AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.140
Data decisione, Autorità:
02.03.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00140
Lugano
02 marzo 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 19 maggio 1995 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso (recte: appello) presentato
il 22 agosto 1997 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 25
luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni del 6 ottobre 1997;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 16 ottobre 1997;
-
Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1951) e __________ __________ (1953) hanno contratto matrimonio a __________
-__________ il ____________________ 1970. Dalla loro unione sono nati i figli
__________ (1971) e __________ (1973). Il marito ha lavorato fino al dicembre
1995 per la __________ e da allora è disoccupato. La moglie non risulta aver
mai esercitato un’attività lucrativa, se non saltuariamente. Il 19 agosto 1994
__________ __________ ha instato per l’esperimento di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 21 ottobre 1994. Dal febbraio 1995 i coniugi vivono separati: la
moglie si è trasferita a __________, mentre il marito è rimasto per qualche
mese ancora nell’alloggio già coniugale, per poi trasferirsi altrove.
B. Il 19 maggio 1995
__________ __________ ha avviato presso la Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, azione di separazione a tempo indeterminato, chiedendo di regolare
le conseguenze accessorie con il versamento in suo favore di una pensione
alimentare mensile di fr. 4’000.– e con la restituzione di alcuni oggetti rimasti
in possesso del marito. Il convenuto non ha prodotto l’allegato di risposta nel
termine impartito dal Pretore, rimanendo precluso. Il 17 settembre 1996 la
moglie ha instato per la mutazione dell’azione, postulando lo scioglimento del
matrimonio per divorzio, il versamento di una rendita alimentare di fr. 4’000.–
mensili, da indicizzare, l’assunzione da parte del convenuto di tutti gli oneri
fiscali arretrati inerenti alla famiglia, la restituzione di alcuni oggetti e,
infine, l’assegnazione di metà del fondo di previdenza professionale del marito
e di fr. 38’625.– a titolo di liquidazione del regime matrimoniale.
C. All’udienza
preliminare del 9 ottobre 1996 __________ __________ ha confermato la sua
proposta di giudizio. __________ __________, comparso in tale occasione, ha aderito
alla domanda di divorzio, ha offerto il versamento del 30% del suo avere di
vecchiaia, ha dichiarato di assumere le imposte scadute e i debiti relativi
all’abitazione coniugale, ma si è opposto a ogni altra pretesa. Esperita
l’istruttoria, il 23 aprile 1997 l’attrice ha partecipato al dibattimento
finale, ribadendo la propria posizione, mentre il convenuto non è comparso.
D. Statuendo il 25
luglio 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha fissato il contributo
alimentare mensile per la moglie in fr. 3’000.–, da indicizzare, ha accertato
il diritto di quest’ultima a metà della prestazione d’uscita del convenuto
presso il fondo di previdenza professionale cui è affiliato, ha posto a carico
del marito le imposte relative alla famiglia e i debiti inerenti all’abitazione
coniugale e, infine, lo ha condannato a restituire gli oggetti chiesti dalla
moglie. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste per un
quarto a carico di __________ __________– e per essa, al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato – e per il resto a carico del
convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 3’500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza
pretorile __________ __________ è insorto con un appello del 22 agosto 1997 nel
quale chiede l’annullamento del divorzio, la pronuncia della separazione a
tempo indeterminato e un nuovo giudizio sugli oneri processuali. Nelle sue
osservazioni del 6 ottobre 1997 __________ __________ propone di respingere il
ricorso e di confermare il giudizio pretorile, instando per il beneficio
dell’assistenza giudiziaria anche in seconda sede. Con scritto del 16 ottobre
1997 l’appellante postula a sua volta l’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’atto di
appello deve contenere – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – non solo
l’indicazione precisa dei punti che si intendono impugnare (art. 309 cpv. 2
lett. d CPC) ma anche l’enunciazione completa delle richieste di giudizio (art.
309 pv. 2 lett. e CPC). In ogni caso la sanzione di nullità va applicata con
cautela: non è nullo l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia
comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella
misura in cui sia sfavorevole all’appellato, e dalla cui irregolarità formale
non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano
1993, nota 13 ad art. 309 CPC).
-
Dal gravame
risulta in modo chiaro che l’appellante si oppone al divorzio e al versamento
di una rendita alimentare per l’ex moglie. Egli propone la separazione a tempo
indeterminato, sostenendo che l’attrice avrebbe avviato la causa in stato di
instabilità psichica e che adesso, ormai guarita, si sarebbe ravveduta e
avrebbe manifestato la disponibilità a riprendere la convivenza. A parte il
fatto però che le affermazioni dell’appellante contrastano con l’adesione al
divorzio da lui medesimo espressa a suo tempo, l’esistenza di uno stato di
salute alterato della moglie è una circostanza addotta per la prima volta in
appello. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta però di addurre fatti nuovi in
seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per
quanto riguarda – ma l’ipotesi è estranea al caso concreto – le relazioni tra
genitori e figli minorenni (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; 119 II 203
consid. 1; Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). L’asserito ripensamento
dell’attrice, poi, è posteriore – per quanto è dato capire dall’ap-pello –
all’emanazione del giudizio impugnato. Il gravame si rivela quindi irricevibile
anche al proposito. Si aggiunga, comunque sia, che nella fattispecie il preteso
ravvedimento dell’attrice appare ben poco verosimile, la attrice stessa negando,
nelle sue osservazioni all’appello, di avere cambiato idea sulla pronuncia del
divorzio. A sostegno di tale stato di cose, del resto, l’appel-lante adduce
solo le sue stesse affermazioni.
-
L’appello non
contiene l’indicazione delle domande di giudizio e dei motivi di fatto e di
diritto sui quali poggia per quel che concerne la pensione alimentare destinata
all’attrice. L’appellante si limita ad addurre che quest’ultima disporrebbe,
con il contributo alimentare, di un importo superiore a quello di molte
famiglie con figli a carico. A parte tale generica affermazione, però, egli si
limita a far valere l’impossibilità di pagare gli oneri processuali nella sua
attuale situazione economica, senza confrontarsi la motivazione del Pretore, il
quale ha valutato puntualmente le capacità di reddito delle parti e la
rispettiva situazione economica. Insufficientemente motivato, anche su questo
tema l’appello sfugge a ogni esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con
il cpv. 5; Rep. 1985 pag. 338).
-
Le spese del
giudizio odierno vanno a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che
dovrà rifondere alla controparte inoltre un’adeguata indennità per ripetibili.
Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dal ricorrente, essa
non può essere accolta, il ricorso mancando sin dall’inizio di buon diritto
(art. 157 CPC). L’appellata, dal canto suo, non ha fatto precedere la propria
domanda di assistenza giudiziaria da una richiesta di provvigione ad litem
(Rep. 1994 306 consid. 1); oltre a ciò l’attribuzione di ripetibili renderebbe
la domanda – di per sé – senza oggetto. A carico dell’appellante sono tuttavia
già stati emessi numerosi attestati di carenza di beni (incarto richiamato
dall’Ufficio esecuzione), ciò che lascia supporre un difficile – se non
impossibile – incasso dell’indennità per ripetibili. Si giustifica pertanto di
concedere all’appellata il gratuito patrocinio (DTF 122 I 322); nella
tassazione dell’onorario del suo patrocinatore si terrà conto in ogni modo
della stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
- Gli oneri processuali
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di
appello.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata a __________ __________ è respinta.
-
__________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
-
Intimazione:
– __________ __________,
__________;
– avv. Daniele __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster