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Numero d'incarto:
11.1997.96
Data decisione, Autorità:
12.01.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00096
Lugano
12 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire sul ricorso del 2 maggio 1997 presentato da
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
la decisione emessa il 15 aprile 1997dal Dipartimento delle istituzioni,
Ufficio di vigilanza sullo stato civile, nella procedura riguardante la
trascrizione di una decisione amministrativa nel registro delle famiglie che
oppone i ricorrenti a
, __________
(__________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso presentato il 2 maggio
1997 da __________ e __________ __________ contro la decisione emanata il 15
aprile 1997 dall’Ufficio di vigilanza sullo stato civile;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ __________ (1931) e __________ __________ (1931) si sono uniti in
matrimonio a __________ bei __________ il __________ 1951. Dalla loro unione è
nato __________ __________ (1951).
B. __________
__________ __________ è deceduto a __________ il __________ 1994, lasciando
quali eredi la moglie __________ e il figlio __________. La divisione
ereditaria è avvenuta nel novembre del 1994.
C. Il 10 dicembre
1995 __________ __________ (1966), cittadino tedesco residente a __________
(Germania) ha comunicato a __________ e __________ __________ di essere figlio
naturale del defunto, che lo aveva riconosciuto davanti all’ufficiale dello Jugendamt
di Hannover il __________ 1966. __________ __________ ha poi instato per la
trascrizione del riconoscimento nel registro delle famiglie di __________.
L’Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha accolto tale richiesta il 15
aprile 1997, ordinando la trascrizione. Il 22 maggio 1997 __________ __________
ha chiesto a __________ e __________ __________ una lista dei beni del defunto
per determinare l’asse ereditario.
D. __________ e
__________ __________ sono insorti il 2 maggio 1997 contro la trascrizione nel
registro delle famiglie ordinata dall’Ufficio di vigilanza, chiedendone
l’annullamento, e con istanza del 17 giugno 1997 hanno postulato il
conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso. La presidente di questa Camera
ha accolto l’istanza con decreto del 19 giugno 1997. Nelle sue osservazioni del
7 luglio 1997 __________ __________ propone di revocare al gravame l’effetto
sospensivo e di respingere ogni censura.
Considerando
in diritto : 1. I ricorrenti impugnano
una decisione con la quale l’Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha
autorizzato la trascrizione nel registro delle famiglie di un riconoscimento di
paternità avvenuto in Germania (art. 6 lett. g RSC, RL 4.1.2.1). Gli atti di
stato civile stranieri sono iscritti nei registri dello stato civile svizzero
solo su ordine dell’autorità cantonale di vigilanza (art. 32 LDIP e 137 OSC).
Nel Cantone Ticino la vigilanza sullo stato civile è esercitata dalla Divisione
degli interni, Sezione enti locali, per il tramite dell’Ufficio di vigilanza
sullo stato civile (art. 32 LAC e 3 RSC). Contro le decisioni dell’Ufficio di
vigilanza sullo stato civile è dato ricorso entro venti giorni alla Camera
civile del Tribunale di appello (art. 32 cpv. 2 LAC, in vigore dal 1° marzo
1997). Il giudizio emesso da quest’ultima sarà poi impugnabile con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (art. 20 OSC, 97 e 98 lett. g OG; Berti/Schnyder, IPRG-Kommentar, Basilea
1996, n. 4 ad art. 32).
-
L’istante,
cittadino germanico, ha chiesto di essere iscritto nel registro delle famiglie
di __________ come figlio di __________ __________ sulla base di un riconoscimento
di paternità avvenuto in Germania nel 1966. L’Ufficio di vigilanza sullo stato
civile, autorità cantonale di sorveglianza competente per esaminare la validità
di un riconoscimento estero di paternità (art. 32 LDIP e 137 OSC; DTF 106 II
236), ha accolto la richiesta e ordinato il 15 aprile 1997 la trascrizione nel
registro delle famiglie del domicilio del padre (art. 115 e 117 OSC). I
ricorrenti contestano tale decisione, sostenendo che in concreto l’art. 196
cpv. 1 LDIP rinvia al diritto previgente, ovvero alla LRDC (legge federale del
25 giugno 1891 sui rapporti di diritto civile dei cittadini), la quale prevedeva
all’art. 8 cpv. 1 n. 3 l’applicazione del diritto svizzero. Tornerebbe
applicabile così, secondo l’art. 12 tit. fin. CC, l’art. 304 vCC, a norma del
quale non era possibile riconoscere un figlio adulterino. Un siffatto
riconoscimento avvenuto all’estero prima dell’entrata in vigore della LDIP non
sarebbe perciò di alcun effetto in Svizzera e a torto l’Ufficio di vigilanza
sullo stato civile ne avrebbe disposto la trascrizione.
-
L’autorità
cantonale di vigilanza sullo stato civile ha esaminato il caso sotto il profilo
dell’art. 199 LDIP (riconoscimento di una decisione estera). A detta degli
appellanti, invece, solo l’art. 196 cpv. 1 LDIP sarebbe applicabile, poiché il
richiedente è nato nel 1966, ossia prima dell’entrata in vigore della LDIP.
Giusta l’art. 196 cpv.
