AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.81
Data decisione, Autorità:
02.11.2000, ICCA
Incarto n.:
11.98.00081
Lugano
2 novembre 2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli
Raveglia, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di accertamento, di condanna e di
risarcimento) della Pretura del Distretto
di Bellinzona promossa con petizione del 27 settembre 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall'avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________
(patrocinato
dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 maggio 1998
presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 16 aprile
1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 17 giugno 1998 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza.
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 novembre 1980
__________ __________ ha stipulato con __________ __________ un precontratto (Vorvertrag)
mediante il quale si obbligava a vendere la particella n. __________RFD di
__________ __________ (precedente n. __________) al prezzo di fr. 90'000.– e a
concedere al compratore un diritto di prelazione sul contiguo fondo n.
__________ (precedente n. __________). Il negozio giuridico precisava:
3.2 Der Verkäufer
räumt dem Käufer das uneingeschränkte Vorkaufsrecht für diesen Parzellenteil
samt Keller ein.
(…)
3.5 Dieses
Vorkaufsrecht ist im Grundbuch einzutragen.
B. La particella n. __________è
stata formata nel dicembre del 1980 scorporando una superficie di 216 m2
dal fondo n. __________, la cui superficie complessiva era in origine di 860 m2.
Il 2 gennaio 1981 __________ __________ ha venduto a __________ __________ il
fondo n. __________per fr. 70'000.–. Il contratto di compravendita prevedeva al
punto 5:
Il signor __________
__________ di __________ dichiara di costituire a carico del suo mappale no.
__________ed a favore del signor __________ __________ un diritto di
prelazione, da iscrivere a Registro fondiario ad opera del notaio.
Il diritto di prelazione a
favore di __________ __________ è stato iscritto nel registro fondiario il 30
gennaio 1981 per la durata di 10 anni. Il 9 novembre 1992 __________ __________
ha saputo da __________ __________ che __________ __________ intendeva vendere
il fondo n. __________ad __________ __________. Ritenendosi beneficiario di un
diritto di prelazione, egli ha comunicato il 4 gennaio 1993 all'alienante la
sua intenzione di acquistare il fondo n. __________. __________ __________ ha
venduto il 23 gennaio 1993 il fondo n. __________ad __________ __________ al
prezzo di fr. 60'000.–.
C. __________ __________
ha convenuto il 27 settembre 1993 __________ __________ davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona, chiedendo che fosse accertata l'esistenza del suo
diritto di prelazione sulla particella n. __________e la sua violazione, come
pure che il convenuto fosse condannato (con la comminatoria dell'esecuzione
effettiva) a vendergli il fondo alle medesime condizioni stipulate con il terzo
acquirente. In via subordinata __________ __________ ha postulato la condanna
del convenuto a rifondergli fr. 48'000.– con interessi al 5% dal 23 gennaio
1993 a titolo di risarcimento danni e che fosse accertata la sua facoltà di
promuovere azione di risarcimento per il maggior danno derivante dall'eventuale
edificazione del fondo n. __________. __________ __________ ha proposto il 13 dicembre
1997 di respingere la petizione. __________ __________ ha esteso con replica
del 31 gennaio 1994 le sue pretese di risarcimento a fr. 60'000.–, oltre a un
importo da precisare ulteriormente per le spese legali. __________ __________
si è opposto alle domande dell'attore con duplica dell'11 aprile 1994.
All'udienza preliminare del 31 maggio 1994 l'attore ha offerto vari mezzi di
prova, compreso un sopralluogo. Il Pretore ha respinto il 19 settembre 1997 la
richiesta di sopralluogo per il motivo che il perito era già stato sul posto
con le parti. Con decreto del 2 ottobre 1997 egli ha respinto inoltre
un'istanza di assunzione suppletoria di prove introdotta dall'attore.
D. Per finire, nel suo
memoriale conclusivo del 3 novembre 1997 l'attore ha ridotto la domanda di
risarcimento a fr. 45'000.– e ha rinunciato alla condanna del convenuto
all'adempimento dell'obbligo risultante dall'esercizio del diritto di
prelazione, ribadendo per il resto le sue domande di giudizio. Il convenuto, a
sua volta, ha confermato nel suo memoriale conclusivo del 30 ottobre 1997 la
proposta di respingere la petizione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale.
