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Numero d'incarto:
11.1998.154
Data decisione, Autorità:
30.11.1999, ICCA
Incarto n.
11.1998.00154
Lugano
30 novembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia
sedente per statuire nella causa
..__________ (nullità di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con petizione del 7 dicembre 1995 da
__________. __________ __________, __________
__________. __________ __________, __________
Fondazione __________ e __________ __________, __________
(patrocinati dagli avv. __________ __________ e
__________ __________, __________)
contro
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________,
__________ ,
__________ ()
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolto
l’appello del 14 settembre 1998 presentato da __________ __________, __________
__________ e dalla Fondazione __________ e __________ __________ contro la
sentenza emessa il 2 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il ____________________ 1994 è deceduta a __________ __________
__________ (1897), cittadina italiana domiciliata a __________, vedova fu
__________ __________ e in precedenza fu __________ __________. Essa ha
disposto del proprio patrimonio mobiliare in Svizzera in diversi testamenti, e
in particolare nel testamento pubblico confezionato il 3 dicembre 1989 dal
notaio __________ __________ di __________. Con tale disposizione, pubblicata davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il 28 settembre 1994, essa ha istituito
eredi dei beni posseduti in Svizzera il __________. __________ __________ e suo
figlio __________. __________ __________. Essa ha poi istituito vari legati, in
particolare beneficiando i nipoti __________ __________, __________ (cui sono
subentrati i figli __________ e __________), __________ e __________ __________
di fr. 50’000.– ciascuno, __________ e __________ __________ di fr. 30’000.–
ciascuna e assegnando fr. 10'000'000.– alla costituenda Fondazione __________ e
__________ __________. Per i beni in Italia la defunta non ha lasciato disposizioni
di ultima volontà.
B. Il 7
aprile 1995 nell’appartamento a __________ della defunta è stato rinvenuto un
testamento olografo datato 18 novembre 1936 di __________ __________i, deceduto
a Lugano il ____________________ 1936, con il quale egli assegnava tutti i
suoi averi alla moglie __________, “e poi ai nostri amati nipoti, figli di tuo
fratello __________, cui sono grato per l’aiuto prestato sia a me che ai miei
cari genitori”. Tale disposizione di ultima volontà è stata pubblicata davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il 19 maggio 1995.
C. Il 7 dicembre 1995 __________ __________, __________ __________ e la
Fondazione __________ e __________ __________ hanno convenuto __________,
__________, __________ e __________ __________ insieme con __________
__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo che
fosse accertata la nullità del testamento lasciato da __________ __________. Il
2 febbraio 1996 __________, __________ __________ e __________ __________ hanno
postulato la sospensione del processo sino alla fine del procedimento penale
avviato contro ignoti su richiesta dell'avv. __________ __________, esecutore
testamentario della successione fu __________ __________, per accertare
l'autenticità del testamento di __________ __________, che il Pretore ha accolto
il 6 febbraio successivo. Su richiesta degli attori, il 13 novembre 1996, la causa
è stata riattivata.
D. Nelle
loro risposte del 15 gennaio 1997 i convenuti si sono opposti alla petizione,
contestando in via preliminare la legittimazione e l’interesse all'azione di
accertamento da parte degli attori. Tali eccezioni sono state discusse
all'udienza preliminare del 7 maggio 1997.
E. Il 9
ottobre 1997 il Pretore ha ordinato la sospensione della causa fino al termine
della causa di nullità (rispettivamente di annullamento) del testamento
pubblico lasciato da __________ __________ promossa da __________ e __________
__________ davanti al Tribunale di __________. Tale ordinanza è stata annullata
dal Tribunale federale con sentenza del 27 gennaio 1998 emanata su ricorso di
diritto pubblico presentato dagli attori. Nei motivi il Tribunale federale ha
rilevato tra l’altro che “ai ricorrenti non solo dev’essere riconosciuta la
legittimazione attiva a far accertare la nullità del testamento __________
__________, ma in capo a loro dev’essere pure ammesso un interesse reale e
concreto a quell’accertamento” (consid. 2).
F. La
causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano è così continuata e alla discussione
finale del 3 giugno 1998 i convenuti hanno dichiarato di mantenere le eccezioni,
mentre gli attori hanno chiesto di dichiarare temeraria la posizione delle
controparti. Statuendo il 2 luglio 1998, il Pretore ha respinto le eccezioni e
ha posto la tassa di giustizia con le spese, di complessivi fr. 1000.–, a
carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata __________ __________, __________ __________ e la
Fondazione __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del
14 settembre 1998 nel quale chiedono di fissare la tassa di giustizia con
riguardo al valore litigioso e rivendicano l'importo di fr. 50'000.– per ripetibili.
