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Numero d'incarto:
11.1998.133
Data decisione, Autorità:
01.02.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00133
Lugano
1° febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (modifica sentenza di divorzio: misure
provvisionali) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 febbraio 1998 da
__________, __________
(patrocinato
dalla lic. iur. __________ __________,
studio
legale __________ & __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando
ora sul decreto del 26 agosto 1998
con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, ha respinto in luogo e vece del Pretore l’istanza cautelare presentata
dall’attore contestualmente alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 7 settembre
1998 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
26 agosto 1998 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 15
dicembre 1994, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ e __________
nata __________, omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro
stipulata il 14 dicembre 1994. In quest’ultima il marito si impegnava a versare
un contributo alimentare indicizzato di fr. 300.– mensili fino al 30 giugno
2000 per l’ex moglie e uno di fr. 900.– mensili fino al 30 giugno 1997,
aumentato a fr. 1’240.– mensili fino al 30 giugno 2000 per la figlia __________
(1980). Nel caso in cui la figlia avesse iniziato un apprendistato, il contribuito
sarebbe rimasto di fr. 900.– mensili fino al 30 giugno 2000.
B. Il 20 febbraio 1998
__________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di
sopprimere la pensione dovuta all’ex moglie. In via cautelare egli ha formulato
la stessa domanda. All’udienza del 6 aprile 1998, indetta per la discussione
cautelare, l’attore ha confermato la richiesta, alla quale la convenuta si è
opposta. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale, rimettendosi al
contenuto dei loro memoriali in cui confermavano le rispettive domande.
C. Statuendo il 26
agosto 1998 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto
l’istanza. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.– sono state poste a
carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 100.–
per ripetibili. __________ __________ è stata ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
D. Contro il citato
decreto __________ __________ è insorto con un appello del 7 settembre 1998 nel
quale chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo – che la sua domanda
cautelare sia accolta. Con decreto dell’11 settembre 1998 la presidente di
questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. __________
__________ non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I documenti prodotti per
la prima volta in appello non sono ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in seconda sede e il diritto
federale non impone una disciplina diversa, salvo per le procedure rette dal
principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e 1 ad art. 321), ciò che non è
il caso in concreto, in discussione essendovi unicamente il contributo alimentare
per l’ex moglie. Quanto all’art. 322 CPC invocato nell’appello, esso non è di
sussidio all’interessato poiché tale norma non è destinata a supplire
insufficienze probatorie delle parti (Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 322 CPC).
- L’art. 153 cpv. 2 CC
stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti
può domandare di esserne liberato o che sia ridotta quando il bisogno più non
esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche
del debitore più non corrispondano all’importo della rendita. Presupposto per
la soppressione o la riduzione della somma è che dal profilo economico le circostanze
siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni –
duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363
consid. 3 in fine). Inoltre la modifica del contributo non deve dipendere da
decisioni unilaterali del debitore, ma da circostanze oggettive (DTF 121 III
299).
Introdotta l’azione di
modifica, le eventuali misure provvisionali sono rette per analogia dall’art.
145 cpv. 2 CC (DTF 118 II 228; Rep. 1989 131; Spühler/Frei-Maurer
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 91 e 92 ad art. 153 CC).
Possono infatti ravvisarsi situazioni che, essendo già evidenti a un esame
sommario, giustificano la soppressione o la riduzione del contributo in via
cautelare. Ciò non toglie che nell’ambito di un’azione intesa alla modifica di
una sentenza di divorzio la riduzione (e a maggior ragione la soppressione) a
titolo provvisionale di una rendita basata sull’art. 152 CC si giustifica solo
in condizioni urgenti e in presenza di circostanze univoche. Tale è il caso, ad
esempio, quando una chiara situazione economica non permetta ragionevolmente di
pretendere dall’obbligato che continui a corrispondere l’intera rendita per la
durata del processo (DTF 118 II 228 consid. 3b; Rep. 1989 131 in fondo).
