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Numero d'incarto:
11.1998.76
Data decisione, Autorità:
17.02.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1998.00076
Lugano
17 febbraio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______
(vigilanza sull'esecutore testamentario) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza del 18 dicembre 1997 da
__________ (patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
avv. __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 maggio 1998 presentato da __________ __________ __________
contro la sentenza emessa il 28 aprile 1998 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città;
- ll
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, coniugato con __________ Rosa __________, è
deceduto a __________ il __________ __________ 1990 senza lasciare discendenti.
Alla sua morte sono stati rinvenuti un testamento olografo del 18 luglio 1980,
un codicillo del 17 marzo 1987 e un'aggiunta del 14 dicembre 1989, pubblicati
il 28 febbraio 1990 dal notaio __________ __________ con rogito n. __________,
come pure un testamento pubblico del 29 marzo 1990, pubblicato il 20 marzo 1990
dal notaio __________ __________. Nel testamento olografo __________ __________
ha istituito erede universale la moglie __________ __________, attribuendole la
sua quota di comproprietà (2/5) della particella n.
__________RFD di __________, corrispondente a suo parere alla quota legittima
di lei. Egli ha poi previsto una sostituzione fedecommissaria del seguente
tenore:
Alla morte di mia moglie il resto
dell'eredità, esclusa la suddetta quota di comproprietà di 2/5
e riservato quanto disporrò in seguito a titolo di legati, dovrà essere
trasmesso per metà ai miei pronipoti e ai loro eredi (…). L'altra metà della
mia eredità (…) è gravata dall'onere della ripartizione a giudizio
dell'esecutore testamentario ad opere di bene.
__________ ha dispensato la moglie dal prestare garanzie e ha designato
esecutore testamentario l'avv. __________ __________. Nel codicillo del 17
marzo 1987 egli ha poi annullato le precedenti disposizioni sui legati,
precisando nell'aggiunta del 14 dicembre 1989 che la quota legittima della
moglie doveva essere rispettata e che i frutti di tutti i capitali spettavano a
costei. Il successivo testamento pubblico ha confermato le precedenti
disposizioni di ultima volontà.
B. Nel
1997 sono insorte divergenze tra la vedova __________ __________ __________ e
l'esecutore testamentario sull'interpretazione della clausola di sostituzione
fedecommissaria. Secondo la prima, il testatore prevedeva una sostituzione fedecommissaria
sulla rimanenza, motivo per cui essa doveva entrare in possesso di tutta
l'eredità. Il secondo sosteneva per contro che la vedova era proprietaria dei
beni costituenti la sua quota legittima, mentre per gli altri beni aveva una
posizione equivalente a quella di un'usufruttuaria, trattandosi di sostituzione
fedecommissaria ordinaria. Il 22 maggio 1997 __________ __________ __________
ha chiesto nella sua qualità di erede istituita il rilascio del certificato
ereditario, al quale si è opposto il 6 giugno 1997 l'esecutore testamentario.
Frattanto, con sentenza del 27 maggio 1997 il Pretore ha disposto la
compilazione dell'inventario (art. 490 CC), affidando tale incarico all'avv.
__________ __________ __________ (inc. ..__________). Il 3
settembre 1997 egli ha poi rilasciato il certificato ereditario attestante che
__________ __________ __________ era unica erede del marito (inc.
..e ..).
C. L'esecutore
testamentario ha promosso il 6 giugno 1997 davanti alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città un'azione intesa ad accertare che la
sostituzione fedecommissaria istituita da __________ __________ è di natura
ordinaria (inc. ..). __________ __________
__________ si è opposta alla petizione, contestando in primo luogo
l'ammissibilità dell'azione di accertamento e poi legittimazione attiva
dell'esecutore testamentario. Nei successivi allegati scritti ogni parte ha
mantenuto le proprie posizioni. Con sentenza del 28 aprile 1998 il Pretore ha
respinto le eccezioni e ha posto la tassa di giustizia di fr. 800.– con le
spese a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 1'500.– per
ripetibili. Un appello interposto da __________ __________ __________ contro
tale sentenza è stato respinto da questa Camera con sentenza del 17 febbraio
2000 (inc. ..).
