AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.67
Data decisione, Autorità:
13.12.1999, ICCA
Incarto n.
11.1998.00067
Lugano
13 dicembre
1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di separazione) della Pretura del
Distretto di Riviera promossa con petizione del 22 gennaio 1996 da
__________ __________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 6 aprile 1998 presentata da __________ __________ __________
contro la sentenza emessa il 17 marzo 1998 dal Pretore del Distretto di
__________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1950) e __________ __________ __________
(1952) si sono sposati a __________ il ____________________ 1972. Dal
matrimonio sono nati i figli __________ (____________________ 1974) e
__________ (____________________1980). Il marito è impiegato presso l'Azienda
__________ __________ di __________, mentre la moglie lavora a tempo parziale
presso l'Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio del __________. Il
22/29 dicembre 1995 i coniugi hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti
accessori della separazione che prevedeva l'affidamento di __________ alla
madre (riservato il diritto di visita del padre), il versamento di un
contributo mensile indicizzato di fr. 2800.– per la moglie e uno di fr. 700.–
per il figlio (fino al compimento dei 20 anni d'età), l'attribuzione
dell'abitazione coniugale di __________ al marito, il quale si impegnava a
versare alla moglie fr. 15 000.– in liquidazione del regime dei beni. Il 2
gennaio 1996 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del
Distretto di __________ per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso
il 16 gennaio successivo.
B. Il
22 gennaio 1996 __________ __________ __________ ha promosso azione di
separazione per tempo indeterminato, chiedendo l'omologazione della citata convenzione.
Il 29 gennaio 1996 __________ __________ ha presentato, senza l'ausilio di un
legale, un memoriale nel quale ha dichiarato di aderire alla petizione postulando
anch'egli l'approvazione dell'accordo. All'udienza preliminare del 4 marzo 1996
le parti hanno ottenuto che la causa fosse sospesa finché fossero stati precisati
taluni punti della convenzione. Il processo è stato riattivato il 25 aprile
1996 su richiesta della moglie e il 22 maggio 1996 il marito, munitosi nel
frattempo di un patrocinatore, ha chiesto la restituzione del termine per
presentare la risposta e l'annullamento della convenzione sugli effetti
accessori della separazione, definendola inadeguata e viziata da errore
essenziale. Nel corso di una nuova udienza preliminare del 30 maggio 1996 –
limitata all'esame della validità della convenzione – il convenuto ha ribadito
le sue contestazioni, mentre la moglie ha confermato la richiesta di
omologazione.
C. In
esito a un'istanza di __________ __________ __________, con decreto cautelare
del 20 maggio 1997 emanato senza contraddittorio il Pretore ha imposto al marito
il versamento, dal 1° gennaio 1997, di un contributo mensile di fr. 2500.– per
la moglie e uno di fr. 600.– per __________. Il 18 giugno 1997 __________
__________ ha instato per una modifica dell'assetto cautelare, sollecitando la
soppressione o quanto meno la riduzione del contributo alimentare per la moglie
e un adeguamento di quello per il figlio. Con decreto del 23 giugno 1997 il
Pretore ha respinto l'istanza in ordine. Contro tale giudizio il marito è
insorto con un appello dell'11 luglio 1997, che è stato poi ritirato il 17
marzo 1998 (inc. .._____).
D. Esperita
nel frattempo l'istruttoria cautelare e di merito, nei rispettivi memoriale conclusivi
le parti hanno confermato le loro domande, il marito chiedendo in particolare
che fosse accertata la nullità della convenzione sugli effetti accessori della
separazione (subordinatamente l'omologazione dei soli punti 2, 5, 7, 8, 9, 10 e
11 della medesima). Il dibattimento finale ha avuto luogo il 2 settembre 1997.
Il 6 marzo 1998 la moglie ha postulato la trattenuta dal salario del marito dei
contributi alimentari per sé e il figlio.
E. Statuendo
il 17 marzo 1998 con un giudizio unico, il Pretore ha ridotto il contributo
mensile provvisionale per la moglie a fr. 1921.– dal 1° gennaio 1997 e a fr.
