AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.92
Data decisione, Autorità:
23.06.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00092
Lugano,
23 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (contestazione
dell’inventario) della Pre-tura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con petizione del 3 febbraio 1997 da
, __________ ()
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto l’appello del 23 maggio 1997 presentato da __________
__________ contro il decreto di stralcio emesso
il
13 maggio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 3 febbraio 1997
__________ __________ ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, un’azione contro il padre __________ __________ chiedendo che il
valore di due proprietà per piani iscritte nell’inventario della successione
materna fosse aumentato di “almeno fr. 200 000.–”;
che nella sua risposta del
17 febbraio 1997 il convenuto ha proposto di respingere l’azione;
che all’udienza
preliminare del 16 aprile 1997 è comparsa la sola parte attrice;
che il 7 maggio 1997,
prima che si ripetesse l’udienza preliminare, __________ __________ ha ritirato
la petizione;
che con decreto del 13
maggio 1997 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo a carico
dell’attrice una tassa di giustizia di fr. 2000.– e un’indennità per ripetibili
di fr. 3000.–;
che contro il dispositivo
sulle spese e ripetibili __________ __________ ha introdotto un appello in cui
chiede di ridurre la tassa di giustizia a fr. 500.– e l’indennità per
ripetibili a fr. 450.–;
che l’appello non è stato
intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che il dispositivo su
spese e ripetibili contenuto in un decreto di stralcio può essere impugnato con
appello (Rep. 1985 pag. 145 in fondo);
che l’ammontare di tali
importi dipende nondimeno dall’ampia latitudine del Pretore, nel senso che tra
i minimi e i massimi tariffari la valutazione del primo giudice è censurabile
solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (I CCA, sentenze del 1°
febbraio 1996 nella causa A. contro I., consid. 3, e del 18 aprile 1985 nella
causa GMS contro T. e B., consid. 8);
che in concreto l’attrice
ha introdotto una procedura accelerata (contestazione dell’inventario: art. 479
CC) il cui valore litigioso ammontava ad “almeno fr. 200 000.–”, l’opinione
secondo cui la causa avrebbe “valore indeterminato” (appello, pag. 4 e 5) essendo
ai limiti della temerarietà;
che per processi ordinari
di valore litigioso tra fr. 100 001.– e
fr. 200 000.– la tassa di
giustizia varia da fr. 1800.– a fr. 7000.– (art. 17 cpv. 1 LTG, cui rinvia l’art.
22 n. 4), in dipendenza del valore, della natura e della complessità della
controversia (art. 3 cpv. 1 LTG);
che nel caso in cui il
processo termini – come in concreto – prima del giudizio di merito, il giudice
proporziona la tassa di giustizia “agli atti compiuti, tenendo conto del valore
litigioso” (art. 21 LTG);
che nella fattispecie la
causa non appariva particolarmente complessa, ma nemmeno di semplicità
elementare (nella risposta si delineava già l’opposizione del convenuto alla
perizia sul valore degli immobili prospettata dall’attrice), di modo che il Pretore
avrebbe potuto legittimamente dipartirsi da un valore medio (tra fr. 1800.– e
fr. 7000.–) e ridurlo di almeno la metà, il processo essendo terminato allo
stadio dell’udienza preliminare (art. 21 LTG);
che, ciò posto, la tassa
di giustizia di fr. 2000.– appare oggettivamente elevata, fors’anche
criticabile, ma rientra nei limiti della tariffa, sicché non può farsi
questione di eccesso o abuso del potere di apprezzamento;
che per quanto attiene
alle ripetibili, gli art. 9 cpv. 1 e 13 TOA (applicabili a titolo indicativo: art.
150 CPC) prevedono un onorario dell’avvocato, per cause ordinarie di valore
litigioso tra
fr. 50 000.– e fr. 200
000.–, dal 5 all’8% del valore medesimo e un onorario dal 4 al 7% per cause
ordinarie di valore compreso tra fr. 200 000.– e fr. 500 000.–, ridotto in ogni
caso dal 20% all’80% ove si tratti – come nella fattispecie – di un procedimento
civile speciale di natura contenziosa (art. 354 segg. CPC);
che l’importo così
ottenuto deve poi ancora essere mediato, vista la desistenza dell’attrice, con
l’onorario a tempo (art. 11
cpv. 2 TOA) mediante la formula
O
= 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove __________ è
l’onorario secondo il valore e Ot l’onorario a tempo (decisione n.
__________del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino dell’Ordine
degli avvocati n. 1, aprile 1991, pag. 15);
che, premesso in concreto
un onorario secondo il valore di
fr. 6000.– (aliquota medio-bassa
del 6%, con riduzione del 50% trattandosi di procedura civile speciale) e un
onorario a tempo di fr. 1500.– (6 ore rimunerate fr. 250.– l’una), si
otterrebbe un importo “mediato” di fr. 2400.–, cui devono ancora essere
aggiunte le spese (art. 3 TOA) e l’IVA del 6.5%;
che quindi la somma di fr.
3000.– fissata dal Pretore si rivela abbondante, ma non denota ancora eccesso o
abuso del potere di apprezzamento;
che nelle circostanze
descritte l’appello risulta privo di fondamento;
che gli oneri del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica
di attribuire ripetibili al convenuto, cui l’appello non è nemmeno stato
notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e
il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster