AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.54
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00054
Lugano
18 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (contestazione del rendiconto
finale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone
__________ -__________, __________, e
__________, __________
alla
Delegazione
tutoria di __________;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) presentato
il 9 aprile 1997 da __________ __________ -__________ contro la decisione
emanata il 5 marzo 1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con due distinte
risoluzioni del 2 settembre 1994 la Delegazione tutoria di __________, su
istanza di __________ __________, ha istituito una curatela di amministrazione
in favore della figlia __________ __________ (1965) e ha designato curatrice la
madre, rispettivamente una curatela ad hoc di rappresentanza, designando
curatore l’avv. __________ __________. In seguito al trasferimento di domicilio
di __________ __________ il caso è stato assunto dalla Delegazione tutoria di
__________, la quale con decisione dell’8 novembre 1995 ha mantenuto la misura
e ha designato curatrice l’avv. __________ __________ __________, avendo preso
atto della temporanea assenza di __________ __________ dalla Svizzera.
B. Il 9 settembre
1996 la Delegazione tutoria di __________ ha revocato, su istanza della stessa
__________ __________, la curatela di amministrazione e con risoluzione del 7
gennaio 1997 ha approvato la relazione finale, il rendiconto di gestione e la
nota professionale della curatrice, riconosciuta nella misura di fr. 1’339.40.
C. Il 14 gennaio
1997 __________ __________ e __________ __________ -__________ hanno interposto
ricorso contro l’approvazione del rendiconto finale, contestando in particolare
la scelta della curatrice e la nota d’onorario. Con decisione del 5 marzo 1997
la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, ha
parzialmente accolto il ricorso e ha ridotto a fr. 1’000.– la mercede complessiva
per l’operato della curatrice.
D. __________
__________ -__________ è insorta contro la decisione dell’autorità di vigilanza
con un ricorso (recte: appello) del 9 aprile 1997 in cui contesta nuovamente
la scelta della curatrice e la corresponsione di un onorario per la sua
attività.
All’udienza del 9
dicembre 1997, indetta su richiesta della ricorrente, quest’ultima ha esposto
le proprie argomentazioni, mentre la Sezione degli enti locali e la Delegazione
tutoria di __________ hanno confermato le loro decisioni.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice
esamina d’ufficio i presupposti processuali, e fra essi la legittimazione delle
parti (art. 97 CPC). Giusta l’art. 420 cpv. 2 CC il tutelato stesso e ogni
interessato possono ricorrere all’autorità di vigilanza contro le decisioni
dell’autorità tutoria che approvano il rendiconto finale e fissano l’onorario
del tutore, rispettivamente del curatore dandogli scarico dalla sua funzione.
Di principio, un terzo può avvalersi del diritto di ricorrere contro dette
decisioni adducendo sia un interesse proprio, sia un interesse della persona
soggetta alle misure tutelari (Philippe Meier,
La position des tiers en droit de la tutelle, Une systématisation, in: ZVW
3/1996, pag. 89). Le enunciate disposizioni valgono anche per la curatela, non
avendo il legislatore previsto null’altro di specifico (art. 367 cpv. 3 CC; Egger, in: Commentario zurighese, Zurigo
1948, nota 26 ad art 417 CC, nota 9 ad art. 420 CC; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, Zurigo 1997, § 5,
nota 50). Ora, ci si potrebbe chiedere se il mantenimento da parte del curatelato
dell’esercizio dei diritti civili inibisca in qualche modo il diritto di
ricorrere di un eventuale interessato. Infatti, rimanendo invariata la sua
capacità processuale, questi potrebbe salvaguardare – da solo oppure con
l’ausilio di una persona appositamente designata – i propri interessi. In
concreto, la questione sulla legittimazione dell’appellante, madre della curatelata,
può essere lasciata aperta, poiché – si vedrà in seguito – il gravame risulta
infondato.
