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Numero d'incarto:
11.1996.99
Data decisione, Autorità:
11.11.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00099
Lugano,
11
novembre 1996/gb
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione del 26
aprile 1995 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto cautelare del 13 maggio 1996 con cui il Pretore ha respinto una
riduzione di contributi alimentari chiesta dall’attore in via provvisionale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 13 giugno 1996 presentato da __________
__________ contro il decreto cautelare emesso il 13 maggio 1996 dal Pretore
della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L’11 novembre 1993 il
Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra __________
__________ e __________ nata __________, omologando la convenzione sugli
effetti accessori stipulata dai coniugi il 13 gennaio 1993 e modificata
all’udienza preliminare del 10 novembre successivo. Il punto 2.3 di tale convenzione
prevedeva che __________ __________ avrebbe erogato a ciascuno dei figli
__________ (__________1978), __________ (__________1979) e __________ (__________1982)
un contributo alimentare di fr. 835.– mensili indicizzati (compreso l’assegno
familiare).
B. __________
____________________ ha convenuto l’ex moglie il 26 aprile 1995 davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, postulando – previa concessione
dell’assistenza giudiziaria – la modifica della sentenza di divorzio nel senso
di ridurre il contributo mensile per la figlia __________ a fr. 250.–, quello
per __________ a fr. 350.– e quello per __________ a fr. 750.– (compreso
l’assegno familiare). In via cautelare egli ha avanzato le medesime richieste.
Statuendo il 5 maggio 1995 su queste ultime, il Pretore ha ridotto senza
contraddittorio il contributo mensile per __________ a fr. 500.–, quello per
__________ alla stessa cifra e quello per __________ a fr. 800.– mensili (compresi
gli assegni familiari).
C. All’udienza
del 22 giugno 1995, indetta per il contraddittorio sulla riduzione cautelare
dei contributi, la convenuta si è opposta al provvedimento e ha offerto prove.
Ultimata l’istruttoria, al dibattimento finale del 19 settembre 1995 ogni parte
ha mantenuto le proprie posizioni, __________ __________ confermandosi
nell’istanza cautelare di riduzione e __________ __________ proponendone il
rigetto.
D. Con
decreto del 13 maggio 1996 il Pretore ha respinto l’istanza e ha revocato con
effetto retroattivo il decreto emesso senza contraddittorio il 5 maggio 1995.
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico di
__________ __________, tenuto a rifondere all’ex moglie fr. 500.– per ripetibili.
E. Insorto
il 13 giugno 1996 con un appello contro il decreto del Pretore, __________
__________ chiede di riformare tale giudizio – previa concessione
dell’assistenza giudiziaria – nel senso di accogliere la sua istanza cautelare.
Nelle sue osservazioni del 28 giugno 1996 __________ __________ propone di
respingere l’appello, rimettendosi alla decisione di questa Camera per quanto
attiene alla richiesta di assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 157 CC stabilisce
che una sentenza di divorzio può essere modificata circa le relazioni tra
genitori e figli in caso di mutate circostanze “per causa di matrimonio,
partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. Ove siano in
discussione contributi alimentari, la relativa modifica è disciplinata anche
dagli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 102 e 144 ad art. 157 CC). Nell’ambito
di un processo di modifica le eventuali misure provvisionali sono rette per
analogia dall’art. 145 cpv. 2 CC, ovvero dal diritto federale (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband
1991, nota 48 ad art. 157 CC con rinvii). Il richiamo del Pretore ai
presupposti dell’art. 376 cpv. 1 CPC non è quindi pertienente; gli art. 376
segg. CPC fanno stato unicamente per quanto si riferisce alla procedura.
