AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.177
Data decisione, Autorità:
01.03.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00177
Lugano,
1° marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire
nella causa ..__________ (successioni: provvedimenti cautelari)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 2
marzo 1998 dal
__________. __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________.
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 30 ottobre 1998 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il
2
marzo 1998 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1900), cittadino italiano
residente a __________, ha aperto il 24 maggio 1974 presso il __________
__________ (ora __________ ) a __________ un conto denominato
“ n. __________”, autorizzando con procura valida anche post mortem
la moglie __________ __________ (1900), essa pure cittadina italiana, a
disporre del conto. Il giorno stesso egli ha depositato in banca una busta
chiusa, che la direzione dell'istituto avrebbe potuto aprire solo dopo il
decesso di entrambi i coniugi, la quale conteneva una procura post mortem
in favore del __________. __________ __________. __________ __________
__________ è deceduto a __________ __________ 1992, senza figli, lasciando un
testamento olografo del 10 settembre 1974 con cui designava la moglie in
qualità di erede universale. __________ __________ è deceduta a __________ il
__________ 1997, senza eredi legittimari, lasciando un testamento pubblico del
25 luglio 1996 in cui designava suo erede universale il __________. __________
__________.
B. Il 2
marzo 1998 __________ __________ ha inoltrato al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, un'istanza di provvedimenti cautelari nei confronti di __________ __________
perché fosse ordinato al __________ __________ di vietare ogni possibilità di
disposizione sul noto conto bancario. Con decreto emanato il giorno stesso
senza contraddittorio, il Segretario assessore ha accolto l'istanza in luogo e
vece del Pretore, disponendo il blocco del conto, salvo gli atti necessari alla
gestione patrimoniale e alla normale amministrazione. Il 12 marzo 1998
__________ __________ ha chiesto che, previo contraddittorio, il provvedimento
fosse revocato o quanto meno, in subordine, che __________ __________ fosse
tenuto a prestare una cauzione di fr. 200 000.–. Al contraddittorio del 22
aprile 1998 ogni parte ha ribadito le proprie posizioni, il convenuto
opponendosi a qualsiasi versamento.
C. Esperita
l'istruttoria, __________ __________ ha prodotto il 15 settembre 1998 un
memoriale conclusivo tendente a ottenere che il blocco bancario fosse
confermato, senza obbligo di cauzione da parte sua, e gli fosse assegnato un
termine adeguato per promuovere la causa di merito. Nel suo memoriale conclusivo
__________ __________ ha riaffermato la domanda di revoca, subordinatamente –
nel caso in cui il provvedimento cautelare fosse stato mantenuto – la domanda
di cauzione per l'ammontare di fr. 200 000.–. Le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale. Con decreto del 20 ottobre 1998 il Pretore ha confermato
il blocco del conto, salvo gli atti necessari alla gestione patrimoniale e alla
normale amministrazione, e ha respinto la domanda di cauzione, fissando
all'istante un termine di 60 giorni per avviare la causa di merito davanti al
foro competente. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.–
sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere
all'istante fr. 6500.– per ripetibili.
D. Contro
il decreto predetto __________ __________ è insorto il 30 ottobre 1998 con un
appello inteso a ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso che il
provvedimento cautelare sia revocato o, subordinatamente, condizionato al
deposito di una cauzione di fr. 50 000.–. Nelle sue osservazioni del 23
novembre 1998 __________ __________ propone di respingere l'appello e di
confermare il decreto del Pretore. Il 22 dicembre 1998, inoltre, egli ha
trasmesso a questa Camera una copia dell'atto di citazione con cui ha convenuto
__________ __________ davanti al Tribunale civile di __________ perché sia
accertata la sua “titolarità esclusiva” del conto bancario. Nella lettera
medesima egli chiede che in pendenza di tale causa sia conferito al __________
__________ un formale mandato di gestione del conto “secondo gli schemi di asset
allocation tracciati dalla banca”. Quest'ultimo scritto non è stato
intimato all'appellante.
Considerando
in diritto: 1. La richiesta dell'appellato volta al conferimento di un mandato
di gestione al __________ __________ è irricevibile. Davanti alla Camera civile
di appello l'emanazione di provvedimenti cautelari può entrare in linea di
conto solo ove le misure postulate si riferiscano “a domanda cautelare proposta
nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice (…)
o a domanda cautelare proposta in causa portata direttamente in appello” (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 1 ad art. 377). Nel caso in esame la richiesta dell'appellato non è
stata sottoposta al primo giudice né è formulata nell'ambito di una causa
portata direttamente in appello. Sfugge dunque alla cognizione di questa
Camera.
