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Numero d'incarto:
11.1998.6
Data decisione, Autorità:
28.04.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00006
Lugano
28 aprile 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ._ (revoca dell’interdizione) della Divisione degli interni, sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
16 settembre 1994 da
__________ __________, __________
(ora patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione
del 17 dicembre 1997 presentata da __________ __________ contro la decisione
emessa il 26 novembre 1997 dalla Divisione degli interni quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con risoluzione del 29 ottobre 1963 lo Zivilamtgericht di Berna
ha pronunciato, in applicazione dell’art. 369 CC, l’interdizione di __________ __________
(__________). Il 7 settembre 1983 la stessa autorità e l’11 gennaio 1994 il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dove il pupillo risiede dal 1977, hanno
rigettato due sue richieste intese alla revoca dell’interdizione.
B. Il 16
settembre 1994 __________ __________ ha instato davanti alla Divisione degli
interni, sezione enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, perché
fosse revocata la tutela, fosse sollevato dall’ incarico il tutore __________ __________,
fosse allestito un rendiconto e gli fosse dato accesso agli atti. Il 19 ottobre
1995 l’autorità di vigilanza ha respinto l’istanza, consentendo nondimeno al
tutelato, a titolo di prova e per un anno, di gestire in modo autonomo e
indipendente i propri redditi. Il 20 febbraio 1997 questa Camera, adita da __________
, ha annullato la predetta decisione e ha rinviato l’incarto
all’autorità di vigilanza per nuovo giudizio previo completamento
dell’istruttoria (inc. ..).
C. Nel
frattempo, con risoluzione dell’11 settembre 1996 la Delegazione tutoria di __________
ha autorizzato il tutore a versare la rendita di invalidità e la relativa prestazione
complementare direttamente al pupillo, affinché questi potesse gestirle da sé
solo durante un periodo di prova di un anno. __________ __________ ha presentato
ricorso contro la predetta decisione.
D. Il 26
novembre 1997 l’autorità di vigilanza, dopo avere sentito all’udienza del 7 maggio
1997 il tutore e il pupillo, ha respinto l’istanza di revoca dell’interdizione.
Non sono state prelevate né spese né tassa di giustizia ed __________ __________
è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria per gli atti successivi
al 20 febbraio 1997.
E. Il 17
dicembre 1997 __________ __________ è insorto contro la risoluzione della
Divisione degli interni, Sezione enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele, con un ricorso (recte: appello) nel quale chiede – previa concessione
dell’assistenza giudiziaria – l’an-nullamento della decisione impugnata.
F. Il 23 novembre 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha nominato __________
__________ tutore di __________ __________ in sostituzione di __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 433 cpv. 1 CC in caso di interdizione, la tutela cessa con la revoca da
parte dell’autorità competente, la quale è obbligata a ordinarla tosto che la
causa di tutela sia scomparsa (cpv. 2). La procedura è regolata dal diritto
cantonale (art. 434 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino la competenza in materia di
revoca spetta alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele (art. 47 e art. 48 cpv. 1 LAC), le cui decisioni sono impugnabili entro
venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 423 cpv. 3 CPC e
54a LAC). La persona interdetta ha la legittimazione a ricorrere (art. 433 cpv.
3 CC e 47 LAC).
-
Nei
casi di interdizione per causa di infermità o debolezza di mente, come pure per
cessazione di una durevole protezione o assistenza nell’interesse dello stesso
o dell’altrui sicurezza, la revoca può essere pronunciata solo previa relazione
di periti (art. 436 CC; Strub,
Die Aufhebung der Entmündigung, Friburgo 1984, pag. 34 segg.; Riemer, Grundriss des Vormundschafts-rechts,
2ª edizione, Berna 1997, pag. 105 nota 193). L’autorità può fondare il proprio
giudizio sulla relazione peritale di un’altra autorità, a condizione
evidentemente che essa risulti attuale e imparziale (ZVW 2/1947 n. 7 pag.