1829.40 dal 1° gennaio 1998, ha aumentato quello per il figlio a fr. 700.–, ha
respinto l'istanza di trattenuta salariale e ha dichiarato valida la
convenzione sugli effetti accessori della separazione, riducendo tuttavia il
contributo mensile per la moglie dai previsti fr. 2800.– a fr. 1921.–, rispettivamente
a fr. 1829.40 dal 1° gennaio 1998. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
700.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
F. Contro
la citata sentenza __________ __________ __________ è insorta con un appello
del 6 aprile 1998 nel quale chiede che la convenzione sugli effetti accessori
sia integralmente omologata, che il contributo alimentare per sé e per il
figlio sia aumentato dal 13 novembre 1996 a complessivi fr. 3500.– mensili e
che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni
del 5 maggio 1998 __________ __________ propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le convenzioni sulle conseguenze accessorie della separazione
necessitano per la loro validità l'approvazione del giudice (art. 158 n. 5 CC),
anche se sono stipulate prima della causa di divorzio o di separazione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 516 n. 6a; Hegnauer/
Breitschmid, Grundriss des Eherechts,
Berna 1993, pag. 217). Tale approvazione ha valore costitutivo (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 71 ad art. 158 CC). Ciò non significa che, prima di essere
approvata, la convenzione non abbia alcun valore: le parti infatti sono
vincolate all'accordo fino alla decisione del giudice e non possono revocarlo
unilateralmente, salvo impugnarlo per vizi della volontà (Bühler/Spühler, op. cit., n. 150 e 152
ad art. 158 CC). Tale obbligatorietà non impedisce tuttavia al coniuge di
chiedere al giudice, anche al dibattimento finale o in sede di ricorso, di non
omologare la convenzione, sia perché affetta da un vizio della volontà, sia
perché le circostanze siano notevolmente cambiate nel frattempo, sia ancora
perché la pattuizione offende il sentimento di equità o perché l'accordo si
fondava su premesse non verificatesi (Bühler/Spühler,
op. cit., n. 151 ad art. 158 CC; Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 25 ad
art. 158 CC, pag. 837;
Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag.
159, n. 800; DTF 99 II 362; Rep. 1994 pag. 309). Il giudice dal canto suo deve
verificare, al momento dell'omologazione, che la convenzione non sia contraria
a disposizioni generali di diritto privato o pubblico, che non sia inadeguata,
poco chiara o incompleta e che non pregiudichi gli interessi dei figli (Bühler/Spühler, op. cit., n. 180–201 ad
art. 158 CC).
-
Nella
fattispecie il Pretore ha ritenuto l'errore invocato dal marito non compatibile
con le regole della buona fede e inidoneo perciò a invalidare la convenzione
sottoscritta il 22 dicembre 1995. Nondimeno, egli ha ridotto in via equitativa
il contributo mensile per la moglie da fr. 2800.– a fr. 1921.– (fr. 1829.40 dal
1° gennaio 1998), in modo da evitare che il marito fosse costretto "a vivere
in una situazione economica rasentante l'indigenza e per garantire a entrambi i
coniugi un tenore di vita confacente, equivalente a quello goduto
precedentemente la sospensione domestica" (sentenza, consid. 5).
L'appellante insorge contro tale riduzione, sostenendo che il Pretore si è
sospinto oltre un giudizio di mera legalità e ha leso la libertà contrattuale
delle parti. Essa non contesta che il contributo alimentare previsto dalla
convenzione per sé medesima sia superiore a quanto le spetterebbe per legge, ma
fa valere di avere accettato in contropartita un contributo insufficiente per
il figlio e una limitazione a fr. 15 000.– della liquidazione del regime dei
beni dopo 23 anni di matrimonio, di avere rinunciato a prevalersi delle colpe
del marito e a pretendere che si computasse un valore locativo per l'appartamento
situato al piano terreno della casa del marito, come pure di avere accettato di
abbandonare l'abitazione coniugale e di avere lasciato al marito la vettura più
costosa. Di ciò il Pretore non avrebbe tenuto debito conto.
