AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1999.13
Data decisione, Autorità:
09.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.99.00013
Lugano
9 giugno 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________ __________. (diritto di
visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
alla
Delegazione
tutoria di __________o
riguardo
il diritto di visita di
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
sul
figlio __________ __________ (1992);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 21 gennaio 1999
presentata da __________ __________ contro la decisione emanata il 21 dicembre
1998 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1962) ha dato alla luce il __________ 1992 un figlio, __________, che è stato
riconosciuto l’8 aprile 1992 da __________ __________ (1958), cittadino cileno.
Il 1° settembre 1995 i genitori hanno sottoscritto una convenzione nella quale
hanno disciplinato, oltre al contributo alimentare per __________, il diritto
di visita del padre, fissato fino al 3 febbraio 1998 in un sabato ogni quindici
giorni dalle ore 8.30 alle 12.30.
B. Il 21 dicembre 1994
__________ __________ ha sposato __________ __________ e dalla loro unione è
nato __________ (__________1996). Nel 1996 il Consiglio di Stato ha autorizzato
il cambiamento del nome di __________ da __________ in __________. Anche
__________ __________ si è sposato nel mese di __________ 1995 con
__________ __________; dal matrimonio sono nati __________
(__________1995) e __________ __________ (__________1998).
C. In seguito a
difficoltà sorte sul diritto di visita, l’11 agosto 1997 __________ __________,
su indicazioni del Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst di Lucerna, ha
chiesto alla Delegazione tutoria di __________ di sospendere provvisoriamente
il diritto del padre. Il 28 agosto 1997 la Delegazione tutoria ha incaricato la
dott. __________ __________ di allestire una valutazione su __________
__________ e sull’esercizio del diritto di visita. Visto il referto, del 3
ottobre 1997, __________ __________ ha deferito la dott. __________ __________
alla Commissione __________ dell’Ordine dei medici del __________ __________ e
l’ha successivamente denunciata alla Commissione di vigilanza sanitaria.
Statuendo il 17 luglio 1998, la Delegazione tutoria ha deciso di fissare in un
giorno ogni quindici, dalle 9.00 alle 20.00, il diritto di visita di __________
__________ al figlio __________ e __________ perché –accordato al gravame
effetto sospensivo – il giudizio impugnato sia annullato. In via provvisionale
essa ha chiesto che il diritto di visita sia ridotto a un giorno al mese, dalle
9.00 alle 17.00, con sorveglianza della curatrice almeno alla riconsegna. Con
decreto del 4 febbraio 1999 la presidente di questa Camera ha respinto la domanda
di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 25 febbraio 1999 la
Delegazione tutoria postula il rigetto dell’appello. __________ __________ non
ha presentato osservazioni.
F. Questa Camera ha
interrogato i genitori del bambino a un’udien-za tenutasi il 10 marzo 1999,
alla quale ha presenziato anche un rappresentante della Delegazione tutoria di
__________.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni delle
autorità tutorie – ossia delle Delegazioni tutorie (art. 51 cpv. 1 LAC e 20
lett. b RTC) – sono impugnabili entro 10 giorni (art. 69 LAC e 92 RTC)
all’autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CPC), che nel Cantone Ticino è la
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali (art. 21, 22 lett. e RTC).
Le decisioni di quest’ultima sono impugnabili a loro volta, entro venti giorni,
alla Camera civile di appello (art. 54a LAC e 423 cpv. 3 CPC).
-
Per l’art. 273 CC i
genitori hanno il diritto di conservare con il figlio minorenne che non si
trova sotto la loro autorità o custodia le relazioni personali indicate dalle
circostanze. L’art. 274 cpv. 2 CC prevede che il diritto del genitore alle
relazioni personali con i figli può essere negato se pregiudica il bene dei
figli, se il genitore se ne è avvalso in violazione dei suoi doveri o non si è
curato seriamente dei figli, ovvero per gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC).
