AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.95
Data decisione, Autorità:
11.12.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00095
Lugano,
11 dicembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente
per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 30 ottobre 1992 da
__________ (“ __________ __________
”), __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________, e
__________ __________ __________ __________, __________
(già
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto
l’appello del 5 giugno 1996 presentato dalla __________
(“______________________________”)
contro la sentenza emessa il 17 maggio 1996 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1992 è
apparso sui quotidiani __________ __________ __________ e __________
__________ __________ il seguente annuncio, pubblicato il __________
successivo anche dal settimanale __________ __________ __________ __________:
Comunicato
__________e
(Internazionale)
e
il __________ -__________, __________ __________ __________ __________
__________ __________, si felicitano col numero sempre crescente di
__________ coraggiosi che in pieno accordo con i principi del __________ non
esitano più a riunirsi in congressi internazionali per esigere l’immediata
proibizione dell’antiscientifica pseudoricerca medica basata sulle ingannevoli
prove sugli __________ che reagiscono in modo diverso dall’uomo e il cui unico
risultato è la creazione di sempre nuove malattie a esclusivo beneficio
dell’industria e a scapito della popolazione disinformata.
Deplorano
altresì lo scandaloso comportamento delle sedicenti “__________ __________ ” e
“di protezione __________ ” che forse per non perdersi i contributi che le
grosse industrie sono solite elargire a dimostrazione della propria “__________
”, sopprimono anch’esse le opere che hanno scatenato il nuovo “__________
scientifico” a livello internazionale:
(...)
Tutte
opere ottenibili dal __________
(__________________________________________________, fondato a __________ da
__________ __________ nel __________).
Per
informazioni scrivere (non telefonare) alla __________ __________ __________, casella postale , 6900
__________ -.
B. Sentitasi lesa nella
sua personalità dal contenuto dell’annuncio, la __________
(“______”) ha
chiesto il 30 ottobre 1992 al Pretore del Distretto di Bellinzona che fosse
proibito a __________ __________ e alla “________ - __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ ” di
utilizzare l’espressione “________ __________ __________ __________
__________ ” e di ripetere che “per non perdere i contributi delle grosse
industrie le __________ __________ sopprimerebbero opere che hanno scatenato
__________ scientifico”. Ha chiesto inoltre che i convenuti fossero tenuti a
pubblicare una rettifica a loro spese sui tre giornali citati e a rifonderle
un’indennità di fr. 10 000.– per torto morale. __________ __________ e la
“ __________ __________ __________ __________ __________ __________
__________ ” hanno proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatamente
nel merito. Nel successivo scambio di atti scritti (replica e duplica) le parti
hanno mantenuto le rispettive posizioni.
C. Esperita
l’istruttoria, con memoriale conclusivo dell’11 gennaio 1996 l’attrice ha confermato
le proprie richieste, instando perché ai convenuti fosse comminata l’azione
penale (art. 292 CP) nel caso in cui avessero disatteso le ingiunzioni del
Pretore. Al dibattimento finale del 16 gennaio 1996 ogni parte ha ribadito le
proprie conclusioni.
