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Numero d'incarto:
11.1998.137
Data decisione, Autorità:
23.11.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00137
Lugano,
23 novembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali
in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con
istanza del 19 novembre 1997 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(ora
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 7 settembre 1998 presentato
da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 24 agosto 1998
dal Pretore del Distretto di Riviera;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1955) e __________ nata __________ (1958), cittadini italiani, si sono sposati
a __________ (____________________) il ____________________ 1982. Dal
matrimonio sono nati __________, il ____________________ 1983, e __________, il
__________ __________ 1985. I coniugi vivono separati dal 10 aprile 1996, dopo
un tentativo di conciliazione decaduto infruttuoso il 6 marzo precedente. Un
secondo tentativo, dell’11 dicembre 1996, ha seguito la stessa sorte del primo.
B. Il 19 novembre 1997
__________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera un altro
tentativo di conciliazione e la pronuncia di misure provvisionali, che il
Pretore ha decretato senza contraddittorio il 20 novembre 1997 imponendo a
__________ __________ il versamento di fr. 2200.– mensili complessivi a titolo
di contributo per moglie e figli, con ordine di trattenuta al datore di lavoro
(la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG dell’Industria Svizzera __________). Il
terzo tentativo di conciliazione è fallito il 28 novembre 1997.
C. Lo stesso 28 novembre
1997 __________ __________ ha postulato la modifica delle misure provvisionali,
previo contraddittorio, per ottenere che il contributo alimentare a favore
della moglie fosse soppresso, che quello destinato ai figli fosse stabilito in
fr. 1200.– mensili complessivi e che il Pretore gli attribuisse in proprietà
esclusiva una casa posseduta dai coniugi in Italia, dietro versamento di fr. 30
000.– alla moglie. __________ __________ si è opposta alla modifica. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno ribadito le loro domande alla discussione finale
del 13 maggio 1998.
D. Statuendo il 24
agosto 1998, il Pretore ha respinto l’istanza di modifica e ha confermato
l’assetto provvisionale decretato senza contraddittorio il 20 novembre 1997.
L’addebito della tassa di giustizia (fr. 100.–), delle spese (fr. 150.–) e
delle ripetibili è stato rinviato al merito.
E. Contro il decreto
appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 7 settembre
1998 in cui – senza più far cenno all’attribuzione della casa in Italia –
chiede che il contributo per la moglie sia soppresso e quello a favore dei
figli sia fissato in
fr. 600.– mensili per
ognuno di essi. Sul contenuto dell’appello __________ __________ ha presentato
un memoriale di osservazioni il 3 novembre 1998.
Considerando
in diritto: 1. Nel rito sommario dei
procedimenti cautelari, applicabile anche alle misure provvisionali dell’art.
145 cpv. 2 CC (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), il termine per rispondere
all’appello è di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
l’interessata si è vista notificare l’appello il 14 ottobre 1998 (memoriale,
pag. 1, n. 1). Inoltrate il 3 novembre 1998, le sue osservazioni sono quindi tardive
e come tali irricevibili.
-
L’art. 145 cpv. 2 CC
stabilisce che il giudice, pendente un’azio-ne di stato, prende le opportune
misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della
famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. In concreto il
Pretore ha accertato il reddito dei coniugi in fr. 5983.90 netti mensili (fr.
4562.50 il marito, fr. 1421.40 la moglie) e il fabbisogno della famiglia in fr.
6167.60 complessivi (fabbisogno minimo del marito fr. 2196.–, fabbisogno minimo
della moglie fr. 2571.60, fabbisogno dei figli fr. 700.– mensili ciascuno).
Constatato un ammanco di fr. 183.70 mensili, egli ha lasciato al marito
l’equivalente del relativo fabbisogno minimo, attribuendo la differenza nella
misura di fr. 1400.– ai due figli e il resto (fr. 966.50) alla moglie, chiamata
a sopportare di disavanzo mensile. Se non che – egli ha soggiunto – la moglie
aveva limitato le pretese nei confronti del marito a fr. 2200.– mensili
complessivi. Il contributo a favore di lei non poteva eccedere quindi fr. 800.–
mensili (decreto, pag. 7). Ciò non impediva, in ogni modo, che l’assetto
provvisionale decretato senza contraddittorio fosse confermato.