-
Il
contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare
al figlio può essere ridotto, a norma degli art. 157 e 286 cpv. 2 CC, se fatti
nuovi e importanti impongano una regolamentazione diversa rispetto all’epoca
del divorzio e se il cambiamento di situazione è duraturo. Non si tratta invero
di rettificare la sentenza di divorzio, bensì di adattare tale sentenza a
sopravvenuti mutamenti di situazione, riguardino essi il figlio o i genitori
(DTF 120 II 178 consid. 3a). Misure provvisionali devono essere emanate solo
ove appaiano urgenti e indispensabili: in caso di dubbio la disciplina adottata
dal giudice del divorzio va mantenuta (I CCA, sentenza del 1° aprile 1993 nella
causa C. contro L., consid. 1).
-
Il
Pretore ha respinto l’istanza cautelare con l’argomento che la situazione
economica dell’attore non poteva dirsi notevolmente mutata per rapporto
all’epoca in cui i coniugi avevano firmato la convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio (13 gennaio 1993). Anzi, le condizioni finanziarie
dell’attore sembravano essere rimaste più o meno le stesse di quelle che erano
nel novembre 1993, quando i coniugi avevano modificato – all’udienza
preliminare della causa di divorzio – alcuni punti dell’accordo. Quanto alle
due figlie ancora minorenni, esse non apparivano in grado di sopperire al loro
fabbisogno, di modo che la riduzione cautelare dei contributi non si
giustificava nemmeno sotto tale profilo.
-
L’appellante
fa valere che al momento di sottoscrivere la nota convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio egli era azionista (al 49%) della __________ __________
__________, una ditta con sede a __________ costituita per gestire l’omonimo
locale notturno a __________, inaugurato il 1° maggio 1993. Egli prevedeva
allora, come amministratore unico della società e direttore dell’esercizio pubblico,
di percepire fr. 4000.– mensili, stipendio che gli è stato effettivamente corrisposto
da maggio a dicembre del 1993. Se non che, nel giro di 3 o 4 mesi la società ha
incontrato seri problemi e già il 28 luglio 1994 è stata dichiarata in
fallimento. L’appellante sottolinea che la sua situazione finanziaria al
momento di firmare la citata convenzione era, perciò, chiaramente diversa da
quella esistente il giorno in cui il Pretore ha emesso il decreto impugnato.
Anche la condizione economica delle figlie è completamente cambiata, ove appena
si consideri che __________ è ormai maggiorenne e che __________ consegue un
reddito proprio come apprendista.
-
Le
argomentazioni dell’appellante configurano, così come sono formulate, tesi di
merito improprie a ottenere una riduzione dei contributi già in via cautelare.
Intanto non si vede – né l’appel-lante spiega – quale urgenza imporrebbe una
modifica provvisionale del contributo per la figlia __________. Dopo la maggiore
età (20 marzo 1996), invero, la primogenita ha perso ogni diritto alla
riscossione di contributi in base alla sentenza di divorzio, sicché l’istanza
cautelare è finanche divenuta senza oggetto. Per quel che è dei contributi
arretrati, non è dato a divedere alcuna ragione che giustificherebbe una
riduzione dell’ammontare già in via provvisionale. Al proposito l’appello
risulta manifestamente privo di consistenza.
-
L’urgenza
di diminuire già pendente causa i contributi a favore degli altri due figli non
è stata resa più verosimile. L’appellante insiste nell’affermare che la sua
situazione è durevolmente peggiorata rispetto al gennaio (o novembre) del 1993,
ma ciò non basta per ottenere una riduzione dei contributi già in sede provvisionale.
Decidere se cambiamenti di situazione duraturi riconducibili a fatti nuovi e
importanti impongano un ridimensionamento dell’onere alimentare per rapporto
all’epoca del divorzio è una questione che dovrà essere vagliata dal giudice
del merito. Al fine di conseguire una riduzione dei contributi già in via cautelare
l’istante avrebbe dovuto rendere verosimile che, nonostante gli sforzi
intrapresi, la sua situazione si è degradata a tal punto – rispettivamente che
la situazione dei figli è cambiata così radicalmente – da esigere un intervento
immediato del giudice.
