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Numero d'incarto:
11.1998.33
Data decisione, Autorità:
08.09.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00033
Lugano,
8 settembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli
Raveglia, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio)
della Pretura di Locarno-Campagna promossa con petizione dell’11 marzo 1994 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(ora
patrocinato dalla lic. iur. __________ __________,
studio
avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sul
decreto cautelare dell’11 febbraio 1998 con cui il Pretore ha respinto un
aumento del contributo provvisionale chiesto il 23 dicembre 1997 dall’attrice
unitamente alla figlia
__________ (1979), __________
(patrocinata
a sua volta dall’avv. __________ __________, __________)
in favore di
quest’ultima;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 18 febbraio 1998 presentato
da __________ e __________ __________ contro il decreto cautelare emesso l’11
febbraio 1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
- Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una causa
di divorzio promossa l’11 marzo 1994 da __________ __________ davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, il marito __________
__________ è stato obbligato con decreto cautelare del 10 settembre 1997 a
versare in via provvisionale alla figlia , nata il __________ 1979,
un contributo alimentare di fr. 1325.– mensili dal 1° settembre 1996 al 31 ago-sto
1997 e di fr. 325.– mensili dopo di allora. Un appello introdotto da __________
__________ contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera,
che statuendo il 18 giugno 1998 ha fissato il contributo per la figlia dopo il
31 agosto 1997 in fr. 725.– mensili (inc. ..).
B. Il 31 ottobre
1997 __________ __________ ha concluso l’apprendistato presso la __________
__________ __________ __________ __________ __________ e all’inizio di novembre
è partita per l’Australia allo scopo di seguire corsi di inglese dal __________
al __________ 1998. Insieme con la madre essa ha inoltrato al Pretore, il 23
dicembre 1997, un’istanza di provvedimenti cautelari per ottenere che il
contributo in suo favore fosse aumentato retroattivamente dal 1° novembre 1997
a fr. 2284.– mensili. Al contraddittorio del 5 febbraio 1998 __________ chiesto
dal figlio dopo i 18 anni di età soggiace tuttavia alla legge nuova (Forni, op. cit., pag. 446 a metà). Nel
caso specifico l’istanza di modifica è stata introdotta quando la figlia aveva
già compiuto 18 anni. V’è da interrogarsi quindi se sia giustificato continuare
ad applicare la vecchia legge solo perché la causa di divorzio tra i genitori è
tuttora pendente.
-
Il quesito non manca
di rilievo giuridico. Se ai fini dell’attuale giudizio si applicasse invero la
vecchia legge (quella che fissava la maggiore età a 20 anni), l’istanza del 23
dicembre 1997 doveva essere trattata – e così è stata trattata dal Pretore – come
una domanda cautelare presentata dalla moglie nella causa di divorzio per ottenere
un aumento del contributo provvisionale in favore della figlia ancora minorenne
(art. 145 cpv. 2 CC). Si applicasse invece la legge nuova, l’istanza avrebbe
dovuto essere trattata come una domanda della figlia volta a ottenere un aumento
del contributo in suo favore giusta l’art. 277 cpv. 2 CC. Nel primo caso
l’istanza soggiaceva alla procedura di camera di consiglio (art. 376 cpv. 2
lett. d e 419 cpv. 3 CPC), nel secondo si sarebbe dovuta applicare quella
dell’assistenza tra parenti (art. 425 cpv. 1 CPC). Per contingenze fortuite in
concreto la distinzione non ha effetti pratici. L’istanza è stata presentata in
effetti sia dalla moglie sia dalla figlia; inoltre era diretta a un giudice
competente a esaminarla tanto come istanza cautelare quanto come istanza di
mantenimento (art. 279 cpv. 2 CC) ed è stata decisa con una procedura – il rito
sommario – assimilabile a quella dell’assistenza tra parenti. L’ipotesi che siano
stati compiuti atti nulli (art. 142 CPC) o annullabili (art. 143 CPC) può
dunque essere esclusa (analogamente: I CCA, sentenza del 21 marzo 1995 in re
G., consid. 1b). I termini di impugnazione sono inoltre gli stessi (art. 370
cpv. 2 e 428 cpv. 2 CC). La questione di sapere se la domanda in esame dovesse
essere trattata come istanza di mantenimento anziché come istanza cautelare di
modifica può dunque, in ultima analisi, rimanere irrisolta.
-
Nella fattispecie il
Pretore ha lasciato aperta la questione di sapere se il corso di inglese
frequentato dalla figlia in Australia possa considerarsi rientrare nella
normale formazione di un impiegato di banca. Accertato che durante
l’apprendistato, tra il 25 agosto 1994 e il 31 ottobre 1997, l’interessata
aveva percepito complessivi fr. 32 430.25 netti, oltre il contributo alimentare
erogato dal padre, egli ha ritenuto che la ragazza avrebbe senz’al-tro avuto
l’opportunità di accantonare mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle proprie
necessità professionali. Non si giustificava perciò di chiamare il genitore a
fornire ulteriori contributi giusta l’art. 277 cpv. 2 CC.
-
Le appellanti
ribadiscono che il noto corso di inglese costituisce “il naturale compimento
del curriculum a suo tempo intrapreso con il consenso di entrambi i genitori”,
tant’è che il convenuto non si è opposto al soggiorno linguistico, quantunque
la partenza della figlia gli fosse stata “ampiamente preavvisata”. D’altro lato
– esse affermano – il convenuto è sicuramente in grado di stanziare il
contributo richiesto conservando un margine del 20% sul proprio fabbisogno
minimo. Non sussistendo le premesse per ottenere una borsa o un prestito di
studio, il figlio maggiorenne deve fare assegnamento sui genitori, i quali non
possono costringerlo a intaccare la propria sostanza ove dispongano di
sufficiente capacità economica. Nel caso in esame, per di più, il poco denaro
risparmiato dalla figlia durante l’apprendistato appare irrilevante per
rapporto alla situazione finanziaria dei genitori, mentre l’ammontare degli
ipotetici risparmi calcolato a posteriori dal primo giudice risulta puramente
teorico.
-
L’art. 277 cpv. 2 CC
stabilisce che “se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora ultimato
la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente
pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a
provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa
normalmente concludersi”. L’obbligo di mantenimento dopo la maggiore età ha
natura eccezionale ed è destinato a far sì che il figlio possa sovvenire alle
proprie esigenze materiali esercitando una professione conforme alle sue
attitudini. Quanto alla formazione, essa deve avere carattere professionale,
senza essere né una seconda formazione né una formazione supplementare; inoltre
il piano di studi deve già essere stato definito nei suoi tratti essenziali
prima della maggiore età del figlio (DTF 118 II 98 consid. 4a, 117 II 129 consid.
3b, 115 II 126 consid. 4b, 114 II 207 consid. 3a, 113 II 376 consid. 2, 111 II
416 consid. 2 e 410 consid. 2).
-
Nella fattispecie è
pacifico che la figlia ha ottenuto il diploma di impiegata di commercio presso
la __________ __________ __________ a __________, vedendosi anche prospettare
concrete possibilità di assunzione (riassunto scritto prodotto dal convenuto al
contraddittorio del 5 febbraio 1998, pag. 2). Che la normale formazione di un
impiegato di banca comprenda anche soggiorni linguistici all’estero non risulta,
né è stato reso verosimile che in concreto l’apprendimento dell’inglese fosse
un requisito o anche solo un titolo preferenziale di assunzione. Certo, in
campo bancario la conoscenza di tale lingua può rivelarsi utile, come può
essere proficua nel settore commerciale in genere e nel comparto del terziario
in particolare. Ciò non basta tuttavia, quanto meno in difetto di particolari
motivi (di cui in concreto manca qualsiasi dimostrazione) per considerare un
soggiorno linguistico in Australia come parte integrante della comune formazione
di un impiegato, tanto meno se si pensa che nel caso specifico la __________
__________ __________, offrendo all’interessata un posto nel proprio organico,
considera l’appellante pronta a essere inserita nel contesto professionale scelto.