-
L’appellante
contesta in primo luogo le entrate della moglie, che a suo dire non sono di fr.
1421.40 mensili netti, bensì di almeno fr. 1800.– (come l’interessata ha ammesso
alla discussione finale del 13 maggio 1998), se non di più, il Pretore non avendo
accertato quanto la moglie ha realmente guadagnato dopo il 1° febbraio 1998. Egli
chiede perciò che questa Camera esiga dalla controparte la produzione di tutti
i certificati di stipendio successivi al febbraio del 1998 e accerti il reddito
di conseguenza.
a) Il
Pretore ha calcolato il guadagno della moglie dipartendosi dall’atto di assunzione
rilasciato dalla __________ __________ dell’Ente Ospedaliero Cantonale a
__________, la quale dal 1° febbraio 1998 assicura alla moglie uno stipendio di
fr. 24.16 l’ora (compresi fr. –.68 l’ora di contributo all’assicura-zione malattia)
per almeno 600 ore l’anno (documento allegato all’act. XIV). Il Pretore ne ha desunto
un guadagno lordo di fr. 1200.– mensili, cui ha dedotto il 6.55% di oneri
sociali, ottenendo uno stipendio di fr. 1121.40 netti. A ciò ha aggiunto il
guadagno di fr. 300.– mensili conseguito dalla moglie presso il dott.
__________ __________ di __________ (allegato all’act. IX), per un totale
dunque di fr. 1421.40 mensili complessivi.
b) Già
a prima vista ci si può domandare se il guadagno lordo di fr. 1200.– mensili
stimato dal Pretore per quanto riguarda l’attività svolta dalla moglie alle
dipendenze della __________ __________ sia attendibile. Non solo tale rimunerazione
è quella minima garantita, non quella media riscossa (al cui proposito manca
ogni dato), ma la stima del Pretore appare tanto più opinabile se si pensa che
alla discussione finale del 13 maggio 1998 la moglie stessa ha riconosciuto –
come sottolinea l’appellante – un reddito di circa fr. 1800.– mensili (act.
XVI, pag. 2 in alto). Il fatto è che, ci si fondasse pure sul reddito medio di
fr. 1800.– mensili netti prospettati dall’ap-pellante, l’esito del giudizio –
come si vedrà in appresso – non muta. Non giova soffermarsi oltre, quindi, sul
citato apprezzamento del Pretore.
c) Per
converso, non entra in linea di conto l’acquisizione in appello di ulteriori documenti
sul reddito della moglie, come propone l’interessato. Anzitutto perché l’art.
322 lett. b CPC autorizza questa Camera ad assumere unicamente le prove “che
vennero offerte ma che furono rifiutate dal Pretore”, mentre nella fattispecie
l’interessato non ha chiesto nemmeno alla discussione finale che fossero
esperite prove supplementari sul guadagno della moglie (act. XVI, pag. 2). In secondo
luogo perché, nelle circostanze specifiche, a un esame meramente sommario della
fattispecie un guadagno medio superiore a fr. 1800.– netti mensili non può
essere presunto. Dedotti i fr. 300.– mensili percepiti dal dott. __________
__________, ciò significherebbe in effetti che la moglie percepisce presso la
__________ __________ oltre fr. 1500.– mensili netti, ossia più del 25%
rispetto al minimo garantito. Nulla induce a supporre che lo stipendio medio
possa eccedere una percentuale simile. Neppure l’interessato, del resto, ha
sostenuto una tesi del genere alla discussione finale davanti al Pretore.
-
In merito al
fabbisogno minimo della moglie l’appellante contesta la spesa di fr. 40.–
mensili riconosciuta dal Pretore per l’assicurazione dell’economia domestica
(doc. O). Egli afferma che in realtà la moglie – sottacendo il fatto – ha
rinunciato a tale polizza, sicché invita questa Camera a promuovere i necessari
chiarimenti. La richiesta è irricevibile. Come si è appena spiegato, in sede di
appello possono essere assunte solo le prove che il Pretore ha rifiutato (art.
322 lett. b CPC), ciò che in concreto non è il caso. Certo, l’art. 322 lett. a
CPC abilita la Camera civile a disporre perizie, a compiere ispezioni, a
riassumere testimoni già sentiti e a ordinare l’interrogatorio formale delle
parti, ma tale norma non è destinata a supplire la più totale assenza di prove.