Ora,
dagli atti risulta che nel gennaio del 1993 l’istante non aveva alcun reddito
(“si preparava a iniziare una nuova attività”: appello, pag. 5), mentre nel
novembre successivo egli percepiva dalla __________ __________ __________ uno
stipendio mensile di fr. 4000.– lordi (rubrica azzurra, istanza al Pretore del
25 gennaio 1995), che di fatto la società gli ha corrisposto ancora per un
mese. Non è dato di sapere invece a quanto ammontasse la sua sostanza (egli ha
rifiutato ogni giustificativo: lettera al Pretore del 26 luglio 1995). In tali
condizioni egli ha assunto un onere contributivo verso i figli di fr. 2505.–
mensili indicizzati, assegni familiari compresi.
Al
momento di introdurre la causa di modifica (26 aprile 1995) l’appellante aveva
esaurito l’indennità di disoccupazione (peti-zione, pag. 4 in alto) e
beneficiava della relativa indennità straordinaria (lettera 10 gennaio 1996
dell’Ufficio del lavoro, acclusa al certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria in appello). Oggi egli risulta “globalmente a carico
della pubblica assistenza” (certificato predetto, 2° foglio in alto). Tutto si
ignora però sia sull’ammontare dell’indennità riscossa durante il periodo di
disoccupazione, sia sugli eventuali sforzi profusi nella ricerca di un impiego.
Dagli atti risulta soltanto che dopo il fallimento della __________ __________
__________ l’istante ha lavorato tre mesi come collaboratore esterno di un
agente generale di assicurazione (dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994), senza
successo (testimonianza __________, verbale del 19 settembre 1995). Non si sa
nulla del resto.
Non
si dispongono di migliori conoscenze, per altro, nemmeno sul reddito percepito
come apprendista dalla figlia __________. Contrariamente all’opinione del
Pretore, il guadagno che consegue un figlio minorenne in qualità di apprendista
può – entro certi limiti – essere posto in deduzione del contributo alimentare
(Bühler/ Spühler, op. cit., nota
156 ad art. 157 CC; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 480 nota 16). Bisogna
accertare tuttavia qual è il fabbisogno del figlio e qual è l’entità del
guadagno. Il fascicolo processuale non è di alcun sussidio in proposito. Se ne
conclude che gli elementi addotti dall’istante non consentono di ravvisare gli
estremi per una riduzione dell’onere contributivo già in via cautelare, tanto
meno se si pensa che uno dei tre contributi è venuto a cadere in pendenza di
causa. Nel suo risultato il decreto del Pretore merita quindi conferma.
-
L’appellante
si duole della circostanza che il Pretore gli abbia posto le spese processuali
a carico, senza statuire sulla richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nella petizione (art. 155 CPC). Ciò non abilita però la Camera civile di
appello a sostituirsi al Pretore e a decidere come se fosse un’autorità di
prima sede, privando le parti di un grado di giurisdizione. Incomberà
all’attore sollecitare il primo giudice a statuire sull’assistenza giudiziaria
e, in caso di accoglimento, postulare l’esonero dal pagamento di spese
processuali addebitegli nel frattempo.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è destinata all’in-successo.
Sulla reale disponibilità finanziaria dell’appellante si possono certo avere
seri dubbi, ma il ricorso non presentava probabilità di esito favorevole già
per le argomentazioni addotte, che precorrevano sostanzialmente il merito del
litigio. Mancando la parvenza di buon fondamento, il beneficio dell’assistenza giu-diziaria
non può essere accordato (art. 157 CPC). Delle condizioni economiche
verosimilmente precarie in cui versa l’appel-lante si può nondimeno tenere conto,
a titolo eccezionale, rinun-ciando al prelievo di oneri per l’emanazione del
giudizio odierno.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto
impugnato è confermato.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello è respinta.
-
Non
si riscuotono tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte fr.
1000.– per ripetibili di appello.
-
Intimazione:
–
avv. __________ __________ __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la prima
Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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