione ordinata dal Pretore divenisse esecutiva.
Essa deve quindi sopportare le spese processuali inutilmente cagionate (art.
148 cpv. 3 CPC), compresa una tassa di giustizia ridotta, la procedura non terminando
con un giudizio di merito (art. 21 LTG). Non si giustifica invece di attribuire
ripetibili ai convenuti, che hanno rinunciato a formulare osservazioni
all’appello.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta:
-
L’appello è dichiarato senza
interesse giuridico per sopravvenuta esecutività della cancellazione inerente
all’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale e la causa è stralciata dai
ruoli.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico
dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. dott. __________,
__________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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