-
Il Segretario
assessore ha respinto l’istanza poiché, tenuto conto delle entrate dell’attore
(fr. 4’008.30 mensili) e del suo fabbisogno (fr. 2’656.55), l’interessato è in
grado di versare pendente causa sia il contributo per la figlia (fr. 900.–) sia
quello per l’ex moglie (fr. 300.–). L’appellante critica tale punto di vista e
afferma che il suo reddito mensile medio ammonta unicamente a fr. 3’672.05.
Egli sostiene inoltre di avere ulteriori spese, dalle quali non si può fare
astrazione.
-
In concreto decisiva
è la questione di sapere se l’appellante dispone di mezzi finanziari
sufficienti per far fronte, durante la causa di riduzione, al pagamento del
contributo originario.
a) Dal
fascicolo processuale risulta che l’attore lavora al 50% quale
autista-fattorino per __________ __________ __________ e percepisce un salario
mensile di fr. 2’009.85 più la tredicesima. Egli svolge inoltre regolari ore
straordinarie che gli permettono di ottenere entrate supplementari varianti tra
fr. 218.– e fr. 919.– al mese. Dal mese di luglio 1997 egli è iscritto alla
disoccupazione per il restante 50%. Dagli atti risulta che dal mese di luglio
1997 al mese di maggio 1998 l’attore ha guadagnato in media fr. 2’605.70 mensili
(doc. Q) e ha percepito in media fr. 1’418.– mensili dalla cassa disoccupazione
(doc. M e P). Ciò posto, egli dispone di un reddito medio mensile di fr.
4’024.– complessivi.
b) Per
quel che concerne il fabbisogno minimo, esso è determinato sulla scorta del
minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali
per il corrente periodo d’imposta e i premi di assicurazione per la copertura
di rischi d’interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital,
in: SJ 115/1993 pag. 429). Le ulteriori spese per la manutenzione
dell’automobile e di trasporto fatte valere dall’appellante non sono state rese
verosimili davanti al Pretore (e i documenti nuovi prodotti in questa sede sono
irricevibili). Quanto al rimborso di debiti (anche quelli contratti di comune
accordo e nell’interesse della famiglia), esso presuppone che ogni membro della
famiglia abbia garantito almeno il proprio fabbisogno (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 162 ad
art. 145 CC; Ergänzungsband 1991, loc. cit. con richiamo a Rep. 1985 pag. 93 in
alto), ciò che non sarebbe il caso in concreto se poste a tal fine fossero
inserite nel fabbisogno minimo dell’attore.
c) Ciò
posto, con un reddito mensile medio di fr. 4’024.– e un fabbisogno minimo di
fr. 2’656.55, l’attore dispone di un agio di fr. 1’367.45 con il quale è in
grado di erogare il contributo per moglie e figlia di fr. 1’017.– mensili
(appello pag. 4). Il minimo vitale del diritto esecutivo, che egli ha il
diritto di vedersi garantire (DTF 123 III 5 consid. 3b/bb, 121 III 301, 121 I
97), è infatti salvaguardato. Si può quindi ragionevolmente esigere che, fino
all’emanazione della sentenza di merito – o quanto meno finché egli non si
vedrà intaccare il minimo esistenziale del diritto esecutivo assicuratogli per
diritto federale – l’appellante continui a versare il contributo alimentare fissato
nella sentenza di divorzio. L’appello è destinato dunque all’insuccesso.
- Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma il prelievo
di oneri sottrarrebbe all’interessato risparmi necessari al mantenimento della
famiglia, motivo per cui si può rinunciare eccezionalmente alla riscossione di
tasse e spese. Non si assegnano ripetibili alla convenuta, che non ha
presentato osservazioni al gravame. La richiesta di assistenza giudiziaria
presentata dall’appellante non può essere accolta, poiché – foss’anche dato il
requisito dell’indigenza – nel caso in rassegna difetta il requisito cumulativo
della parvenza di buon esito (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria è respinta.
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. lic. iur.
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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