22/23), ma può rinunciare alla stessa ove la richiesta di revoca sia
chiaramente destinata all’insuccesso o abusiva (Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB
I/2, Basilea 1999, n. 3 ad art. 436).
-
L’autorità
di vigilanza, sulla base di due perizie (l’una del 16 marzo 1992 del dott. __________
__________, l’altra del 10 marzo 1994 del dott. __________ __________) che
concordavano sulla necessità di mantenere la tutela a tempo indeterminato, ha
respinto l’istanza anche perché l’interessato non era stato in grado di
amministrare le proprie rendite durante il periodo di prova. L’appellante nega
l’esistenza – ora come nel 1963 – di un motivo di tutela e contesta la valenza
delle due perizie, che sarebbero sconfessate dalle numerose testimonianze agli
atti. Sostiene in particolare che il referto del dott. __________, assunto
nell’ambito di un’altra procedura, è lacunoso, non è attuale e si limita a ritrascrivere
le conclusioni delle perizie allestite il 24 luglio 1963 dalla Psychiatrische
Universität di Berna e il 4 maggio 1983 dal Psychiatrische Polyklinik di
Berna. Quanto al referto del dott. __________, redatto su richiesta
dell’appellante, esso non costituirebbe un valido mezzo di prova poiché è stato
trasmesso all’autorità di vigilanza senza la sua autorizzazione, in violazione
quindi del segreto professionale del medico.
-
In
concreto risulta che il dott. __________ ha rilasciato il suo referto il 16
marzo 1992, nell’ambito di una procedura di revoca dell’interdizione chiesta
dal tutelato e respinta con risoluzione 11 gennaio 1994 dal Consiglio di Stato.
Il perito ha ripercorso in tale occasione il vissuto del paziente dal 1963 al
1992, basandosi per il periodo anteriore al 1963 e per quello tra il 1963 e il
1983 su perizie della Psychiatrische Universitätsklinik e del
Policlinico di Berna e per il periodo successivo su atti ufficiali del
tutore, su altri documenti e su un colloquio con il peritando. Contrariamente a
quanto afferma quest’ultimo, lo specialista non si è limitato a tradurre
precedenti perizie, ma ha analizzato il vissuto psichiatrico del paziente
soffermandosi anche su episodi posteriori al 1983, sintomatici del perdurare
della malattia (perizia, pag. 5 e 7). Né si può rimproverare al perito di avere
eccessivamente limitato l’indagine personale del peritando, poiché se questa è
– di regola – obbligatoria, l’esame dell’incarto costituisce pur sempre la
fonte di informazione principale (Schnyder/Murer,
op. cit., nota 119 e nota 124 ad art. 374 CC). Neppure può dirsi che il referto
del dott. __________ non sia più attuale. Lo specialista ha concluso che a quel
momento il paziente era ancora affetto da infermità mentale, segnatamente da
parafrenia, ovvero una psicosi delirante cronica. Tale stato si manifesta anche
a livello dei piani di vita, che appaiono inadeguati alla realtà, perché profondamente
intessuti di megalomania ed egocentrismo su cui l’interessato non ha la minima
facoltà di critica. Il perito ha concluso che la prognosi della malattia non prevede
alcun miglioramento, nel senso che i sintomi non possono decrescere con gli
anni (perizia pag. 16 seg.).
Vari testi
hanno dichiarato invero che l’appellante appare una persona normale, tanto da
essere rimasti sorpresi nell’appren-dere che era stato posto sotto tutela (deposizioni
Plötzger, Schumacher, Campagna), ma le loro convinzioni personali non sono
oggettivamente sufficienti per sconfessare le valutazioni del perito. Intanto,
come ha sottolineato il dott. __________, l’appellante si presenta lucido,
appare di buona intelligenza, affabile nel contatto, ma evidenzia tratti di
megalomania che lo mettono al centro di un mondo da lui stesso dominato
(perizia, pag. 7 seg.). Egli inoltre, sapendo di essere sotto tutela, vive due
registri della sua realtà: quella “reale”, caratterizzata da una rendita
d’invalidità, e quella “immaginaria”, in cui egli è magnate d’industria, delle
finanza e anche grande medico (perizia, pag. 9).