- Il
convenuto chiede dipoi che i tre fogli costituenti il doc. A annesso
all'appello, non esibiti prima, siano dichiarati irricevibili. La domanda è
infondata. Certo, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di recare nuove prove in
appello. Il documento prodotto dal ricorrente, tuttavia, si limita a riportare
stralci di giurisprudenza italiana sul tema della successione testamentaria.
Ora, giusta l'art. 16 cpv. 1 LDIP, il contenuto del diritto straniero – con la
relativa dottrina e giurisprudenza (Mächler-Erne
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 6 ad art.
- – va appurato d'ufficio, tant'è che allo scopo il giudice può sollecitare
la collaborazione delle parti. Nuove allegazioni in diritto sono quindi
ammissibili in ogni stadio di causa. Priva di consistenza, l'obiezione dell'appellato
deve perciò essere respinta.
-
Il Pretore ha verificato anzitutto la propria competenza sotto il
profilo dell'art. 89 LDIP, ravvisandola, e ha accertato la legittimazione
dell'istante a norma dell'art. 551 CC. Ciò premesso, egli ha esaminato i
requisiti cui l'art. 376 cpv. 1 CPC assoggetta l'emanazione di provvedimenti
cautelari, passando in rassegna il presupposto dell'urgenza, quello del
notevole pregiudizio e quello del buon fondamento insito nell'azione di merito,
per giungere alla conclusione che tutti e tre erano cumulativamente dati.
Quanto alla parvenza di esito favorevole, in particolare, il Pretore ha
ritenuto non potersi escludere che la procura post mortem conferita
all'istante da __________ __________ __________ il 24 maggio 1974 costituisca
una valida disposizione di ultima volontà, la moglie non avendo mai revocato
siffatta procura dopo la morte del marito e non avendo mai chiesto nemmeno il
trasferimento a suo nome della “__________ n. __________”. Non si giustificava
per converso, secondo il primo giudice, di imporre all'istante il deposito di
una cauzione, il convenuto non avendo allegato “il benché minimo elemento atto
anche solo a rendere verosimile il presumibile danno che gli deriverebbe dal
blocco”. Donde la conferma del provvedimento cautelare e la fissazione di un
termine all'istante per promuovere l'azione di merito.
-
L'appellante
sostiene che l'istante “non dispone assolutamente di un interesse sufficiente
per richiedere l'adozione di misure conservative”, la nota procura post mortem
non denotando alcuna valenza successoria. Per di più – egli continua – la causa
di merito avviata in Italia non ha probabilità di successo, proprio perché
nessuna disposizione a causa di morte conferisce all'istante un diritto
qualsiasi. Anzi, per quanto sollecitato nel 1974 dal direttore dell'istituto
bancario a redigere un testamento che dopo la sua morte legittimasse l'istante
a disporre del conto, __________ __________ __________ non ha mai redatto
alcuna disposizione in tal senso. A parere dell'appellante poi il provvedimento
litigioso non si giustifica neppure sotto il profilo dell'urgenza né – tanto
meno – sotto quello del notevole pregiudizio. Per quanto attiene alla cauzione,
infine, egli argomenta: “Il signor __________ non potendo disporre di quanto di
sua legale spettanza ritiene che, per garantire le spese di un onorario da lui
sostenute al fine di provare i suoi diritti, il signor __________ abbia ad
essere condannato a versare una somma di fr. 50 000.– a garanzia, almeno
parziale, delle sue spese di patrocinio”.
-
La
competenza del giudice svizzero a decretare blocchi cautelativi di conti
bancari sui quali si trovano – verosimilmente – beni di un'eredità aperta in
Italia è già stata esaminata anni addietro da questa Camera (Rep. 1995 pag. 157
consid. 1). Non vi è ragione per tornare su tale principio, del resto non
contestato dalle parti e conforme alla dottrina più recente (Karrer in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 17 all'introduzione degli art. 551-559
con richiami). Quanto alla legittimazione dell'istante, che vanta diritti
ereditari prevalenti rispetto a quelli del convenuto, essa non fa dubbio. È
vero che l'appellante solleva obiezioni al proposito, sostenendo che nella fattispecie
la nota procura post mortem non conferisce al resistente alcun
diritto (memoriale, pag. 3). La questione di sapere però se il convenuto abbia
reso sufficientemente attendibile la sua pretesa non riguarda la legittimazione,
bensì la parvenza di buon fondamento insita nell'azione di merito cui l'art.
376 cpv. 1 CPC assoggetta l'emanazione di ogni provvedimento cautelare. Andrà
dunque verificata in appresso.
