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Numero d'incarto:
11.1997.15
Data decisione, Autorità:
30.01.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00015
Lugano
30 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (____)
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città (modifica di sentenza di
separazione) promossa con petizione dell’8 ottobre 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando
ora sul decreto del 3 gennaio 1997
con cui il Pretore ha accolto una domanda di restituzione in intero formulata
dall’attore il 19 dicembre 1996 per produrre un nuovo mezzo di prova;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 24 gennaio
1997 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 3 gennaio
1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30 aprile
1986 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato la
separazione per tempo indeterminato tra __________ __________ (1937) e
__________ nata __________ (1939). Nella convenzione sugli effetti accessori,
omologata dal giudice, il marito si è impegnato a versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 2’300.– mensili indicizzati e la metà della
tredicesima da lui percepita.
B. L’8 ottobre 1993
__________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Città per ottenere la soppressione del
contributo alimentare dal 1° giugno 1993 o, in subordine, la riduzione dello
stesso a un importo da stabilire, chiedendo in via cautelare di essere
immediatamente liberato da qualsiasi onere verso la moglie. A sostegno della domanda
egli ha fatto valere la migliorata situazione economica della moglie dopo la
morte del suocero (il __________ 1993), l’entrata in vigore del nuovo diritto
matrimoniale, il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia
__________ (nata nel 1967), la conseguente possibilità per la moglie di
estendere la propria attività lucrativa e, infine, il peggioramento della
propria situazione economica. Nella sua risposta del 13 dicembre 1993
__________ __________ si è opposta alla petizione e nel successivo scambio di
atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste. Con decreto
cautelare del 3 gennaio 1995 il Pretore ha respinto l’istanza presentata
dall’attore contestualmente alla petizione.
C. Il 19 dicembre 1996 l’attore
ha presentato un’istanza di restituzione in intero per essere autorizzato a
produrre un verbale 11 dicembre 1996 delle __________ __________, ufficio
__________ __________O, da cui risulta che il __________ 1997 egli è stato
posto al beneficio del pensionamento anticipato con una rendita annua di fr.
62’403.–. Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 1996 la convenuta si è opposta
all’istanza.
D. Statuendo il 3
gennaio 1997, il Pretore ha accolto la domanda di restituzione in intero e ha
ammesso la produzione del documento. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 50.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte
fr. 100.– per ripetibili.
E. Insorta contro il
decreto appena citato con un appello 24 gennaio 1997, __________ __________
chiede che l’istanza di restituzione in intero sia respinta e che il giudizio
impugnato sia riformato di conseguenza. Il Pretore ha concesso al ricorso
effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 1997 __________
__________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto
cautelare.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accolto la
domanda di restituzione in intero, ritenendo che il pensionamento dell’attore
(e, quindi, il documento che lo attesta) sia una circostanza rilevante ai fini
del giudizio. Rinviata al merito la questione di sapere se il noto verbale comprovi
effettivamente una riduzione del reddito, egli ha definito giustificata, per
ragioni di economia processuale, l’assunzione del documento prodotto, anche
perché nella fissazione del contributo occorre tenere conto dell’evoluzione
prevedibile della situazione economica dei coniugi.
-
La restituzione per
intero può essere invocata dalla parte che dopo lo scambio degli allegati, per
circostanze non imputabili a sua colpa, intende produrre documenti o far
assumere prove che appaiono influenti per l’esito del processo (Rep. 1982 pag.
105). Nella fattispecie è pacifico che nessuna colpa può essere rimproverata
all’attore. L’appellante contesta però gli estremi della restituzione in intero
perché il nuovo documento attesterebbe un evento futuro, ipotetico, che
richiederebbe una modifica delle domande di causa, rispettivamente
un’istruttoria a sé stante.
-
È indubbio che il
pensionamento anticipato dell’attore è un fatto nuovo, che non figura nei
memoriali di petizione e di replica. Ora, fatti nuovi possono essere addotti
dopo lo scambio degli allegati preliminari solo su richiesta del giudice,
oppure se sono date le premesse di un’assunzione suppletoria di prove (art. 81
lett. a CPC) o di restituzione in intero sulla base dell’art. 138 CPC (art. 81
lett. b CPC). Nella fattispecie, come si è appena visto, l’attore ha prodotto
un documento che non poteva esibire prima, mentre non può essere negato che
tale circostanza sia influente per l’esito del processo. Chiamato per diritto
federale a formulare una prognosi sulla situazione economica delle parti, il
Pretore dovrà esaminare infatti se una soppressione o una riduzione del
contributo sia giustificata da un’eventuale peggioramento della situazione del
marito. È finanche palese che il pensionamento anticipato dell’obbligato alla
rendita, attestato dal noto documento, costituisce un elemento suscettibile di
influire sulla sua futura situazione economica e pertanto sull’esito del
giudizio. Ne discende che le condizioni previste dall’art. 138 CPC sono
adempiute nel caso concreto. La circostanza che l’attore abbia invocato il
prepensionamento sei mesi prima che ciò avvenisse non è decisiva ai fini del
giudizio, già per il fatto che la domanda di restituzione, introdotta il
__________ 1996, è senza dubbio tempestiva (art. 139 seconda frase CPC), di
modo che la questione non merita ulteriore disamina.
-
Si condividesse
l’opinione dell’appellante e si negassero i presupposti di una restituzione in
intero, del resto, la situazione non muterebbe sostanzialmente. Sulla base del
nuovo documento l’interessato potrebbe promuovere infatti una nuova azione di
modifica, ciò che offenderebbe il principio dell’economia processuale. Giacché
delle due l’una: ovvero il Pretore congiungerebbe la nuova azione con quella
già pendente (e il risultato sarebbe quello di ritrovarsi nelle contingenze
odierne), ovvero egli statuirebbe prima sull’azione già pendente, ma dovrebbe
poi modificarne il dispositivo qualora l’azione successiva risultasse provvista
di buon diritto. Che l’ammissione del nuovo documento imponga l’assunzione di
nuove prove non è di alcuna pertinenza. A parte il fatto che ciò potrebbe
avvenire anche nel quadro di un’azione separata, nell’ambito dell’azione
pendente rimane pur sempre all’interessato la possibilità di invocare l’art.
192 cpv. 1 CPC entro dieci giorni dalla fine dell’istruttoria (ciò che per
altro egli ha già fatto con istanza del 20 gennaio 1997). Che il documento
prodotto possa essere concludente ai fini del giudizio non può, invero, essere
seriamente revocato in dubbio. Ne segue che l’appello, infondato in ogni suo
punto, deve essere respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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