AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.99
Data decisione, Autorità:
18.11.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00099
Lugano
18 novembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Giani e R. Bernasconi, giudice supplente
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa _. . (azione negatoria con riconvenzionale di
passo necessario) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 25 gennaio 1991 da
__________, già in __________
cui
è subentrato l’erede istituito
, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione del 3 giugno 1997
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 14 maggio 1997
dal Pretore della giurisdizione di Locarno - Campagna;
Se deve essere accolto l'appello adesivo del 9 luglio 1997 presentato da
__________ __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ era proprietaria della particella n. __________ RFD di __________,
sulla quale sorge una casa di abitazione. Sulla confinante particella n.
__________si trova un capannone per l’allevamento di galline ovaiole, che si
estende anche sulle attigue particelle n. __________, __________, tutte
proprietà di __________ __________ __________. Quest’ultimo è proprietario dei
fondi dal 1982, in seguito alla conclusione di un contratto di vitalizio con il
proprio zio __________ __________, che aveva avviato l’azienda di pollicoltura.
I fondi n. __________, __________e __________non hanno sbocchi veicolari sulla
strada comunale e __________ __________, già convivente di __________
__________o, ha sempre utilizzato una strada sterrata che attraversa la
particella n. __________per accedere alla propria azienda. __________
__________ __________ ha continuato a transitare su tale strada dopo l’acquisto
dei fondi.
Il 1° gennaio 1984 è
entrato in vigore ad __________ il registro fondiario definitivo, senza che
nella procedura di grida per la notifica di diritti reali __________ __________
__________ abbia notificato una servitù di passo carrozzabile gravante la
particella n. __________appartenente ad __________ __________. A seguito di
problemi sorti tra i vicini, con sentenza del 2 luglio 1987 il Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna, in accoglimento di un’istanza presentata da
__________ __________ __________, ha ordinato ad __________ __________ di astenersi
da qualsiasi intervento costruttivo o di altro genere destinato ad impedire od
ostacolare il passo veicolare sulla particella n. per accedere alla
n. . L’appello presentato da __________ __________ è stato respinto
da questa Camera il 10 febbraio 1988 (/).
B. Il 25 gennaio 1991
__________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
di ordinare – con la comminatoria dell’art. 292 CP – a __________ __________
__________ di non più accedere alla sua proprietà n. __________attraverso il
fondo n. __________, fatto salvo il passo pubblico a favore del Comune di
__________. Nella sua risposta del 29 aprile 1991 il convenuto si è opposto
alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato principalmente il riconoscimento
di un diritto di passo pedonale e carrozzabile con ogni veicolo sulla particella
n. __________ e a favore dei fondi n. __________, __________e __________e in
via subordinata la concessione di un diritto di passo necessario contro
versamento di un’imprecisata indennità. Egli ha inoltre denunciato la lite a
__________ __________.
Nei successivi atti
scritti le parti hanno ribadito le loro domande di giudizio, l’attrice
opponendosi alla domanda riconvenzionale.
C. __________ __________
è deceduta il __________ 1993 e nella lite è subentrato l’erede istituito
__________ __________.
D. Esperita
l'istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno presentato
i rispettivi memoriali conclusivi nei quali hanno riaffermato le loro domande
di giudizio.
E. Statuendo il 14
maggio 1997, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese, con una
tassa di giustizia in fr. 600.–, a carico dell’attore tenuto a rifondere alla
controparte fr. 800.– per ripetibili. In accoglimento dell'azione riconvenzionale
il Pretore ha ordinato all'Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere una
servitù di passo pedonale e veicolare a carico della particella n.
__________RFD di __________ appartenente a __________ __________ e a favore del
fondo n. __________, proprietà di __________ __________ __________, seguendo il
tracciato attuale della strada che dalla strada comunale porta al fondo n.
__________ per una larghezza variabile da 2.80 m e 3 m, e ha obbligato
__________ __________ __________ a versare alla controparte la somma di fr.
10’000.– a titolo di indennità. Le spese, con una tassa di giustizia in fr.
450.–, sono state poste a carico di __________ __________, tenuto inoltre a
rifondere a __________ __________ __________ fr. 1'000.– per ripetibili.