-
L’appellante
contesta la necessità di nominare alla figlia una curatrice e ancor più la
designazione, in tale veste, di un legale. A torto. L’art. 388 cpv. 2 CC regola
il diritto di contestazione di ciascun interessato alla nomina di un curatore. L’esercizio
di detta facoltà deve avvenire entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente
ebbe notizia della nomina. Nella fattispecie l’avv. __________ __________
__________ è stata designata curatrice dalla Delegazione tutoria di __________
l’8 novembre 1995. A prescindere dal disaccordo dell’appellante sulla nomina
della nota curatrice, l’unico intervento noto inteso a contestare la scelta
dell’autorità tutoria risale al maggio del 1996 (doc. 10 prodotto all’udienza
del 9 dicembre 1997). Il termine per insorgere contro la decisione di nomina
della curatrice è quindi ampiamente decorso e nella misura in cui l’appellante
contende la designazione di un curatore e l’opportunità di scegliere per tale
compito un legale, il suo gravame è manifestamente irricevibile.
-
L’appellante si
duole, oltre che della designazione di una curatrice alla figlia,
dell’assegnazione di un onorario per le mansioni svolte dalla curatrice
medesima. La Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e le
curatele, ha parzialmente accolto il ricorso dell’appellante, ha ammesso che i
compiti svolti dalla curatrice non comportavano particolari conoscenze, tanto
meno di natura giuridica, e ha ridotto a fr. 1’000.– l’onorario di fr. 1’339.40
riconosciuto dalla Delegazione tutoria di __________. In questa sede
l’appellante ribadisce che nulla sarebbe dovuto alla curatrice, la cui
designazione era inutile.
-
L’autorità
tutoria fissa la mercede per l’attività del curatore (art. 417 cpv. 2 CC), la
cui adeguatezza può essere verificata su istanza del tutelato (rispettivamente
di ogni interessato) dall’au-torità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC). Questa è
tenuta a correggere l’ammontare del corrispettivo fissato dall’autorità
tutoria, qualora dovesse riscontrare un errore oggettivo nella sua definizione
oppure fosse accertato un uso difforme dei tassi applicati usualmente per il
calcolo dell’onorario e delle spese (ZR 96 no. 30, pag. 85 consid. 4). In
concreto, l’appellante non rimprovera alla Sezione degli enti locali di essere
caduta nell’errore né di non aver disatteso le usuali tariffe. Pretende che
alla curatrice non venga corrisposta alcuna mercede, visto che la sua attività
non era indispensabile.
L’appellante sembra
dimenticare di aver chiesto essa medesima nel 1994 non solo l’istituzione di
una curatela di rappresentanza ad hoc per l’adempimento delle pratiche legali
relative a un trust negli Stati Uniti (documento 2 prodotto all’udienza 9 dicembre
1997), ma anche di una curatela di amministrazione sulla figlia (doc. 3 prodotto
all’udienza 9 dicembre 1997). La Delegazione tutoria del precedente Comune di
domicilio ha nominato come curatrice incaricata dell’amministrazione la stessa istante.
In seguito al trasferimento di domicilio la curatela di amministrazione è stata
mantenuta, non essendovi domanda di revoca (presen-tata formalmente solo nel luglio
1996) e poiché la madre si assentava dalla Svizzera per un periodo prolungato
(dal marzo al settembre 1995: cfr. verbale di udienza del 9 dicembre 1997, pag.
2), è indubbio che fosse necessario procedere alla sua sostituzione come
curatrice. Ci si può invero interrogare se fosse necessario designare un
legale, ma il quesito è ininfluente, visto che la decisione impugnata ha
ridotto l’onorario della curatrice proprio per tenere conto della semplicità
del caso, che non richiedeva particolari conoscenze giuridiche. La legale
designata come curatrice ha assunto l’incarico e ha svolto le mansioni che le
incombevano, di modo che ha diritto di essere adeguatamente remunerata. L’appello,
ricevibile solo per quanto concerne l’onorario della curatrice, si rivela
pertanto infondato e deve essere respinto.
- Gli oneri
processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC)
e sono quindi a carico dell’appel-lante, mentre non si giustifica di attribuire
ripetibili alla Delegazione tutoria né tanto meno alla Sezione degli enti
locali, che hanno agito nell’ambito della loro normale attività amministrativa
(cfr. l’art. 159 cpv. 2 in fine OG per analogia).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– __________ __________
-__________, __________;
– __________ __________,
__________;
– Delegazione tutoria di
__________.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele e
curatele.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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