-
Il
diritto federale non impone l'applicazione del principio inquisitorio in
materia di contributi fra coniugi (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 84 ad art. 151 CC con rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro,
op. cit., n. 795 pag. 158). Di conseguenza, secondo il diritto ticinese, il
giudice può rifiutare l'omologazione di una convenzione sottoscritta da
entrambi i coniugi solo per illiceità, manifesta inadeguatezza, oscurità o
incompletezza (Rep. 1995 pag. 217; 1994 pag. 375; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 20 ad art. 158 CC; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 516
seg.; Bühler/Spühler, op. cit., note 180 segg. ad art. 158 CC).
Ciò non toglie che il criterio per il calcolo dei contributi alimentari a norma
dell'art. 145 cpv. 2 CC, validi anche in caso di separazione, è disciplinato
dal diritto federale. Occorre dunque fondarsi sul riparto dell'eccedenza – di
regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale
dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). In concreto gli
accertamenti del Pretore danno il seguente quadro delle entrate e delle uscite
familiari:
reddito del marito fr.
6067.—
reddito
della moglie fr. 2026.70
fr.
8093.70 mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2943.10
fabbisogno
minimo della moglie fr. 3444.55
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 700.—
fr.
7087.65 mensili
eccedenza fr.
1006.— mensili
metà
eccedenza fr. 503.— mensili
Il marito
può conservare per sé:
fr.
2943.10 + fr. 503.– = fr. 3446.10 mensili
Contributo
per il figlio __________: fr. 700.— mensili
Contributo
per la moglie:
fr.
3444.55 + fr. 503.– ./. fr. 2026.70 = fr. 1920.85 mensili.
Ciò
posto, non bisogna dimenticare che al coniuge debitore della rendita deve essere
garantito almeno il fabbisogno minimo, mentre l'eventuale ammanco rimane a
carico del coniuge privo di reddito e con un reddito insufficiente a coprire il
fabbisogno (DTF 123 III 4 consid. 3b, 121 I 97, 121 III 303 consid. 5b).
Qualora dovesse versare i contributi alimentari previsti dalla convenzione (fr.
2800.– per la moglie e fr. 700.– per il figlio), nel caso in esame il marito
sarebbe ridotto a vivere con un importo di fr. 2567.– mensili, nettamente
inferiore al proprio fabbisogno minimo (di fr. 2943.10 mensili), il che
offenderebbe manifestamente il diritto federale. In simili circostanze a
ragione il Pretore ha rifiutato di omologare il contributo alimentare per la
moglie previsto nella convenzione.
-
L'appellante
contesta invero il reddito del marito e i fabbisogni stabiliti dal Pretore, ma
a prescindere dal fatto che le cifre prospettate non sono nemmeno rese verosimili,
il calcolo proposto non è conforme al diritto federale. Il fabbisogno in denaro
e gli oneri del figlio, in particolare, non rientrano nel fabbisogno del
genitore affidatario, mentre la pigione della moglie lede il precetto della
parità di trattamento, alla quale i coniugi hanno diritto in costanza di
matrimonio, né il minimo vitale del diritto esecutivo di un coniuge convivente
è la metà di quello per coniugati. Anche su tali punti l'appello è destinato
perciò all'insuccesso.
-
La
sentenza del Pretore denota invece un altro difetto. Il primo giudice ha
ritenuto esiguo, in effetti, il contributo alimentare per il figlio (fr. 700.–
mensili) previsto nella convenzione, ma non ha indagato a quanto ammonterebbe
un contributo adeguato "mancando in assoluto ogni dato utile a una seria
valutazione economica del caso". A suo avviso non sussisterebbe
"preoccupazione di verifica (…) in quando osservando l'impegno e
l'interesse dimostrati dalla signora __________ e dal suo legale per definire
il contributo per sé stessa, appare difficile credere che quest'ultima sia
capace di lesinare sull'importo pertoccante a suo figlio" (sentenza,
consid.6). Tale conclusione non può lontanamente essere condivisa. In materia
di filiazione il giudice è tenuto d'ufficio a un esame di adeguatezza, in virtù
del principio inquisitorio illimitato del diritto federale (DTF 122 III 408
consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; I CCA, Spühler/Frei-Maurer in: Berner
Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 253 ad art. 145 CC). Ora, le raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si
ispira per prassi costante, prevede per un ragazzo oltre il 17° anno d'età un
fabbisogno complessivo di fr. 1460.– mensili (RDT 51/1996 pag. 33). Tale valore
si rapporta a fasce di reddito attorno ai fr. 7000.– mensili (si veda la pag.