F. __________ __________
è insorto contro la citata sentenza con appello del 3 giugno 1997 in cui
postula in via principale l'accoglimento della petizione e la reiezione
dell'azione riconvenzionale, in via subordinata egli chiede che la servitù di
passo necessario sia limitata ai mezzi pesanti con una lunghezza massima di 11
m e una larghezza fino a 2.50 m, con una percorrenza media di un transito alla
settimana e con un massimo di carico di 25 tonnellate oltre all'aumento
dell’indennità a fr. 30’000.–. L’appellante chiede infine che gli oneri
processuali siano integralmente posti a carico della controparte. Nelle sue
osservazioni del 9 luglio 1997 __________ __________ __________ propone di
respingere l’appello e con appello adesivo chiede di estendere il passo
necessario anche alle particelle n. __________, __________e ha essere liberato
dal versamento di un’indennità. __________ __________ postula la reiezione dell'appello
adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello principale
-
Il Pretore, dopo
avere escluso l’acquisizione della servitù per prescrizione acquisitiva
straordinaria di passo, ha concesso al convenuto un diritto di passo necessario
con ogni veicolo a carico della particella n. __________e a favore della n.
__________, sebbene il fondo dominante si trovasse in zona agricola e la sua destinazione
fosse in contrasto con le norme del piano regolatore. Il primo giudice, tenuto
conto dello stato preesistente della proprietà e della viabilità, ha accordato
il passo sulla strada sterrata esistente e ha obbligato il convenuto a versare
alla controparte un’indennità di fr. 10'000.–.
-
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere negato la soluzione di un passo alternativo
proposto dal perito e di avere scelto un tracciato sulla base dello stato preesistente
e della viabilità, rilevando di avere sempre solo tollerato il transito di
autocarri sulla sua proprietà, senza che ciò debba costituire un diritto per il
convenuto. Egli ritiene inoltre che il tracciato attuale non è calibrato per il
passaggio di autocarri come quelli che servono l’azienda del vicino e assevera
che il costo della strada sulla particella n. __________ sarebbe al massimo fr.
25’000.– e che il minor valore della sua proprietà dovrebbe essere fissato in
fr. 30’000.--, come stabilito dal perito.
-
Giusta l’art. 694
cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad
una strada pubblica può esigere che i vicini gli consentano il passaggio
necessario dietro piena indennità. I presupposti dell'istituto del passo necessario
sono essenzialmente tre: la necessità oggettiva di un accesso alla strada pubblica
del fondo, l'esistenza di un fondo il cui aggravio appare possibile con il
minor danno valutato proporzionalmente ai bisogni del fondo dominante e il
versamento di una piena indennità per il danno patrimoniale subito dal
proprietario gravato.
-
Nella fattispecie è
pacifico che a carico della particella n. __________non è iscritta a registro
fondiario una servitù di passo a favore dei fondi appartenenti al convenuto. È
altresì incontestato che le particelle n. __________, __________e __________non
hanno un accesso veicolare alla strada pubblica.
Dagli atti risulta che
almeno dagli anni Sessanta i fondi ora appartenenti al convenuto sono stati
utilizzati per la produzione di uova (deposizione __________ __________,
perizia pag. 7) e che l’approvvigionamento dell’azienda avviene tramite automezzi
pesanti (deposizioni __________, __________ e __________). Ne consegue che
benché le proprietà si trovino in zona residua, una razionale utilizzazione di
questi fondi può, come già stabilito dal Pretore, essere ottenuta solo mediante
un accesso carrabile (vedi anche (Liver,
Commentario zurighese, n. 34 d art. 737; Rep. 1981 pag. 341 per fondi destinati
a scopi agricoli).