Nelle loro osservazioni del 2 novembre 1998 i convenuti postulano la reiezione
dell’appello.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore, rilevato che il processo non era ancora terminato e che non occorreva
pronunciarsi sull'effettivo valore litigioso, ha fissato le ripetibili in base
alla complessità della decisione e all’impegno richiesto dalla causa. Gli
appellanti fanno valere che la lite ha un valore di fr. 17'000'000.–, che i
convenuti sono risultati del tutto soccombenti e che opporsi alle note
eccezioni ha comportato un’elevata competenza e responsabilità da parte dei
loro patrocinatori. Chiedono pertanto che gli oneri processuali siano fissati
in funzione del valore litigioso e rivendicano un'indennità di fr. 50'000.– per
ripetibili.
-
Per quanto attiene all'ammontare della tassa di giustizia, l'appello
rivela irricevibile già per il fatto che dalla decisione impugnata non deriva
ai ricorrenti alcun pregiudizio di natura personale (DTF 114 Ia 94 consid. 1a).
Di conseguenza essi non possono vantare un interesse concreto e personale a
dolersi del giudizio del Pretore. Si aggiunga che per l'art. 9 cpv. 2 LTG le
spese giudiziarie sono anticipate dal attore di modo che la richiesta degli
appellanti è destinata all'insuccesso.
-
In
materia di ripetibili gli appellanti quantificano in fr. 50'000.– l’ammontare
dell’indennità che il Pretore avrebbe dovuto assegnare loro (in luogo dei fr. 1
000.– fissati nel dispositivo della sentenza impugnata). Se non che, entro i
minimi e i massimi delle tariffe applicabili ai fini delle spese e delle
ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento,
censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171; I CCA, sentenza
del 18 aprile 1995 in re GMS c. T. e B., consid. 8; sentenza del 1° febbraio
1996 in re A. c. I., consid. 3). Ciò vale soprattutto in materia di ripetibili,
ove il giudice fa capo alla tariffa dell’Ordine degli avvocati a mero titolo
indicativo (Rep. 1985 pag. 96; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 150 CPC). Ora, la tariffa prevede che
in qualsiasi causa avente un valore determinato o determinabile l'onorario è
stabilito nei limiti di determinate percentuali (art. 9 cpv. 1 TOA). Per sapere
se il giudice si sia tenuto nei limiti del suo legittimo potere di apprezzamento
occorre definire perciò, in primo luogo, l’entità del valore litigioso.
-
Giova
precisare che, contrariamente all’opinione dei convenuti, nelle cause aventi un
valore determinato o determinabile anche le azioni di accertamento hanno un
valore litigioso, corrispondente a quello che per l’attore ha il diritto o il
rapporto giuridico in oggetto (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, pag. 110 e nota 16; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
5ª edizione, pag. 125, n. 95). Nei processi volti a far invalidare una
disposizione a causa di morte il valore è, di regola, quello della spettanza
che compete l'attore in caso di accoglimento dell’azione (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, pag. 282, n. 9.4 ad art. 36).
Il valore dell’intera successione fa stato, invece, ove in caso di accoglimento
dell’azione l’erede unico si troverebbe privato dell’intera sostanza relitta (I
CCA, sentenza del 4 maggio 1999 in re C. c. P. e litisconsorti, del 30 novembre
1983 in re R. c. W., consid. 5; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 11 ad art. 5 CPC). In concreto gli attori otterranno, nel caso in
cui sarà accolta la loro petizione, quanto disposto da __________ __________
con testamento pubblico del 3 dicembre 1989 (la cui validità non è in
discussione), ovvero i beni lasciati in Svizzera dalla disponente, dedotti i
legati in favore dei nipoti.
-
Nel
caso in esame risulta dalla “dichiarazione di successione” del 28 marzo 1995
destinata al Ministero delle finanze italiano, compilata dall’esecutore
testamentario avv. __________ __________ (doc. G), che il valore dei beni
posseduti in Svizzera dalla defunta ammonta a Lit. 20’599’740’000, pari a circa
fr. 17'000'000.–, importo che taluni convenuti riconoscono finanche
espressamente (risposta __________ __________, __________ e __________
__________, pag. 6). Da tale somma occorre dedurre passivi per Lit. 34’084’149,
ovvero circa fr. 28’000.– (doc. G), e legati ai nipoti per complessivi fr.
260’000.– (doc. E). Ciò posto, il
valore litigioso ammonta a fr. 16’712’000.–.
Ora, per una causa ordinaria avente un valore siffatto l’onorario
dell'avvocato varia dal 3 al 6% del valore medesimo. In concreto la controversia
si limitava però alle eccezioni riguardanti la legittimazione attiva e
l'interesse degli attori alla causa di accertamento. Non si trattava di
problemi straordinariamente complessi, ma nemmeno di questioni elementari, di
modo che si giustifica di far capo all’aliquota del 4%. Qualora si trattasse di
rimunerare il patrocinio per una causa completa, l’onorario sarebbe perciò di
fr. 668’480.–. Se non che, in concreto la causa è lungi dall’essere conclusa.
Occorre commisurare l’onere di patrocinio, perciò, alla sola procedura intesa a
risolvere le eccezioni dei convenuti.
