AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.109
Data decisione, Autorità:
20.10.2000, ICCA
Incarto n.
11.1999.00109
Lugano,
20 ottobre 2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (ipoteca legale di artigiani e
imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con petizione del 19 settembre 1997 da
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 settembre 1999 presentato da __________ e __________ contro la
sentenza emessa il 13 agosto 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. I coniugi __________ e __________, comproprietari un mezzo
ciascuno della particella n. __________ RFP di __________, hanno stipulato nel
1992 con la ditta __________ SA, __________, un contratto d'appalto inteso
all'edificazione grezza di una casa monofamiliare per l'“approssimativo
presumibile importo” di
fr. 222
319.–. Analogo incarico hanno affidato alla medesima ditta i coniugi __________
e __________ per la costruzione di una casa d'abitazione sul loro fondo n.
__________, contiguo a quello dei coniugi __________. Per approvvigionare di
calcestruzzo fresco il cantiere delle due case la __________ SA ha fatto capo alla
__________ SA, che fornito materiale per complessivi fr. 42 816.60. Di tale
somma, solo fr. 18 751.70 sono stati pagati. La ditta __________ SA, dichiarata
in moratoria, ha riconosciuto lo scoperto di fr. 24 064.90, che è stato
iscritto fra i suoi debiti chirografari. Il 25 maggio 1994 essa ha ottenuto
l'omologazione di un concordato per abbandono dell'attivo ed è stata posta in
liquidazione.
B. Nel frattempo, il 24 settembre 1993, la ditta __________ SA si è
rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che a carico
della particella n. __________ di __________ e __________ fosse iscritta
provvisoriamente, in suo favore, un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
per il saldo di fr. 24 064.90 oltre interessi. Con decreto emesso quel giorno
inaudita parte il Pretore ha accolto la domanda. Statuendo il 19 agosto 1997
dopo il contraddittorio, egli ha confermato l'iscrizione fino a concorrenza di
fr. 21 039.95 oltre interessi al 5% dal 24 settembre 1993 e ha impartito alla
__________ SA un termine di 30 giorni per avviare la causa volta all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca. Gli oneri processuali di fr. 650.– sono stati
addebitati per un ottavo a __________ e __________ in solido e per il resto alla
__________ SA, tenuta a rifondere alle controparti un'indennità di fr. 1600.–
per ripetibili ridotte.
C. Il 19 settembre 1997 la __________ SA ha promosso causa contro
__________ e __________, postulando l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale
in suo favore sulla particella n. __________ per il noto saldo di fr. 21 039.95
più interessi al 5% dal 24 settembre 1993. Contemporaneamente essa ha intentato
causa contro la __________ SA in liquidazione concordataria per ottenere il
versamento della citata somma. __________ e __________ si sono opposti
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. La __________ SA in liquidazione
concordataria ha ricordato che la pretesa era già stata riconosciuta e che la
__________ SA figura tra i suoi creditori chirografari, sicché il Pretore ha
stralciato tale causa dai ruoli con decreto del 6 novembre 1997. Quanto a
__________ e __________, essi hanno mantenuto la loro opposizione
all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.
D. Con sentenza del 13 agosto 1999 il Pretore ha accolto la petizione
diretta contro i coniugi __________ e ha confermato in via definitiva
l'iscrizione dell'ipoteca legale a carico della particella
n.
__________ in favore della __________ SA per l'importo di fr. 21 039.95 oltre
interessi al 5% dal 24 settembre 1993. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le
spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, con obbligo di
rifondere alla __________ SA fr. 2200.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza predetta __________ e __________ sono insorti
con un appello del 2 settembre 1999 nel quale chiedono che il giudizio del
Pretore sia riformato nel senso di respingere la petizione. Nelle sue
osservazioni del 18 ottobre 1999 la ditta __________ SA propone di respingere
l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Gli appellanti contestano che l'iscrizione dell'ipoteca legale, avvenuta
il 25 settembre 1993, sia tempestiva sotto il profilo dell'art. 839 cpv. 2 CC.
