AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.162
Data decisione, Autorità:
14.12.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00162
Lugano
14 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con petizione del 16 settembre 1997 da
__________ __________ __________ (1996), __________
(rappresentato
dal tutore ufficiale __________ __________, __________,
e
già patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),
contro
__________ __________ , __________ ();
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 6
ottobre 1998 da __________ __________ __________ __________ contro la sentenza
emanata il 16 settembre 1998 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il __________
__________ 1996 __________ __________ __________ __________, cittadina
domenicana, ha dato alla luce a Locarno __________ __________ __________
__________;
che la Delegazione tutoria
di __________ ha nominato curatore del bambino il tutore ufficiale __________
__________, con il compito di promuovere azione di paternità e di mantenimento
in nome del minorenne;
che il 16 settembre
1997 __________ __________ __________ __________, rappresentato dal curatore,
ha promosso davanti al Pretore di Locarno-Campagna azione di paternità e di
mantenimento nei confronti di __________ __________ __________ ,
cittadino domenicano residente a __________ (), postulando il
versamento di un contributo di mantenimento di fr. 600.– mensili fino a sei
anni, di fr. 640.– mensili fino a sedici anni e in seguito di fr. 700.–
mensili, oltre il versamento di fr. 7’200.– con interessi per le spese di mantenimento
relative all’anno precedente l’azione;
che il convenuto non si è
costituito in giudizio, avendo omesso di presentare la risposta nel termine
impartitogli;
che all’udienza
preliminare del 17 febbraio 1998 __________ __________ __________ __________,
citato nella forma degli assenti sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del
____________________ e del ____________________ __________, non è comparso;
che l’attore ha confermato
la propria domanda nel suo memoriale conclusivo del 1° luglio, rinunciando al
dibattimento finale;
che con sentenza del 16
settembre 1998 il Pretore ha accertato la paternità di __________ __________
__________ __________, ha ammesso l’attore al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, ma ha respinto l’azione di mantenimento;
che __________ __________
__________ __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello
del 6 ottobre 1998 in cui chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso
di riconoscergli il contributo alimentare postulato con la petizione;
che l’appello non è stato
notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che l’accertamento della
paternità non è più litigioso, mentre è contestata la reiezione del contributo
alimentare a carico del convenuto;
che nelle fattispecie
internazionali è competente a statuire in materia di contributi alimentari per
i figli il giudice del luogo di domicilio o di dimora abituale del beneficiario
della rendita, salvo che la competenza dipenda esclusivamente dalla nazionalità
di una delle parti (art. 1 cpv. 2 LDIP; art. 5 n. 2 della Convenzione di
Lugano);
che il diritto applicabile
è regolato nella Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.01),
ovvero dalle disposizioni in vigore nel luogo di dimora abituale del
beneficiario della rendita (art. 4 cpv. 1);
che in concreto l’attore,
di nazionalità dominicana, risiede nel Ticino sin dalla nascita, ragion per cui
le autorità ticinesi sono competenti a emettere un giudizio in virtù degli art.
276 segg. CC;
che, per quanto riguarda
il merito, i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio (incluse le
spese di educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela), il quale
consiste nella cura e nell’educazione, rispettivamente, per il genitore non
affidatario, in prestazioni pecuniarie (art. 276 cpv. 1 e 2 CC);
che il figlio può proporre
azione contro il padre o la madre per chiedere il mantenimento futuro e quello
per l’anno precedente la sua azione (art. 279 cpv. 1 CC);
che il contributo è
commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità
dei genitori e deve tenere conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio
(art. 285 cpv. 1 CC);
che nella fattispecie il
Pretore, accertata la precaria situazione finanziaria del convenuto e le sue
ridotte aspettative di occupazione in Italia (dove risiede), ha ritenuto di non
poter imporre a costui un contributo di mantenimento, quanto meno nelle attuali
circostanze;
che l’appellante ribadisce
l’obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento e di superare le proprie
difficoltà economiche, in particolare esercitando un’attività lucrativa per far
fronte ai propri impegni familiari;
che di principio, non
bastando i mezzi finanziari del genitore non affidatario, determinante per il
calcolo del contributo di mantenimento è il reddito ipotetico che questi
potrebbe oggettivamente conseguire dando prova di buona volontà (Hegnauer, Grund-riss des Kindesrechts,
4a edizione, pag. 148 nota 21.15c con riferimenti di dottrina; Hegnauer in: Berner Kommentar, nota 58
ad art. 285 CC);
che nondimeno si prescinde
dall’imporre un contributo di mantenimento qualora il genitore debitore non sia
neppure in grado di sopperire al proprio minimo esistenziale (DTF 123 III 8; Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, 4a edizione, pag. 469 nota a piè pagina 15a; Perrin, La méthode du minimum vital,
in: SJ 115 [1993] pag. 442);
che nel caso di un
genitore residente all’estero il reddito determinante per stabilire un
contributo di mantenimento è quello che l’interessato potrebbe conseguire in
buona fede nel paese di residenza (Rep. 1991 pag. 433);
che nella fattispecie il
convenuto, cittadino domenicano di professione autista, ha lasciato Santo
Domingo nel 1996 per trasferirsi in Italia, dove non ha lavoro e vive presso la
sorella, la quale provvede al suo mantenimento (deposizione __________
__________ __________ __________, verbale del 14 maggio 1998);
che nella notoria
situazione del mercato del lavoro in Italia, dove anche i nazionali con
formazione professionale incontrano gravi difficoltà nel trovare un impiego, vi
sono invero scarse probabilità che il convenuto, cittadino domenicano, possa
effettivamente conseguire un guadagno che gli consenta di eccedere il proprio
minimo esistenziale, anche dando prova di buona volontà;
che non è quindi
realistico imputare al convenuto un reddito ipotetico, visto che un suo
adeguato inserimento professionale sul mercato del lavoro italiano appare improbabile,
quanto meno a medio termine;
che in siffatte
circostanze la valutazione del Pretore, il quale ha rinunciato a porre a carico
del genitore non affidatario un contributo alimentare, resiste alla critica;
che al figlio rimane la
possibilità di chiedere nuovamente la fissazione di un contributo alimentare,
in virtù dell’art. 286 CC, qualora la situazione finanziaria del padre migliorasse;
che fino ad allora il
sostentamento dell’attore sarà garantito, per quanto la madre non riesca a provvedervi,
dall’assistenza pubblica (legge cantonale sull’assistenza sociale, RS
6.4.11.1);
che, per altro, la mancata
fissazione di un contributo di mantenimento in sede giudiziaria non esclude il
diritto dell’appellante all’assistenza pubblica (Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den
familienrechtlichen Unterhaltspflichten, in: AJP 8/1993, pag. 911);
che il gravame,
manifestamente infondato, può essere deciso con la procedura semplificata
dell’art. 313bis CPC;
che i costi dell’attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma vista la
particolarità del caso appare opportuno rinunciare al prelievo di tasse e
spese, mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, cui
l’appello non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
Non si prelevano tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________,
__________ (per __________ __________ __________ __________);
– __________ __________
__________ , __________ ().
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster