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Numero d'incarto:
11.1996.58
Data decisione, Autorità:
03.05.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00058
Lugano
3 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire sul ricorso inoltrato il 16 aprile 1996 da
__________, __________,
contro
la
decisione 15 aprile 1996 del
__________, __________,
__________,
con
la quale è stata respinta l’istanza di revoca della tutela presentata il 29
luglio 1995 dal ricorrente (incarto n. /);
Ritenuto
in fatto:
che __________ (1961) è
stato dichiarato interdetto ai sensi dell’art. 369 CC con decisione 19 maggio
1992 del Consiglio di Stato, su istanza presentata dalla Delegazione tutoria
del Comune di __________;
che in data 29 luglio
1995 __________ ha chiesto la revoca dell’interdizione;
che l’Autorità di
vigilanza sulle tutele ha istruito la procedura, convocando l’interessato per
audizione e assumendo informazioni mediche e psico-sociali;
che agli atti sono così
stati assunti il verbale di audizione, del 26 gennaio 1996 (doc. 8), la
relazione sociale del responsabile della __________, ove risiede attualmente
l’interessato (doc. 5), la relazione psichiatrica redatta il 13 febbraio 1996
dal dott. __________ (doc. 4), la relazione psichiatrica allestita il 22 gennaio
1996 dal dott. __________ all’attenzione della Sezione della circolazione (doc.
3);
che l’istante,
informato il 20 marzo 1996 della completazione dell’istruttoria e della facoltà
di presentare eventuali osservazioni entro 15 giorni, non si è pronunciato;
che in data 15 aprile
1996 la Divisione degli interni ha respinto l’istanza di revoca
dell’interdizione, per il motivo che la situazione dell’istante giustificava
tuttora la tutela;
che in data 16 aprile
1996 __________ ha inoltrato ricorso contro tale decisione;
che il gravame non è
stato notificato alla Divisione degli interni;
considerato
in diritto:
che ci si potrebbe
chiedere se il gravame sia ricevibile, vista la totale carenza di motivazione
sui motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f
CPC);
che la sanzione della
nullità va applicata con cautela e che l’appello è ricevibile se dal suo
contenuto emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la decisione di primo
grado, dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e
l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag.
272, 1985 pag. 338 in alto);
che nella fattispecie
la richiesta di giudizio contenuta nel ricorso, benché succinta, è chiara e
l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi;
che il quesito può a
ogni modo rimanere indeciso, il ricorso dovendo comunque essere respinto nel
merito;
che la procedura di
interdizione, stabilita dal diritto cantonale (art. 373 CC) è retta dal
principio inquisitorio (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3a ed., Berna 1995, n. 888 pag.
341-342), motivo per cui questa Camera ha richiamato d’ufficio dall’Autorità di
vigilanza sulle tutele l’incarto relativo ad __________;
che ai sensi dell’art.
433 cpv. 2 CC l’autorità è obbligata a ordinare la revoca non appena la causa
di tutela sia scomparsa;
che nella fattispecie
il ricorrente è stato interdetto in applicazione dell’art. 369 CC, perché
affetto da debilità e infermità mentale che lo rendevano incapace di provvedere
ai propri interessi e bisognoso di durevole assistenza e protezione, come dettagliatamente
esposto nella perizia 8 aprile 1992 dell’Ospedale __________ __________ di
__________ (doc. 13);
che la situazione psico-sociale
del ricorrente non è mutata, come emerge sia dal complemento di perizia redatto
il 13 febbraio 1996 dal dott. __________ dell’Ospedale __________ __________ di
__________ (doc. 4) che dal rapporto allestito il 22 gennaio 1996 dallo
psichiatra __________ all’attenzione della Sezione della circolazione (doc. 3);
che entrambi gli
psichiatri ritengono tuttora necessaria una durevole assistenza e protezione
dell’interessato, incapace a loro giudizio di provvedere in modo autonomo ai
propri bisogni;
che l’Autorità di
vigilanza sulle tutele ha sentito l’istante il 26 gennaio 1996 e ha disposto un
complemento della perizia su cui si era fondata la decisione originaria di interdizione,
così che la procedura seguita rispetta le norme stabilite dagli art. 373 e 374
CC, applicabili per analogia anche ai casi di revoca della tutela;
che constatato il
perdurare della situazione che aveva a suo tempo giustificato l’interdizione ai
sensi dell’art. 369 CC, non vi è motivo per scostarsi dalla decisione della
Divisione degli interni, conforme alla legge;
che il gravame,
infondato, può pertanto essere deciso con la procedura semplificata prevista dall'art.
313bis CPC;
che viste le particolarità
del caso si può prescindere dal prelievo di spese;
Per questi motivi,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a :
__________, __________ __________, __________ - __________,
__________,
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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