AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.116
Data decisione, Autorità:
17.08.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00116
Lugano
17 agosto
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Pedrinis
sedente per statuire nella causa .._______
(rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa
con petizione del 27 settembre 1991 da
dott. __________,
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
Contro
__________ e _____________ ,
(patrocinati dall'avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15
settembre 1999 presentato da __________ contro la sentenza emanata il 10 agosto
1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ d è proprietario della
particella n. __________RFD di __________, che confina a sud con la particella
n. __________appartenente a __________e __________. Su entrambi i fondi sorge
una casa d'abitazione circondata da un giardino con piscina. Sulla particella
n. __________, a circa 40 cm dal confine, si trova una siepe formata da
ventidue cipressi (Cupressus Arizonica Glauca), alti tra i 4.50 e i 5 m
e i cui rami sporgono sulla particella n. __________per una larghezza di circa
1.5 m. Nella prima metà del 1990 i coniugi __________ hanno preso l'iniziativa
di tagliare una parte dei rami sconfinanti.
B. Il
25 settembre 1991 __________ ha convenuto __________e __________davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che fosse ordinato ai convenuti
di astenersi –sotto comminatoria dell'art. 292 CP – da ogni intervento sulla
vegetazione arborea posta sulla sua particella n. __________, che i convenuti
fossero condannati a versargli fr. 1'403.70 più interessi a titolo di
risarcimento danni e che egli fosse autorizzato a ripiantare a spese dei vicini
in una fascia inferiore a otto metri dal confine tutti gli alberi che fossero
deperiti o che fossero morti. In via cautelare egli ha instato perché fosse
ingiunto immediatamente ai convenuti di non manomettere o far manomettere la
vegetazione arborea che sorge sul suo fondo n. __________. All'udienza del 7
novembre 1991 __________ ha confermato la domanda cautelare, alla quale si sono
opposti i convenuti. Il Pretore ha respinto tale istanza con decreto del 16
marzo 1992.
C. Nel
frattempo, il 12 marzo 1992, i convenuti hanno proposto di respingere la petizione
e in via riconvenzionale hanno postulato la condanna dell'attore allo
spostamento di un cipresso piantato recentemente nella fascia di otto metri dal
confine in luogo di una conifera perita nel frattempo. L'attore si è opposto
alla domanda riconvenzionale. Esperita l'istruttoria, con il suo memoriale conclusivi
l'attore ha modificato le domande di petizione, pretendendo – invece del
permesso di ripiantare, a spese dei convenuti, gli alberi che dovessero perire
o morire – l'autorizzazione a sostituire tutte le piante di Cupressus
Arizonica Glauca poste sul suo fondo n. __________. Per il resto entrambe
le parti hanno riaffermato il loro punto di vista. Statuendo il 10 agosto 1999,
il Pretore ha respinto la petizione e ha accolto la riconvenzione. Le spese e
la tassa di giustizia di fr. 1'000.– sono state poste a carico di __________,
condannato a rifondere alla controparte fr. 1'500.– per ripetibili.
D. Insorto
contro la predetta sentenza con un appello del 15 settembre 1999,
__________chiede che in riforma del giudizio impugnato la sua petizione sia
accolta. Nelle loro osservazioni del 20 ottobre 1999 __________e
__________propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza del
Pretore.
Considerando
in diritto: I. In ordine
-
L'appellabilità di una sentenza
dipende dal valore delle domande determinato in base alle conclusioni prese dal
ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). In
concreto l'attore ha indicato nella petizione un valore litigioso dipendente
dal numero di piante che fossero morte o deperite a seguito dei tagli eseguiti
dai vicini, senza tuttavia indicare cifre. Nelle conclusioni egli ha però
precisato le domande, chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento di fr.
1'403.70 in risarcimento del danno subito e l'autorizzazione a rimpiazzare
tutte le piante di Cupressus Arizonica Glauca poste sul suo fondo. Se si
considera che su tale fondo si trovano ventidue cipressi (doc. F) e che la sostituzione
di ogni pianta può costare circa fr. 2'000.– (doc. G), se ne conclude che la
causa raggiunge il valore minimo appellabile di fr. 8'000.–. Nulla osta quindi
all'esame del gravame nel merito.
