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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.72
Data decisione, Autorità:
15.05.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00072
Lugano
15 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa inc. n. __________ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione 14 luglio 1994 da
__________, __________ __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
(entrambi
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta
l’appellazione del 29 aprile 1996 presentata da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 26 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili;
Ritenuto
in fatto:
-
che con petizione 14
luglio 1994 __________ __________i, proprietario della particella n.
__________RFP di __________ __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di
Bellinzona di condannare __________ e __________ __________, in solido, a rifondergli
l’importo di fr. 12’002.– oltre accessori a titolo di risarcimento del danno
per l’illecita asportazione di alcuni pini situati sulla particella n. 66 e per
le spese di patrocinio sopportate;
-
che con risposta del 3
ottobre 1994 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione;
-
che con le conclusioni
di causa del 7 marzo 1996 l’attore ha ridotto le proprie pretese a fr. 7940.–
oltre accessori;
-
che con sentenza 26
marzo 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione
limitatamente all’importo di fr. 300.– oltre interessi al 5% dal 16 aprile
1993, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico
dell’attore, con l’obbligo di rifondere ai convenuti l’importo di fr. 1300.–
per ripetibili;
-
che con appello del 29
aprile 1996 __________ __________ chiede, in riforma del querelato giudizio,
l’accoglimento della petizione così come formulato nelle conclusioni di causa;
-
che l’appello non è
stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
-
che l’attore ha
chiesto, a titolo di risarcimento del danno causatogli dai convenuti per
l’asportazione di alcune piante a suo tempo situate sulla sua particella n.
__________RFP di __________ __________, l’importo di fr. 12’002.– oltre accessori
con la petizione, riducendo poi la pretesa con le conclusioni di causa a fr.
7940.– oltre accessori;
-
che il valore minimo
per potersi appellare è di fr. 8’000.– (art. 13 LOG);
-
che per
l’appellabilità di una causa è determinante il valore delle domande indicate
nelle conclusioni di causa (art. 15 CPC), a esclusione degli accessori (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, note 3 e 5 ad art. 5 CPC);
-
che in concreto, come
si è visto in precedenza, l’attore ha chiesto con le conclusioni la rifusione
dell’importo di fr. 7’940.– oltre accessori;
-
che pertanto l’appello
29 aprile 1996, non raggiungendo manifestamente il valore appellabile, deve
essere dichiarato irricevibile con la procedura semplificata dell’art. 313bis
CPC;
-
che nondimeno il
gravame è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile (art. 126
CPC);
-
che data la
particolarità della fattispecie non si giustifica di prelevare spese né tantomeno
di assegnare ripetibili;
per questi motivi,
pronuncia:
-
L’appello è
irricevibile e l’incarto è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione
civile del Tribunale di appello.
-
Non si prelevano spese
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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