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Numero d'incarto:
11.1998.12
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00012
Lugano,
26 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella procedura ..__________ (contestazione di
perizia) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, introdotta
con ricorso del 17 dicembre 1997 da
__________, __________
contro
la perizia allestita il 22 gennaio 1996 dal dott. __________ __________, del
Servizio medico-psicologico di __________, nell’ambito di una causa di privazione
dell’autorità parentale promossa dal ricorrente nei confronti di
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) presentato
il 16 gennaio 1998 da __________ __________ contro la decisione emessa il 23
dicembre 1997 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria e di nomina di un patrocinatore
d’ufficio contenuta nell’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 9 agosto 1994
__________ __________ ha chiesto alla Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, di privare __________
__________ __________ dell’autorità parentale sulla figlia comune __________
(1992);
che con decisione del 30
maggio 1996 la Divisione degli interni ha respinto l’istanza, ma ha tolto a
__________ __________ __________ la custodia parentale, collocando la bambina
presso l’Istituto __________ __________ di __________ e istituendo una curatela
a norma dell’art. 308 CC;
che la decisione
dell’autorità di vigilanza è stata confermata da questa Camera, su ricorso di
__________ , con sentenza del 28 agosto 1996 (inc.
..);
che il 17 dicembre 1997
__________ __________ ha introdotto alla Divisione degli interni un “ricorso”
tendente a ottenere l’annullamento – in subordine la revisione – di una perizia
medica versata agli atti il 22 gennaio 1996 nella nota causa intesa alla
privazione dell’ autorità parentale, come pure la revisione della decisione
emessa il 30 maggio 1996 dalla Divisione degli interni e di un’altra decisione,
relativa all’esercizio del diritto di visita (procedimento separato);
che, statuendo il 23
dicembre 1997, la Divisione degli interni ha dichiarato il gravame irricevibile
e ha posto gli oneri processuali (fr. 200.– complessivi) a carico del ricorrente;
che contro la decisione
predetta __________ __________ ha inoltrato a questa Camera un appello
(“ricorso”) del 16 gennaio 1998 volto a ottenere quanto già chiesto alla
Divisione degli interni, oltre alla designazione di un patrocinatore d’ufficio
e alla ricusa dell’ autorità di vigilanza sulle tutele, del Servizio medico-psicologico
di __________ e della curatrice della figlia;
che l’appello non è stato
intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che ogni decisione
dell’autorità di vigilanza sulle tutele è impugnabile entro venti giorni,
secondo la norma generale dell’art. 54a LAC, alla Camera civile del Tribunale
di appello (Messaggio concernente l’adeguamento della legislazione cantonale
nel settore del diritto tutorio, del 12 ottobre 1994: commento agli art. 54 a
55 LAC);
che nel caso in esame
l’autorità di vigilanza sulle tutele non è entrata nel merito delle critiche
sollevate dal ricorrente, rilevando come un referto peritale non sia una decisione
e non possa quindi essere oggetto di rimedio giuridico;
che la perizia medica
censurata dall’appellante è stata esperita nell’ambito della causa in cui
l’interessato chiedeva che __________ __________ __________ fosse privata
dell’autorità parentale sulla figlia comune __________;
che procedure siffatte
sono disciplinate dagli art. 39d LAC e 55 segg. RTC (regolamento sulle tutele e
curatele: RL 4.1.2.2);
che in materia di prove l’art.
59 RTC si limita a stabilire l’applica-zione del principio inquisitorio, ma non
prevede alcunché di particolare sull’assunzione di mezzi probatori, al cui
riguardo fa stato quindi – in via sussidiaria – la legge di procedura per le
cause amministrative (art. 423 cpv. 2 CPC);
che secondo l’art. 19 cpv.
2 della legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm) “l’assunzione
delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della
procedura civile”, tranne che – ma in concreto la riserva non ha portata pratica
– “le Autorità comunali, patriziali, parrocchiali e di altri enti pub-blici
analoghi interrogano i testi e i periti a semplice informazione e senza
formalità di procedura”;
che, per quanto attiene
alla procedura civile, gli unici rimedi previsti contro una perizia sono la completazione
o la delucidazione (orale o scritta) entro 15 giorni dal momento in cui il
referto è comunicato alle parti (art. 252 cpv. 2 CPC), l’eventualità di una
nuova perizia essendo riservata alle ipotesi – nemmeno pretese nel caso specifico
– in cui il perito non sia stato in grado di rispondere a determinati quesiti o
le sue risposte appaiano manifestamente insufficienti o discordanti (art. 252
cpv. 5 CPC);
che di conseguenza, come
l’autorità di vigilanza ha addotto nella decisione impugnata, in concreto la
perizia medica del dott. __________ __________ non poteva formare oggetto di
alcun ricorso, tanto meno a distanza di quasi due anni dalla sua assunzione;
che, nella misura in cui
invoca titoli di revisione (art. 340 segg. CPC) o di restituzione in intero
contro le sentenze (art. 346 segg. CPC), il gravame dell’appellante cade nel
vuoto già per il fatto che la perizia in questione non è una sentenza;
che, ciò posto, i
fascicoli processuali richiamati nel memoriale non sono di alcun sussidio ai
fini del giudizio, onde l’inutilità di acquisirli agli atti;
che le altre norme
giuridiche menzionate dall’appellante, per altro alla rinfusa, non sono di
alcuna pertinenza nel caso in rassegna;
che la domanda di ricusa
contro l’autorità di vigilanza sulle tutele figurante in calce al ricorso, a
supporre che competa alla Camera civile di appello giudicarla, appare palesemente
tardiva (art. 32 cpv. 4 LPAmm) e come tali inammissibile, mentre quelle concernenti
il Servizio medico-psicologico di __________ e la curatrice esulano già a prima
vista dalle attribuzioni di questa Camera;
che per quanto riguarda
l’assistenza giudiziaria e la nomina di un patrocinatore d’ufficio, la
richiesta non potrebbe essere accolta nemmeno se l’appellante versasse
nell’indigenza, l’attuale procedura non avendo la minima possibilità di
successo (art. 157 CPC);
che le richieste di
risarcimento danni prospettate dall’appellante nei confronti di svariate
autorità tutorie, della curatrice e del Servizio medico-psicologico di
__________ non possono, comunque sia, essere fatte valere nel quadro
dell’odierna procedura, di modo che la nomina di un patrocinatore d’ufficio non
avrebbe senso neppure in tale prospettiva;
che le spese del ricorso
in esame, commisurate all’entità e alla natura della controversia, seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
richiamato l’art. 313bis CPC,
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria e di nomina di un patrocinatore d’ufficio è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante.
- Intimazione:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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