-
Giusta
l’art. 11 cpv. 1 TOA “per pratiche di esiguo valore che hanno richiesto un cospicuo
dispendio di tempo e nei casi di valore elevato ma che hanno richiesto un
impegno limitato” – e nella fattispecie la procedura volta a far dirimere le
sole eccezioni ha richiesto un impegno limitato per rapporto a quanto sarebbe
stato necessario nel caso di una causa completa – l’onorario dell’avvocato è
stabilito tenendo conto non solo del valore litigioso (come prevede l’art. 9
cpv. 1 TOA), ma anche del dispendio orario. In circostanze del genere il
Consiglio di moderazione fa capo alla formula:
O =
2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove O è
l’onorario da determinare, Ov l’onorario secondo il valore e Ot l’onorario a
tempo (Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 1, pag. 15).L’onorario a tempo
è calcolato in base a una remunerazione minima di fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv.
1 TOA per analogia).
- Gli
appellanti riepilogano il loro operato nella procedura in rassegna, ma non precisano
quanto tempo hanno dedicato i loro legali alla pratica (appello, pag. 9, n.
3.3). Se si considera che i patrocinatori hanno dovuto esaminare le eccezioni
(sollevate dagli interessati con risposta del 15 gennaio 1997), hanno
partecipato all’udienza preliminare del 7 maggio 1997 producendo un memoriale
scritto di 5 pagine e sono comparsi al dibattimento finale del 3 giugno 1998,
si può ragionevolmente presumere che per svolgere un lavoro simile e con la
stessa efficacia a un avvocato diligente sarebbero occorse non meno di 10 ore
(7 ore per l'esame delle eccezioni e la redazione del memoriale scritto, un’ora
e mezzo per la partecipazione alle udienze e il resto per le altre verosimili
prestazioni). Non entra in linea di conto, per converso, il dispendio di tempo
occorso per il patrocinio davanti al Tribunale federale, già remunerato dal
tribunale medesimo. Quanto alla retribuzione oraria, essa può essere fissata in
fr. 350.–, adeguata all'eccezionale importanza patrimoniale del litigio, alla responsabilità
dei legali, alla pervicacia della controparte e all'esito conseguito. Ne segue
che l’onorario secondo tariffa ammonta a:
2 X
668’480 X 3'500 = fr. 7'000.–.
668’480 + 3'500
Aggiungendo
le spese vive della parte e dei patrocinatori, l'indennità può equitativamente
essere fissata in complessivi fr. 7'200.–. In proposito l'appello va parzialmente
accolto, l'importo di fr. 1'000.– fissato dal Pretore risultando manifestamente
insostenibile.
-
Il Pretore ha respinto la domanda degli attori intesa
a far dichiarare temerario il comportamento dei convenuti poiché dopo la
sentenza del Tribunale federale essi hanno persistito nel mantenere le note
eccezioni. In appello gli attori ribadiscono la loro richiesta. Non a torto,
giacché agisce con manifesta ingiustizia chi impone una lite pur disponendo già
di una sentenza che gli faccia notare l’insostenibilità della sua pretesa (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art.
152 CPC). In concreto il Tribunale federale ha chiaramente rilevato che agli
attori va riconosciuta non solo la legittimazione, ma anche un interesse reale
e concreto all'azione (sentenza del 27 gennaio 1998, consid. 2). Persistendo
nel loro atteggiamento alla discussione finale del 3 giugno 1998, gli eccipienti
hanno agito perciò con manifesta ingiustizia, ovvero temerariamente. Se non
che, gli appellanti omettono qualsiasi indicazione sul danno patito e non
coperto dall’indennità per ripetibili (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 152 CPC), tanto più che in concreto nulla induce a
ritenere che l'indennità di fr. 7'200.– concessa a titolo di ripetibili non
copra adeguatamente i presumibili costi derivanti dalle prestazioni effettuate
dai legali. Non cifrata nemmeno nei motivi dell'appello, la richiesta si
dimostra perciò irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
-
Gli
oneri processuali del pronunciato odierno seguono la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia, che di per sé consisterebbe nella
metà di quella fissata dal Pretore (art. 24 lett. a LTG), tiene conto
dell'entità del litigio e dell'impegno che la trattazione del caso ha richiesto
all'autorità di ricorso. Le ripetibili si attengono al disposto dell’art. 17
cpv. 1 TOA. Quanto al grado di soccombenza, gli attori escono vittoriosi in
piccola parte sulla questione delle ripetibili (fr. 7'200.– su una pretesa di
fr. 50’000.–), mentre perdono interamente sulle altre questioni – ancorché
accessorie – inerenti alla responsabilità aggravata delle controparti, alla
tassa di giustizia e alle spese processuali. Ciò giustifica di porre a loro
carico sei settimi dei costi del processo, con obbligo di rifondere alle controparti
un'indennità di complessivi fr. 2'000.– per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 1000.–, da anticipare dagli attori, sono a carico dei convenuti
in solido, che rifonderanno agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
7'200.– complessivi per ripetibili.
Per il
resto la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1'050.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti per un settimo a carico di __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________
e __________ __________ in solido, mentre per sei settimi sono posti a carico
degli appellanti, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 400.– ciascuno per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ e __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
Comunicazione
alla Pretura del __________ di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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