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Numero d'incarto:
11.1999.128
Data decisione, Autorità:
11.10.1999, ICCA
Incarto n.
11.1999.00128
Lugano,
11 ottobre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. .__ (revoca dell’interdizione) della
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele, promossa con istanza del 15
maggio 1999 da
__________, __________
per
ottenere la revoca della tutela pronunciata il 14 aprile 1997 dall’autorità
di vigilanza su richiesta della
Delegazione
tutoria di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (Einspruch) del
29 settembre 1999 presentato da __________ contro la decisione emessa il 23
settembre 1999 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 14
aprile 1997 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele,
ha pronunciato su istanza della Delegazione tutoria di __________
l’interdizione di __________ per infermità o debolezza di mente;
che il 15 maggio 1999
__________ ha chiesto all’autorità di vigilanza la revoca della tutela;
che l’autorità di
vigilanza ha commissionato il 1° luglio 1999 al Servizio psico-sociale di
__________ una perizia intesa a chiarire se l’istante fosse ancora affetto da
infermità o debolezza di mente, (e, dandosi il caso, quale fosse la diagnosi e
la prognosi), come pure se l’istante apparisse in grado di gestire
autonomamente i propri interessi;
che, esaminate le
risultanze della perizia, l’autorità di vigilanza ha sentito __________ il 20
settembre 1999;
che con decisione del 23
settembre 1999 la Sezione degli enti locali ha respinto l’istanza, rilevando
che l’interessato risultava tuttora affetto da schizofrenia paranoide cronica con
deficit progressivo, sicché necessitava di ulteriore sostegno, riservata la
possibilità di sostituire la tutela con una curatela amministrativa “fra
qualche tempo”;
che contro la decisione
predetta __________ ha introdotto il 29 settembre 1999 una dichiarazione di
ricorso;
che il documento non è
stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che l’atto del ricorrente
può essere trattato solo alla stregua di un appello, unico rimedio giuridico
esperibile contro le decisioni prese dall’autorità di vigilanza sulle tutele (art.
54a LAC);
che un appello deve
contenere, oltre alle richieste di giudizio, “i motivi di fatto e di diritto
sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che nel caso in cui un
tutelato insorga personalmente contro una decisione a egli sfavorevole, le
esigenze formali dell’appello vanno per certi versi attenuate, essendo
sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano
desumersi dall’insieme del ricorso (Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, n. 41 ad art. 420);
che in concreto l’appello
si esaurisce testualmente nella frase: “Ich mache Einspruch und Anzeige wegen Verläumdung
und Beleidigung gegen diese Äusserungen, seitens der Persohnen die sich nicht Nannentlich
nennen wollen”;
che se la conclusione
intesa alla revoca della tutela e alla conseguente modifica della decisione
impugnata può ragionevolmente essere presunta, non è dato di capire invece per
quali ragioni ciò dovrebbe avvenire;
che in effetti non è dato
a divedere chi e in quali circostanze avrebbe calunniato o diffamato
l’appellante, né su quali false affermazioni si fonderebbe la decisione impugnata;
che nelle condizioni
descritte l’appello, insufficientemente motivato, sfugge a un esame di merito (art.
309 cpv. 5 CPC);
che appare superfluo
pertanto fissare all’appellante un termine entro cui tradurre il ricorso in
italiano (art. 117 cpv. 1 e 2 con rinvio all’art. 142 cpv. 3 CPC);
che gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
che in concreto si può
nondimeno prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l’appellante
risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l’ausilio
di un patrocinatore;
che non si giustifica nemmeno
di assegnare ripetibili alla Delegazione tutoria, la quale non si è vista
notificare l’appello e non ha quindi sopportato costi per l’eventuale stesura
di osservazioni;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
-
Non si riscuotono tasse né
spese.
-
Intimazione:
– __________, __________;
– Delegazione tutoria di
__________.
Comunicazione:
– Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– __________, tutore
ufficiale, __________a.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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