1 LDIP gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima
dell’entrata in vigore della legge stessa sono regolati, per principio, dal vecchio
diritto. Il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni straniere sono
disciplinati tuttavia dagli art. 25 segg. LDIP (art. 199 LDIP). Al
riconoscimento e all’esecuzione l’autorità applica quindi il diritto in vigore,
anche se la decisione straniera è stata emessa anteriormente al 1° gennaio 1989
(DTF 115 II 153 consid. 2, 115 III 28; DUTOIT
in: Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2a edi-zione,
n. 10 ad art. 199; BUCHER, Droit International
privé, vol. II, 1992, pag. 228; VOLKEN,
IPRG Kommentar, 1993, pag. 1652 segg.). Il riconoscimento di paternità,
avvenuto in concreto davanti all’autorità germanica nel 1966, è inoltre un atto
giuridico che produce effetti continuati e non conclusi prima dell’entrata in
vigore della LDIP (Dutoit, op.
cit., n. 8 ad art. 199), le conseguenze della filiazione perdurando nel tempo (Bucher, L’application de la LDIP à l’état
civil, in: Rivista dello stato civile 61/1993 pag. 350; Siehr, op. cit., n. 20 ad art. 73, pag. 576). Non vi è motivo
quindi per applicare al riconoscimento della decisione estera il cessato diritto.
- L’autorità
cantonale di vigilanza sullo stato civile autorizza l’iscrizione nel registro
svizzero delle famiglie di un riconoscimento avvenuto all’estero, a norma dell’art.
32 cpv. 1 LDIP, se sono adempiute le condizioni degli art. 25 a 27 e 73 LDIP (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 3a edizione, n. 811c p. 310; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité,
3a edizione, pag. 90 n. 306), sempre che il riconoscimento comporti
effetti di stato civile (DTF 106 II 236). L’atto estero di stato civile rientra
invero nella definizione di "decisione straniera" secondo gli art. 25
a 32 e 199 LDIP (VOLKEN, op. cit.,
introduzione agli art. 25-32 LDIP n. 1). Il riconoscimento di un figlio
avvenuto all’estero è riconosciuto in Svizzera, pertanto, se è valido nello
Stato di residenza abituale del figlio, nel suo Stato nazionale, in quello del
suo domicilio o nello Stato nazionale del padre o della madre (art. 73 cpv. 1
LDIP). Trattandosi di un riconoscimento avvenuto in Germania, occorre
verificare inoltre se sono dati i presupposti della Convenzione bilaterale svizzero-germanica
circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle
sentenze arbitrali (RS ...), applicabile
anche alla delibazione di un riconoscimento di paternità (Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 73).
Il richiedente,
cittadino germanico domiciliato in Germania fin dalla nascita, è stato
riconosciuto dal padre a Hannover, di modo che la validità del riconoscimento dipende
dal diritto germanico. L’art. 73 LDIP non indica a quale momento vada esaminata
tale validità, ma in analogia all’art. 72 LDIP determinante è la data del riconoscimento
all’estero (SIEHR, op. cit., ad art. 73
n. 10; DUTOIT, op. cit., ad art. 73 n.
2). Nella fattispecie il riconoscimento è conforme alla legislazione tedesca
del 1966 (art. 20 del Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatsrechts
del 25 luglio 1986: Bundesgesetzblatt 1986 pag. 1142; doc. 4). Non è contestato
che il riconoscimento sia avvenuto davanti all’autorità germanica competente e
che sia definitivo. Dal rapporto 8 luglio 1996 del Ministero federale germanico
della giustizia risulta inoltre che il riconoscimento ha effetti di stato
civile (doc. 4; Siehr, op. cit.,
n. 13 ad art. 73). Ricorrono di conseguenza tutte le premesse per trascrivere
il riconoscimento di paternità nel registro svizzero delle famiglie.
-
Gli appellanti
invocano la parità di trattamento e la sicurezza del diritto, facendo valere
che un cittadino svizzero nella stessa situazione non potrebbe ottenere
l’iscrizione del riconoscimento. Essi trascurano però che un figlio adulterino
può essere riconosciuto in Svizzera, giusta l’art. 12 cpv. 1 tit. fin. CC,
anche se è nato prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto di filiazione
(FF 1974 II pag. 103). Certo, un siffatto riconoscimento retroagisce solo al 1°
gennaio 1978 (art. 304 vCC; HEGNAUER, Droit
suisse de la filiation, 3a edizione, pag. 55). Ma il principio di
sicurezza del diritto è rispettato, poiché una decisione straniera valida e
conforme alle condizioni della LDIP è riconosciuta anche in Svizzera senza
creare situazioni di fatto e diritto che possono portare a gravi scompensi e
incertezze. Il legislatore, del resto, ha inteso seguire per il riconoscimento
degli atti di stato civile il principio del favor recognitionis (Siehr, op. cit., n. 1 ad art. 73).
-
A detta degli
appellanti, infine, il richiedente avrebbe chiesto l’iscrizione nel registro
delle famiglie al solo scopo di partecipare alla successione paterna, abusando
così dei propri diritti. L’argomentazione non può essere condivisa. Il
richiedente ha presentato istanza di iscrizione nel registro dello stato civile
dopo il decesso del padre e ha fatto valere i diritti successori che la sua
posizione di figlio riconosciuto con effetti di stato civile gli attribuisce.
Tale comportamento rientra nel normale esercizio di diritti conferiti dalla
legge e non trascende nell’abuso.
-
La decisione
impugnata, in ultima analisi, resiste alla critica. Gli oneri processuali sono
a carico degli appellanti (art. 28 cpv. 1 lett. a e 31 LPAmm per analogia), che
rifonderanno alla controparte un’equa indennità per ripetibili di questa sede.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
- Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
a carico degli appellanti, che rifonderanno a __________ __________ fr. 1’200.–
per ripetibili di appello.
- Intimazione a
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio di vigilanza sullo stato civile.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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