-
Per determinare il
tracciato del passo necessario il giudice deve gravare innanzitutto il fondo
che, a seguito di mutamenti, ha privato i proprietari del fondo vicino della
possibilità di accesso alla pubblica via, del quale fruivano in virtù di una
servitù o di un diritto obbligatorio prima che si verificassero modifiche,
quali frazionamenti, alienazioni di uno o più fondi di uno stesso proprietario,
cancellazioni di servitù di passo a seguito di realizzazione forzata dei fondi,
spostamenti del tracciato stradale ecc. (Meier-Hayoz,
Berner Kommentar, n. 30 e 31 ad art. 694 CC). Ciò non è tuttavia il caso nella
fattispecie, poiché in precedenza il transito sulla particella n. __________
RFD di __________ avveniva per compiacenza della proprietaria, ma non in virtù
di un diritto. Certo, nell’ambito dell’azione possessoria promossa dal convenuto
il 27 ottobre 1986 questa Camera aveva rilevato che contro l’ipotesi di una
semplice tolleranza liberamente revocabile in ogni momento vi era l’esistenza
della strada stessa, il suo frequente regolare e indispensabile utilizzo per lo
sfruttamento dei fondi nonché il fatto che __________ __________ aveva
assistito al transito senza sollevare obiezioni anche dopo il trapasso di proprietà
da __________ __________, all’epoca suo convivente, al nipote __________
__________ (vedi sentenza del 18 febbraio 1988 consid. 2), ma in questa sede
ciò non è determinante. Intanto queste considerazioni valevano, appunto, per
mantenere uno stato di fatto preesistente nell’ambito di un’azione possessoria,
mentre l’art. 694 CC tende a ristabilire la situazione di diritto esistente in
precedenza ossia al mantenimento di un passo che si esercitava in virtù di un
altro titolo (DTF 43 II 290; Caroni-Rudolf,
Der Notweg, Berna 1969, pag. 96 con riferimenti). Inoltre il convenuto stesso
non pretende di essere stato al beneficio di una servitù di passo, ammettendo
per altro di non aver notificato tale diritto al momento dell'impianto del
registro fondiario definitivo ad __________ (risposta pag. 4). Si aggiunga che
quand’anche si potesse ammettere che __________ __________, zio del convenuto,
abbia beneficiato del passo per il fatto della convivenza con __________
__________ (sui rapporti tra i due vedi sentenza del 18 febbraio 1988 consid. A
e 2 in fine) o in virtù di un accordo obbligatorio, tale rapporto giuridico non
è comunque passato al nipote, già per il fatto che il contratto di vitalizio è
silente su questo punto (doc. E). Ne consegue che lo stato anteriore dei
rapporti di proprietà e della viabilità non giustifica l’aggravio di un fondo
piuttosto che di un altro (Steinauer, Les droits
réels, Vol. II, n. 1865a pag. 163).
-
Un passo necessario
deve gravare i fondi per i quali il passaggio è di minor danno, tenuto conto di
tutte le circostanze concrete del singolo caso; i rapporti personali tra
l'obbligato e il beneficiario non entrano in considerazione poiché il bisogno
del passaggio deve essere giudicato in modo oggettivo (Meier- Hayoz, op. cit. n. 32 ad art. 694; Caroni-Rudolf, op. cit., pag. 97). Tale
passo non deve nondimeno essere il più breve, il più comodo, il meno costoso da
realizzare o il più favorevole per i beneficiari (Meier-Hayoz, op. cit. n. 32 ad art. 694; Steinauer,
op. cit., n. 1865a pag. 163), ma quello che provoca minor danno al proprietario
gravato (DTF 86 II 240; Haab/ Simonius/ Scher-rer/Zobl,
Zürcher Kommentar, 1977, n. 10 e 12 ad art. 694 CC; Meier-Hayoz, op. cit. n. 60 ad art. 694).
a) In
concreto risulta che vi sono tre possibilità di accesso alla strada pubblica.
La prima – che corrisponde a quella postulata dal convenuto con la presente
causa – attraversa il fondo n. __________RFD di __________ di proprietà
dell’appellante, la seconda si snoda passando per il sedime patriziale,
parallelo al nuovo argine insommergibile del fiume __________ con la
costruzione di una strada sulla particella n. __________a confine con i fondi
n. __________e __________appartenente a una certa __________ __________, mentre
la terza prevede l'edificazione di una strada da realizzarsi sul fondo n.
__________ a confine con il n. __________ fino a raggiungere la proprietà del
convenuto. Il costo di realizzazione della seconda variante è stato valutato
dal perito in fr. 27’900.–, cui vanno aggiunti fr. 4’700.– per l’esproprio
della superficie e fr. 500.– per l’uso della strada patriziale (perizia pag.
13, 14 e 15), mentre per la terza variante il costo è stato valutato in “un po'
meno del doppio” (perizia pag. 21).
b) Contrariamente
a quanto pretende l’appellato, la strada patriziale deve essere considerata
strada pubblica. Ai sensi dell'art. 694 CC sono ritenute strade pubbliche non
solo quelle intese nel senso proprio del termine ma tutte quelle che possono
essere utilizzate in virtù di un titolo qualsiasi (pubblico o privato) e che
mettono in comunicazione con l'esterno (Steinauer,
op. cit., n. 1864 pag. 162 con riferimenti). Secondo l’art. 1 della legge
organica patriziale i beni del patriziato sono di uso comune da conservare e
utilizzare a favore della comunità. Si aggiunga che la strada in questione è comunque
da sempre aperta al pubblico (deposizione __________).
- Il Pretore non si è
espresso sul requisito del minor danno, limitandosi a constatare che il nuovo
tracciato avrebbe un costo superiore all’indennità da versare. Tale circostanza
, come si è visto, non è in realtà decisiva. L’ing. __________ __________ ha
avuto modo di indicare che la presenza della strada e il passaggio di automezzi
pesanti arreca un disturbo agli abitanti della casa situata sulla particella n.
__________e genera un’immissione di rumori, di polvere, comporta la riduzione
dello spazio vitale esterno, in particolare di un giardino e limita uno
sfruttamento diverso del sedime stradale (perizia pag. 11). L’esperto ha quantificato
in fr. 20’000.– il minor valore dovuto al disturbo degli abitanti della casa e
in fr. 10’000.– il minor valore dovuto alla limitazione nello sfruttamento del
fondo (complemento peritale pag. 8). Per contro, la variante che prevede il
passaggio sulla strada patriziale e sulla particella n. __________, tenendo
conto del fatto che quest’ultimo fondo non è edificato e che si trova in zona
residua, non provocherebbe svalutazioni o inconvenienti alla proprietaria
gravata, salvo quello di mettere a disposizione la superficie necessaria alla
servitù, il cui costo è stato valutato dal perito in fr. 4’700.– (perizia pag.
14). In circostanze siffatte si deve concludere che la soluzione propugnata dal
convenuto non è quella di minor danno per i proprietari gravati. Il passo sulla
proprietà dell’appellante è infatti più pregiudizievole, già per il fatto che
il transito avviene in prossimità della casa e non su un fondo aperto e libero
(Rep. 1981 pag. 137). La necessità di costruire una nuova strada sulla
particella n. __________non costituisce un aggravio tale da poter ritenere più
idonea la postulata concessione di un diritto di passo sul fondo n. __________.
Il costo stimato in fr. 27’900.– (perizia pag. 15), è invero paragonabile al
valore degli inconvenienti patiti dall’appellante (fr. 30’000.–), ma nella
valutazione degli interessi delle parti (art. 694 cpv. 3 CC) non può dirsi che
quello del convenuto è preminente già per il fatto che la necessità di chiedere
il passo necessario su un nuovo tracciato non entra nel concetto di interesse
ai sensi della citata norma (Rep. 1981 pag. 138). Si aggiunga che la riduzione
dell’indennità operata dal Pretore in base alla giurisprudenza del Tribunale
federale e fondata su altri criteri (DTF 120 II 423) non significa che gli
inconvenienti del proprietario del fondo n. __________siano inferiori. Ne
discende che il richiedente non ha dimostrato né che l’esercizio del diritto di
passo attraverso la particella n. __________sia quello di minor danno né che
nella valutazione degli interessi delle parti il suo sia predominante rispetto
a quello dell’attore. Ciò posto l'appello deve essere accolto e la sentenza
impugnata riformata di conseguenza.
II. Sull’appello
adesivo
- L’appellante adesivo
postula la concessione di un diritto di passo necessario anche a favore delle
particelle n. __________e __________sostenendo che esse fanno parte
dell'azienda di pollicoltura e ne formano un’unità. Tenuto conto dell’esito
dell’appello principale la questione non merita particolare disamina, ragione
per cui l'appello adesivo deve essere respinto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e visto l’esito
dell’appello principale sono posti sia in prima che in seconda sede a carico
del convenuto. La tassa di giustizia è commisurata all’importanza del litigio e
all’impegno che la trattazione del caso ha richiesto all’autorità di ricorso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello principale è accolto
e la sentenza impugnata è cosi riformata:
- La petizione è accolta e di conseguenza è fatto
ordine a __________ __________ __________ di non accedere al fondo n.
__________RFD di __________, di sua proprietà, attraverso la particella n.
__________RFD di __________ di proprietà __________ __________, fatto salvo il
passo pubblico a favore del Comune di __________. L’ordine di divieto di accesso
è impartito sotto la comminatoria dell’art. 292 CP che prescrive:
“chiunque
non ottempera una decisione a lui intimata da un’autorità competente o da un
funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punto con l’arresto o con la multa”.
-
La tassa
di giustizia in fr. 600.– e le spese sono poste a carico di __________
__________ __________ che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
-
La
domanda riconvenzionale è respinta.
-
La tassa
di giustizia in fr. 450.– e le spese sono poste a carico di __________ __________
__________ che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili
II. Gli oneri processuali
consistenti in
a) tassa di giustizia fr.
450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
da anticipare
dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________ __________, che
rifonderà a __________ __________ fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
III. L'appello adesivo è
respinto.
IV. Gli oneri processuali
consistenti in
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono posti a carico di
__________ __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr.
800.– per ripetibili di appello.
V. intimazione a:
-
avv. __________
__________ -__________, __________;
-
avv. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster