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Numero d'incarto:
11.1997.127
Data decisione, Autorità:
19.04.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00127
Lugano
19 aprile 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
-.__________ (iscrizione a registro fondiario) del
Divisione della giustizia, Sezione del registro fondiario e di commercio quale
autorità di vigilanza, che oppone
__________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
a
__________ e __________ __________,
patrocinati dal lic. iur. __________ __________,
studio avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso presentato il 28
luglio 1997 da __________ e __________ __________ contro la decisione emanata
il
16
luglio 1997 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità
di vigilanza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 aprile 1992
__________ e __________ hanno acquistato da __________ __________ la particella
n. __________ RFP di __________, composta di un’abitazione con terrazza, due
autorimesse, ripostiglio e giardino. Nell’atto pubblico figura che soltanto una
delle autorimesse (metà del subalterno C) era oggetto della compravendita,
mentre i nuovi proprietari si impegnavano ad attribuire l’altra autorimessa (il
subalterno D) alla particella n. 208 e l’altra metà del subalterno C al venditore,
sotto forma di un diritto di superficie interrato.
B. Il 5 marzo 1997
__________ __________ ha convenuto __________ e __________ __________ davanti
al Pretore di Lugano, sezione 2, chiedendo che adempissero l’impegno assunto
nel contratto di compravendita e che fosse iscritto a carico della loro
particella n. __________, limitatamente al subalterno C, un diritto di
superficie (interrato) a suo favore. Contestualmente egli ha postulato
l’iscrizione del medesimo diritto già in via cautelare. Con decreto emanato
inaudita parte il Pretore ha accolto il 12 marzo 1997 la domanda cautelare e ha
invitato l’ufficiale del registro fondiario di Lugano, in applicazione dell’art.
961 CC, a iscrivere provvisoriamente un diritto di superficie a carico della
particella n. 207. L’ufficiale del registro ha rifiutato l’iscrizione con
decisione del 28 aprile 1997.
C. __________ __________
ha impugnato il 27 maggio 1997 la decisione dell’ ufficiale alla Divisione
della giustizia, Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità
di vigilanza, postulando l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre
decretata dal Pretore. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 1997 l’ufficiale del
registro fondiario si è confermato nella propria decisione. __________ e
__________ __________ hanno proposto, con osservazioni del 7 luglio 1997, il
rigetto del gravame. Statuendo il 16 luglio 1997, la Sezione del registro
fondiario e di commercio ha accolto il ricorso. Non sono state prelevate spese
né tassa di giustizia.
D. Contro la decisione
appena citata __________ e __________ __________ sono insorti il 28 luglio 1997
davanti a questa Camera, chiedendo che il giudizio impugnato sia riformato nel
senso deciso il 28 aprile 1997 dall’ufficiale del registro fondiario. Nelle sue
osservazioni del 6 agosto 1997 la Sezione del registro fondiario e di commercio
propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula __________
__________ nelle sue osservazioni del 28 agosto 1997.
Considerando
in diritto: 1. a)
Secondo l’art. 41a LGRF (RL 4.1.3.1) nel testo in vigore dal 3 giugno
1997 (BU 1997 pag. 212) contro le decisioni dell’autorità di vigilanza sul
registro fondiario (la Sezione del registro fondiario e di commercio) è dato
ricorso alla Camera civile del Tribunale d’appello; sono applicabili le
disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm).
Giusta i combinati disposti degli art. 46 LPAmm e 103 cpv. 1 e 2 RRF (RS
211.432.1), il termine di ricorso è di trenta giorni. Il gravame in oggetto,
tempestivo, è pertanto ricevibile.
b) È
legittimato a ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un
interesse degno di protezione all’annul-lamento o alla modifica della decisione
(art. 43 LPAmm; Scolari, Diritto
amministrativo, vol. I, pag. 200 n. 375 segg.). Ciò è il caso per i ricorrenti,
i quali hanno un interesse attuale e concreto a far annullare la decisione con
cui la Sezione del registro fondiario e di commercio dispone – implicitamente –
l’iscrizione a favore della controparte di un diritto di superficie (interrato)
sulla loro proprietà. Nulla osta, ciò premesso, all’esame del ricorso.
-
Nella decisione
impugnata l’autorità di vigilanza condivide l’opi-nione dell’ufficiale, secondo
cui l’iscrizione provvisoria di un diritto reale limitato è disciplinata
dall’art. 960 cpv. 1 n. 1 CC e non dall’art. 961 cpv. 1 n. 1 CC. Ciò nondimeno,
essa reputa che quanto in concreto ha ordinato il Pretore debba essere eseguito
poiché le norme citate sono intese entrambe a garantire l’istituto della
restrizione della facoltà di disporre e presentano inoltre – per quanto
riguarda la tenuta del registro fondiario – una sostanziale identità, giacché
conducono entrambe a un’annotazione. Essa rileva altresì che, comunque sia, i
proprietari gravati potranno far valere i loro argomentazioni al
contraddittorio davanti al Pretore, trattandosi di una misura supercautelare,
di modo che l’interesse della controparte a ottenere l’annotazione del diritto
è preponderante. A tale motivazione i ricorrenti obiettano, nel gravame, che
compito dell’ufficiale è anche quello di opporsi a iscrizioni ordinate
indebitamente dal giudice. E siccome un’iscrizione provvisoria giusta l’art.
