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Numero d'incarto:
11.1998.107
Data decisione, Autorità:
06.12.1999, ICCA
Incarto n.
11.1998.00107
Lugano
6 dicembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Giani e R. Bernasconi, giudice supplente
segretario
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(attribuzione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione del 21 ottobre 1991 da
__________ e __________ __________, __________ __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, già
in __________ __________
cui sono subentrate le eredi __________ __________,
__________ __________ e __________ __________, __________ __________
(patrocinate dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolta l'appellazione
del 3 luglio 1998 presentata da __________ e __________ __________ contro la
sentenza emessa il 10 giugno 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ __________ sono, dal 19 aprile 1977,
comproprietari in ragione di metà ciascuno della particella n. __________RFD di
__________ __________, acquistata dalla comunione ereditaria fu __________
__________. Questo fondo confina a monte con la particella n. __________RFP, appartenente
a __________ __________, che l'ha acquistata dalla comunione ereditaria fu
__________ __________ il 9 settembre 1981.
B. Nell'ambito della realizzazione del loro giardino, i coniugi
__________ hanno posato una recinzione, costruito muretti e messo a dimora
numerose piante su una striscia di terreno di 86 m2 sul fondo
appartenente a __________ __________. Durante i lavori per l'impianto del
registro fondiario definitivo, conclusisi nell'estate del 1991, __________
__________ è venuto a conoscenza dei lavori eseguiti dai vicini sul suo fondo e
il 9 giugno 1991 egli ha chiesto loro di rifare la recinzione secondo i piani
catastali. Il 16 settembre 1991 __________ e __________ __________ hanno
chiesto al vicino di cedere loro la striscia di terreno occupata dal giardino.
L'offerta è tuttavia stata respinta da __________ __________.
C. Il
18 ottobre 1991 __________ e __________ __________ hanno convenuto __________
__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo
l’assegnazione dello scorporo di terreno di circa 86 m2 delimitato
dalla recinzione e offrendo al convenuto un'indennità da stabilirsi. Nella sua
risposta del 20 dicembre 1991 __________ __________ si è opposto alla
petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le loro domande,
gli attori offrendo un'indennità di fr. 10.– al m2. Il 6 settembre
1995, a seguito del decesso di __________ __________, le sue eredi __________
__________, __________ __________ e __________ __________ sono subentrate nella
lite.
D. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno presentato un memoriale scritto nel quale hanno
riaffermato il loro punto di vista, gli attori aumentando l'offerta di
indennità a fr. 71.– al m2. Il dibattimento finale ha avuto luogo il
22 aprile 1998 alla sola presenza degli attori.
E. Statuendo
il 10 giugno 1998, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 1'000.–, a carico degli attori obbligati a
rifondere ai convenuti fr. 1'800.– per ripetibili.
F. Contro
la citata sentenza __________ e __________ __________ sono insorti con un
appello del 3 luglio 1998 nel quale chiedono che, in riforma del querelato
giudizio, la petizione sia accolta. Nelle loro osservazioni del 21 settembre
1998 __________ __________, __________ __________ e __________ __________
propongono di respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1.
Il Pretore, dopo avere rilevato l'incongruenza delle affermazioni degli
attori sui motivi per i quali essi non hanno acquistato il fondo n. __________RFP
di __________ __________ dalla comunione ereditaria fu __________ __________, e
accertato che __________ __________ non si era assunto alcun impegno nei
confronti dei vicini a riguardo dell'occupazione della striscia di terreno
litigiosa, ha negato la buona fede degli attori, poiché essi hanno eseguito le
opere sul fondo del vicino 10 anni dopo avere acquistato la loro particella.
Gli appellanti contestano questa conclusione e sostengono di aver eseguito i
lavori di sistemazione del giardino già nel 1979, al momento della costruzione
della loro abitazione. Essi ribadiscono di essere in buona fede poiché avevano
ottenuto il consenso dell'avv. __________ __________, rappresentante della
comunione ereditaria allora proprietaria della particella n. __________e
rilevano che già nel 1983 essi hanno proposto al vicino di acquistare la
striscia di terreno contestata.
-
Per
dottrina e giurisprudenza la nozione di buona fede ai sensi degli art. 672 e
673 CC deve essere interpretata in senso largo e va ammessa ogni qualvolta
possa essere escluso un comportamento scorretto o moralmente riprovevole (DTF
99 II 146 consid. 6d con rinvii; Rep. 1993 pag. 131; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a
edizione, n. 1639d e 1639h, pag. 78; Rey,
Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, vol. I, Berna 1991, n. 491; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 6 ad
art. 672 CC). In particolare essa è riconosciuta anche
al proprietario del materiale che sa di costruire sul fondo altrui, ma può
contare sul consenso del proprietario del fondo (Meier-Hayoz, loc. cit.) oppure al proprietario del materiale
che costruisce su un fondo che ritiene in buona fede di poter acquistare o che
gli è stato venduto o donato, ma rispetto al quale la vendita o la donazione
sono state successivamente annullate (Rep. 1993 citato; Steinauer, loc. cit.).