E. Statuendo il 16
aprile 1998, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, ha accertato
l'esistenza di un diritto di prelazione di durata illimitata e ha respinto
l'azione di risarcimento del danno. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– e le
spese di fr. 3'800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la citata
sentenza __________ __________ è insorto con un appello dell'11 maggio 1998 nel
quale postula – previa assunzione del sopralluogo in appello – la condanna del
convenuto al versamento di fr. 45'000.– oltre accessori a titolo di risarcimento
danni e l'accertamento della facoltà di convenire nuovamente in giudizio il
convenuto per il risarcimento del maggior danno derivante dall'edificazione del
fondo n. __________. __________ __________ propone nelle sue osservazioni del
17 giugno 1998 la reiezione dell'appello e con gravame adesivo chiede il
rigetto della petizione e l'addebito degli oneri processuali all'attore.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello principale
- L'appellante
dichiara di impugnare l'ordinanza del 19 settembre 1997 con cui il Pretore ha
respinto la richiesta di sopralluogo. La domanda è palesemente improponibile
già per il fatto che un'ordinanza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). Tutt'al
più questa Camera può assumere essa medesima le prove rifiutate dal primo
giudice (art. 322 lett. b CPC). Ora, in concreto il Pretore ha motivato la propria
decisione rilevando che il perito giudiziario aveva già eseguito un sopralluogo
alla presenza delle parti. L'attore obietta in questa sede che solo recandosi
sul posto i giudici della Camera potrebbero apprezzare le conseguenze
dell'inedificabilità della particella n. __________ sul valore del suo fondo n.
__________e stabilire il danno ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 CO.
Dal fascicolo processuale
risulta che effettivamente il perito si è recato sul posto con le parti,
accertando che l'eventuale edificazione sul fondo n. __________di una costruzione
di altezza massima di 7.5 m, con o senza abbassamento del livello del sedime,
comporta “in ogni caso un pregiudizio sfavorevole sulla possibilità di vista”
(perizia dell'ottobre 1995, pag. 9; risposta alle controdomanda n. 1 di parte
convenuta). Ha stabilito inoltre che in caso di completa edificazione del fondo
n. __________la proprietà dell'attore subirebbe un deprezzamento o un minor
valore pari al 10% del suo valore venale, ossia circa fr. 75'000.– (perizia,
pag. 6; risposta alla domanda n. 2 di parte attrice). L'appellante sostiene che
negli schizzi allegati alla perizia (doc. B-D) il perito si è limitato a
valutare le possibilità di vista verso la strada cantonale senza considerare
anche quelle verso il __________ di __________ e il Lago __________. Se non
che, l'attore stesso ha limitato la propria richiesta di risarcimento a fr.
45'000.–, vale a dire al 6% del valore venale, importo che è addirittura inferiore
a quello stabilito dal perito giudiziario.
Non si vede quindi quale
sarebbe l'utilità di un sopralluogo, tanto più che la prova non permetterebbe
alla Camera di stabilire la differenza di valore commerciale della particella
n. __________con o senza la facoltà di esercitare il diritto di prelazione. A
un simile quesito peritale non si può dare risposta mediante un semplice
sopralluogo. È vero che il perito non ha dato seguito alla domanda che gli era
stata posta al riguardo (risposta alle domande di delucidazione del febbraio
1997, pag. 6), ma a ciò l'attore avrebbe potuto rimediare chiedendo, se mai, la
designazione di un nuovo perito (art. 252 cpv. 5 CPC). Lo stesso attore ha
ammesso, nella formulazione della propria domanda di delucidazione, che il
problema non era tanto tecnico, quanto piuttosto giuridico-commerciale. Avrebbe
quindi dovuto chiedere che il quesito fosse posto a una persona cognita del
mercato immobiliare, come per esempio un fiduciario immobiliare. Un'ispezione
locale non sarebbe, comunque sia, atta a colmare l'eventuale lacuna.
-
Il Pretore, appurato
che al caso concreto si applicano le norme sul diritto di prelazione anteriori
al 1° gennaio 1994, ha constatato che già con il precontratto del 23 novembre
1980 le parti avevano concluso un diritto di prelazione di durata illimitata,
il quale non si era estinto per novazione in seguito alla firma del successivo
contratto il 28 gennaio 1981. Ravvisate nella fattispecie le condizioni per
un'azione in risarcimento del danno, egli ha poi accertato l'esistenza del
diritto di prelazione e della sua violazione, rilevando che l'attore avrebbe
potuto promuovere un'azione creditoria qualora il suo fondo avesse subìto un deprezzamento
in seguito all'edificazione del fondo n. __________, e ha respinto anche
l'azione di risarcimento, non essendo stata dimostrata l'entità del pregiudizio.