- Per
quanto riguarda la perizia del dott. __________, l’appellante ritiene che essa
non è un valido mezzo di prova poiché il medico l’ha trasmessa al tutore in
violazione del segreto professionale. Ora, la procedura civile ticinese non
regola il destino di prove assunte illegalmente. Frank/Streuli/Messmer privilegiano la tutela della
personalità (art. 28 CC) e della sfera privata (art. 179 segg. CP), concludendo
che devono essere ponderati in ogni singolo caso l’interesse all’accertamento
della verità, da un lato, e la gravità dell’infrazione, dall’altro (Kommentar zur
zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, nota 6 al § 133 e nota 5 al §
140 con rinvio a ZR 94 n. 36). Di parere analogo è Vogel,
il quale sottolinea che di fronte
a una violazione di legge devono essere considerati la gravità dell’illecito
rispetto all’interesse giuridico che la prova riveste per la parte che se ne
prevale (Grundriss des Zivilprozessrechts, 5ª edizione, pag. 263 nota 101 segg.).
Anche il Tribunale federale segue tale orientamento (DTF 109 Ia 246 consid.
2b). Habscheid conclude invece
per l’inammissibilità in genere di prove assunte illegalmente, ritenendo che né
l’interesse pubblico né l’interesse privato giustificano una simile lesione
della personalità (Beweisverbot bei illegal, insbesondere unter Verletzung des Persönlichtkeitsrechts,
beschafften Beweismitteln, in: SJZ 89 [1993] pag. 187 segg.).
Nella
fattispecie non risulta dagli atti se il medico ha trasmesso il suo referto al
tutore con o senza l’autorizzazione dell’appellan-te. Si versasse nella seconda
ipotesi, il medico avrebbe violato il segreto professionale rivelando segreti a
lui confidati per ragione della sua professione (art. 321 cpv. 1 e 3 CP). E
siccome la violazione del segreto professionale è un illecito penale, il
referto in questione sarebbe di principio inammissibile come mezzo di prova
(SJZ 92 [1996] pag. 362 consid. dd in fondo con numerosi richiami), il giudice
civile non dovendo avallare comportamenti penalmente sanzionabili (Gaillard, Le sort des preuves illicites
dans le procès civil, in: SJ 120 [1998] pag. 666). Nella fattispecie non consta
che l’appellante abbia querelato il medico. Ciò non toglie che l’eventuale
violazione del segreto professionale potrebbe anche essere accertata
pregiudizialmente, in sede civile, se gli atti sono chiari (Gaillard, op. cit., pag. 670). Se non
che, come detto, in concreto manca qualsiasi elemento per un serio esame
pregiudiziale. Non è quindi possibile affermare che il referto del dott. __________
sia stato inviato al tutore illecitamente. Sia come sia, si volesse anche
partire da tale ipotesi e ignorare la perizia del dott. __________ ai fini del
giudizio, rimarrebbe pur sempre come valido mezzo di prova la perizia del dott.
__________, la quale esclude univocamente che lo stato di salute
dell’appellante possa migliorare. L’attendibilità di tale conclusione non dà
adito a dubbi.
-
Nelle
circostanze descritte, tenuto conto altresì che il dott. __________ conclude per
la necessità di mantenere la tutela a salvaguardia degli interessi personali
dell’appellante, non soccorrono i presupposti per una revoca. È vero che
l’appellante non rappresenta un pericolo per la sicurezza altrui; anzi,
dall’istruttoria è emerso che egli ha seguito coscienziosamente le indicazioni
mediche per la cura del diabete di cui soffre (deposizione del dott. __________)
e che mantiene ordinato e pulito l’appartamento in cui vive (deposizione __________).
Tuttavia durante il breve periodo in cui la Delegazione tutoria di __________ gli
ha concesso autonomia per la gestione dei suoi redditi egli non ha pagato la pigione,
né l’elettricità, né il premio dell’assicurazione domestica e contro la
responsabilità civile, tanto che il tutore gli ha poi revocato la concessione.
L’appellante si è invero giustificato adducendo di aver creduto che la misura
non fosse ancora in vigore (appello, pag. 7 seg.), ma ciò dimostra se mai come
egli non si renda ben conto della realtà. Quanto al generico richiamo circa la
poca chiarezza della sua situazione patrimoniale e delle passate gestioni
tutorie, esso non spiega in alcun modo le predette omissioni. Per di più lo stato
delle sue finanze è chiaro, il tutore avendo regolarmente presentato il rendiconto
annuale sin dall’assunzione dell’incarico (doc. 38). Contestare in condizioni
del genere la necessità di durevole assistenza non è serio.
-
Da
ultimo l’appellante asserisce che l’interdizione pronunciata giusta l’art. 369
CC contrasta con l’art. 8 CEDU.
a) L’art.
8 CEDU consacra il diritto a una vita privata e familiare senza ingiuste ingerenze
dell’autorità pubblica. Una limitazione del suo esercizio è possibile se è
prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza pubblica, il benessere economico del
paese, la tutela dell’ordine, la prevenzione di infrazioni penali, la
protezione della salute e della moralità, la salvaguardia dei diritti e delle
libertà altrui (DTF 121 Ib 4). Che misure tutelari limitino la libertà
dell’individuo è indubbio. Qualora esse contribuiscano tuttavia – come in
concreto – a preservare la salute dell’interdetto, rispettivamente a difendere
la sicurezza altrui, esse sono compatibili con l’art. 8 CEDU (Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention,
Zurigo 1993, pag. 323 nota 550 con riferimenti di giurisprudenza), sempre che
rispettino il principio della proporzionalità (Riemer, op. cit., pag. 109 nota 2 e pag. 116 nota 20 seg.; Villiger, op. cit., 315 nota 539 segg.).
b) Nella
fattispecie non occorre ripetersi sulla necessità di durevole assistenza e
protezione da parte dell’appellante, ovvero sull’esigenza di una misura opportuna.
La tutela costituisce il provvedimento più radicale (si vedano i vari gradi di
intervento in: Schnyder/Murer,
op. cit., n. 33 ad art. 367 CC e in: Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 862 pag. 335 segg.). Nel caso specifico l’interessato risulta
necessitare sia di una misura di assistenza personale sia di una misura volta a
garantire una corretta amministrazione del patrimonio (perizia __________, pag.
17). L’inabilitazione, che è il provvedimento meno incisivo dopo la tutela,
mira solo accessoriamente all’assistenza personale (Deschenaux/Steinauer, loc. cit.). Non basterebbe perciò alle
necessità dell’appellante. Ne discende che la decisione impugnata, conforme al
diritto, merita conferma e che l’appello deve essere respinto.
- Gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Data la
situazione finanziaria difficile in cui versa l’appellante, si rinuncia
nondimeno – in via eccezionale – a prelevare spese. Destinata al rigetto è
invece la richiesta di assistenza giudiziaria, la quale avrebbe presupposto
l’introduzione di un appello con qualche “probabilità di esito favorevole”
(art. 157 CPC). In concreto il ricorso appariva senza apprezzabili possibilità
di successo già al momento in cui è stato presentato. Non può dunque farsi
questione di gratuito patrocinio. Non è il caso in ogni modo di attribuire
ripetibili alla Delegazione tutoria, che non ha presentato osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
La richiesta
di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Non si
riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
–
Delegazione tutoria di __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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