11 dell'edizione 1988, adattata al rincaro) e nella fattispecie, visto il
reddito delle parti (fr. 8'093.70), potrebbe anche essere superiore. Omologare
in siffatte condizioni un contributo alimentare di fr. 700.– mensili appare
manifestamente inadeguato, né è ammissibile compensare un maggiore contributo
in favore del coniuge con uno insufficiente per il figlio, già per il fatto che
i beneficiari sono diversi.
-
Ne
segue, nelle circostanze descritte, che il Pretore non avrebbe dovuto omologare
nemmeno il contributo alimentare per il figlio. D'altro lato l'appellante ha
ragione quando afferma che, modificandosi i contributi alimentari, si rimetteva
in discussione l'intera convenzione. Già davanti al Pretore essa aveva fatto
valere in effetti che il contributo per sé era stato fissato tenendo conto di
sue rinunce e concessioni, in particolare per quanto riguardava la liquidazione
del regime dei beni (v. anche la deposizione dell'avv. __________ __________,
act. XX). Constatata l'inadeguatezza della convenzione, il Pretore doveva
quindi rifiutarne l'approvazione, continuare la causa e statuire egli medesimo
sulle conseguenze accessorie della separazione (Lüchinger/Geiser , op. cit., n. 22 ad art. 158 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit.,
pag. 159 n. 803). Nelle circostanze descritte non rimane quindi che accogliere
parzialmente l'appello, annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti al
Pretore affinché istruisca la causa e si pronunci sugli effetti accessori della
separazione nel loro insieme. La Camera civile di appello non può infatti
statuire essa medesima al riguardo, da un lato per la totale insufficienza
istruttoria (nessun elemento istruttorio permetterebbe di fissare i
contributi), dall'altro perché altrimenti giudicherebbe come autorità di primo
grado, sottraendo alle parti la possibilità di adire un'autorità di ricorso –
l'unica – munita di piena cognizione in fatto e in diritto.
-
L'appellante
postula altresì l'aumento dei contributi provvisionali per sé e il figlio a
complessivi fr. 3500.–, come il marito aveva accettato nella nota convenzione
sugli effetti accessori della separazione. Se non che, la fissazione di
contributi alimentari pendente causa è una misura provvisionale a norma
dell'art. 145 cpv. 2 CC. La procedura è pertanto quella sommaria (art. 376 cpv.
2 lett. d CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto (art. 290 lett. b
seconda frase CPC), appellabile entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Il
termine d'impugnazione non è inoltre sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384bis
CPC). In concreto il primo giudice ha statuito sulla questione insieme con il
merito. Questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che tale modo di
procedere è fuorviante e lede la sicurezza giuridica relativamente ai termini
di impugnazione, che nella procedura sommaria sono soltanto di dieci e non di venti
giorni (I CCA, sentenza del 16 novembre 1999 nella causa R. contro R. consid.
12 con riferimenti). Ciò non toglie che nel caso in esame il dispositivo n. 2
del giudizio impugnato mantenga natura cautelare, né sarebbe sostenibile che le
parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale per il
solo fatto che il Pretore emani un giudizio unico, comprendente anche il merito
(I CCA, sentenza del 27 ottobre 1997 nella causa A. contro A., consid. 7). In
concreto la sentenza del Pretore è pervenuta alla moglie il 18 marzo 1998
(appello, pag. 2 in alto). Introdotto il 6 aprile 1998, l'appello si rivela
dunque tardivo e come tale irricevibile.
-
Gli oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce parzialmente vittorioso sulla validità
della convenzione, ma soccombe sulla modifica dell'assetto cautelare. Si
giustifica pertanto che sopporti i tre quarti dei costi e che rifonda alla
controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n.
1 della sentenza impugnata è annullato e la causa è rinviata al primo giudice
perché continui la causa e statuisca nel senso dei considerandi. Per il resto
la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultima
e per un quarto a carico di __________ __________. L'appellante rifonderà alla
controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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