-
Chi ha un interesse
giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto,
l'autenticità o la falsità di un documento vengano accertate, può proporre
azione di accertamento (art. 71 CPC). L'azione di accertamento presuppone un
interesse legittimo, ovvero concreto e attuale. Tale interesse sussiste ove dal
comportamento della controparte risulti una situazione di insicurezza
relativamente al rapporto giuridico, l'insicurezza sia di pregiudizio concreto
per il proprietario e l'azione di accertamento appaia come un mezzo idoneo per
rimediare a siffatta incertezza (Staehelin/Sutter,
Zivilprozessrecht, 1992, pag. 140, n. 17 e pag. 141, n. 21). Un interesse
legittimo all'azione di accertamento è dato solo, in linea di principio, ove
non sia possibile intentare un'azione di condanna (DTF 114 II 255 consid. 2a; Vogel, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 6a edizione, pag. 197, n. 28 segg. con rinvii).
-
L'appellante ammette
che non gli è ancora derivato un danno concreto dalla violazione contrattuale,
poiché l'acquirente del fondo n. __________ non ha ancora edificato il suo
fondo (appello, pag. 12). Rimprovera nondimeno al Pretore di non avere
accertato nel dispositivo della sentenza il suo diritto di promuovere nei
confronti del convenuto un'azione di risarcimento dovuto a una futura
costruzione sulla particella n. __________. La censura è infondata. L'attore
non si trova in una situazione di incertezza giuridica, poiché il primo giudice
ha accertato l'esistenza del diritto di prelazione, la sua violazione e la
conseguente possibilità per l'attore di domandare un risarcimento del danno,
qualora ne saranno dati i presupposti (sentenza, pag. 15). In siffatte
circostanze l'attore non ha più interesse legittimo a far accertare un diritto
a promuovere in futuro un'azione di risarcimento. Egli potrà infatti far valere
in giudizio le sue pretese risarcitorie qualora il vicino edificasse sul fondo
antistante, come del resto ha sottolineato il primo giudice (sentenza, pag.
16). L'esistenza di un interesse legittimo a norma dell'art. 71 CPC è del resto
un presupposto processuale (DTF 110 II 355; Rep. 1996 pag. 222) che il giudice
verifica d'ufficio (art. 97 CPC). Ravvisandone la mancanza, come in concreto,
il Pretore avrebbe finanche dovuto respingere la domanda senza nemmeno entrare
nel merito della lite (art. 99 cpv. 2 CPC). L'appello, sprovvisto di buon
diritto, deve pertanto essere respinto su tale punto.
-
A detta
dell'appellante, il danno provocato dalla violazione del contratto non si
riduce al solo deprezzamento del suo fondo in seguito alla costruzione di uno
stabile sul terreno oggetto del diritto di prelazione. Egli ravvisa un
pregiudizio concreto anche nella perdita di valore della sua proprietà per l'impossibilità
di garantire a un eventuale acquirente una “vista imprendibile” sul lago, per
la perdita delle possibilità di sviluppo edilizio date dalla riunione dei due
fondi e per il mancato sfruttamento della cantina esistente sulla particella n.
__________, che ha imposto la costruzione di un nuovo vano sul proprio fondo,
originariamente costruito senza cantina in previsione di acquistare il fondo
contiguo. In conclusione, l'attore sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto
applicare l'art. 42 cpv. 2 CO e attribuirgli un'indennità di
fr. 45'000.– per il risarcimento
del danno.
-
Giusta l'art. 42
cpv. 1 CO, in combinazione con l'art. 99 cpv. 3 CO, chi pretende il risarcimento
del danno ne deve fornire la prova. Il danno di cui non può essere provato il
preciso importo è stabilito dal giudice con prudente criterio, avuto riguardo all'ordinario
andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato (art. 42 cpv. 2 CO).
Per dottrina e giurisprudenza il pregiudizio dev'essere determinato concretamente.
Ciò è il caso quando avvenimenti dannosi ben precisi vengono dimostrati (DTF
113 II 219; Schnyder in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Basilea 1992,
n. 1 ad art. 42). Determinante per il calcolo del danno è il momento della
sentenza. Un pregiudizio futuro può eccezionalmente essere preso in considerazione
se è sufficientemente liquido al momento in cui il giudice statuisce (Schnyder, loc. cit.).