Sostengono che l'attrice ha terminato i lavori ben prima del 25 giugno 1993 e
che l'ultima fornitura di calcestruzzo, risalente a quel giorno, è servita non
per la costruzione della loro casa (conclusa nel maggio del 1993), bensì per la
formazione di un muro a confine sulla particella n. __________ di __________ e
__________. Tale opera però riguardava esclusivamente la proprietà dei vicini e
non rientrava nel loro contratto d'appalto, tant'è che il relativo costo
nemmeno figura nella loro liquidazione finale. Oltre a ciò, i lavori per
l'edificazione del muro sarebbero semplici interventi di finitura, inidonei a
salvaguardare il termine trimestrale dell'art. 839 cpv. 2 CC. Infine – soggiungono
– la ditta attrice, pur avendo aderito al concordato della __________ SA, non
ha offerto loro la cessione del credito in conformità all'art. 303 cpv. 2 LEF,
perdendo così ogni diritto nei loro confronti. Del resto, quand'anche ciò non
fosse, l'attrice non potrebbe pretendere più della differenza tra l'ammontare
del suo credito e il dividendo percepito. Tanto meno se si pensa ch'essi
ignoravano finanche l'esistenza del contratto intercorso fra tale ditta e la
__________ SA.
-
Il Pretore ha ritenuto tempestiva l'iscrizione (provvisoria) dell'ipoteca
per il fatto che l'ultima fornitura di calcestruzzo – quella del 25 settembre
1993 – è servita non solo per la formazione del muro citato, ma anche per
ultimare un altro muro a confine, posto interamente sulla proprietà dei
convenuti. Tale opera rientrava pacificamente nel contratto di appalto concluso
a suo tempo dai convenuti con la __________ SA. Né l'ultima fornitura di calcestruzzo
da parte dell'attrice risultava deliberatamente posticipata, di piccola entità,
di secondaria importanza, destinata a semplici rifiniture o riparazioni. Il
termine trimestrale dell'art. 839 cpv. 2 CC era dunque stato rispettato. Quanto
all'art. 303 cpv. 2 LEF, esso riguarda unicamente i coobbligati, per legge o
per convenzione, del debitore in moratoria concordataria. I convenuti sono
proprietari del fondo su cui si trova l'immobile oggetto dei lavori, ma non
sono personalmente debitori della ditta attrice (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC), né
hanno mai assunto il debito della __________ SA in via solidale o sussidiaria.
L'importo residuo di fr. 21 039.95, infine, trova adeguato riscontro agli atti
e non è stato contestato. Donde, in sintesi, l'accoglimento della petizione.
-
Che
il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC cominci a decorrere, in caso di forniture di
calcestruzzo fresco, dal giorno dell'ultima consegna è – a ragione – indiscusso
(DTF 104 II 351 consid. II/2, 111 II 343). Che tale diritto competa, oltre che
all'appaltatore, al subappaltatore, ovvero al fornitore di materiale o lavoro
eseguito su incarico dell'appaltatore, è altrettanto pacifico (Steinauer, Les droits réels, vol. III,
2ª edizione, pag. 210, n. 2866 segg. con riferimenti). Ora, nella fattispecie
il conducente dell'autobetoniera che il 25 settembre 1993 ha scaricato
calcestruzzo sul cantiere di Sigirino ha precisato che la fornitura è servita
per due manufatti esterni: per la parte finale “più alta” di un muro che separa
la particella n. __________ dalla n. __________ e per un muro di cinta sul
retro di quest'ultima particella, a nord della casa __________ (testimonianza
__________ del 21 aprile 1998, act. VI, pag. 3). Il muro appena citato si trova
indiscutibilmente sulla proprietà dei coniugi __________. Il primo invece, che
separa il fondo n. __________ dal n. , è posto interamente sulla
proprietà dei convenuti (perizia del 30 mag-gio 1995 nell'inc. __________
dell'iscrizione provvisoria, act. XIV, pag. 3, lett. c; planimetria n. 7,
schema “sistemazioni esterne” nel fascicolo “ e __________ ”, rubrica
“richiamo I” dal Municipio di __________, lato A). Gli appellanti non negano
del resto che – come ha accertato il Pretore (sentenza, pag. 4 verso il basso)
– la costruzione di tale muro rientrava nel contratto di appalto da loro
stipulato nel 1992 con la __________ SA. Invano essi tentano perciò,
nell'appello, di confondere un muro con l'altro.
-
In
sede di iscrizione provvisoria il perito ha affermato, invero, che il 25 giugno
1993 sono stati gettati 9.5 m³ di calcestruzzo fresco e che l'unica opera di
tale importanza eseguibile in un sol giorno con una tale quantità di cemento
figura sulla liquidazione __________, designata come “muro nord est”, mentre
dalla liquidazione __________ non si evincono lavori che possano essere stati
compiuti in una sola giornata con una simile quantità di materiale (referto
citato, pag. 3, lett. b). Tale asserzione si riconduce però a una congettura
del perito, il quale si è dipartito dal fallace presupposto che l'intera
fornitura del 25 giugno 1993 sia stata utilizzata per una sola opera. A tale
proposito nondimeno egli è chiaramente smentito dal testimone __________, il
quale ha dichiarato – come detto – che la fornitura del 25 giugno 1993 è
servita non solo per la costruzione del cosiddetto “muro nord est” (in realtà
si trattava di un muro a nord: testimonianza __________, act. VI, pag. 2 in
alto), posto sul fondo dei coniugi __________ (si veda il già citato piano n.
7, schema “sistemazioni esterne”, lato D), ma anche per il muro che separa la
particella n. __________ dalla n. __________, posto sul fondo dei convenuti.
Evidentemente la costruzione del primo muro non poteva figurare nella
liquidazione dei lavori riguardante il fondo degli appellanti.
-
La
questione è ancora di sapere, ciò premesso, se la formazione della “parte
finale ‘più alta’ del muro che separa le due proprietà” (per attenersi alla
formulazione del testimone __________) fosse – come asseverano gli appellanti –
un semplice intervento di finitura. Lavori di poca importanza, secondari o
accessori non ostano infatti alla decorrenza del termine previsto dall'art. 839
cpv. 2 CC, salvo che si tratti di opere indispensabili, ad esempio per ragioni
di sicurezza (Steinauer, op.
cit., pag. 220, n. 2884a con richiami di dottrina e giurisprudenza). Nella
fattispecie la completazione del muro non può definirsi un intervento puramente
complementare o di semplice finitura. A parte la mole dell'opera, lunga quasi
35 m e alta da 1 a 3 m (si veda il già citato piano n. 7, schema “sistemazioni
esterne” e schema “vista A” nella rubrica “richiamo I” dal Municipio di
), il manufatto assicura anche una funzione di sostegno (come si
desume dal piano appena menzionato), i fondi n. __________ e __________ essendo
solo parzialmente al medesimo livello. La sua completazione si imponeva dunque
per motivi di sicurezza. Oltre a ciò, la volontà stessa dei convenuti e dei
coniugi __________ era quella di separare materialmente e definitivamente le
loro proprietà, al punto che avevano introdotto una variante al progetto
edilizio iniziale – approvata dall'autorità – per sdoppiare anche l'entrata delle
autorimesse (richiesta del 4 febbraio 1993 nel già citato nel fascicolo
“ e __________ ”, rubrica “richiamo I” dal Municipio di __________).
Pure su questo punto l'appello denota perciò tutta la sua inconsistenza.
-
Non
è destinata a miglior sorte nemmeno la doglianza che i convenuti fondano sull'art.