Nonostante il testo letterale – che prevede quattro ipotesi alternative – la
norma consente di negare o di sopprimere il diritto di visita solo se il bene
dei figli è minacciato, o perché il genitore ecceda – appunto – nelle relazioni
personali o perché non si sia seriamente curato di loro o perché sussistano
gravi motivi. La disposizione è volta, invero, a proteggere il bene del figlio,
non a punire i genitori (Hegnauer
in: Berner Kommentar, 4ª edizione, note 18 e 19 ad art. 274 CC). Il diniego o
la revoca del diritto di visita costituisce inoltre un provvedimento ultimo,
nel senso che va pronunciato solo qualora gli effetti negativi delle relazioni
personali non siano altrimenti rimediabili e non possano ragionevolmente essere
fatti sopportare ai figli (DTF 122 III 407 consid. 3b con richiami; sul
principio della proporzionalità v. anche DTF 123 III 3 consid. 3).
-
La Delegazione
tutoria di __________ ha esteso il diritto di visita del padre da quattro ore
ogni quindici giorni a un giorno intero ogni quindicina rilevando che, tale
diritto essendo esercitato con la mediazione e la collaborazione della
curatrice, non si sono manifestati problemi particolari, né la madre si
opponeva a un’estensione del diritto da mezza giornata a una giornata intera.
L’autorità di vigilanza, pur rilevando che dai referti del Servizio medico-psicologico
di __________, del Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst di Lucerna e della
dott. __________ __________ risultava una situazione di disagio vissuta da
__________, ha ritenuto non provata l’esistenza di un nesso di causalità tra i
disturbi manifestati dal bambino e un comportamento inadeguato del padre.
L’appellante sostiene che
tale estensione del diritto di visita è nociva per il figlio, il quale al
rientro delle giornate trascorse con il padre è turbato, confuso ed estremamente
teso. Essa chiede pertanto un maggior intervallo di tempo tra l’una e l’altra visita.
- Agli atti vi sono
tre relazioni peritali. La prima, del 16 giugno 1995, emana dal Servizio medico-psicologico
di __________ ed è servita per definire il diritto alle relazioni personali del
padre regolato nella convenzione del 1° settembre 1995 (sopra, consid. A). Da
tale referto si evince che __________ ha un buon rapporto con entrambi i
genitori, i quali di per sé sono persone valide, con buone competenze educative
e un forte attaccamento affettivo al figlio. Tra di loro, nondimeno, sussistono
accentuate differenze culturali che si riflettono in modo rilevante nell’atteggia-mento
verso il figlio. Il problema del diritto di visita del padre si è sempre più
configurato come un problema che investe soprattutto la relazione tra i
genitori e il loro diverso modo di intendere l’educazione del bambino. Nella
concezione di una visione ideale del rapporto con il figlio è emersa così una
forte conflittualità tra i genitori. Tale conflittualità si è creata non per
una mancanza o un cambiamento dell’atteggiamento del padre nei confronti del
figlio, bensì come conseguenza della nuova situazione relazionale in cui è
venuta a trovarsi la madre. Gli specialisti hanno concluso, in ogni modo, per
la possibilità da parte del padre di esercitare autonomamente il proprio diritto
di visita.
La seconda relazione è
stata esperita dal Kinder- und Jugend-psychiatrischer Dienst di Lucerna, al
quale la madre si è rivolta. Da tale referto risulta che il conflitto interno
di __________ è palese, con conseguente aumento di tensione psichica e di timori.
Per tali specialisti il passaggio dalla famiglia armoniosa della madre a quella
del padre è per il figlio un evento problematico e conduce a un conflitto di
lealtà (referto del 17 settembre 1997, doc. 19, busta ricorso). Il 12 agosto
1997, in una comunicazione alla curatrice, lo stesso servizio ribadiva i
medesimi concetti e rilevava che il bambino, al ritorno dal diritto di visita,
era nervoso, teso, aggressivo, faticava ad addormentarsi, aveva il sonno disturbato,
manifestava paure e denotava disturbi di comportamento (stimolazione della
regione anale con diversi oggetti). Gli specialisti di Lucerna proponevano, in
attesa che si chiarisse la situazione, una sospensione provvisoria delle visite
(doc. 18 in busta ricorso). Essi nondimeno hanno rilevato che le sedute con il
bambino sono state 5 sull’arco di 9 mesi (da novembre 1996 a agosto 1997) e che
non avevano potuto osservare direttamente i disturbi lamentati dalla madre
(doc. 19 in busta ricorso).