-
L'appellante afferma
che il danno derivatogli dalla violazione del diritto di prelazione
consisterebbe nell'essere stato impedito di acquistare la particella n.
__________. Egli ne calcola l'ammontare partendo dal deprezzamento che
subirebbe il fondo di sua proprietà in caso di completa edificazione del fondo
n. __________. In altre parole, egli pretende un risarcimento del danno già sin
d'ora, per l'impossibilità di riunire i fondi, dipartendosi da ipotesi future.
Il primo giudice ha illustrato in modo particolareggiato in base a quali valori
sarebbe stato possibile determinare il danno derivante dalla violazione del
diritto di prelazione (sentenza, pag. 16), spiegando per quale motivo l'importo
corrispondente al danno massimo che si sarebbe verificato in caso di
edificazione completa del fondo n. __________non è decisivo. L'appellante si
limita a ribadire il suo metodo di calcolo, ma non si confronta con le
motivazioni del primo giudice e non illustra perché queste sarebbero erronee.
Insufficientemente motivato, al riguardo il gravame sarebbe finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).
Come che sia, l'appello
non avrebbe miglior esito neppure se potesse essere esaminato nel merito.
L'attore parte dalla premessa che la perdita del diritto di prelazione, con la
conseguente impossibilità di inibire l'edificazione sul fondo n. __________,
comporterebbe una perdita di valore del suo fondo pari almeno al minore valore
in caso di deprezzamento (istanza di delucidazione di referto peritale del 7
novembre 1995, pag. 5). L'affermazione poggia solo sul convincimento soggettivo
dell'attore e non trova conforto negli atti. Il perito, infatti, ha rilevato
che in caso di completa edificazione dell'antistante fondo n. __________la
proprietà dell'attore subirebbe un deprezzamento del 10% (perizia, pag. 7; risposta
alla domanda n. 3 di parte attrice). Non ha risposto però al quesito sul minor
valore del fondo n. __________ senza il diritto di prelazione. Dagli atti non
traspare con un sufficiente grado di probabilità l'intenzione del nuovo
proprietario di edificare la particella n. __________. Non si può quindi dare
per scontato un deprezzamento della proprietà immobiliare dell'attore nella misura
rivendicata in appello.
Nemmeno l'invocazione
della facoltà di apprezzamento del giudice a norma dell'art. 42 cpv. 2 CO può
fondare la pretesa risarcitoria dell'appellante. Per dottrina e giurisprudenza
detta facoltà deve costituire l'eccezione alla regola del calcolo preciso del
danno effettivo. Essa è ammissibile solo ove una quantificazione del
pregiudizio precisa e sulla base di dati effettivi appare impossibile o non
ragionevolmente esigibile dal danneggiato (Schnyder,
op. cit., n. 4 ad art. 42 CO). Nella fattispecie non è la quantificazione del
danno ad essere impossibile o non ragionevolmente dimostrabile, bensì è incerta
la destinazione della particella n. __________, tuttora inedificata. L'appello,
anche nella misura in cui potrebbe essere vagliato nel merito, è destinato
pertanto all'insuccesso.
II. Sull'appello adesivo
-
L'appellante adesivo
sostiene, per la prima volta, che la clausola relativa al diritto di prelazione
prevista nel contratto preliminare stipulato il 23 novembre 1980 sarebbe nulla
poiché, elemento soggettivamente essenziale del precontratto, essa doveva essere
stipulata nella forma dell'atto pubblico a norma dell'art. 216 CO. L'eccezione
di forma, anche se sollevata per la prima volta in appello, è ammissibile,
trattandosi di una questione di diritto (Rep. 1992 pag. 267). Non tuttavia per
quanto riguarda gli elementi soggettivi del contratto, non rilevabili
d'ufficio. Non vi è quindi motivo per scostarsi dal chiaro testo dell'art. 321
cpv. 1 lett. b CPC, che esclude la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni in sede di appello. L'appello adesivo si rivela pertanto improponibile
su questo punto.
-
Il convenuto adduce
poi che il diritto di prelazione a favore dell'attore si sarebbe definitivamente
estinto il 30 gennaio 1991, data di scadenza del termine di annotazione
decennale, non essendo stata dimostrata una precisa volontà contrattuale contraria.