-
I
tre presupposti – cumulativi – dai quali l'art. 376 cpv. 1 CPC fa dipendere
l'adozione di misure provvisionali sono già stati evocati dal Pretore (decreto
impugnato, consid. 3 in principio). Sull'urgenza non giova dilungarsi. È
manifesto infatti che, senza il blocco litigioso, l'appellante potrebbe
estinguere subito il conto bancario, vanificando l'oggetto del litigio (decreto
impugnato, consid. 3a). Egli per altro non nega tale intenzione, limitandosi a
eccepire che, data la sua disponibilità finanziaria, in caso di successo
nell'azione di merito la controparte “non avrebbe difficoltà a ottenere il
dovuto” (memoriale, pag. 7). Così argomentando egli dimentica tuttavia che il
blocco non è volto a costituire una garanzia di pagamento (ammissibile solo
qualora l'art. 271 LEF autorizzi un sequestro), bensì a conservare beni –
individuati – la cui proprietà e contesa. A nulla rileva pertanto la sua
asserita disponibilità finanziaria. Quanto al notevole pregiudizio, esso appare
senz'altro plausibile ove appena si pensi che nelle more della causa di merito
il convenuto sarebbe abilitato a disporre liberamente dell'avere in conto,
sicché l'appellante potrebbe non più vedersi reintegrare nella proprietà di
determinati valori, come sottolinea il primo giudice (decreto impugnato, consid.
3b). Su questi due punti l'appello si rivela d'acchito inconsistente.
-
Più
arduo è vagliare la parvenza di esito favorevole legata all'azione di merito
(sulla nozione si vedano i riferimenti in Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 376 CPC). Il Pretore ha intravisto tale
requisito nel fatto che – si rammenta – la procura post mortem firmata
da __________ __________ __________ a __________ il 24 maggio 1974 in favore
del convenuto potrebbe configurare una disposizione di ultima volontà. Tanto
più – egli ha continuato – che dopo la morte di __________ __________
__________ la moglie non ha invitato la banca ad annullare la procura né a
trasferirle la titolarità del conto (decreto impugnato, consid. 3c). L'ipotesi
non manca di indizi. Il testimone __________ __________ ha dichiarato in
effetti di avere avvertito, nel 1974, “la sensazione che lui [cioè __________
__________ ] voleva in qualche modo lasciare gli averi di questo
conto a questo signor __________ al momento della sua morte” (verbale del 29
luglio 1998, pag. 1 in fondo). Egli ha confermato altresì che nel 1974 la
moglie aveva verosimilmente assistito alla firma della procura post mortem,
sicché sapeva qual era il contenuto della busta che il marito aveva lasciato
alla direzione della banca perché fosse aperta solo dopo il decesso di entrambi
i coniugi (loc. cit.). Eppure essa non ha mai revocato l'atto dopo la morte del
marito, né ha mai chiesto alla banca il trasferimento della “ n.
__________” a suo nome. Il testimone __________ __________ ha soggiunto, da
parte sua, che “attorno al 1991/92” __________ __________ __________ aveva
firmato anche un foglio in bianco con l'intenzione di dare procura ordinaria (e
non solo post mortem) a __________ __________, che tale foglio era poi
stato “sicuramente completato con le indicazioni legali tipiche di una procura
e quindi inserito nei documenti di apertura del conto” (verbale citato, pag. 3
nel mezzo). È dunque possibile che – come reputa il Pretore – la vedova non si
sia mai sentita destinataria a pieno titolo degli averi rimasti in conto dopo
la morte del coniuge (decreto impugnato, consid. 3c in fine). Il problema è che
ciò non basta perché l'istante possa accampare con qualche verosimiglianza
pretese ereditarie.
-
Per
tacere dal fatto che almeno in un'occasione, dopo la morte di __________
__________ , __________ __________ ha disposto del conto prelevando
denaro “negli anni 1994/95” (verbale citato, pag. 3 in basso), ciò che contrasta
con la rinuncia – supposta dal Pretore – a diritti ereditari sulla “
n. __________”, l'unico documento che permetterebbe all'istante di vantare
pretese nella successione di __________ __________ __________ è la citata
procura post mortem del 24 maggio 1974. __________ __________ __________
ha lasciato bensì un testamento olografo del 10 settembre 1974, nel quale però
egli si è limitato a istituire la moglie in qualità di erede universale (atto
di pubblicazione del testamento, del 20 novembre 1997, nel fascicolo “edizione
da __________ __________ “). Per quanto sollecitato nel 1974 dal direttore
della banca a redigere una disposizione di ultima volontà che legittimasse la
vocazione successoria dell'istante (verbale citato, pag. 1 in fondo),
__________ __________ __________ non consta avere dato seguito all'invito, né
l'istante ha mai preteso il contrario. Quanto al foglio in bianco firmato da
__________ __________ __________ “attorno al 1991/92“, nulla di simile figura
agli atti. Ora, la procura post mortem del 1974 consiste in un
formulario di mezzo foglio in cui __________ __________ __________ ha scritto
di suo pugno il proprio nome, la data di nascita, il nome del procuratore,
l'indirizzo, la data di nascita del procuratore e la sigla della cittadinanza
(documento in busta nel fascicolo “edizione da __________ __________ “). A
parte la mancanza della data – lasciata in bianco – e a parte il testo
interamente prestampato, il documento non denota però alcun animus testandi.
