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Numero d'incarto:
11.1997.147
Data decisione, Autorità:
17.09.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00147
Lugano
17 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (rimborso di mutuo ipotecario) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 novembre 1994 da
__________, __________ __________
(patrocinato
dalla lic. iur. __________ ,
studio
legale __________ -, __________)
contro
e __________ , __________
(rappresentati
dalla curatrice
avv.
dott. __________ __________ -, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 settembre
1997 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa
il 1° luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che nel gennaio del 1993
__________ __________ ha venduto ad __________ __________ una cartella
ipotecaria al portatore di nominali fr. 200’000.–, accesa in 2° grado sulla
proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________ RFD di
__________, sezione __________, appartenente ai minorenni __________ e
__________ __________;
che con petizione del 23
novembre 1994 __________ __________ ha chiesto la condanna di __________ e
__________ __________ al pagamento di fr. 200’000.–;
che nella loro risposta
del 5 maggio 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione;
che nei successivi atti
scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio, i convenuti
chiedendo con la duplica la restituzione – in via eventuale – della cartella
ipotecaria nel caso in cui fosse stata depositata in Pretura;
che, esperita l’istruttoria,
al dibattimento finale del 20 febbraio 1997 le parti hanno riaffermato le loro
domande di giudizio, i convenuti postulando la restituzione del titolo;
che il Pretore, statuendo
il 1° luglio 1997, ha respinto la petizione e ha posto le spese con una tassa
di giustizia di fr. 5’000.– a carico dell’attore, tenuto a rifondere ai
convenuti fr. 15’000.– per ripetibili;
che, insorti contro la
sentenza del Pretore con un appello del 3 settembre 1997, __________ e
__________ __________ chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo
al gravame e conferito loro il beneficio dell’assistenza giudiziaria, la nota
cartella ipotecaria di fr. 200’000.– sia loro restituita;
che non sono state chieste
osservazioni alla controparte;
e considerando
in diritto: che in concreto l’attore
ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 200’000.– a titolo di
rimborso del credito garantito dal citato titolo ipotecario di pari importo;
che gli appellanti, da
parte loro, hanno postulato la restituzione della cartella ipotecaria in
possesso dell’attore, gravante il fondo di loro proprietà;
che tale richiesta tende a
ottenere una prestazione dall’attore, indipendentemente dal rigetto della
domanda di quest’ultimo;
che nel caso in cui il convenuto
postuli con la risposta pretese contro l’attore, egli formula una vera e
propria azione riconvenzionale (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 173);
che un’azione
riconvenzionale deve essere fatta valere con la risposta (art. 173 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie i
convenuti hanno chiesto la restituzione – in via eventuale – della citata
cartella ipotecaria con la duplica, ribadendo la domanda nel memoriale
conclusivo del 20 febbraio 1997;
che una domanda
riconvenzionale formulata con la duplica è tardiva (Rep. 1981 pag. 190; I CCA,
sentenza del 26 giugno 1980 nella causa M. contro M.);
che gli appellanti,
quindi, rimproverano a torto al Pretore di non avere accolto la loro
riconvenzione;
che di conseguenza
l’appello si rivela infondato, senza che occorra esaminare il merito della pretesa;
che, ciò posto, l’istanza
di effetto sospensivo contenuta nell’ap-pello diviene priva di oggetto;
che l’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta, il
gravame essendo fin dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole
(art. 157 CPC);
che, data la particolarità
della fattispecie, si può prescindere nondimeno dal prelevare oneri processuali
e dall’assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato
notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
Non si prelevano tasse né
spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________ -__________, __________;
– lic. iur. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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