D. Nel
frattempo __________ __________ __________ si è rivolta, con istanza del 18
dicembre 1997, al Pretore nella sua qualità di autorità di vigilanza
sull'esecutore testamentario, chiedendo che fosse ordinato a quest'ultimo di
consegnarle tutta la successione. Alla discussione del 2 marzo 1998 l'istante
ha confermato la richiesta, alla quale si è opposto il convenuto. Statuendo il
28 aprile 1998, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 600.– con le spese a carico di __________ __________ __________,
tenuta inoltre a rifondere a __________ __________ fr. 900.– per ripetibili.
E. __________
__________ __________ è insorta contro la citata sentenza con un appello del 7
maggio 1998 nel quale chiede che l'istanza sia accolta e che il giudizio
impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 10 giugno
1998 l'avv. __________ __________ propone di respingere l'appello e di
confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Per l'art. 518 cpv. 1 CC gli esecutori testamentari hanno, salvo
contraria disposizione del testatore, gli stessi diritti e doveri dell'amministratore
ufficiale di una successione, in particolare devono far rispettare la volontà
del defunto (cpv. 2). L'esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza
dell'autorità (nel Ticino: il Pretore), alla quale gli eredi, o altri
interessati, possono ricorrere contro atti o omissioni che egli compie o
intende compiere (art. 518 cpv. 1 in relazione con l'art. 595 cpv. 3 CC). In
particolare il reclamo è ammissibile contro provvedimenti arbitrari e atti di
amministrazione negligente, suscettibili di recare pregiudizio all'eredità
(Rep. 1982 pag. 370; Torricelli,
L'esecutore testamentario in diritto svizzero, Bellinzona 1953, pag. 110, Schreiber, L'exécuteur testamentaire
en droit suisse, Losanna 1940, pag. 102; Bracher,
Der Willensvollstrecker, pag. 143). Compito dell'autorità è di esaminare la
correttezza formale e l'adeguatezza delle misure prese dall'esecutore, mentre
la soluzione di problemi di diritto sostanziale incombe al giudice (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2a
edizione, n. 11 ad art. 595 CC; Druey,
Grundriss des Erbrechts, 4a edizione, § 14 n. 50). L'autorità di
vigilanza è investita anche di un potere disciplinare e – secondo le
circostanze – può ammonire, sospendere temporaneamente o finanche destituire
l'esecutore; quest'ultima misura può essere presa se non vi sono rimedi
all'incapacità o alle gravi manchevolezze riscontrate (DTF 90 II 383 consid. 3;
Schreiber, op. cit., pag. 100).
-
Nella
fattispecie il defunto ha designato l'esecutore testamentario senza
attribuirgli compiti specifici, se non per quel che concerne la ripartizione
della successione alla morte dell'erede istituita (doc. B). Ora, con la
sostituzione fedecommissaria il disponente può obbligare l'erede istituito a
trasmettere l'eredità ad un altro quale erede sostituito (art. 488 cpv. 1 CC).
La consegna dell'eredità all'istituito ha luogo solo contro prestazione di
garanzia, salvo dispensa espressa da parte del disponente (art. 490 cpv. 2 CC).
L'erede gravato di sostituzione acquista l'eredità come ogni altro erede
sostituito e ne diviene proprietario con obbligo di trasmissione (art. 491 CC).
In mancanza di precise indicazioni del testatore, i compiti dell'esecutore
testamentario sono quelli previsti dall'art. 518 CC (Karrer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II,
Basilea 1998, n. 3 ad art. 518 CC). Egli deve far rispettare la volontà del
defunto, amministrando la successione, pagandone i debiti, soddisfacendone i
legati e procedendo alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore
o a tenore di legge. I poteri dell'esecutore testamentario sono molto ampi: ai
fini della divisione ereditaria egli ha diritto esclusivo al possesso,
all'amministrazione e alla disposizione della successione, con conseguente
limitazione dei diritti degli eredi (Karrer,
op. cit., n. 14 ad art. 518 CC). L'esecutore testamentario non può tuttavia
interpretare il testamento (Karrer,
op. cit., n. 19 ad art. 518 CC).
-
Nella
fattispecie si tratta di sapere se il rifiuto dell'esecutore testamentario di
consegnare all'erede istituita il saldo dei beni della successione, in
particolare quelli mobili, configuri una violazione dei suoi doveri. Il
Pretore, dopo avere respinto l'eccezione di incompetenza sollevata dal
convenuto, ha respinto il reclamo dell'erede, ritenendo che il rifiuto
dell'esecutore testamentario di consegnare il saldo della successione non
poteva essere considerato arbitrario fino alla conclusione della causa tuttora
in corso sull'interpretazione della sostituzione fedecommissaria. L'appellante
ribadisce, per contro, che nella fattispecie l'esecutore testamentario ha
violato l'obbligo legale di consegnare il saldo della successione all'erede
unica. Il Pretore, agendo quale autorità di vigilanza, non poteva limitarsi a
constatare la violazione di tale obbligo, ma avrebbe dovuto anche far ordine
all'esecutore testamentario di consegnare il saldo degli attivi.
-
L'esecutore
testamentario ammette di avere ancora il possesso di due depositi di titoli, di
una statua di __________ __________ (collocata in un vano blindato), di tre
cartelle ipotecarie al portatore gravanti la particella n. RFD
, di un esemplare dell'” - __________ ” e di una
“__________ __________ ” (verbale di udienza del 2 marzo 1998). Se non che, nel
caso in esame, con il testamento olografo del 18 marzo 1980 il testatore ha esplicitamente
dispensato l'erede istituita dal prestare garanzie. E, in presenza di un'erede
unica, l'esecutore testamentario le deve consegnare la successione dopo avere
pagato i debiti e rimesso gli eventuali legati ai beneficiari (Karrer, op. cit., n. 53 ad art. 518
CC). Nella fattispecie nulla osterebbe quindi – di principio – alla consegna
dei beni ancora in possesso dell'esecutore testamentario all'erede istituita, e
ciò indipendentemente dalla qualifica della sostituzione fedecommissaria e dall'esito
della causa in corso sull'interpretazione del testamento, che è di rilievo per
la responsabilità dell'erede istituita verso gli eredi sostituiti (DTF 110 II
94), ma non per la responsabilità dell'esecutore testamentario nei confronti
dell'erede istituita. Tutt'al più l'esecutore testamentario, che per espressa
volontà del testatore è incaricato, alla morte dell'erede istituita, di
ripartire la successione tra gli eredi sostituiti, potrà intervenire,
nonostante la dispensa dalle garanzie, in caso di concreta messa in pericolo
delle aspettative di questi ultimi (Bessenich,
op. cit., n. 5 ad art. 490 CC pag. 207). Le censure dell'appellante nei
confronti dell'esecutore testamentario non appaiono dunque del tutto sprovviste
di pertinenza.
-
Il
rifiuto dell'esecutore testamentario di consegnare il saldo della successione
all'unica erede istituita, dispensata dal prestare garanzie, può finanche
suscitare perplessità se si considera che in concreto l'inventario previsto
dall'art. 490 cpv. 1 CC è stato ultimato il 26 gennaio 1998 (brevetto n.
__________del notaio __________ , inc. ..).
Certo, nelle sue osservazioni all'appello il convenuto ha espresso dubbi sulla
capacità dell'appellante di amministrare i suoi beni, motivando il rifiuto di
consegnare il saldo della successione con la necessità di portare a compimento
la sostituzione fedecommissaria e di adempiere gli oneri previsti dal
testamento. I dubbi dell'esecutore testamentario non poggiano tuttavia, per
quanto risulta dagli atti, su dati oggettivi, non bastando l'episodio – isolato
– riguardante il mancato pagamento dei premi assicurativi sulle opere d'arte a
dimostrare l'asserita incapacità della vedova, evocato nelle osservazioni
all'appello. Ciò non toglie, tuttavia, che i contrasti tra l'esecutore
testamentario e l'erede istituita sulla consegna dei beni vertano su una
questione di diritto sostanziale, ovvero sull'interpretazione del testamento
(qualifica della sostituzione fedecommissaria), compresa l'estensione dei
poteri attribuiti all'esecutore testamentario, e non su una mera questione di
forma. La vertenza sfugge pertanto al ristretto esame dell'autorità di vigilanza
e deve essere portata davanti al giudice del merito (Torricelli, op. cit., pag. 214; Lob, Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire en droit
suisse, pag. 113; Karrer, op.
cit., n. 22 ad art. 595 CC). La decisione del Pretore di respingere l'istanza
di reclamo può quindi essere condivisa, ancorché per altri motivi. L'appello,
infondato nel suo risultato, deve di conseguenza essere respinto.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre all'esecutore testamentario un'equa indennità per ripetibili
di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'200.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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