Infine, il 3 ottobre 1997,
la dott. __________ __________ ha inviato alla Delegazione tutoria di
__________ un suo rapporto, dal quale traspare che __________ appare molto
disturbato dalla situazione. L’esperta concorda con i colleghi lucernesi nel
rilevare che il bambino è lacerato da un conflitto di lealtà nei confronti dei genitori
e del marito della madre. Dalle sue constatazioni risulta che __________ ha
piacere di incontrare il padre, che il tempo trascorso con lui è piacevole e
che sono gli adulti a generare conflitto e confusione, ognuno volendo escludere
l’altro come se non avesse il diritto di esistere. Essa in conclusione propone
un aiuto psicoterapeutico al bambino e un aiuto alla madre, la quale volendo in
buona fede proteggere il figlio dal padre naturale, ottiene risultati opposti
con effetti laceranti, intrusivi e manipolatori (doc. 22 in busta ricorso).
-
Nella fattispecie
giova premettere che è molto difficile definire, in ogni singola circostanza,
quale sia concretamente il bene del figlio. Certo è che in linea di principio
un bambino ha bisogno – e non solo diritto – di conservare rapporti intensi e
costanti con entrambi i genitori. Nel caso in esame l’affetto del figlio per il
padre (e viceversa) non è messo in dubbio dall’appellante, la quale contesta la
perizia del Servizio medico-psicologico di __________ e quella della dott.
__________ __________ (doc. 5 in busta ricorso e doc. D), ma non nega – né
potrebbe seriamente – che il disagio di __________ si riconduce a un conflitto
di lealtà vissuto dal bambino nei confronti dei genitori. Tale stato di cose non
risulta essere dovuto all’estensione del diritto di visita concesso al padre,
bensì al conflitto che sussiste tra i genitori medesimi, e in particolare al
loro diverso modello educativo. L’appellante stessa ammette che le loro
concezioni educative si situano, se non agli antipodi, a una distanza ragguardevole
(appello, pag. 7). La curatrice __________ __________ ha a sua volta confermato
che a turbare il bambino è la sostanziale diversità di approccio educativo
delle due famiglie e il fatto che il bambino non riesca a integrare le due
realtà, così lontane tra di loro (audizione del 5 novembre 1998 in busta
verbali). Tale diversa concezione del mondo e delle cose è emersa palese, del
resto, anche dall’interrogatorio delle parti davanti a questa Camera. La madre
ha asserito che il figlio torna dal diritto di visita dolendosi di litigi avuti
con il fratellastro __________, di vane promesse da parte del padre (regali),
di dover celare denaro ricevuto segretamente dal padre stesso, di aver sentito
parlare della presente procedura giudiziaria, mentre il padre afferma i litigi
tra bambini non superano gli ordinari bisticci che avvengono in tutte le
famiglie perché ogni bambino vuole lo stesso giocattolo o desidera attirare
l’attenzione. Egli nega di avere promesso soldi e per quanto attiene ai regali
obietta di non potuto interpellare previamente la madre per la scelta (verbale
del 10 marzo 1999). Che i due genitori non si intendano assolutamente è dimostrato
dal fatto – ove ancora fosse necessario – che costoro non riescono nemmeno a
concordare la scelta di una cassetta per un videogioco (verbale citato).
-
Ciò premesso,
nonostante quanto l’appellante assevera (dal suo punto di vista), gli atti non
consentono di intravedere comportamenti oggettivamente inidonei del padre nei
confronti del figlio. La curatrice ha riferito che il padre non rivela
comportamenti pregiudizievoli, che con il bambino – salvo in un caso isolato –
i rapporti sono improntati al reciproco ascolto e che i consigli da lei forniti
sono presi in considerazione (audizione del 5 novembre 1998 in busta verbali).
Il caso isolato del 13 settembre 1998, poi, risulta essere dovuto al fatto che
il padre che non accettava la presenza della curatrice durante il diritto di
visita (v. anche doc. 16 in busta ricorso; sulla differenze con un diritto di
visita non sorvegliato: DTF 122 III 408 consid. 3c). Neppure gli specialisti di
Lucerna, per altro, hanno riscontrato atteggiamenti censurabili da parte del
padre, già per il fatto che non lo hanno mai incontrato (doc. 19 in busta
ricorso) né hanno sentito la sua versione dei fatti. Per __________ poi il
padre non è un estraneo, ma un genitore che esercita il diritto di visita con
regolarità. Nulla permette quindi di supporre che il marito della madre abbia dovuto
assumere socialmente e psichicamente il ruolo di genitore (cfr. invece DTF 118
II 26 consid. 3e). Senza nulla togliere alle capacità educative
dell’interessato, egli è e rimane il patrigno, ma non è il padre.
