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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.63
Data decisione, Autorità:
11.12.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00063
Lugano
11 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (disconoscimento di paternità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
promossa con petizione 16 maggio 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________ (1995), __________
(patrocinato
dal curatore avv. __________ __________, __________) e
__________ __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che __________
__________ ha presentato appello il 3 aprile 1998 contro un decreto cautelare
del 24 marzo 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord lo
ha obbligato a versare a __________ __________ __________ l’importo di fr.
570.– mensili come previsto dal contratto di mantenimento sottoscritto tra le
parti;
preso atto che
l’appellante ha comunicato il 7 dicembre 1998 di ritirare l’appello;
ricordato che il ritiro
di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea
di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con
obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che tutte le
parti hanno presentato una domanda per ottenere il beneficio dell’assistenza
giudiziaria;
considerato che la
domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere
accolta, poiché un ricorso ritirato non ha alcuna probabilità di buon esito;
ritenuto che tale
beneficio può essere accordato, invece, sia al minorenne nella misura in cui il
suo curatore ha diritto a una mercede particolare per l’opera di patrocinio
svolta davanti al Tribunale di appello (I CCA, sentenza del
____________________ 1992 in re S. consid. 5 con riferimenti), sia alla madre,
la quale adempie il requisito dell’indigenza e si è dovuta difendere da un
ricorso senza possibilità di successo;
osservato che la
particolarità del caso induce in ogni modo a prescindere dal prelievo di tasse
e spese, vista la buona volontà manifestata dalle parti nel risolvere le loro
contese e la loro disagiata situazione finanziaria;
richiamato l’art. 151
CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai
ruoli per desistenza.
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Uriel __________ __________
è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
-
__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
- Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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