Al procuratore esso conferisce bensì ampi poteri, ma sempre in quanto rappresentante
del titolare del conto, rispettivamente dei suoi eredi. Da nessun passaggio
della procura si desume che il procuratore possa, dopo la morte del titolare,
diventare egli medesimo titolare dell'avere in conto.
-
Il
Pretore accenna al fatto che una procura valida solo post mortem va
considerata alla stregua di una disposizione di ultima volontà e soggiace
pertanto alla forma dei testamenti (decreto impugnato, pag. 5 in basso).
L'accenno è pertinente, come pure le citazioni di dottrina (Watter in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, 2ª edizione, n. 8 ad art. 35 CO; Zäch
in: Berner Kommentar, edizione 1990, n. 70 ad art. 35 CO; von Tuhr/ Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen
OR, 3ª edizione, pag. 369 seg.), ma a nulla sussidia. Quand'anche, in effetti,
una procura post mortem adempia le esigenze formali di un testamento
(ciò che nella fattispecie appare assai dubbio, se non escluso), essa non
conferisce più diritti di quanti ne enuncia e rimane una semplice procura. In
concreto il testo del documento, per di più, non lascia spazio a
interpretazioni, né è mai stato inteso dalla banca come suscettibile di fondare
aspettative ereditarie, tant'è che __________ __________ __________ era stato
invitato a formalizzare un'eventuale istituzione di erede o di legatario per
testamento (verbale citato, pag. 1 in fondo). Del resto non consta che una
simile procura possa assurgere, per avventura, a una valida istituzione di
erede o di legatario secondo la legge italiana. Pur volendo soprassedere alle
esigenze di forma che quest'ultima dispone in caso di testamento olografo (art.
602 segg. del Codice civile), anche nel diritto italiano una dichiarazione di
ultima volontà deve denotare “la volontà definitiva dell'autore nel senso che
essa si sia compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e sia
diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il
tempo successivo alla morte“ (Pescatore/Ruperto,
Codice civile, Milano 1993, n. 1 ad art. 587 con richiami). Già a prima vista
la procura in esame non adempie lontanamente siffatto presupposto.
-
Nelle
condizioni descritte la circostanza che __________ __________ non abbia
revocato la procura post mortem lasciata dal marito o non si sia fatta
trasferire la “__________ ordinato senza contraddittorio il 2 marzo 1998 dal
Segretario assessore. Ciò posto, occorre nondimeno prevenire che eventuali
rimedi giuridici sul piano federale siano resi illusori nel loro effetto. Il
__________ __________ procederà quindi alla levata del blocco solo al momento
in cui gli sarà presentato, da parte dell'avente diritto, una dichiarazione da
cui risulti che nessun ricorso è stato introdotto al Tribunale federale,
rispettivamente che a eventuali ricorsi introdotti non è stato conferito
effetto sospensivo. Questa Camera non potendo fornire simili indicazioni con
sufficiente attendibilità (in materia civile solo i ricorsi per riforma e per
nullità vanno depositati presso la cancelleria del Tribunale di appello),
l'attestato dovrà emanare dal Tribunale federale medesimo, cui l'appellante si
rivolgerà a tempo debito giustificando la propria richiesta.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), tanto in prima
quanto in seconda sede. L'indennità per ripetibili davanti a questa Camera corrisponde
all'importo chiesto dall'appellante, adeguato alle particolarità del caso (con
riferimento indicativo all'art. 15 prima frase TOA, che rinvia all'art. 9 cpv.
1 TOA: art. 150 seconda frase CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e il decreto impugnato è riformato come segue:
-
L'istanza
di provvedimenti cautelari è respinta.
-
Il
blocco del conto bancario formante oggetto del decreto cautelare emesso il 2
marzo 1998 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, è revocato. Il __________ __________, , è invitato a
liberare il conto “ n. __________” a favore dell'avente diritto,
dietro consegna di una dichiarazione del Tribunale federale da cui risulti che
nessun ricorso è stato esperito in quella sede o che eventuali ricorsi esperiti
in quella sede non sono muniti di effetto sospensivo.
-
La
tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.– sono poste a carico di
__________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 6000.– per
ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
III. Comunicazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________ (per esecuzione).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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