-
A parte la totale –
o quasi – avversione tra genitori, la situazione in cui si trova oggi il figlio
può essere definita sostanzialmente buona. La soluzione del conflitto di lealtà
vissuto dal bambino incombe dunque ai genitori, che devono moderare le loro divergenze
per il bene del figlio, senza coinvolgere emotivamente __________ nelle loro
diatribe. Padre e madre devono astenersi, già per legge, da tutto ciò che
alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore e intralci il compito
dell’educatore (art. 274 cpv. 1 CC). L’appellante non può pretendere di far
prevalere le sue concezioni educative – foss’anche in buona fede – limitando il
diritto di visita dell’altro genitore. Il problema non sta nel diritto di
visita come tale, né il disagio del bambino si lenirà insorgendo contro le
valutazioni di specialisti disinteressati. Contrariamente all’opinione
dell’appellante, poi, non è “normale” (né tanto meno conforme al bene del
figlio) che suo marito sia chiamato “papà”, quasi a voler sopprimere la figura
del padre naturale, tant’è ch’essa medesima si duole che in una circostanza
__________ è stato indotto a chiamare “mamma” la moglie del padre. D’altra
parte il disagio del bambino non si stempererà nemmeno con la consegna di
denaro o creando complicità per attirare la benevolenza del figlio, né creando
false aspettative di regali o di quant’altro.
In realtà gli
inconvenienti legati all’esercizio del diritto di visita sono rimediabili solo
dai genitori medesimi, seguendo direttive precise e puntuali che la curatrice
può e deve prendere secondo le circostanze. Ove l’uno o l’altro dei genitori si
dimostri inadempiente o incapace di seguire tali indicazioni, la curatrice si
rivolgerà all’autorità tutoria per i provvedimenti del caso. La curatrice, per
quel che la concerne, non può sottrarsi a tale incombenza (DTF 118 II 242 consid.
2d); anzi, essa è abilitata, in collaborazione con i genitori, a intervenire
direttamente sul figlio, regolando in maniera obbligatoria i particolari delle
visite (SJ 1979 pag. 292). Che il padre appaia poco propenso a collaborare non
può dirsi. La collaborazione del padre è stata per altro menzionata anche dalla
curatrice (audizione del 5 novembre 1998 in busta verbali). L’appellante stessa
ha avuto modo di confermare, del resto, che una volta il bambino stesso ha
chiesto l’intervento della curatrice, la quale ha risolto il problema conferendo
con il padre (verbale del 10 marzo 1999, pag. 3; audizione davanti all’autorità
di vigilanza del 23 settembre 1998, in busta verbali). Ridurre la frequenza del
diritto di visita del padre non sarebbe invece, per quel che è dato a divedere,
di alcun apprezzabile giovamento. In proposito l’appello è destinato perciò
all’insuccesso.
-
L’autorità di
vigilanza ha rinunciando a far esperire una nuova perizia, ma ha disposto una
presa a carico terapeutica di __________. Alla luce di quanto precede tale
misura appare pertinente e opportuna per il bene del figlio, indipendentemente
dal fatto che possa dispiacere all’uno o all’altro genitore. Nel caso specifico
tale aiuto mira non solo a vegliare sugli interessi del bambino, ma anche a
porre i genitori di fronte alle loro responsabilità. Collaborando con il terapeuta,
essi non potranno più ignorarsi a vicenda, attuare unilateralmente i loro
(contrastanti) metodi educativi e porre il bambino in una situazione insostenibile.
Anche sotto tale profilo dunque la decisione impugnata sfugge alla critica.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ un’adeguata indennità
per ripetibili. Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla
Delegazione tutoria, che non ha dovuto valersi di un patrocinatore esterno ai
suoi servizi.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 700.–
per ripetibili. Non si assegnano ripetibili alla Delegazione tutoria.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________;
– Delegazione tutoria di
__________.
Comunicazione
a:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quali autorità di vigilanza
sulle tutele;
– __________ __________,
__________ (curatrice).
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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