D. Con sentenza del 17
maggio 1996 il Pretore ha giudicato la petizione ammissibile, ma l’ha respinta
nel merito ritenendo che un lettore medio non avrebbe necessariamente riferito
i fatti denunciati nell’annuncio alla personalità dell’attrice. Né vi era pericolo,
secondo il Pretore, che la pubblicazione si ripetesse, di modo che non era il
caso di impartire diffide ai convenuti. Anzi, non ravvisandosi nemmeno
usurpazione del nome, non sussistevano gli estremi per assegnare indennità in
risarcimento del torto morale. Le spese processuali (fr. 150.–) e la tassa di
giustizia (fr. 750.–) sono state poste dal Pretore a carico dell’attrice,
tenuta a rifondere ai convenuti fr. 1500.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
del Pretore l’attrice è insorta il 5 giugno 1996 con un appello in cui postula
l’accoglimento delle proprie richieste e la conseguente riforma del giudizio
impugnato o, quanto meno, la riduzione a fr. 500.– delle ripetibili attribuite
ai convenuti. Questi ultimi non hanno presentato osservazioni all’appel-lo.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante si
duole anzitutto di un’usurpazione del nome (art. 29 CC), rimproverando ai
convenuti di avere usato indebitamente, nell’annuncio pubblicato sui giornali,
una dicitura che la identifica come associazione sin dal 1987
(“______________________________-______________________________e”). A torto poi
il Pretore avrebbe negato un rischio di reiterazione, ove si pensi che i convenuti
hanno recidivato proprio il __________ 1992 facendo pubblicare sul __________
__________ __________ lo stesso annuncio apparso pochi giorni prima sul
__________ __________ __________ e sul __________ __________
. Oltre a ciò, l’attrice lamenta una lesione della sua
personalità (art. 28 CC) poiché la fallace dicitura “ __________
__________ __________ __________ ” può avere indotto il lettore medio ad
attribuirle la paternità dell’annuncio diffamatorio, in offesa al credito e all’ono-rabilità.
Quanto alle ripetibili, una riduzione a fr. 500.– si imporrebbe, i convenuti essendo
stati patrocinati da un legale solo per una breve fase del processo.
-
Giusta l’art. 28 CC
chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere
l’intervento del giudice contro chiunque partecipi all’offesa (cpv. 1). La lesione
è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse
preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (cpv. 2). Per quel che
riguarda il nome, in specie, l’art. 29 CC stabilisce che se a qualcuno è
contestato l’uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il
riconoscimento (cpv. 1). Ove l’usurpazio-ne gli sia di pregiudizio, egli può
chiedere anche la cessazione dell’usurpazione stessa, il risarcimento del danno
in caso di colpa e – quando la natura dell’offesa lo giustifichi – il pagamento
di una somma a titolo di riparazione morale (cpv. 2).
-
Nell’appello
l’attrice censura in primo luogo – come si è accennato – un’usurpazione del
nome, chiedendo che ai convenuti sia proibito di utilizzare l’espressione
“__________ __________ __________ __________ __________ ” (domanda 1.1). Ora,
le azioni fondate sull’art. 29 CC (“diritto al nome”) corrispondono a quelle
che l’art. 28a CC prevede per la tutela della personalità, l’art. 29 CC
costituendo un caso particolare dell’art. 28 CC (DTF 120 III 63 in alto, 112 II
370 consid. 3a; Bucher, Personnes
physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 227 n. 844).
L’attore può chiedere al giudice, pertanto, di proibire una lesione imminente
(azione inibitoria: art. 28a cpv. 1 n. 1 CC), di far cessare una lesione
attuale (azione di rimozione: art. 28a cpv. 1 n. 2 CC), come pure di accertare
l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (azione di
accertamento: art. 28a cpv. 1 n. 3 CC). Nel primo caso l’attore deve rendere verosimile
l’incom-bente minaccia di una lesione, nel secondo l’esistenza di una lesione
in atto, nel terzo la sussistenza di effetti molesti conseguenti a una lesione
già avvenuta. In tutti e tre i casi, comunque sia, l’attore deve sostanziare un
interesse concreto all’emanazione della sentenza: il rischio puramente teorico
di una lesione, l’ipotesi meramente astratta di una reiterazione, le molestie
semplicemente possibili di una lesione già avvenuta non bastano a legittimare
un’azione fondata sull’art. 28a – e, di riflesso – sull’art. 29 CC (da ultimo:
DTF del 22 marzo 1996 nella causa X contro Y, pubblicata in: Medialex 3/96
pag. 156 con nota di Barrelet).
Nel caso in esame l’attrice
ha postulato non l’accertamento di un’usurpazione del nome che continua a
produrre effetti molesti, bensì l’ingiunzione alla controparte di astenersi da
usurpazioni ulteriori. Le incombeva perciò di rendere verosimile, oltre all’av-venuta
usurpazione, l’esistenza di un serio pericolo di reiterazione. Il Pretore ha
scartato simile eventualità, soggiungendo che un caso isolato non basta a giustificare
l’intervento del giudice (sentenza, pag. 5 seg. con richiamo a Tuor/Schnyder/Schmidt, Das schweizerische
Zivilgestzbuch, 11ª edizione, pag. 104 in basso e a DTF 58 II 313).