-
Giusta
l'art. 309 CPC, l'atto di appello deve contenere la dichiarazione di ricorso,
con l'indicazione precisa dei punti della sentenza che si intendono impugnare
in secondo grado (lett. d), come pure l'indicazione precisa delle domande di
giudizio (lett. e). Nel caso specifico l'appellante ha dichiarato di dedurre in
appello i dispositivi n. 1, 2 e 3 della sentenza pretorile, chiedendo l'accoglimento
della petizione, ma senza esprimersi sull'azione riconvenzionale, di cui si
limita a postulare la reiezione nei considerandi. Ci si potrebbe domandare
pertanto se l'appello sia ricevibile anche nella misura in cui è diretto contro
la riconvenzione. Sia come sia, la questione può rimanere indecisa, poiché,
come si vedrà in appresso, l'appello contro il dispositivo riguardante la
domanda riconvenzionale si rivelerebbe comunque infondato nel merito.
II. Nel
merito
-
Il Pretore ha accertato che la siepe
dell'attore era composta di cipressi, alberi d'alto fusto piantati da più di
dieci anni a una distanza dal confine inferiore a 8 m. Ne ha dedotto che i
vicini non potevano più chiedere la rimozione degli alberi esistenti, ma che
conservavano il diritto di opporsi alla sostituzione delle piante perite,
tagliate o estirpate, donde la reiezione della domanda intesa a sostituire
progressivamente tutte le piante che dovessero perire e l'accoglimento invece
della riconvenzione, con ordine all'attore di rimuovere un cipresso messo a
dimora nel 1991. Il Pretore ha inoltre respinto la domanda intesa a far ordine
ai convenuti di non manomettere la vegetazione arborea sul fondo n. __________,
poiché essi sono abilitati, alle condizioni poste dall'art. 687 CC, a recidere
rami sporgenti e radici penetranti. Ha infine negato, sulla scorta di una
perizia, che il deperimento di un cipresso potesse essere addebitato al solo
agire dei convenuti e ha di conseguenza respinto la domanda di risarcimento dei
danni avanzata dall'attore.
-
A
detta dell'appellante il Pretore avrebbe respinto a torto la richiesta di
impartire ai convenuti il divieto di manomettere o far manomettere la vegetazione
arborea sul suo fondo. Adduce che costoro avrebbero reciso illecitamente i
cipressi posti sul suo terreno, senza rispettare le condizioni dell'art. 687
CC, in particolare senza impartirgli un congruo termine per tagliare le radici
e i rami invadenti. Tale comportamento illegale, ripetutosi nel tempo,
giustificherebbe l'ordine ai convenuti di astenersi da qualsivoglia potatura
delle conifere, con la comminatoria dell'art. 292 CP.
-
Il
proprietario di un fondo può promuovere un'azione negatoria nei confronti di
chi turba il suo diritto, chiedendo l'eliminazione dell'indebita ingerenza o il
divieto di commetterla (art. 641 cpv. 2 CC). L'attore deve tuttavia dimostrare
una turbativa esistente, imminente o atta a ripetersi. Qualora la turbativa sia
cessata e non minacci di rinnovarsi, il proprietario può solo chiedere il risarcimento
del danno subito (Steinauer, Les
droits réels, Berna 1997, vol. I, 3a edizione, n. 1039, pag. 288).
In concreto i convenuti hanno ammesso di avere tagliato nel maggio 1990 i rami
dei cipressi sporgenti sulla loro proprietà per verniciare la ringhiera a
confine (doc. I), ma hanno negato di aver eseguito altri interventi (verbale
del 7 novembre 1991, act. II; risposta, pag. 2). I testimoni sentiti nel corso
dell'istruttoria non hanno dato indicazioni precise sul periodo in cui
sarebbero stati eseguiti i tagli menzionati nei vari documenti agli atti (doc.
E, F, G): __________ha dichiarato di avere constatato tagli nella parte bassa
della siepe, eseguiti però a suo parere un mese prima del suo sopralluogo
(esperito nel giugno 1991), mentre __________non si è espresso sul momento in
cui sono avvenuti i tagli e __________ i ha fatto risalire la manomissione
della siepe a dopo il 1990, affermando che nella primavera del 1990 essa si presentava
rigogliosa (verbale del 18 gennaio 1995). Come che sia, l'identità di chi ha
eseguito i tagli nel maggio 1991 non è stata accertata e l'affermazione
dell'attore, che imputa la manomissione ai convenuti, non trova riscontro
nell'istruttoria. Non si ravvisano quindi elementi oggettivi dai quali desumere
che i convenuti intendano ancora mondare la siepe senza preventivamente
assegnare al proprietario un termine ragionevole per provvedervi, come
prescrive l'art. 687 CC. In siffatte circostanze, a ragione il Pretore ha ritenuto
infondata la domanda di vietare ai convenuti ogni intervento di taglio o
rottura di rami delle conifere sulla particella n. __________.
