AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1998.168
Data decisione, Autorità:
09.11.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1998.00168
Lugano
9 novembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____
(accertamento di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 21 agosto 1996 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ -__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 ottobre 1998 presentato da __________ __________ -__________
contro la sentenza emessa il 25 settembre 1998 dal Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel 1976 __________ __________ ha costruito sulle particelle n.
__________ (vecchio n. __________) e __________ (vecchio n. __________) RFD di
__________ due case d'abitazione. __________ __________ ha acquistato la particella
n. , mentre __________ __________ - è divenuta proprietaria
della n. __________. A carico della particella n. __________e a favore della
sottostante n. __________ è stata iscritta, durante la costruzione delle case,
una servitù di passo pedonale e di posteggio. Sulla particella n. __________la
casa è sormontata da una soletta in calcestruzzo parallela alla strada
comunale, adibita a parcheggio e sotto la quale si trova un posteggio coperto,
accessibile dalla via pubblica mediante una rampa.
B. Il 9
maggio 1986 __________ __________ -__________ ha convenuto __________
__________ davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna per far
accertare che la servitù di posteggio era limitata a un posto auto e non a
tutta la superficie del piazzale. Nel 1987 __________ __________ -__________ ha
ampliato la superficie della soletta adibita a posteggio. __________ __________
ha venduto la particella n. __________ a __________ __________ nel gennaio
1988, avvertendolo dell'esistenza di una contestazione giudiziaria sull'estensione
del diritto di posteggio. La causa è stata stralciata dai ruoli il 31 gennaio
1994 per intervenuta perenzione processuale. Il 29 maggio 1995 __________
__________ -__________ ha introdotto davanti allo stesso Pretore un'azione possessoria,
chiedendo che fosse ordinato a __________ __________ di rimuovere un segnale di
divieto di posteggio e tre paletti verticali delimitanti i parcheggi sulla
soletta. Il Pretore ha accolto l'istanza con sentenza del 13 febbraio 1996. Un
appello presentato da __________ __________ è stato stralciato dai ruoli il 4
aprile 1996 per mancato versamento dell'anticipo (inc.
..__________).
C. Il
21 agosto 1996 __________ __________ ha convenuto __________ __________
-__________ davanti al Pretore di Locarno Campagna perché fosse accertata
l'esistenza di un diritto di passo e di posteggio di dimensioni normali secondo
le norme VSS e di attuazione del piano regolatore di , da determinare
con perizia, a favore del proprio fondo e a carico della particella della convenuta.
Nella sua risposta del 18 settembre 1996 __________ __________ - ha
aderito parzialmente alla petizione, postulando l'accertamento di un diritto di
posteggio con le dimensioni attualmente segnate nell'area esistente e “in
maniera da evitare immissioni di fumo e fuliggine al sottostante tetto della
particella n. __________”. In via riconvenzionale essa ha chiesto che
__________ __________ fosse condannato a rimuovere un pilastro in granito
situato sul proprio fondo e a risarcirle almeno fr. 600.– oltre accessori. Con
replica del 21 ottobre 1996 __________ __________ ha postulato, in via
subordinata, l'accertamento di un diritto di posteggio obliquo o perpendicolare
alla strada comunale, opponendosi alla domanda riconvenzionale. Nei successivi
allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni.
D. Il
23 aprile 1998 il Pretore ha respinto un'istanza di assunzione suppletoria di
prove del 1° aprile 1998 presentata da __________ __________ -.
Esperita l'istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 17
settembre 1998. Nel suo memoriale scritto del 31 agosto 1998 __________
__________ ha chiesto che fosse accertato un diritto di posteggio parallelo
alla strada comunale su tutta l'area contrassegnata con la lettera B sul piano
di mutazione depositato a registro fondiario e in via subordinata si è rimesso
al giudizio del Pretore per quel che concerne le dimensioni del posteggio,
ribadendo l'opposizione alla domanda riconvenzionale. __________ __________
- ha postulato con le sue conclusioni dell'11 settembre 1998
l'accertamento di un diritto di posteggio con le dimensioni dell'attuale posto
auto n. 3, secondo la planimetria allegato 1 alla perizia giudiziaria, e ha confermato
la richiesta di far ordine all'attore di rimuovere il pilastro in granito con
la comminatoria dell'esecuzione effettiva, rinunciando alla richiesta di risarcimento.
E. Statuendo
il 25 settembre 1998, il Pretore ha accolto la petizione e ha accertato
che la servitù di posteggio iscritta a carico della particella n. e a
favore della n. si estende su tutta la superficie della soletta, per
un solo posto auto parallelo alla strada comunale. La tassa di giustizia di fr.