-
Il caso potrebbe –
forse – apparire diverso qualora il soggiorno linguistico si inquadrasse in uno
specifico corso di training bancario. A parte il fatto però che anche in tale
ipotesi andrebbe esaminato se esso non costituisca una formazione supplementare
nel senso della giurisprudenza (sopra, consid. 6), la scuola cui si è iscritta
l’interessata non denota alcun carattere professionale (doc. BBB e CCC, 2°
foglio). L’insegnamento consiste – e gli atti non legittimano altra conclusione
– in ordinari corsi di inglese, apparentemente analoghi a quelli per adulti che
organizza la Divisione della cultura nel Cantone Ticino. Rientrano quindi
nell’ambito dell’istruzione generale che ognuno può seguire e non lasciano
trasparire alcuna connotazione d’indole commerciale, tanto meno bancaria.
-
L’interessata sembra
far valere che, comunque sia, il genitore ha saputo con largo anticipo del suo
stage all’estero, senza essersi mai opposto. In realtà l’unico elemento addotto
a sostegno di tale assunto consiste in una lettera del 13 maggio 1997 nella
quale essa annunciava al padre le proprie intenzioni (doc. VV). Non risulta
però che il convenuto abbia aderito alla proposta, foss’anche solo per atti
concludenti. Anzi, una successiva lettera del 9 ottobre 1997 la figlia si
doleva appunto di non avere ottenuto alcun riscontro (doc. ZZ). Non si può
dunque sostenere che, a prescindere dal carattere non professionale del corso
linguistico, il convenuto abbia assunto l’onere di contribuire al mantenimento
della figlia anche dopo la maggiore età.
-
Ciò posto, l’appello
potrebbe essere respinto già in base alle considerazioni che precedono. Giovi
soggiungere nondimeno che a norma dell’art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono
liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente
pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con
altri mezzi. Ciò vale a maggior ragione per il mantenimento dopo la maggiore
età, che come si è visto ha natura eccezionale (sopra, consid. 6).
Contrariamente a quanto asseriscono le appellanti, il figlio maggiorenne deve
quindi provvedere alla sua formazione facendo capo in primo luogo ai suoi
elementi di reddito e di sostanza. Nel caso in esame il Pretore ha ritenuto
che, con quanto aveva guadagnato come apprendista fra il 25 agosto 1994 e il 31
ottobre 1997 (complessivi fr. 30 430.50), la figlia avrebbe potuto finanziare
essa medesima il suo soggiorno linguistico, il padre continuando a erogarle
parallelamente un contributo di fr. 1325.– mensili fino al 31 agosto 1997 e di
fr. 725.– mensili dopo di allora (sopra, consid. A). L’interessata obietta che
i suoi risparmi sono “molto modesti” e che l’importo calcolato dal Pretore è
“del tutto teorico” (appello, pag. 7 in fondo), ma non indica – né tanto meno
documenta – a quanto tali risparmi ammontino. Anche sotto il profilo finanziario
manca dunque la verosimiglianza che essa debba fare assegnamento su ulteriori
contributi da parte del padre.
-
Per di più, proprio
per il suo carattere di eccezionalità, l’obbligo di mantenimento dopo la
maggiore età è dato solo se in sua mancanza il figlio sarebbe costretto a interrompere
gli studi (DTF 111 II 416 consid. 2; Hegnauer
in: Berner Kommentar, Berna 1997, n. 23 e 24 ad art. 277 CC). Nel caso precipuo
non risulta che per far fronte al proprio soggiorno linguistico, assolto e
ormai concluso, la figlia abbia dovuto contrarre mutui o si sia dovuta in
qualche modo indebitare. Avrà forse fatto assegnamento su denaro della madre,
ma di ciò non è parola né vi è traccia agli atti. Sta di fatto che le pretese
necessità economiche della figlia per frequentare il corso di inglese
all’estero non sono state rese verosimili. Donde l’infondatezza del ricorso.
-
Gli oneri processuali,
commisurati all’entità del litigio, seguono la soccombenza (art.148 cpv. 1
CPC). Fosse ricevibile come appello della sola madre o solo come appello della
sola figlia (sopra, consid. 3), l’esito del gravame rimane il medesimo, sicché
non vi è ragione per derogare al principio della solidarietà in materia di
costi (art. 148 cpv. 4 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– complessivi per ripetibili di
appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– lic. iur. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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