961 cpv. 1 CC non è destinata a salvaguardare pretese personali in relazione
con l’immobile, l’autorità avrebbe dovuto rifiutare l’annotazione ordinata dal
giudice e confermare l’operato dell’ufficiale.
-
L’ufficiale del
registro fondiario esamina l’ammissibilità e il fondamento di un’istanza di
iscrizione, decidendo se eseguirla, respingerla oppure sospenderla (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª
edizione, pag. 231 n. 842 e pag. 235 n. 850 con richiami). Ove l’istanza
consista in una decisione dell’autorità giudiziaria, l’ufficiale si limita a
esaminare le esigenze legali da cui dipende l’iscrizione e a verificare le
prescrizioni di forma, ma non controlla l’applicazione del diritto sostanziale
(art. 17 RRF; Steinauer, op.
cit., pag. 234 n. 849b con riferimenti di giurisprudenza). Identico principio
vale qualora il giudice ordini misure provvisionali (Deschenaux, Le registre foncier, in: SPR V/II, pag. 425
seg.). In tali casi egli rifiuta l’iscrizione solo quando risulti chiaramente
già dalla decisione giudiziaria che i requisiti del diritto da iscrivere non
sono dati oppure quando il diritto come tale non è suscettibile di iscrizione.
Né l’iscrizione nel registro fondiario deve rispecchiare la decisione giudiziaria
pedissequamente, fino alla lettera. Trattandosi di una decisione imperfetta,
l’ufficiale dispone anzi di un certo margine per emendarla, in particolare
quando la decisione denoti con evidenza lo scopo e il contenuto del diritto da iscrivere
(DTF 119 II 19 consid. 2a e 2b, commentata in BR 2/94 pag. 59 e in ZBGR 74/1993
pag. 396 seg.; Deillon-Schegg,
Grundbuchanmeldung und Prüfungspflicht des Grundbuchverwalters im
Eintragungsverfahren, Zurigo 1997, pag. 256 nota 1293). L’ufficiale non può
invece modificare i termini della decisione, nel senso che non può procedere a
un’iscrizione diversa rispetto a quella richiesta, nemmeno se tale iscrizione
si riconduce a un evidente errore. In tali ipotesi egli deve respingere
l’istanza (Hutter, Die
richterliche Anweisung an das Grundbuchamt, tesi, S. Gallo 1992, pag. 111 n.
2.1.4).
-
Nella fattispecie
non è contestato a giusto titolo che – diversamente da quanto aveva ordinato il
Pretore – l’annotazione a registro fondiario poteva avvenire solo come restrizione
della facoltà di disporre (art. 960 cpv. 1 n. 1 CC) e non come iscrizione
provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). Certo, il dispositivo del giudice era
chiaro e univoco, sicché l’errore appariva manifesto. Ciò non abilitava
l’ufficiale, tuttavia, a scostarsi dai termini della decisione né, tanto a
meno, a procedere a un’iscrizione provvisoria in mancanza di requisiti legali.
Poco importa che gli effetti dell’art. 960 cpv. 1 n. 1 CC e quelli dell’art.
961 cpv. 1 n. 1 CC si apparentino. Nella decisione del giudice l’ufficiale
avrebbe potuto tutt’al più correggere qualche imperfezione o migliorare qualche
espressione impropria, ma non modificare il contenuto e procedere a
un’annotazione diversa da quella richiesta. È vero che, invece di rigettare
subito l’istanza, l’ufficiale avrebbe potuto avvertire il giudice, invitandolo
a rettificare senza indugio la decisione. Tale scelta di buon senso, ancorché
non prevista dal diritto federale, avrebbe evitato che due gradi di
giurisdizione fossero investiti del caso (nel Canton San Gallo una direttiva
emanata dall’autorità di vigilanza prescrive appunto agli ufficiali, nelle
circostanze descritte, di mettersi in relazione con il giudice: Hutter, op. cit., pag. 111 nota 17 con
rinvio a pag. 168). Il fatto che in concreto l’ufficiale si sia attenuto ai
rigori della legge, dimostrando scarso pragmatismo, non basta tuttavia per
inficiarne l’operato. Il ricorso in esame, provvisto di buon diritto, deve
pertanto essere accolto e la decisione impugnata riformata di conseguenza.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 28 e 31 LPAmm).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
Il ricorso è respinto e la decisione
emessa il 28 aprile 1997 dell’ufficiale del registro fondiario del Distretto di
Lugano è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 500.–
per ripetibili.
-
Contro la presente sentenza
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni
dalla notificazione.
-
Intimazione:
– lic. iur. __________
__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________;
– Sezione del registro
fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;
– Ufficio federale di
giustizia, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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