303 cpv. 2 LEF. Secondo tale norma il creditore che ha aderito al concordato
non perde i propri diritti contro i condebitori, i fideiussori e gli obbligati
in via di regresso se ha provveduto ad avvisarli, almeno dieci giorni prima,
del giorno e del luogo dell'assemblea, offrendo loro la cessione del proprio
credito contro pagamento. Alla stregua di coobbligati vanno trattati anche
coloro che si siano impegnati a rispondere appieno del debito, a titolo sussidiario
o solidale (DTF 121 III 193 in fondo; Vollmar
in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III,
Basilea 1998, n. 7 ad art. 303). Se non che, come ha rilevato il Pretore, nel
caso specifico i convenuti non sono debitori personali della ditta attrice, né
risultano avere assunto il debito della __________ SA in via sussidiaria o
solidale. Essi sono unicamente proprietari del fondo su cui sono stati eseguiti
i lavori (il beneficio offerto dalla legge ad artigiani e imprenditori è una
garanzia propter rem: Steinauer,
op. cit., pag. 217, n. 2877a con rinvii). Non potendo l'attrice vantare diritti
nei riguardi dei convenuti, neppure si vede come essa avrebbe potuto perdere
diritti del genere. Certo, i convenuti si sono visti ugualmente prospettare
dall'attrice la cessione del credito (doc. C e D). Non consta però – né essi
pretendono – che tale proposta sia stata accettata. Il loro assunto cade pertanto
nel vuoto.
-
Gli
appellanti sembrano inoltre sostenere, indipendentemente da quanto precede, che
dal saldo di fr. 21 039.95 più interessi al 5% dal 24 settembre 1993 debba essere
dedotto il dividendo percepito dall'attrice nella liquidazione della ditta
__________ SA. A prescindere dalla circostanza tuttavia che la liquidazione di tale
società, per quanto terminata, non è ancora stata approvata dalle autorità
fiscali cantonali e federali (sicché la ragione sociale è tuttora iscritta nel
registro di commercio), la domanda è irricevibile. Questa Camera ha già avuto
modo di ricordare innumerevoli volte che in caso di contestazioni pecuniarie
l'appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue
pretese (Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 8, 9 e 10 ad art. 309). Identico
principio vige del resto, per giurisprudenza invalsa, sul piano federale (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9). In concreto gli
appellanti non indicano minimamente di quanto andrebbe ridotto l'ammontare
dell'ipoteca legale nel caso in cui risultasse fondata la loro tesi. In
proposito l'appello sfugge finanche a un esame di merito.
-
Da
ultimo gli appellanti sottolineano che la ditta __________ SA ha commissionato
la fornitura di calcestruzzo all'attrice senza interpellarli né informarli.
Essi “non possono di conseguenza essere penalizzati per quanto concerne i
rapporti di dare e avere tra le due imprese in discussione (...), che dovevano,
se del caso, essere tra di loro garantite” (appello, pag. 5 in basso). Così
argomentando, tuttavia, essi disconoscono ulteriormente di essere convenuti in
giudizio non come debitori, ma unicamente come proprietari del pegno
immobiliare (sulla legittimazione passiva: Steinauer,
op. cit., pag. 217, n. 2877b con rimandi). Per il resto, il diritto di un subappaltatore
all'iscrizione di un'ipoteca legale sul fondo del committente è dato senza
riguardo al fatto che quest'ultimo abbia autorizzato il subappalto oppure lo
ignorasse (Steinauer, op. cit.,
pag. 211, n. 2868 con rinvii). Anche al riguardo l'appello, introdotto non
senza leggerezza, è votato perciò all'insuccesso.
-
Spese e ripetibili seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte
fr. 1000.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione:
– Pretura
della giurisdizione di Lugano, sezione 2;
– Ufficio
del registro fondiario del Distretto di Lugano.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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