-
A
mente dell'appellante l'art. 155 LAC non sarebbe applicabile nel caso in esame,
né gli si potrebbe far obbligo di arretrare il nuovo cipresso, piantato in
sostituzione di un albero perito, a 8 m dal confine. Egli sostiene che la sua
siepe, ancorché costituita di alberi d'alto fusto, è stata accettata e
tollerata dai vicini per più di vent'anni. La sua funzione di riparo – prosegue
l'appellante – deve pertanto essere conservata, ciò che sarebbe impossibile se
fosse vietata la sostituzione di un albero morto, poiché tutto il filare
perderebbe la propria funzionalità. Inoltre, l'ordine di arretrare la conifera
sarebbe iniquo poiché in tal modo si tutelerebbe un abuso di diritto, il deperimento
dell'albero essendo stato provocato dall'agire dei vicini.
a) L'art.
160 LAC stabilisce che qualora siano lasciate crescere senza diritto delle piante
a distanza minore di quella regolamentare senza che il vicino abbia fatto
opposizione entro il termine di dieci anni, egli sarà obbligato a tollerarle
senza indennità. La medesima norma prevede che quando l'albero fosse tolto, il
diritto del vicino di pretendere il rispetto delle distanze legali rinasce. Le
distanze minime stabilite dall'art. 155 LAC differiscono secondo il genere di
pianta. Il cipresso è una pianta ad alto fusto, ovvero un albero il cui tronco,
semplice o diviso in rami, sorge ad altezze rilevanti e in genere non
fruttifere, sicché può essere allocato solo a 8 m dal confine (Jacomella/Lucchini, I rapporti di
vicinato nel Cantone Ticino, 5a edizione, Bellinzona 1996, p. 137
segg.; Scolari, Commentario della
legge edilizia, n. 1501; Rep. 1997 pag. 141; 1970 pag. 197).
b) Nella
fattispecie i Cupressus Arizonica Glauca sono stati piantati a 40 cm dal
confine oltre vent'anni prima dell'attuale litispendenza (perizia del 31
gennaio 1997, pag. 6, complemento del 20 aprile 1997, sezione a pag. 4). Il
termine di tolleranza decennale per gli alberi d'alto fusto si è pertanto
compiuto. Giovi ricordare invece che, qualcosa si trattasse di una siepe, i
vicini potrebbero sempre chiederne l'arretramento alla distanza legale di 50
cm, senza riguardo agli anni trascorsi (DTF del 29 giugno 1999 nella causa C.,
consid. 3; Rep. 1981 pag. 353). Anzi, i vicini possono esigere che la siepe sia
tagliata e rimondata ogni anno per conservare l'altezza massima di 1.25 m (art.
140 LAC). Per di più, la tolleranza decennale delle piante d'alto fusto
riguarda gli alberi esistenti, ma non i polloni né le nuove piante (Rep. 1942
pag. 515). Il cipresso piantato nel maggio 1991 (doc. L, fattura __________)
doveva quindi rispettare la distanza legale minima di 8 m dal confine, sicché a
ragione il Pretore ha accolto la riconvenzione e ha imposto all'attore di
arretrare l'albero. L'appello si rivelerebbe pertanto infondato su questo punto
anche nell'ipotesi in cui fosse ricevibile.
- L'appellante
ribadisce che i convenuti sono responsabili “in buona parte” del deperimento
del cipresso sostituito nel maggio 1991, come si evince dalla perizia, oltre
che dalle testimonianze dei giardinieri e dell'agente comunale __________, di modo
che egli ha diritto di esigere la rifusione del danno da loro causato. La
responsabilità dei convenuti nel deperimento della siepe sarebbe del 20% per il
taglio del 1990, del 30% per la mancanza di luce derivante dalla presenza di
vegetazione sul loro fondo e del 100% per le piante della zona centrale e
inferiore del giardino. L'argomentazione non trova tuttavia conforto nell'istruttoria.
a) Il
giardiniere __________ha dichiarato di aver constatato un notevole deperimento
della siepe nel 1991, ma i suoi colleghi __________e __________hanno riferito
che lo sfoltimento accertato nel corso del loro sopralluogo nel 1991 non ha
messo in pericolo la siepe (verbale 18 gennaio 1995). __________e __________,
agente, rispettivamente comandante della polizia comunale di __________, hanno
detto di avere notato nel 1990 e nel 1991 uno sfoltimento della siepe, senza
per altro pronunciarsi sulle conseguenze del taglio (verbale del 12 ottobre
1995).