-
Nella
fattispecie non è contestato che gli appellanti sapevano di costruire sul fondo
altrui, ritenuto che essi ritenevano di avere ottenuto il consenso dall'allora
proprietario del fondo contiguo, né che le opere eseguite e le piante sono
interamente sul fondo del vicino e non sono solo sporgenti. Contestata è la
questione di sapere se i costruttori erano in buona fede al momento della costruzione.
Dagli
atti risulta che il 21 gennaio 1978 il lic. iur. __________ __________ ha dichiarato
la sua disponibilità a vendere agli attori 800 m2 della particella
n. __________, permettendo loro nel contempo di usufruire della superficie
confinante come se fosse già il solo ed unico proprietario (vedi
allegato al doc. M). Tale accordo non è tuttavia sfociato in una compravendita,
tant'è che il 7 settembre 1981 la comunione ereditaria fu __________ __________
ha venduto la particella n. __________a __________ __________ (richiamo I
dall'ufficio dei registri). Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori
(petizione pag. 2 ad 4 e replica pag. 3), dall'istruttoria non è emerso che
__________ __________ si sia assunto impegni nei confronti dei vicini, anche
perché solo nell'ambito dei lavori di impianto del registro fondiario
definitivo (1989/90) si è potuto accertare che lo scorporo di terreno era già
segnato su una parte di proprietà già appartenente agli attori (deposizione
__________ __________ dell'8 marzo 1993). Certo nel 1983 gli attori hanno proposto
al vicino di acquistare la parte di terreno necessaria alla correzione di
confine (doc. M), ma dallo scritto non è dato di sapere se a quel momento i
lavori di sistemazione del giardino erano già stati eseguiti e a quale scorporo
di terreno essi alludevano.
-
Sostengono
gli appellanti che comunque sia il giardino è stato sistemato nel 1979. Ora, è
vero che la casa di abitazione è stata costruita in quell'anno (doc. I), nondimeno
l'istruttoria non ha permesso di accertare se lo stesso è avvenuto con il giardino.
Intanto dalla fattura della ditta __________ & __________. (doc. I) non è
possibile dedurre che anche il giardino è stato sistemato nel 1979, poiché essa
si riferisce unicamente ai lavori di pavimentazione per l'accesso alla casa e
al piazzale posteggio e non contempla la costruzione di muri di sostegno.
Inoltre le piante sono state pacificamente messe a dimora solo nel 1988/89
(vedi fatture __________ __________ allegate alla perizia pag. 11 e 12). Infine
il perito giudiziario ha rilevato che i lavori sono stati presumibilmente
eseguiti nel 1989 (perizia 10 agosto 1994 pag. 16). Certo, questi ha poi
riferito che il muro di sostegno di tutto il pendio, in cemento armato, è stato
costruito sicuramente prima del 1988, presumibilmente quando è stata costruita
la casa, e che forse anche la cinta, la siepe di lauro e le bordure risalgono a
quel periodo. Egli ha tuttavia precisato che per tale valutazione non si è
fondato su documentazione e su fatture datate relative alle opere menzionate
(complemento peritale del 23 agosto 1995). Si aggiunga, ad ogni modo, che
quanto riferito dal perito si riferisce a opere differenti da quelle indicate
nella perizia e che non interessano la striscia di terreno litigiosa. L’esperto
ha precisato, infatti, che se avesse preso quale termine di riferimento – per
tracciare il confine tra i due fondi – il termine “a valle” anche parte della
villa degli attori e il muro in cemento armato si sarebbero trovati sul fondo
del vicino. Nelle circostanze descritte, al momento della sistemazione del
giardino (1989) gli attori non potevano ignorare che il fondo non era più di
proprietà della comunione ereditaria fu __________ __________ e che il nuovo acquirente
non aveva assunto impegni particolari nei loro confronti. Ciò posto essi non
possono valersi della loro buona fede e l'appello deve pertanto essere respinto,
senza che occorra esaminare se il valore delle opere è superiore al valore del
terreno.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a
carico degli appellanti, che rifonderanno alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico degli appellanti, che rifonderanno alle controparti fr. 800.– complessivi
per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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