900.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________
-, condannata a rifondere a __________ __________ fr. 1500.– per
ripetibili. Il Pretore ha respinto altresì la domanda riconvenzionale e ha
posto a carico di __________ __________ - la tassa di giustizia di
fr. 200.– e le spese, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.– per
ripetibili.
F. Contro
la citata sentenza __________ __________ -__________ è insorta con un
appello del 16 ottobre 1998 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia
annullato e gli atti rinviati al Pretore per far accertare dal geometra
revisore la linea di confine tra la strada comunale e la particella n.
__________. In subordine essa postula l'accertamento di un diritto di posteggio
a carico della particella n. __________e a favore della n. __________, con le
dimensioni del posto auto indicato con il
n. 3
sulla planimetria allegato 1 alla perizia giudiziaria, ovvero 5.25 m di
lunghezza e 2.68 m di larghezza, e chiede che in accoglimento della
riconvenzione l'attore sia condannato a rimuovere il pilastro in granito
situato al lato est della particella n. __________. __________ __________
propone con osservazioni del 16 novembre 1998 la reiezione dell'appello e la
conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. L'attore
ha indicato nella petizione un valore litigioso di fr. 10'000.–, non contestato
dalla convenuta. Nulla osta pertanto, da questo profilo, all'esame dell'appello
nel merito.
- L'art.
738 cpv. 1 CC stabilisce che l'estensione di una servitù è determinata dall'iscrizione
a registro fondiario, sempre ch'essa definisca chiaramente i diritti e le obbligazioni
che ne derivano. Se è chiara, l'iscrizione prevale su ogni altro genere di interpretazione
(DTF 123 III 461, 115 II 434 consid. 2b, 88 II 271, 86 II 243 consid. 4; Liver in: Zürcher Kommentar, n. 36, 103
e 109 ad art. 738 CC; Steinauer, Les
droits réels, vol. II, 2 edizione, pag. 330 n. 2291). Entro i limiti
dell'iscrizione, l'estensione della servitù può risultare dal titolo di
acquisto o dal modo in cui essa fu esercitata per molto tempo, pacificamente e
in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Decisivi sono il senso e lo scopo per il
quale la servitù è stata costituita, come pure l'interesse e le necessità del
fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2, 117 II 534 consid. 4;
I CCA,
sentenza del 23 settembre 1992 in re M. contro T), ritenuto che ogni servitù va
interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente
più di quanto occorre al suo normale esercizio (Steinauer, op. cit., pag. 331 n. 2292).
-
Il
Pretore ha rilevato anzitutto che l'iscrizione a registro fondiario e i
documenti giustificativi non consentono di determinare l'estensione della
servitù. Egli ha accertato che il progetto originario per l'edificazione delle
particelle n. __________e __________prevedeva la formazione di due posti auto
paralleli alla strada comunale, di cui uno a favore del fondo dominante. Se non
che, era poi stato costruito solo un posteggio e la servitù è così stata
esercitata perpendicolarmente alla strada comunale dopo l'ampliamento della
soletta, invadendo il suolo pubblico. Ciò premesso, il Pretore ha concluso che
l'estensione del diritto di posteggio non poteva comprendere il suolo comunale,
libero da servitù, ma consentiva un solo posto auto, parallelo alla pubblica
via, donde l'accoglimento della petizione.
-
L'appellante
rimprovera al Pretore di averle respinto a torto l'istanza di assunzione suppletoria
di prove intesa ad accertare il confine tra la sua proprietà e la strada
comunale. Essa sostiene che la linea di confine ricostruita dal perito non
corrisponde alla delimitazione con dadi in pietra esistente sul posto. Osserva
poi che se il confine fosse quello delimitato dal perito, la scala d'accesso al
fondo n. __________risulterebbe parzialmente edificata su suolo comunale.
Inoltre, il perito ha misurato 5 m fra l'angolo nord della scala d'accesso e il
cordolo a nord della strada comunale, come risulta dall'allegato 1 alla
perizia, mentre sulla planimetria ufficiale 28 luglio 1997 del geometra
revisore ing. __________ __________, allegato 8 alla stessa perizia, tale
tratto risulta avere la dimensione di almeno 6 m. Infine l'appellante afferma
che l'accertamento del confine non compete al perito giudiziario, ma al
geometra revisore, in contraddittorio con gli interessati. Per tali ragioni
chiede che gli atti siano rinviati al Pretore affinché stabilisca esattamente,
tramite il geometra revisore, il confine tra la strada comunale e la sua
proprietà.
-
La
Camera civile di appello, a istanza di una parte, può assumere le prove
rifiutate dal Pretore, comprese quelle proposte con istanza di assunzione suppletoria
(art. 192 cpv. 2 che rinvia all'art. 182, 309 cpv. 2 lett. g, 322 lett. b CPC).