L’appellante critica tale punto di vista con l’argomento che l’annuncio in
questione è stato pubblicato tre volte (sui due quotidiani il __________ 1992 e
sul settimanale il __________ successivo). Ciò non dispensava l’attrice,
tuttavia, dal rendere verosimile nella petizione del __________ 1992 che
sussisteva pericolo di reiterazione. Se si pensa poi che i nuovi annunci della
“__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
__________ ” prodotti dall’attrice con la replica del __________ 1993 (doc. U1,
U2 , U3) non recano più la dicitura “__________
__________ __________ __________ __________ ”, il rischio di reiterazione appariva
già nel 1993 poco verosimile. Un altro problema è sapere se, dimostrando la
persistenza di effetti molesti consecutivi all’usur-pazione, l’attrice potesse
introdurre con buon esito – invece di un’azione inibitoria – un’azione di accertamento
(Bucher, op. cit., pag. 153 n.
577). L’interrogativo può rimanere aperto, l’in-teressata non avendo chiesto
alcun accertamento nemmeno in via subordinata. Ai fini del presente giudizio
basti rilevare che gli atti non permettono di intravedere, nel caso specifico,
seri rischi di ulteriori usurpazioni. Su questo punto l’appello è destinato
perciò all’insuccesso.
- In secondo luogo
l’attrice lamenta una lesione della sua personalità per il carattere
diffamatorio del noto annuncio, che a suo avviso un lettore medio sarebbe
portato ad attribuirle, onde la necessità di proibire ai convenuti la
ripetizione di determinate frasi e quella di far pubblicare una rettifica sui
tre giornali che hanno stampato l’annuncio (domande 1.2 e 1.3 e 1.4). Il
Pretore ha respinto tali conclusioni già per il fatto che un comune lettore non
avrebbe riferito alla personalità dell’attrice le accuse contenute nel predetto
annuncio, altre associazioni battendosi sia in Svizzera sia all’estero contro
la __________. L’attrice riconosce che “questo argomento, in verità, resiste a
censura” (appello, pag. 9). Rimprovera al Pretore però di avere dimenticato
l’altro aspetto della lesione, quello – appunto – per cui un lettore medio
avrebbe avrebbe potuto crederla responsabile dell’annun-cio, con grave
pregiudizio per la sua credibilità e onorabilità. Tale argomento non giustifica
tuttavia le domande 1.2 e 1.3, a sostegno delle quali l’attrice avrebbe dovuto
rendere verosimile – una volta ancora – il concreto rischio che i convenuti ripetessero
le affermazioni lesive (art. 28a cpv. 1 n. 1 CC; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984,
pag. 125 n. 916 segg.). In realtà essa si limita a denunciare l’offesa alla sua
personalità dovuta alla pubblicazione dell’annuncio, ciò che avrebbe fors’anche
legittimato un’azione di accertamento (a patto di rendere verosimile la
persistenza di effetti molesti: art. 28a
cpv. 1 n. 3 CC), ma non
un’azione inibitoria.
Con la domanda 1.4
l’appellante insiste perché i convenuti siano tenuti a pubblicare una rettifica
dell’annuncio. Tale conclusione, di per sé ricevibile a norma dell’art. 28a
cpv. 2 CC, non ha però portata propria, nel senso che può essere formulata solo
in relazione a una delle cause previste dall’art. 28a cpv. 1 CC (Bucher, op. cit., pag. 154 n. 582).
Nella fattispecie essa si ricollega manifestamente alle due richieste inibitorie
formanti oggetto delle domande 1.2 e 1.3. Il problema è che – come si è già
spiegato – queste ultime non risultano suffragate da alcun verosimile rischio
di reiterazione. Quand’anche si ammettesse che l’uno o l’altro lettore possa
avere attribuito erroneamente la paternità del comunicato all’attrice, ciò non
basta a denotare un pericolo di reiterazione da parte dei convenuti. Il quesito
di sapere se, nelle circostanze descritte, vi fosse spazio per una domanda di
accertamento (a condizione di rendere verosimile la persistenza di effetti
molesti) può – come si è visto – rimanere irrisolta.
Si aggiunga, senza
riguardo a quanto precede, che ben difficilmente un lettore medio avrebbe
potuto ascrivere la paternità del noto annuncio all’attrice, ove appena si
consideri che in calce al comunicato figurava chiaramente il nome della
__________ __________ __________ con recapito a __________ (quello dell’attrice
è ad ). Piuttosto il rischio consisteva nell’equivoco in cui sarebbe
potuto incorrere il lettore medio credendo che il menzionato “
-__________ ” – sedicente “__________ __________ __________ __________
-__________ __________ __________ ” – fosse legato (bene o male) all’attrice,
cui si doveva l’organizzazione dei congressi internazionali evocati
nell’annuncio (doc. F e G). Perché delle due cose l’una: ovvero a un lettore
medio il comunicato poteva apparire come un’invet-tiva contro l’attrice (ciò
che il Pretore ha scartato e che l’appel-lante più non pretende) ovvero esso
poteva apparire come opera dell’attrice medesima. Un’eventualità esclude
l’altra. Nella seconda ipotesi tuttavia – l’unica ora in discussione – le
accuse contenute nel testo dovevano forzatamente essere rivolte a terzi. Il
solo rischio consisteva perciò nella possibile identificazione del “__________
-__________ ” con l’attrice. Ciò poteva configurare – contrariamente a quanto reputa
il Pretore (sentenza, pag. 6) – un’ usurpazione del nome, ma non giustifica più
le richieste inibitorie figuranti alle domande 1.2 e 1.3 dell’appello.
- L’esito dell’appello
relativamente alle domande 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 rende superfluo vagliare
l’opportunità della comminatoria penale postulata dall’attrice (art. 292 CP).
Rimane ancora da esaminare la richiesta avanzata in subordine nell’appello,
intesa a far ridurre da fr. 1500.– a fr. 500.– le ripetibili fissate dal Pretore.
L’appellante motiva tale conclusione con l’argomento che i convenuti sono stati
patrocinati da un legale solo per una breve fase della causa. Il che è vero,
l’unico atto processuale compiuto dal patrocinatore dei convenuti risultando
essere il memoriale di risposta (4 pagine più l’intestazione). Se non che,
ripetibili a mente dell’art. 150 CPC sono non soltanto gli onorari di patrocinio,
ma anche le spese indispensabili causate dal processo. In concreto già
l’onorario del legale può essere valutato attorno ai
fr. 1000.– (circa 4 ore di
lavoro rimunerate fr. 200.– l’una, più le spese). A ciò si aggiungono i costi
sopportati dai convenuti per la stesura e l’inoltro della duplica, come pure le
spese di trasferta per presenziare all’udienza preliminare e al dibattimento
finale. La somma di fr. 1500.– non può dirsi quindi la risultante di un eccesso
o di un abuso di apprezzamento da parte del primo giudice.
Tutt’al più ci si potrebbe
domandare se una riduzione delle ripetibili non si legittimasse per “giusti
motivi” nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC, la fondazione convenuta avendo
contribuito a provocare – usurpando il nome dell’attrice – la procedura giudiziaria.
A parte il fatto però che l’art. 148 cpv. 2 CPC non è invocato nell’appello,
l’esito della causa è riconducibile anche all’ineffica-ce impostazione
giuridica degli allegati preliminari, introdotti dall’attrice senza l’ausilio
di un legale. Ciò posto, non può dirsi che il Pretore, scartando l’applicazione
dell’art. 148 cpv. 2 CPC, sia caduto in un eccesso o in un abuso del potere di
apprezzamento che gli compete nella fissazione di spese e ripetibili.
- Gli oneri
processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si
attribuiscono ripetibili ai convenuti, che, non avendo presentato osservazioni
al ricorso, non hanno dovuto affrontare spese di rilievo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– __________ __________,
__________;
– __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello
La Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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