L’interessato non pretende che gli siano mancati i mezzi processuali, in prima
sede, per ottenere le necessarie informazioni dalla moglie o dalla compagnia
assicuratrice. Non è quindi compito di questa Camera rimediare a tali
insufficienze. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che quand’anche si togliessero
dal fabbisogno della moglie i noti fr. 40.– mensili, il risultato – come
risulterà in seguito dal quadro sulle disponibilità finanziarie della famiglia
– non muta. La questione non merita perciò altra disamina.
-
L’appellante
rimprovera al Pretore di non avere inserito nel suo fabbisogno minimo un onere
di fr. 30.– mensili per l’alimenta-zione elettrica del boiler privato, costo
che invece è stato implicitamente riconosciuto alla moglie nell’ambito delle
spese accessorie. Ora, a parte il fatto che l’esborso non è lontanamente reso
verosimile, nulla cambia ai fini del giudizio nemmeno maggiorando di fr. 30.–
il fabbisogno minimo dell’appellante. Basti rinviare al consid. 7.
-
Prevalendosi
dell’art. 423a cpv. 2 CPC l’interessato chiede altresì che questa Camera gli
riconosca, sulla scorta di due documenti nuovi acclusi all’appello, un’uscita
di fr. 200.– mensili per spese mediche e oculistiche affrontate dopo la
discussione finale davanti al Pretore. Contrariamente a quanto egli crede,
tuttavia, l’art. 423a CPC non riguarda – a dispetto di una sistematica
legislativa equivoca – le procedure di appello nelle cause di stato, ma quelle
dell’art. 423 cpv. 1 CPC, ossia le cause in materia di stato delle persone, di
fondazioni e di diritto di famiglia che non sono devolute al Pretore,
bensì all’autorità amministrativa competente secondo la legge di applicazione e
complemento del Codice civile svizzero (BU 97 pag. 47; Raccolta dei verbali del
Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1996, vol. I.3, pag. 1646 in
basso). Nella fattispecie i documenti nuovi allegati all’appello non sono pertanto
ricevibili. Comunque sia, e a prescindere da ciò, è appena il caso di rilevare
che la fattura dell’ottico prodotta dall’appellante risulta già essere stata
saldata, mentre il preventivo del medico odontoiatra non rende verosimile – per
ora – alcun pagamento effettivo.
-
In ultima analisi il
quadro finanziario della famiglia si presenta, dopo quanto si è detto, come
segue:
reddito
del marito fr. 4562.50 mensili
reddito
della moglie (consid. 3) fr. 1800.— mensili
fr.
6362.50 mensili
fabbisogno minimo del marito
(consid. 5) fr. 2226.— mensili
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 4) fr. 2531.60 mensili
fabbisogno
dei due figli fr. 1400.— mensili
fr.
6157.60 mensili
eccedenza fr.
204.90 mensili
metà
eccedenza fr. 102.45 mensili
contributo per i figli fr.
1400.— mensili
contributo per la moglie:
fabbisogno
minimo fr. 2531.60
metà
eccedenza fr. 102.45
./.
reddito proprio fr. 1800.— fr.
834.05 mensili.
I contributi alimentari
fissati dal Pretore (fr. 1400.– mensili per i figli, fr. 800.– per la moglie)
resistono di conseguenza alla critica. D’altra parte il contributo di fr. 700.–
per ogni figlio, fissato dal Pretore in base alle raccomandazioni pubblicate
nel 1996 dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (RDT 51/1996 pag. 33),
appare equilibrato e niente affatto eccessivo. Non vi è quindi alcuna ragione
per ridurlo.
-
Da ultimo
l’appellante chiede che si annulli la trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore
alla Cassa di compensazione AVS/ AI/IPG dell’Industria Svizzera __________, sua
datrice di lavoro. Egli dimentica però che una richiesta del genere non
figurava nella sua istanza del 28 novembre 1997 e nemmeno è stata formulata –
per avventura – alla discussione finale del 13 maggio 1998. Nuova, essa non può
quindi essere giudicata per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC).
-
Il gravame, nella
misura in cui può essere vagliato nel merito, è destinato pertanto
all’insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Non si attribuiscono ripetibili all’appellata, il cui memoriale di
osservazioni è manifestamente tardivo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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