Un rinvio degli atti al primo giudice non sarebbe quindi necessario ove questa
Camera ritenesse di esperire la prova respinta dal primo giudice. Nella
fattispecie il perito ha appurato, sulla base delle informazioni fornite dal
geometra revisore, che il bordo in dadi di pietra naturale ai limiti del
piazzale si trova su suolo pubblico e che i tre posteggi delimitati invadono il
suolo comunale per circa 90 cm in corrispondenza del posto auto n. 1 e per
circa 1 m verso il n. 3 (perizia del 12 settembre 1997, fascicolo giallo, pag.
4, 6, 11 e 14). L'appellante contesta tali risultanze e chiede che il geometra
revisore delimiti ufficialmente la linea di confine tra la sua proprietà e la
strada comunale, in contraddittorio con le parti. A prescindere dal fatto che
una verifica del genere richiederebbe il coinvolgimento del Comune di
__________, proprietario della strada confinante con il piazzale,
l'accertamento è superfluo ai fini del giudizio. La causa verte sull'estensione
della servitù di posteggio iscritta nel 1976 a carico della proprietà
dell'appellante e non sul numero di posteggi che è possibile ricavare dalla superficie
attuale del piazzale litigioso, ampliata a spese della convenuta nel 1976 e nel
-
Non vi è dunque motivo, come si vedrà ancora in seguito, di assumere la
prova respinta dal Pretore.
-
L'appellante sostiene che il Comune non ha mai reclamato per
l'occupazione del “presunto” suolo pubblico, di cui tollera l'uso dal 1976, e
che il giudice civile non è legittimato a esaminare la validità di un'eventuale
concessione a titolo di precario da parte dell'ente pubblico. Essa ribadisce
pertanto che pure la superficie della strada eventualmente compresa nel
piazzale dev'essere computata per calcolare le dimensioni dei posteggi, i quali
risulterebbero così sostanzialmente conformi alle norme VSS, una volta rimosso
il pilastro in granito abusivamente posato dall'attore. Le diffuse
argomentazioni dell'appellante sulla tolleranza dell'ente pubblico e sulle dimensioni
del piazzale e dei posteggi si dipartono tuttavia dal convincimento – fallace –
che la lite verta sulle possibilità di sfruttare a uso di posteggio il piazzale
così come questo si presenta dopo gli ampliamenti del 1976 e del 1987. Se non
che, oggetto della lite è solo l'estensione della servitù di posteggio iscritta
nel 1976. Le meticolose contestazioni dell'appellante sulle dimensioni del
piazzale, sui suoi confini e sulle misure dei posteggi non sono quindi
pertinenti, ciò che rende inutile esaminare nei particolari le singole censure
ai rilievi del perito giudiziario.
-
Dall'istruttoria
risulta che la servitù di posteggio controversa grava la superficie della
particella n. __________ delimitata in rosso e segnata con la lettera B sulla
planimetria n. ____________________ (istanza di iscrizione di servitù del 19
gennaio 1976, doc. B, inc. __________/__________richiamato; allegato n. 7 alla
perizia). Il perito ha precisato che il posteggio a favore del fondo dominante,
sulla base del noto documento giustificativo, aveva una lunghezza di 7.50 m
verso la strada, di 6.50 m verso la valle e una profondità media di 3.90 m, per
una superficie complessiva di 27.30 m2 (referto, pag. 8). Il
piazzale eseguito conformemente alla domanda di costruzione dell'aprile 1976
consentiva il posteggio di una sola autovettura in senso parallelo alla strada
(perizia, pag. 9; doc. D, perizia del 20 dicembre 1990, incarto richiamato n.
__________; testimonianze di __________ __________ e __________ __________, del
15 settembre 1987 e del 3 febbraio 1989, nell'incarto richiamato n.
__________). La convenuta ha ampliato il piazzale nel 1976 e nel 1987: ha
prolungato di circa 70 cm la piattaforma verso ovest (fotografia n. 4 allegata
alla perizia) e l'ha allargata, eliminando i caraci originari e le stanghe di
protezione e posando una lamiera grecata in guisa di cornicione, ciò che le ha
consentito di ottenere un'area rialzata dalla quale gli autoveicoli sporgono
rispetto alla superficie originaria del piazzale (perizia, pag. 9, fotografie
7-9; doc. M, inc. ..__________richiamato). Il perito ing.
__________ __________ ha accertato che sul piazzale è di fatto possibile
posteggiare tre veicoli perpendicolarmente alla strada comunale, ma ha
precisato che i posteggi delimitati sulla piattaforma non rispettano le misure
minime indicate dalle norme VSS (perizia, pag. 10) e costituiscono una fonte di
pericolo per la sicurezza stradale (perizia, pag. 14).
