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Numero d'incarto:
11.1999.118
Data decisione, Autorità:
25.10.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00118
Lugano
25 ottobre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa .._____ (contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 26 marzo 1999 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________) e
__________ (1998), __________
(rappresentata
dal curatore __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 17 settembre
1999 presentata da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 9
settembre 1999 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ (1967) e
__________ nata __________ (1969), cittadina nordcoreana, si sono sposati il 20
giugno 1998;
che dall’unione è nata la
figlia __________ (__________1998);
che il 26 marzo 1999
__________ ha contestato giudizialmente la sua paternità davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona;
che nella sua risposta del
27 maggio 1999 __________ si è opposta alla petizione, mentre il curatore della
figlia ha chiesto il 30 agosto 1999 la prova della paternità mediante perizia
biologica;
che il 3 settembre 1999,
vista la perizia del Laboratorio __________ di __________del 25 agosto 1999
dalla quale risulta la sua paternità con una probabilità del 99.99%, __________
ha dichiarato di ritirare la petizione;
che con decreto del 9
settembre 1999 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, senza prelevare
tasse né spese, ma condannando l’attore a rifondere alla moglie fr. 1’200.– per
ripetibili;
che con appello del 17
settembre 1999 __________ chiede di essere esonerato dal pagamento delle
ripetibili;
che nelle sue osservazioni
del 21 ottobre 1999 __________ conclude per il rigetto dell’appello, mentre
__________ i si è rimessa, il 25 ottobre 1999, al giudizio della Camera;
e considerando
in diritto: che in materia di spese e
ripetibili un decreto di stralcio per ritiro dell’azione (art. 352 CPC) è
senz’altro appellabile (Rep. 1985 pag. 145 in fondo);
che i nuovi documenti
prodotti dall’appellante sono ammissibili in virtù del principio inquisitorio
che governa il diritto di filiazione e nelle contestazioni di paternità (art.
254 n. 1 CC) vale tanto per l’attore quanto per il figlio (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts,
4ª edizione, pag. 100, n. 14.10);
che l’appellante sostiene
di nulla dovere alla controparte poiché egli è stato indotto a contestare la
paternità dal comportamento della moglie, la quale aveva chiesto finanche un
contributo alimentare per la figlia a un terzo e rifiutava di sottoporsi a perizia;
che il ritiro di un’azione
equivale a desistenza e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri
processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili (Rep. 1985 pag. 146; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 148);
che di regola le
ripetibili sono dovute alla controparte qualunque sia la causa della
desistenza, salvo che siano dati “giusti motivi” per derogare a tale principio
(Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8
ad art. 148 CPC);
che in concreto il marito
è stato effettivamente indotto a contestare la paternità a causa
dell'atteggiamento – a dir poco – contraddittorio della moglie;
che, invero, il 16
novembre 1998 e il 23 febbraio 1999 la convenuta aveva chiesto a __________,
con il quale aveva avuto una relazione, un contributo alimentare per la figlia
(doc. B e C di appello);
che inoltre la moglie
rifiutava senza motivo di sottoporsi a perizia (ciò che avrebbe evitato
l’introduzione della causa), per di più mettendo essa medesima in dubbio la
paternità del marito;
che nelle circostanze
descritte ben si giustificava la contestazione di paternità, di modo che
soccorrono giusti motivi per esonerare l’attore dal versare ripetibili;
che gli oneri del presente
giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il
dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
Non si assegnano ripetibili.
- Gli oneri processuali,
consistenti in
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico di __________, che rifonderà
all’appellante fr. 400.– per ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________;
– __________, ufficio del
tutore ufficiale, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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