Egli nega, in particolare, il senso di “illimitato nel tempo” al termine uneingeschränkt,
utilizzato nel precontratto. Ne deduce che non vi è stata alcuna lesione contrattuale
e, pertanto, non sussiste alcun obbligo di risarcimento.
a) In
applicazione della regola generale dell'irretroattività (art. 1 tit. fin. CC)
alla fattispecie sono applicabili le norme previgenti sul diritto di
prelazione, essendo i fatti e gli effetti giuridici anteriori al 1° gennaio
1994, data dell'entrata in vigore della nuova legge (FF 1988 III 892 segg., RU
1993 II 1404 segg.; DTF 121 III 212 cons. 3b). Ora, giusta l'art. 216 cpv. 3
vCO i patti di prelazione richiedevano per la loro validità l'atto scritto.
Elementi essenziali per la loro costituzione, sui quali le reciproche volontà
dei contraenti dovevano concordare (art. 1 cpv. 1 CO), erano la designazione
delle parti e dell'oggetto, come pure la durata del diritto, salvo che alla
durata le parti non dessero importanza alcuna (DTF 97 II 53). I contraenti erano
liberi di pattuire l'annotazione a registro fondiario del diritto e la
fissazione del prezzo di compravendita dell'immobile. Secondo il diritto
previgente, inoltre, l'annotazione era limitata a dieci anni (art. 681 cpv. 3
vCO). Dottrina e giurisprudenza hanno tuttavia ammesso la facoltà delle parti
di convenire una durata superiore o indeterminata, ma comunque entro i limiti
degli art. 2 e 27 CC (DTF 121 III 211 segg., 102 II 246 segg.; Hess in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Obligationenrecht I, op. cit., n. 1 ad art. 216a). In tale
ipotesi, allo spirare del termine decennale il diritto di prelazione, anziché
decadere definitivamente, continuava a sussistere esplicando semplici effetti
obbligatori nei confronti dell'alienante (DTF 102 II 243 segg.; Hess, loc. cit.).
b) Nella
fattispecie è indubbio che le parti hanno voluto regolare la durata del diritto
di prelazione al momento della sua costituzione. Litigiosa è la questione a sapere
quale fosse il termine di validità di tale patto (di 10 anni o indeterminato).
Ora, il contenuto di una convenzione si determina in primo luogo secondo la
vera e concorde volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 118 II 365 consid.
1). Solo qualora l'effettiva concordanza delle volontà appaia indecisa, per
determinare l'ipotetica volontà delle parti le loro dichiarazioni, in applicazione
del principio dell'affidamento, vengono interpretate secondo il senso che i
contraenti dovevano o potevano capire, ritenuti il testo, la sistematica, così
come l'insieme delle circostanze (DTF 118 II 365 consid. 1, 117 II 278 consid.
5a). L'onere probatorio è a carico della parte che vuole dedurre a suo favore
un diritto dalla pretesa interpretazione oggettiva (DTF 121 III 123; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 7a edizione, Zurigo
1998, pag. 157, n. 1201a).
c) Dall'istruttoria
risulta che il testo del precontratto del 23 novembre 1980, redatto in tedesco
dall'attore, è stato discusso e tradotto in italiano, parola per parola, dal di
lui padre al convenuto (rogatoria dell'8 novembre 1994, pag. 3). La circostanza
è comprovata anche dal fatto che l'appellante adesivo ha potuto apportare
alcune modifiche alla convenzione (doc. A, clausole 2.4, 3.3, 3.4;
interrogatorio formale del convenuto, verbale del 17 novembre 1994, risposte n.
2 e 3). Se, come sostiene l'appellante adesivo, il senso di “illimitato”
riferito al termine tedesco uneingeschränkt fosse stato utilizzato per
indicare un diritto di prelazione senza determinazione del prezzo, l'attore,
redattore del precontratto, avrebbe adoperato un termine di significato
opposto, poiché egli desiderava stipulare un patto di prelazione qualificato
(doc. A, clausola 3.3; rogatoria dell'8 novembre 1994, pag. 3). Alla luce di
simili risultanze si deve ragionevolmente concludere che il convenuto doveva
comprendere il termine tedesco uneingeschränkt nella corretta accezione
di “illimitato nel tempo”. Anche a tale proposito non v'è quindi motivo di
scostarsi dal giudizio pretorile.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), sia per l'appello principale sia
per l'appello adesivo. Ogni parte sopporta quindi i costi del proprio gravame e
rifonderà all'avversario un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1'050.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ __________ fr.
1'600.– per ripetibili di appello.
-
Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
50.–
fr.
750.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà a __________ __________
fr. 1'200.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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