Quest'ultima
constatazione ricalca quella contenuta nella perizia allestita nel 1990
dall'arch. __________ __________, il quale aveva rilevato che “Nella situazione
attuale l'unica possibilità di posteggio dimensionato VSS è quella parallela
alla strada con un solo posto macchina. (...) L'attuale sistemazione del posteggio
in maniera perpendicolare alla strada non rispetta le norme di PR e soggiace
alle norme di polizia” (doc. D, perizia del 20 dicembre 1990, pag. 4, inc. n.
__________). L'arch. __________ __________, consultato dalla convenuta, ha
invero espresso il parere che lo sfruttamento della superficie del piazzale per
un unico posteggio parallelo sarebbe irrazionale (doc. S, nell'inc.
..__________richiamato). Tuttavia – giovi ripeterlo – in
discussione è l'estensione della servitù di posteggio iscritta a registro
fondiario nel gennaio 1976 e nulla giova all'appellante invocare lo
sfruttamento razionale del posteggio. Ora, il Pretore ha accertato che la
servitù di posteggio grava la superficie della soletta originaria, ciò che
l'appellante non contesta. Ne discende che la proprietaria del fondo serviente
deve lasciare a disposizione del titolare del diritto la superificie gravata,
senza poter rivendicare un uso concorrente del posteggio. Il titolare della
servitù, a sua volta, può posteggiare sulla parte del piazzale preesistente ai
lavori, ma non sulla parte aggiunta dalla convenuta. In altre parole, la
servitù si estende solo sulla superficie non rialzata del piazzale, senza
possibilità di sporgenza sulla pensilina aggiunta dalla convenuta (fotografie
7-9 allegate alla perizia).
-
Sostiene
ancora l'appellante che la domanda dell'attore costituisce un abuso di diritto,
poiché sia il precedente proprietario della particella n. __________sia
l'attore hanno sempre posteggiato i loro veicoli perpendicolarmente alla strada
comunale. Il posteggio perpendicolare alla strada comunale, usato dalle parti
da oltre vent'anni, consentirebbe l'esercizio della servitù nel rispetto del
principio del minor aggravio al fondo serviente, contrariamente a quanto
avverrebbe con il posteggio parallelo. Infine, la convenuta insiste nel
ribadire che l'autorità comunale non ha mai imposto il rigido rispetto delle
norme VSS, alle quali l'attore non potrebbe pertanto riferirsi senza incorrere
in abuso di diritto. L'argomentazione non è solo infondata, ma sfiora la temerarietà
se solo si pensa che l'uso del piazzale non è mai avvenuto pacificamente, come
ammetteva la stessa appellante nella petizione del 9 maggio 1986 (inc. n.
__________richiamato) e come emerge dalle numerose procedure giudiziarie
promosse davanti alla Pretura e al Giudice di pace, richiamate in causa. Per di
più, le censure dell'appellante, incentrate esclusivamente sulle possibilità di
sfruttamento ottimale del piazzale a uso di posteggio, sono inconcludenti ai
fini del giudizio. Il documento giustificativo dell'iscrizione a registro
fondiario (doc. M, inc. ..__________richiamato) prevede a
chiare lettere che la servitù di posteggio a favore della particella n.
__________grava tutta la superficie segnata in rosso, indicata con la lettera B
sul piano di mutazione n. __________. La convenuta non può quindi pretendere di
ridurre unilateralmente la superficie gravata dalla servitù (art. 737 cpv. 3
CC).
-
Il
Pretore ha respinto la riconvenzione per il motivo che questa doveva essere
diretta contro il costruttore del pilastro in granito, non trattandosi in
concreto di un'opera sporgente ai sensi dell'art. 674 CC. L'appellante
ribadisce di avere sollecitato l'attore a rimuovere il pilastro, che
costituisce “addirittura pericolo per la proprietà sottostante”, e soggiunge
che il costo per la rimozione e la posa di una bucalettere di altra natura è di
fr. 500.–, che il pilastro “costituisce un certo ostacolo” all'esercizio della
servitù sul posteggio n. 3, e che l'appellante non è in buona fede (art. 674
cpv. 3 CC). Così argomentando, però, la convenuta ripete pedissequamente quanto
esposto davanti al Pretore, senza confrontarsi con le motivazioni contenute
nella sentenza impugnata. Non debitamente motivato, su questo punto l'appello
si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Giovi in ogni modo rilevare che il pilastro in granito si trova sulla proprietà
dell'appellante, la quale ne ha acquisito la proprietà per accessione (art. 671
cpv. 1 CC; Steinauer, Les droits réels,
vol. II, 2ª edizione, pag. 75 n. 1636, pag. 77 n. 1639c segg.). Essa può quindi
disporne a piacimento, la servitù non comprendendo altri diritti oltre a quelli
di passo pedonale e di posteggio.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L'appellante rifonderà alla controparte, inoltre, un'equa indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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