b) Il
perito giudiziario, ingegnere forestale, ha esaminato il filare di cipressi e
lo ha descritto come folto e senza danni nella parte ovest e come meno denso,
meno vigoroso e con un'elevata percentuale di rami secchi nella zona est
(perizia, pag. 8, con fotografie). Interrogato sul rinsecchimento degli alberi
al confine, egli ha escluso che ciò fosse dovuto a tagli o rotture di rami,
spiegando che era in corso un deperimento lento degli alberi causato dalla
presenza sul fondo dell'attore di un albero "Liquidambar" a dimora da
più di quindici anni e di grandi dimensioni (altezza 11.50 m, diametro al piede
43-44 cm e a petto d'uomo 32-34 cm: perizia pag. 18), proprio a ridosso dei
cipressi (perizia, pag. 10). Le trasparenze constatate nella siepe, a detta
dell'esperto, sono provocate per il 20% dagli interventi di taglio ad opera dei
convenuti nella parte bassa contro la ferratina, per il 55% dall'ombreggiatura
eccessiva della siepe da parte del "Liquidambar" e delle piante sul
fondo n. 855 e per il 25% da cause naturali difficili da definire, come l'età
della siepe, l'eccessiva dimensione dei tronchi (diametro al piede 16-25 cm,
altezza circa 4.80 m, distanza tra ogni fusto di circa 50 cm: complemento di
perizia, sezione a pag. 4), il taglio troppo stretto sul lato dell'attore (perizia,
pag. 11). Ad ogni modo il perito giudiziario ha affermato che la vegetazione
era rigogliosa e che la forte trasparenza della siepe era dovuta a una vigorosa
potatura eseguita dall'attore nel 1985, mentre il taglio eseguito nel 1990 non
sembrava avere avuto influssi negativi, poiché verso la strada cantonale la
siepe si era ripresa bene, in altre zone era stabile e comunque non era in
pericolo (perizia, pag. 15). La siepe, ha concluso l'esperto, è “ancora
vigorosa e vitale, nonostante l'età di impianto, la dimensione ragguardevole
raggiunta dagli alberi che la compongono, gli spazi disponibili ridotti,
l'ombreggiatura nell'angolo verso gli stabili” (perizia, pag. 19; complemento
di perizia, pag. 5 e documentazione fotografica).
c) Né
si può imputare ai convenuti, come persiste a sostenere l'appellante, un qualsivoglia
atto illecito per l'ombra che la vegetazione sulla particella n. __________
farebbe ai cipressi. Il perito ha chiaramente illustrato che soffocante per il
filare di cipressi è il “Liquidambar” dell'attore medesimo, che “copre, invade,
penetra nella siepe” (complemento di perizia del 20 aprile 1997, pag. 6 e 8;
fotografie a pag. 17, 18, 19 e 20). È vero che una causa di deperimento
consiste, a detta del perito, anche nell'eccessiva densità della vegetazione da
una parte e dall'altra del confine. Se non che, l'attore stesso potrebbe
notevolmente migliorare la situazione dei cipressi se solo accettasse di far
tagliare i rami del “Liquidambar” almeno fino a metà e di far sfoltire
selettivamente e abbassare le conifere (complemento di perizia, pag. 8 e 10).
In simili circostanze, pretendere che responsabili della situazione siano i
vicini sfiora la temerarietà.
d) Tutto
ciò posto, si deve concludere che il filare di cipressi non ha subito
danni oggettivamente riscontrabili dal taglio eseguito nel 1990 e che il suo
indebolimento locale è provocato dall'inadeguatezza dello spazio, dalla poca
luce disponibile e dal fatto che le conifere non si prestano, per le loro
caratteristiche, a essere confinate in giardini per fungere da siepe (perizia,
pag. 12). A prescindere dal fatto che secondo il perito la siepe non ha subito
alcun danno, l'attore non ha nemmeno provato che l'asserita morte di alcune
conifere sia in nesso di causalità con la potatura eseguita dai vicini nel
1990. L'appello, infondato in ogni suo punto, deve pertanto essere respinto.
- Gli oneri del presente giudizio
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre
alla controparte un'equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia: fr 750.–
b)
spese: fr. 50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ fr. 1'500.– complessivi
per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster